Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Di Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Bologna protocollo numero -OMISSIS- del 3 ottobre 2024, notificato il 23 ottobre 2024 e contenente il rifiuto dell’aggiornamento e la revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo numero -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al medesimo rilasciato in data 23.4.2007, negando contestualmente il relativo aggiornamento.
Il gravato provvedimento di revoca risulta fondato su un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente espresso dall’Amministrazione in considerazione di plurimi pregiudizi penali a carico del medesimo.
Dopo un’ampia premessa in punto di fatto (in relazione alla propria situazione personale, lavorativa, famigliare, di integrazione sociale e ai pregiudizi subiti), il ricorrente, in estrema sintesi, ha articolato le seguenti censure: “ I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 9, commi 4 e 7 del D. Lgs. n. 286/98. Difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per insufficienza, incongruità, apoditticità ed illogicità. Perplessità del provvedimento; II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, carenza di istruttoria. Sviamento di potere. Difetto di motivazione “; con i primi due motivi, che possono essere trattai unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico, il ricorrente denuncia la violazione del divieto di automatismo espulsivo e la mancata valutazione della propria complessiva situazione (durata del soggiorno in Italia, inserimento sociale-culturale, situazione famigliare - coniugato con presenza di figlia minorenne, oltre alla presenza di tutta la sua famiglia di origine-, attività lavorativa, mancanza di collegamenti con il paese d’origine, buona condotta successiva alle condanne); eccettuata la condanna per stupefacenti, gli altri pregiudizi sarebbero risalenti nel tempo e non ostativi; sarebbe mancata una adeguata e concreta valutazione della pericolosità sociale; “ III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 C.E.D.U. e degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione “; non sarebbero state valutate le circostanze di fatto relative ai legami familiari e non sarebbe stata tutelata l’unita della famiglia, come previsto dall’art. 13, comma 2 bis, del TUI e dalle disposizioni rubricate; “ IV) Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. “; sarebbe, altresì, violato il diritto alla salute, atteso che il ricorrente sarebbe affetto da grave patologia trattata con specifica terapia in un centro specializzato, terapia che non potrebbe ottenere altrove.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, contestando le censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
Di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale, costantemente seguito anche da questa Sezione (22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n.7401 ).
Ebbene, premesso che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione, tra l’altro, anche dalla tipologia di reati compiuti e dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998, formulando un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della frequenza della continuità nella commissione dei reati, nonché della gravità del reato compiuto in materia di stupefacenti.
Nel provvedimento, in particolare l’Amministrazione ha evidenziato che il ricorrente ha subito:
-una condanna il 3.2.2023, con sentenza -OMISSIS-(R.G. -OMISSIS-) emessa dal Tribunale di Bologna, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 11.700,00 di multa ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990;
-un decreto penale di condanna, emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data 3.3.2020, disponente l’ammenda di euro 10.500,00 ex art. 186, comma 1, 2 e 2 bis ed ex art. 187, comma 1 e 1 bis , del d.lgs. 285/1992;
- una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 13.9.2017(irrevocabile il 27.1.2028, come precisato dalla difesa erariale) alla pena di mesi tre e giorni venti di reclusione ex artt. 482, 477 e 489 c.p.;
- una condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ex art. 4 della legge 110/1975 ed ex artt. 110 e 610, commi 1 e 2, nonché ex artt. 582-585 c.p., irrogata dal Tribunale di Bologna il 15.9.2016 (irrevocabile il 9.7.2021, come precisato dalla difesa erariale);
- decreto di condanna dell1.7.206 all’arresto di mesi uno e giorni quindici e all’ammenda di euro 750,00 ex art. 186, comma 2, lettera b) del d.lgs. 285/1992 emesso dal GIP del Tribunale di Bologna (divenuto esecutivo il giorno 11.9.2016, come precisato dalla difesa erariale).
L’Amministrazione, quindi, richiamando giurisprudenza sul punto, ha premesso che “ la tutela dell’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico rispetto all’interesse al rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata allo straniero che abbia commesso gravi reati, è coerente con la natura premiale del titolo di soggiorno richiesto. Esso ha la funzione di premiare un progetto di integrazione sul suolo europeo di lunga durata, è a tempo indeterminato e attribuisce allo straniero il diritto alla <parità di trattamento> rispetto ai cittadini (….). il suo rilascio richiede, pertanto, un attento vaglio della sussistenza dei requisiti, positivi e negativi, richiesti dalla legge non potendo la PA premiare soggetti immeritevoli, che hanno commesso nel territorio dello Stato gravi reati e tenuto condotte idonee a suscitare allarme sociale ”; ha poi precisato che “ valutata la tipologia dei reati commessi, di particolare allarme sociale, commessi da soggetto titolare di permesso di soggiorno lungo periodo (…) con particolare riguardo al disvalore della condotta offensiva del bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento - ovvero quello della salute collettiva, della tutela delle giovani generazioni ma anche della sicurezza dell’ordine pubblico - per cui questa P.A. è pervenuta (….) alla conclusione che sia venuto meno del signor -OMISSIS- uno dei requisiti basilari richiesti dalla legge per avere un permesso di soggiorno e cioè quello della buona condotta, poiché risulta persona refrattaria al rispetto delle regole di civile convivenza ”.
L’Amministrazione ha, quindi, effettuato una valutazione complessiva della situazione personale del ricorrente precisando che ” nel suo complesso, la posizione del cittadino straniero, in considerazione di quanto sopra evidenziato e delle gravi condanne riportate, per reati di cui all’art.73 d.P.R. 309/1990, che dimostrano come lo straniero, nonostante la regolare permanenza in Italia per motivi di lavoro, pur percependo un reddito più che idoneo ad un corretto inserimento nella vita sociale, benché titolare di un permesso lungo periodo e pur vivendo unitamente alla coniuge (…) e con la figlia (…) nata in [...], sembra aver preferito abbracciare uno stile di vita palesemente in contraddizione con quella che dovrebbe essere la funzione genitoriale stessa del richiedente, del buon padre di famiglia, dedicandosi ad attività illecite (inerenti agli stupefacenti per le quali ha riportato severa condanna) dimostrando una palese mancanza di volontà nel volersi integrare correttamente nel tessuto sociale in cui vive. La tutela dell’unità familiare non ha infatti, in tali casi, valore assoluto va bilanciata con l’interesse a preservare la sicurezza pubblica dai comportamenti che ne costituiscano una minaccia concreta ed attuale; il signor -OMISSIS-, per problemi legati all’abuso di alcolici, ha commesso, fin dal suo ingresso in Italia, numerose infrazioni al codice della strada per violazione delle norme comportamentali previste dagli artt. 186 e 187 CDS, elevate a seguito di controlli da parte degli operatori di polizia oppure contestate a seguito di sinistro stradale nel quale era rimasto inevitabilmente coinvolto. Al -OMISSIS- risulta essere stata sospesa la patente perché sorpreso la guida sotto l’influenza dell’alcool ed aver riportato condanne specifiche per la violazione di detti articoli previsti dal DLG 285/92. Questo comportamento, oltre alla severa condanna riportata per la violazione di cui all’art. 73 DPR 309/90, permetta questa P.A. di valutare un paniere di elementi su cui fondare il proprio giudizio di pericolosità sociale, ai fini della decisione circa la revoca del titolo di soggiorno a lungo periodo senza altro rilascio e di ritenere legittima la compressione del diritto all’unità familiare in favore della tutela della sicurezza nazionale ”.
Dunque, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, l’Amministrazione ha effettuato un articolato e attuale giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, ritenendo prevalente –anche in considerazione del numero di reati commessi, della continuità nella loro commissione e della tipologia e gravità di alcuni di essi - l’interesse alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rispetto a quello privato dell’unità familiare.
Per quanto riguarda, più nello specifico, la presenza della figlia minore, il ricorrente potrà, comunque, sussistendone tutti i presupposti di legge, attivare ogni rimedio previsto dall’Ordinamento, quale, a titolo esemplificativo, quello previsto dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998; parimenti, in relazione alla dedotta patologia e alla necessità di proseguire le cure mediche, il ricorrente, ove ne sussistano i relativi presupposti, potrà richiedere all’Autorità competente il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D.Lgs. n. 286/1998.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato è immune dalle censure articolate in ricorso, che va, di conseguenza, respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.