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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/01/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to CIRABISI ANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to CARACCI GIANNI
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI appresentata e difesa dall'avv. ANNA RITA PERRONE CP_2
- resistente-
OGGETTO: retribuzioni, risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 30/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
Con ricorso del 20 maggio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(ora in avanti solo e Controparte_3 CP_1 CP_2
capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicataria del servizio
[...]
di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani del territorio A.R.O. di
Castelvetrano e - premesso di essere dipendente di sin dal 4.1.2017, con CP_1
mansioni di coordinatore nucleo operativo, in distacco sino al 30.9.2020 presso la CP_2
- ha esposto: che il 30.9.2020, a seguito di visita di controllo ai sensi dell'art. 41
[...] comma 2 lett. e ter d.lgs. n.81/2008, veniva giudicato “non idoneo temporaneamente fino al 30.11.2020” in relazione alla mansione di coordinatore nucleo operativo cui era stato adibito;
che, in esito a una seconda visita, effettuata il 1° dicembre 2020, egli veniva giudicato idoneo alla mansione di coordinatore nucleo operativo;
di non essere stato più richiamato al lavoro e di non avere percepito più alcuna retribuzione a partire dal 1° dicembre 2020, nonostante formale offerta delle proprie energie lavorative.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'illegittima e ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro e integrante una ipotesi di mora e dalla quale è altresì derivato Pt_2
un danno non patrimoniale.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla percezione delle retribuzioni
e/o differenze maturate relative ai mesi che vanno da gennaio 2021 ad oggi e/o comunque sino alla data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
- conseguentemente e per l'effetto condannare in via principale, la società datoriale
[...]
(P.IV ) con sede legale Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
in91028 Partanna (TP), in Via Vittorio Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, o, ancora in subordine la ( capogruppo del R.T.I. aggiudicataria del CP_2
servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nel territorio CP_5
aro di Castelvetrano) con sede legale in 33048 San Giovanni al Natisone in via Roma SNC in persona del legale rappresentante pro tempore o ancora in via più subordinata le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni
e/o differenze maturate relative ai mesi che vanno da Gennaio 2021 ad oggi, pari a complessivi € 35.850,14, (retribuzione base per i mesi di interruzione lavorativa, 13ma
2021, 14ma 2021, 13ma 2021), al lordo delle trattenute, oltre alle ulteriori mensilità che verranno a maturare sino alla data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa, o di quella maggiore o minore somma che la S.V. vorrà accertare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Ad ogni modo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prosecuzione dell'attività lavorativa e ad essere assunto in distacco presso la (capogruppo del R.T.I. CP_2
aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nel territorio A.R.O. di Castelvetrano), con sede legale in 33048-San Giovanni Al Natisone
(UD), in via Roma s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
2
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno inteso come danno esistenziale derivante dall'inattività forzata posta in essere dal datore di lavoro in pregiudizio del ricorrente;
Conseguentemente, condannare le società resistenti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno esistenziale in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa nella misura di ¼ della retribuzione netta per ciascun mese di inattività, ovvero sino ad oggi a complessivi €6.000,00, oltre all'ulteriore importo per le mensilità che nelle more verranno
a maturarsi fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, o di quell'altra somma, superiore o inferiore, che il Tribunale riterrà più equa;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio deducendo: i) la propria estraneità in ordine alle CP_1
richieste azionate dal ricorrente, indicando quale soggetto tenuto al pagamento delle retribuzioni la avente la responsabilità gestionale, operativa e retributiva sul CP_2 personale distaccato in virtù dell'art. 19 comma 8 della Legge regionale 9/2010, nonché in forza della delegazione di pagamento accettata dai lavoratori all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro;
ii) che, in base alla menzionata disciplina regionale e a quella negoziale, sussisterebbe un nesso stretto e inderogabile tra l'assunzione di personale e la sua utilizzazione in distacco presso le imprese affidatarie, dimodoché le sarebbe inibita l'adibizione del lavoratore a compiti ulteriori rispetto a quelli riferibili al distacco originario;
iii) che in ogni caso sarebbe spettato a ricercare posizioni compatibili CP_2
con la parziale inidoneità lavorativa riconosciuta al ricorrente. ha quindi CP_1
concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di sua condanna, ha chiesto l'accertamento del diritto ad essere manlevata da . CP_2
si è costituita in giudizio tra l'latro deducendo: il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva perché convenuta in proprio e non nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese;
l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni atteso che il distacco del ricorrente era cessato il 30.09.2020, allorquando
3 questi, risultato temporaneamente inidoneo alla mansione, veniva restituito alla distaccante;
l'insussistenza dell'obbligo di assumere il ricorrente in distacco;
ha pertanto concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Nelle note autorizzate da ultimo depositate, invitate a dedurre sul punto, i contendenti hanno dato atto che da maggio 2022 a tutt'oggi, il ricorrente è impiegato dalla CP_1
presso il Polo Tecnologico della Belice Ambiente in c/da Airone a Castelvetrano.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'udienza del 30.10.2024 con riserva di deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****
Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni giuridiche in parte già esplicitate dal
Tribunale in controversie analoghe (cfr. sent. 83/2024, 254/2024).
Occorre premettere che secondo pacifico approdo giurisprudenziale “ Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente
"sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass. sez.
L. 37716/2022; Cass. Civ. n. 7300/2004). Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del
2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione
4 lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla(Cass. civ. 27 maggio
2019 n. 14419).
Ciò premesso, deve prendersi atto che il ricorrente, ad oggi dipendente di in CP_1
assenza di alcun provvedimento formale di sospensione del rapporto di lavoro, è rimasto inattivo dal 1° dicembre 2020 sino al maggio 2022, pur essendo stato valutato pienamente idoneo alla mansione già nella visita del 1° dicembre 2020, valutazione confermata nel marzo 2021.
Incontroverso il quadro fattuale della vicenda, rispetto alla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, società datrice di lavoro, eccepisce di non CP_1 essere tenuta al pagamento delle retribuzioni in conseguenza della “delegazione di pagamento” contenuta nel contratto individuale di lavoro e accettata dal ricorrente (cfr. doc. 1 ricorso).
La eccezione è infondata.
Come già osservato da questo Tribunale nei precedenti sopra citati, l'operazione negoziale intercorsa tra: società distaccataria (nel caso di specie e CP_1 CP_2
lavoratori, è qualificabile come delegazione di debito cumulativa e astratta riconducibile allo schema dell'art. 1268 c.c. e non come delegazione di pagamento in senso tecnico ex art. 1269 c.c., nomen iuris adottato dalle parti.
Ed infatti, in accordo con i principi generali regolanti l'istituto del distacco, il rapporto lavorativo instaurato tra il dipendente e la non viene meno per il mero CP_1
fatto del distacco del lavoratore presso un soggetto utilizzatore. Ciò implica che rimangono a carico del datore di lavoro tutti gli obblighi da tale rapporto lavorativo scaturenti (cfr. art. 30 comma 2 d.lgs. 276/2003).
Neppure può giungersi a conclusioni differenti valorizzando la speciale disciplina regionale (art. 19 L. R. Sicilia n. 9/2010) e contrattuale, quest'ultima peraltro
5 espressamente prevede che la titolarità del rapporto permane in capo a (cfr. CP_1 art. 10 dell'accordo di distacco).
Ciò detto, risulta chiaramente dalla clausola del contratto individuale (art. 10 cfr. doc. 1 ricorso) che il lavoratore distaccato ha prestato il proprio assenso al pagamento da parte della Società distaccataria degli emolumenti maturati senza, tuttavia, contestualmente liberare in forma espressa il debitore il datore di lavoro distaccante – sicché deve ritenersi che quest'ultimo resti comunque vincolato alla medesima obbligazione retributiva.
Ne consegue che, salvo espressa liberazione da parte del creditore delegatario (cfr. art. 1268 comma 2 c.c.), il soggetto delegante rimane obbligato in via solidale con il delegato al pagamento delle retribuzioni, sempreché non sia fornita prova della stipula del suddetto accordo liberatorio.
Nel caso concreto, che ne era onerata, non ha dedotto né tantomeno CP_1
provato l'esistenza del suddetto accordo liberatorio, limitandosi ad eccepire la liberazione dell'obbligo retributivo in conseguenza dell'accordo di delegazione, assunto che per le ragioni anzidette, non è condivisibile in forza del disposto di cui all'art. 1268 c.c., non derogato dalla disciplina regionale evocata dalla convenuta.
Tanto basta per reputare infondata la spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione retributiva dedotta in giudizio sollevata da CP_1
Infondato è altresì l'assunto difensivo secondo cui “in mancanza di conferma Cont dell'utilizzazione da parte dell'Impresa sia inibito alla l'adibizione a qualsiasi ulteriore compito”, ciò non trovando riscontro nell'art. 19 comma 8 della Legge regionale
9/2010 a mente del quale “Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per
l'erogazione delle retribuzioni”
La disciplina regionale prevede che il personale assunto venga utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto, ma non vieta in alcun modo (e dunque non rende impossibile) la destinazione del lavoratore ad enti affidatari di servizi diversi rispetto a quello
6 originariamente individuato e, a ben guardare, neppure vieta di adibire il lavoratore a
Cont mansioni riferibili all'attività di gestione della stessa della . Cont Sotto tale aspetto, la difesa di è del tutto manchevole non avendo in alcun modo precisato l'inesistenza di posizioni disponibili presso altre imprese affidatarie dei servizi di gestione ovvero la insussistenza al suo interno di posizioni lavorative disponibili.
Peraltro, sono le stesse acquisizioni processuali a sconfessare l'assunto difensivo. È infatti emerso nel corso del giudizio che nel maggio 2022, ha impiegato il CP_1
lavoratore presso il Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano, nell'ambito delle operazioni di recupero e smaltimento di posidonia proveniente dai lavori presso il porto di
Marinella di Selinunte. Al fine che ci occupa, risulta irrilevante la questione posta dalla convenuta circa la natura straordinaria della lavorazione, (cfr. ordinanze Sindaco comune
Castelvetrano depositate il 25.10.2024): ciò che qui rileva è la giuridica possibilità di assegnazione del lavoratore ad attività diverse rispetto a quelle riconducibili al distacco originario.
Quanto all'ulteriore tema posto dalla convenuta circa la insussistenza in capo alla stessa dell'obbligo di ricercare posizioni lavorative disponibili all'interno dell'azienda compatibili con lo stato di salute dei ricorrenti (repechage), la questione risulta in concreto irrilevante, considerato che nel periodo oggetto della domanda (dal gennaio 2021) è incontroverso che il ricorrente fosse pienamente idoneo alle mansioni.
Per quanto sopra, pacifica la sospensione in via di fatto del rapporto di lavoro, in assenza di ipotesi integranti l'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa aventi effetto liberatorio rispetto all'obbligazione retributiva, va dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze di retribuzione riferite al periodo in cui è protratta la illegittima sospensione, vala a dire ovvero dal gennaio 2021 a maggio 2022, essendo pacifico che a partire dal 30 maggio 2022 veniva impiegato da parte della presso il Polo Tecnologico della CP_1
Belice Ambiente in C/da Airone a Castelvetrano.
Per l'effetto, va condannata al pagamento delle retribuzioni non corrisposte CP_1
nel suddetto periodo. In ordine al quantum, in assenza di specifica contestazione da parte di devono essere valorizzati i conteggi di parte, peraltro coerenti con il dato CP_1
7 retributivo riportato nelle buste paga redatte dalla stessa (cfr. doc. 10) Sul CP_1
punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Dall'importo calcolato dalla ricorrente, pari ad € 35.850,14, va però decurtata la somma di
€ 5.602,00 corrisposta nel medesimo periodo al lavoratore dalla convenuta CP_1 risultante dall'estratto conto contributivo (cfr. doc. 19 ricorso). La deduzione di CP_2
sul punto è rimasta del tutto incontestata e pertanto da ritenersi acquisita ai sensi
[...] dell'art.115 c.p.c.
Non devono invece essere defalcate, a titolo di aliunde perceptum, le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni nel periodo gennaio - aprile 2021, relativa al distinto rapporto previdenziale tra il ricorrente e (ex multis Cass. 8799/2020), e come tali CP_6
operano su un piano diverso rispetto al trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore in conseguenza della illegittima sospensione del rapporto, dando luogo l'eventuale non spettanza delle somme, ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
*****
Va invece rigettata la domanda (impropriamente proposta come subordinata), di condanna, in solido con avanzata nei confronti di convenuta nella qualità CP_1 CP_2
di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese e dunque a dispetto, di quanto eccepito in memoria, legittimata a stare in giudizio.
Deve innanzitutto osservarsi che non risulta ben chiare le ragioni di fatto e giuridiche poste a sostegno della domanda. Ed infatti se nel corpo del ricorso, in un primo momento il
8 ricorrente deduce la infondatezza del diniego opposto da alla richiesta di reimpiego CP_2
formulata dal lavoratore (pag. 6), motivata dalla assenza di posizioni lavorative compatibili con il profilo del ricorrente (coordinatore nucleo operativo), successivamente pone a fondamento della pretesa retributiva la mora accipiendi del datore di lavoro (ovvero
[...]
integrata da: la mancata cooperazione del datore di lavoro … nel rifiuto CP_1 datoriale di ricevere la prestazione, al quale correla l'insorgenza del diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni … stante che il venir meno di una parte essenziale del sinallagma contrattuale è imputabile all'ingiustificato rifiuto datoriale (pagine 9 e 10).
Coerente con tali deduzioni appare la modalità con cui il ricorrente ha articolate le proprie
Cont richieste, nelle quali individua quale convenuto “in via principale” la società datoriale che, del resto., in ricorso viene indicata come soggetto passivamente obbligato al CP_1
pagamento delle retribuzioni in seguito alla cessazione del distacco avvenuta il 30.9.2020
(pag. 7).
Al di là di tali considerazioni, la domanda si appalesa in ogni caso infondata atteso che risulta dimostrata la cessazione del distacco del lavoratore il 30.9.2020, allorquando il ricorrente veniva valutato temporaneamente inidoneo alla mansione e come tale ritenuto dalla inutilizzabile in forza di quanto previsto dal disciplinare di gara che richiedeva CP_2
la pinea idoneità alla mansione (cfr. doc. 1 memoria CP_2
La cessazione del distacco del ricorrente, oltre ad essere ammessa dallo stesso, trova conferma nella documentazione in atti e segnatamente: nelle buste paga del periodo successivo al distacco (cfr. doc. 10 ricorso) emesse da le quali, a differenza CP_1
del periodo pregresso (cfr. doc. 16 memoria , riportano quale centro di costo e CP_2
unità locale nel modello riportante il 30.9.2020 quale data di CP_1 Pt_3
cessazione del distacco (cfr. doc. 8 ricorso).
Difetta pertanto il titolo per potere ottenere il correlato trattamento retributivo da parte della atteso che l'operatività della delegazione di pagamento contenuta CP_2 nell'art. 10 del contratto di lavoro (cfr. doc. 1 ricorso) presuppone l'effettivo utilizzo del lavoratore da parte della distaccataria. Tanto lo si ricava dal tenore dall' art. 19 comma
8.L.R. 9/2010 nella parte in cui dispone che “il personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare […] nonché per l'erogazione delle retribuzioni”, interpretazione confermata dall'Accordo di distacco tra e laddove (art. 14e 15 ) prevede che in caso di CP_1 CP_2
9 cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, con riferimento ai ratei di tredicesima e quattordicesima, l'obbligo della distaccataria è limitato al numero di mesi di servizio prestato nella fase di distacco, rimanendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di pagamento della restante parte.
Per le ragioni sopra esposte va rigettata la domanda azionata nei confronti di CP_2
****
Neppure può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto all'assunzione in distacco presso in primo luogo perché non sorretta da CP_2
puntuali allegazioni, non essendo nel ricorso introduttivo indicato il tiolo costitutivo del diritto. Soltanto nella nota conclusionale (cfr. deposito 8.1.2023, pag. 8) parte ricorrente indica nell'accordo quadro di distacco del 28.7.2016, intercorso tra Comune CP_1
di Castelvetrano, RTI Sager srl e Ecorburgus s.r.l., la fonte del proprio diritto, deduzione che tuttavia deve ritenersi inammissibile perché tardiva.
Principio fondamentale dell'ordinamento processuale giuslavoristico è infatti quello della celerità e della concentrazione del processo, che trova il suo primo referente nell'onere di allegazione immediata per entrambe le parti, con correlata preclusione delle allegazioni tardive. Ne discende che, ai sensi degli artt. 112, 414 n. 5 e 416, comma 3, c.p.c. tutto ciò che non è allegato per il giudice non esiste e quest'ultimo è chiamato a giudicare, e può giudicare, esclusivamente sui fatti che sono affermati e introdotti tempestivamente nel giudizio dalle parti.
In ogni caso, si ritiene che l'accordo citato, nella parte in cui annovera il ricorrente tra i lavoratori distaccati, non attribuisca al lavoratore, terzo rispetto all'accordo intercorso tra e il diritto di essere distaccato presso direttamente CP_2 CP_1 CP_2
azionabile in giudizio nei confronti di quest'ultima, ciò in ragione del principio generale di relatività degli effetti del contratto ci cui all'art. 1372 c.c,.
***
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno.
Parte ricorrente deduce che dall'inadempimento datoriale sia derivato un nocumento di natura non patrimoniale di natura esistenziale rappresentato dalla lesione della dignità del lavoratore.
È noto che il danno non patrimoniale, anche quando afferisce alla lesione di diritti inviolabili, come prospettato dal ricorrente, deve essere allegato e provato e che l'onere di
10 provarne la sussistenza è in capo al danneggiato, prova che può essere validamente fornita anche a mezzo di presunzioni. Il danneggiato, in tal caso dovrà comunque allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Suprema Corte ha difatti precisato, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, che il “danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza,…da respingere è
l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse… deve affermarsi invece che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione dei tempi. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa.” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003).
L'orientamento riportato è stato, di recente, ribadito dalla Suprema Corte, laddove ha avuto modo di affermare che “il danno non patrimoniale, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro,
è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 18 gennaio
2018 n. 907; più di recente Cassazione civile sez. VI 31/03/2021 n. 8861).
Nel caso concreto, sotto tale profilo, la domanda è sorretta da generiche asserzioni e non su fatti storici dal quale possa inferirsi in via presuntiva l'esistenza di un effettivo pregiudizio.
ed invero il ricorrente muove dall'assunto secondo cui il pregiudizio ..….” è da considerarsi sussistente in re ipsa”, che come è stato detto, risulta disatteso dal compatto orientamento della Suprema corte sopra riportato.
La domanda risarcitoria si appalesa pertanto infondata.
****
11 Infondata è la domanda di volta all'accertamento del proprio diritto ad essere CP_1
manlevata da CP_7 individua quale fonte costitutiva dell'obbligo di la legge regionale
[...] CP_2 più volte richiamata ovvero l'art. 19 comma 8 L. R. 9/2010.
Oltre a quanto detto da ultimo circa la mancata sussistenza dell'obbligazione retributiva in capo a in conseguenza della non effettività del distacco, va detto che dalla CP_2
norma in esame, a differenza di quanto prospettato da non può ricavarsi il CP_1
diritto di ad essere tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali dannose CP_1 oggetto, per l'appunto della obbligazione di manleva in capo a per come CP_2
dedotta in giudizio.
Per come osservato in precedenza, dalla qualificazione dell'operazione negoziale come delegazione cumulativa astratta, discende semmai un'obbligazione di tipo solidale in ordine al pagamento delle retribuzioni, in relazione alla quale il condebitore che estingue l'obbligazione mantiene il diritto ad agire in regresso ex art. 1299 c.c. per la parte gravante sul condebitore, domanda che ha presupposti diversi dall'azione di rivalsa tipica della manleva, la quale esclude la sussistenza del vincolo si solidarietà tra il soggetto che ha adempiuto l'obbligazione e quello nei cui confronti viene esercitata la rivalsa (cass.
37709/2021).
Va dunque rigettata la domanda di volta all'accertamento del proprio diritto CP_1
ad essere manlevata da CP_2
****
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico di
[...]
e sono liquidate come in parte dispositiva a favore del lavoratore, applicando i CP_1
parametri medi di cui al dm. 55/2014 e succ. modifiche tenuto conto del valore della lite
(determinato al momento di proposizione della domanda) ossia entro lo scaglione 26.00,01
52.000,00 – congruamente ridotti tenuto conto dell'attività processuale svolta e del numero di questioni giuridiche e di fatto trattate.
Il rigetto della domanda risarcitoria costituisce giusto motivo per disporre ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ¼.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
12 La peculiarità della vicenda induce alla compensazione delle spese tra il ricorrente e CP_2
[...]
Il carico di ruolo giustifica il deposito della motivazione a 60 giorni ai sensi dell'articolo
429 comma 1 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento a Controparte_8
favore del ricorrente della somma di € 30.248,14 per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_8
[...]
dichiara la compensazione parziale nella misura di ¼ delle spese di lite che liquida per l'intero in € 5.200,00 e in conseguenza condanna Controparte_8 al pagamento della restante parte di € 3.900,00 oltre rimborso
[...]
spese accessorie 15%, IVA e C.p.a, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
dichiara la compensazione delle spese tra il ricorrente e CP_2
riserva a 60 giorni il deposito della motivazione
Così deciso in Sciacca, 30.10.2024
Il Giudice
Leonardo Modica
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to CIRABISI ANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to CARACCI GIANNI
- resistente –
E NEI CONFRONTI DI appresentata e difesa dall'avv. ANNA RITA PERRONE CP_2
- resistente-
OGGETTO: retribuzioni, risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 30/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
Con ricorso del 20 maggio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(ora in avanti solo e Controparte_3 CP_1 CP_2
capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicataria del servizio
[...]
di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani del territorio A.R.O. di
Castelvetrano e - premesso di essere dipendente di sin dal 4.1.2017, con CP_1
mansioni di coordinatore nucleo operativo, in distacco sino al 30.9.2020 presso la CP_2
- ha esposto: che il 30.9.2020, a seguito di visita di controllo ai sensi dell'art. 41
[...] comma 2 lett. e ter d.lgs. n.81/2008, veniva giudicato “non idoneo temporaneamente fino al 30.11.2020” in relazione alla mansione di coordinatore nucleo operativo cui era stato adibito;
che, in esito a una seconda visita, effettuata il 1° dicembre 2020, egli veniva giudicato idoneo alla mansione di coordinatore nucleo operativo;
di non essere stato più richiamato al lavoro e di non avere percepito più alcuna retribuzione a partire dal 1° dicembre 2020, nonostante formale offerta delle proprie energie lavorative.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'illegittima e ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro e integrante una ipotesi di mora e dalla quale è altresì derivato Pt_2
un danno non patrimoniale.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente alla percezione delle retribuzioni
e/o differenze maturate relative ai mesi che vanno da gennaio 2021 ad oggi e/o comunque sino alla data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa;
- conseguentemente e per l'effetto condannare in via principale, la società datoriale
[...]
(P.IV ) con sede legale Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
in91028 Partanna (TP), in Via Vittorio Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, o, ancora in subordine la ( capogruppo del R.T.I. aggiudicataria del CP_2
servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nel territorio CP_5
aro di Castelvetrano) con sede legale in 33048 San Giovanni al Natisone in via Roma SNC in persona del legale rappresentante pro tempore o ancora in via più subordinata le società resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni
e/o differenze maturate relative ai mesi che vanno da Gennaio 2021 ad oggi, pari a complessivi € 35.850,14, (retribuzione base per i mesi di interruzione lavorativa, 13ma
2021, 14ma 2021, 13ma 2021), al lordo delle trattenute, oltre alle ulteriori mensilità che verranno a maturare sino alla data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa, o di quella maggiore o minore somma che la S.V. vorrà accertare in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Ad ogni modo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prosecuzione dell'attività lavorativa e ad essere assunto in distacco presso la (capogruppo del R.T.I. CP_2
aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nel territorio A.R.O. di Castelvetrano), con sede legale in 33048-San Giovanni Al Natisone
(UD), in via Roma s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
2
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno inteso come danno esistenziale derivante dall'inattività forzata posta in essere dal datore di lavoro in pregiudizio del ricorrente;
Conseguentemente, condannare le società resistenti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno esistenziale in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa nella misura di ¼ della retribuzione netta per ciascun mese di inattività, ovvero sino ad oggi a complessivi €6.000,00, oltre all'ulteriore importo per le mensilità che nelle more verranno
a maturarsi fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, o di quell'altra somma, superiore o inferiore, che il Tribunale riterrà più equa;
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio deducendo: i) la propria estraneità in ordine alle CP_1
richieste azionate dal ricorrente, indicando quale soggetto tenuto al pagamento delle retribuzioni la avente la responsabilità gestionale, operativa e retributiva sul CP_2 personale distaccato in virtù dell'art. 19 comma 8 della Legge regionale 9/2010, nonché in forza della delegazione di pagamento accettata dai lavoratori all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro;
ii) che, in base alla menzionata disciplina regionale e a quella negoziale, sussisterebbe un nesso stretto e inderogabile tra l'assunzione di personale e la sua utilizzazione in distacco presso le imprese affidatarie, dimodoché le sarebbe inibita l'adibizione del lavoratore a compiti ulteriori rispetto a quelli riferibili al distacco originario;
iii) che in ogni caso sarebbe spettato a ricercare posizioni compatibili CP_2
con la parziale inidoneità lavorativa riconosciuta al ricorrente. ha quindi CP_1
concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, in caso di sua condanna, ha chiesto l'accertamento del diritto ad essere manlevata da . CP_2
si è costituita in giudizio tra l'latro deducendo: il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva perché convenuta in proprio e non nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese;
l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni atteso che il distacco del ricorrente era cessato il 30.09.2020, allorquando
3 questi, risultato temporaneamente inidoneo alla mansione, veniva restituito alla distaccante;
l'insussistenza dell'obbligo di assumere il ricorrente in distacco;
ha pertanto concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Nelle note autorizzate da ultimo depositate, invitate a dedurre sul punto, i contendenti hanno dato atto che da maggio 2022 a tutt'oggi, il ricorrente è impiegato dalla CP_1
presso il Polo Tecnologico della Belice Ambiente in c/da Airone a Castelvetrano.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'udienza del 30.10.2024 con riserva di deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****
Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni giuridiche in parte già esplicitate dal
Tribunale in controversie analoghe (cfr. sent. 83/2024, 254/2024).
Occorre premettere che secondo pacifico approdo giurisprudenziale “ Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente
"sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass. sez.
L. 37716/2022; Cass. Civ. n. 7300/2004). Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del
2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione
4 lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla(Cass. civ. 27 maggio
2019 n. 14419).
Ciò premesso, deve prendersi atto che il ricorrente, ad oggi dipendente di in CP_1
assenza di alcun provvedimento formale di sospensione del rapporto di lavoro, è rimasto inattivo dal 1° dicembre 2020 sino al maggio 2022, pur essendo stato valutato pienamente idoneo alla mansione già nella visita del 1° dicembre 2020, valutazione confermata nel marzo 2021.
Incontroverso il quadro fattuale della vicenda, rispetto alla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni, società datrice di lavoro, eccepisce di non CP_1 essere tenuta al pagamento delle retribuzioni in conseguenza della “delegazione di pagamento” contenuta nel contratto individuale di lavoro e accettata dal ricorrente (cfr. doc. 1 ricorso).
La eccezione è infondata.
Come già osservato da questo Tribunale nei precedenti sopra citati, l'operazione negoziale intercorsa tra: società distaccataria (nel caso di specie e CP_1 CP_2
lavoratori, è qualificabile come delegazione di debito cumulativa e astratta riconducibile allo schema dell'art. 1268 c.c. e non come delegazione di pagamento in senso tecnico ex art. 1269 c.c., nomen iuris adottato dalle parti.
Ed infatti, in accordo con i principi generali regolanti l'istituto del distacco, il rapporto lavorativo instaurato tra il dipendente e la non viene meno per il mero CP_1
fatto del distacco del lavoratore presso un soggetto utilizzatore. Ciò implica che rimangono a carico del datore di lavoro tutti gli obblighi da tale rapporto lavorativo scaturenti (cfr. art. 30 comma 2 d.lgs. 276/2003).
Neppure può giungersi a conclusioni differenti valorizzando la speciale disciplina regionale (art. 19 L. R. Sicilia n. 9/2010) e contrattuale, quest'ultima peraltro
5 espressamente prevede che la titolarità del rapporto permane in capo a (cfr. CP_1 art. 10 dell'accordo di distacco).
Ciò detto, risulta chiaramente dalla clausola del contratto individuale (art. 10 cfr. doc. 1 ricorso) che il lavoratore distaccato ha prestato il proprio assenso al pagamento da parte della Società distaccataria degli emolumenti maturati senza, tuttavia, contestualmente liberare in forma espressa il debitore il datore di lavoro distaccante – sicché deve ritenersi che quest'ultimo resti comunque vincolato alla medesima obbligazione retributiva.
Ne consegue che, salvo espressa liberazione da parte del creditore delegatario (cfr. art. 1268 comma 2 c.c.), il soggetto delegante rimane obbligato in via solidale con il delegato al pagamento delle retribuzioni, sempreché non sia fornita prova della stipula del suddetto accordo liberatorio.
Nel caso concreto, che ne era onerata, non ha dedotto né tantomeno CP_1
provato l'esistenza del suddetto accordo liberatorio, limitandosi ad eccepire la liberazione dell'obbligo retributivo in conseguenza dell'accordo di delegazione, assunto che per le ragioni anzidette, non è condivisibile in forza del disposto di cui all'art. 1268 c.c., non derogato dalla disciplina regionale evocata dalla convenuta.
Tanto basta per reputare infondata la spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione retributiva dedotta in giudizio sollevata da CP_1
Infondato è altresì l'assunto difensivo secondo cui “in mancanza di conferma Cont dell'utilizzazione da parte dell'Impresa sia inibito alla l'adibizione a qualsiasi ulteriore compito”, ciò non trovando riscontro nell'art. 19 comma 8 della Legge regionale
9/2010 a mente del quale “Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per
l'erogazione delle retribuzioni”
La disciplina regionale prevede che il personale assunto venga utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto, ma non vieta in alcun modo (e dunque non rende impossibile) la destinazione del lavoratore ad enti affidatari di servizi diversi rispetto a quello
6 originariamente individuato e, a ben guardare, neppure vieta di adibire il lavoratore a
Cont mansioni riferibili all'attività di gestione della stessa della . Cont Sotto tale aspetto, la difesa di è del tutto manchevole non avendo in alcun modo precisato l'inesistenza di posizioni disponibili presso altre imprese affidatarie dei servizi di gestione ovvero la insussistenza al suo interno di posizioni lavorative disponibili.
Peraltro, sono le stesse acquisizioni processuali a sconfessare l'assunto difensivo. È infatti emerso nel corso del giudizio che nel maggio 2022, ha impiegato il CP_1
lavoratore presso il Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano, nell'ambito delle operazioni di recupero e smaltimento di posidonia proveniente dai lavori presso il porto di
Marinella di Selinunte. Al fine che ci occupa, risulta irrilevante la questione posta dalla convenuta circa la natura straordinaria della lavorazione, (cfr. ordinanze Sindaco comune
Castelvetrano depositate il 25.10.2024): ciò che qui rileva è la giuridica possibilità di assegnazione del lavoratore ad attività diverse rispetto a quelle riconducibili al distacco originario.
Quanto all'ulteriore tema posto dalla convenuta circa la insussistenza in capo alla stessa dell'obbligo di ricercare posizioni lavorative disponibili all'interno dell'azienda compatibili con lo stato di salute dei ricorrenti (repechage), la questione risulta in concreto irrilevante, considerato che nel periodo oggetto della domanda (dal gennaio 2021) è incontroverso che il ricorrente fosse pienamente idoneo alle mansioni.
Per quanto sopra, pacifica la sospensione in via di fatto del rapporto di lavoro, in assenza di ipotesi integranti l'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa aventi effetto liberatorio rispetto all'obbligazione retributiva, va dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze di retribuzione riferite al periodo in cui è protratta la illegittima sospensione, vala a dire ovvero dal gennaio 2021 a maggio 2022, essendo pacifico che a partire dal 30 maggio 2022 veniva impiegato da parte della presso il Polo Tecnologico della CP_1
Belice Ambiente in C/da Airone a Castelvetrano.
Per l'effetto, va condannata al pagamento delle retribuzioni non corrisposte CP_1
nel suddetto periodo. In ordine al quantum, in assenza di specifica contestazione da parte di devono essere valorizzati i conteggi di parte, peraltro coerenti con il dato CP_1
7 retributivo riportato nelle buste paga redatte dalla stessa (cfr. doc. 10) Sul CP_1
punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Dall'importo calcolato dalla ricorrente, pari ad € 35.850,14, va però decurtata la somma di
€ 5.602,00 corrisposta nel medesimo periodo al lavoratore dalla convenuta CP_1 risultante dall'estratto conto contributivo (cfr. doc. 19 ricorso). La deduzione di CP_2
sul punto è rimasta del tutto incontestata e pertanto da ritenersi acquisita ai sensi
[...] dell'art.115 c.p.c.
Non devono invece essere defalcate, a titolo di aliunde perceptum, le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni nel periodo gennaio - aprile 2021, relativa al distinto rapporto previdenziale tra il ricorrente e (ex multis Cass. 8799/2020), e come tali CP_6
operano su un piano diverso rispetto al trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore in conseguenza della illegittima sospensione del rapporto, dando luogo l'eventuale non spettanza delle somme, ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.
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Va invece rigettata la domanda (impropriamente proposta come subordinata), di condanna, in solido con avanzata nei confronti di convenuta nella qualità CP_1 CP_2
di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese e dunque a dispetto, di quanto eccepito in memoria, legittimata a stare in giudizio.
Deve innanzitutto osservarsi che non risulta ben chiare le ragioni di fatto e giuridiche poste a sostegno della domanda. Ed infatti se nel corpo del ricorso, in un primo momento il
8 ricorrente deduce la infondatezza del diniego opposto da alla richiesta di reimpiego CP_2
formulata dal lavoratore (pag. 6), motivata dalla assenza di posizioni lavorative compatibili con il profilo del ricorrente (coordinatore nucleo operativo), successivamente pone a fondamento della pretesa retributiva la mora accipiendi del datore di lavoro (ovvero
[...]
integrata da: la mancata cooperazione del datore di lavoro … nel rifiuto CP_1 datoriale di ricevere la prestazione, al quale correla l'insorgenza del diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni … stante che il venir meno di una parte essenziale del sinallagma contrattuale è imputabile all'ingiustificato rifiuto datoriale (pagine 9 e 10).
Coerente con tali deduzioni appare la modalità con cui il ricorrente ha articolate le proprie
Cont richieste, nelle quali individua quale convenuto “in via principale” la società datoriale che, del resto., in ricorso viene indicata come soggetto passivamente obbligato al CP_1
pagamento delle retribuzioni in seguito alla cessazione del distacco avvenuta il 30.9.2020
(pag. 7).
Al di là di tali considerazioni, la domanda si appalesa in ogni caso infondata atteso che risulta dimostrata la cessazione del distacco del lavoratore il 30.9.2020, allorquando il ricorrente veniva valutato temporaneamente inidoneo alla mansione e come tale ritenuto dalla inutilizzabile in forza di quanto previsto dal disciplinare di gara che richiedeva CP_2
la pinea idoneità alla mansione (cfr. doc. 1 memoria CP_2
La cessazione del distacco del ricorrente, oltre ad essere ammessa dallo stesso, trova conferma nella documentazione in atti e segnatamente: nelle buste paga del periodo successivo al distacco (cfr. doc. 10 ricorso) emesse da le quali, a differenza CP_1
del periodo pregresso (cfr. doc. 16 memoria , riportano quale centro di costo e CP_2
unità locale nel modello riportante il 30.9.2020 quale data di CP_1 Pt_3
cessazione del distacco (cfr. doc. 8 ricorso).
Difetta pertanto il titolo per potere ottenere il correlato trattamento retributivo da parte della atteso che l'operatività della delegazione di pagamento contenuta CP_2 nell'art. 10 del contratto di lavoro (cfr. doc. 1 ricorso) presuppone l'effettivo utilizzo del lavoratore da parte della distaccataria. Tanto lo si ricava dal tenore dall' art. 19 comma
8.L.R. 9/2010 nella parte in cui dispone che “il personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare […] nonché per l'erogazione delle retribuzioni”, interpretazione confermata dall'Accordo di distacco tra e laddove (art. 14e 15 ) prevede che in caso di CP_1 CP_2
9 cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, con riferimento ai ratei di tredicesima e quattordicesima, l'obbligo della distaccataria è limitato al numero di mesi di servizio prestato nella fase di distacco, rimanendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di pagamento della restante parte.
Per le ragioni sopra esposte va rigettata la domanda azionata nei confronti di CP_2
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Neppure può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento del diritto all'assunzione in distacco presso in primo luogo perché non sorretta da CP_2
puntuali allegazioni, non essendo nel ricorso introduttivo indicato il tiolo costitutivo del diritto. Soltanto nella nota conclusionale (cfr. deposito 8.1.2023, pag. 8) parte ricorrente indica nell'accordo quadro di distacco del 28.7.2016, intercorso tra Comune CP_1
di Castelvetrano, RTI Sager srl e Ecorburgus s.r.l., la fonte del proprio diritto, deduzione che tuttavia deve ritenersi inammissibile perché tardiva.
Principio fondamentale dell'ordinamento processuale giuslavoristico è infatti quello della celerità e della concentrazione del processo, che trova il suo primo referente nell'onere di allegazione immediata per entrambe le parti, con correlata preclusione delle allegazioni tardive. Ne discende che, ai sensi degli artt. 112, 414 n. 5 e 416, comma 3, c.p.c. tutto ciò che non è allegato per il giudice non esiste e quest'ultimo è chiamato a giudicare, e può giudicare, esclusivamente sui fatti che sono affermati e introdotti tempestivamente nel giudizio dalle parti.
In ogni caso, si ritiene che l'accordo citato, nella parte in cui annovera il ricorrente tra i lavoratori distaccati, non attribuisca al lavoratore, terzo rispetto all'accordo intercorso tra e il diritto di essere distaccato presso direttamente CP_2 CP_1 CP_2
azionabile in giudizio nei confronti di quest'ultima, ciò in ragione del principio generale di relatività degli effetti del contratto ci cui all'art. 1372 c.c,.
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Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno.
Parte ricorrente deduce che dall'inadempimento datoriale sia derivato un nocumento di natura non patrimoniale di natura esistenziale rappresentato dalla lesione della dignità del lavoratore.
È noto che il danno non patrimoniale, anche quando afferisce alla lesione di diritti inviolabili, come prospettato dal ricorrente, deve essere allegato e provato e che l'onere di
10 provarne la sussistenza è in capo al danneggiato, prova che può essere validamente fornita anche a mezzo di presunzioni. Il danneggiato, in tal caso dovrà comunque allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Suprema Corte ha difatti precisato, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere, che il “danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza,…da respingere è
l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse… deve affermarsi invece che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione dei tempi. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa.” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003).
L'orientamento riportato è stato, di recente, ribadito dalla Suprema Corte, laddove ha avuto modo di affermare che “il danno non patrimoniale, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro,
è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 18 gennaio
2018 n. 907; più di recente Cassazione civile sez. VI 31/03/2021 n. 8861).
Nel caso concreto, sotto tale profilo, la domanda è sorretta da generiche asserzioni e non su fatti storici dal quale possa inferirsi in via presuntiva l'esistenza di un effettivo pregiudizio.
ed invero il ricorrente muove dall'assunto secondo cui il pregiudizio ..….” è da considerarsi sussistente in re ipsa”, che come è stato detto, risulta disatteso dal compatto orientamento della Suprema corte sopra riportato.
La domanda risarcitoria si appalesa pertanto infondata.
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11 Infondata è la domanda di volta all'accertamento del proprio diritto ad essere CP_1
manlevata da CP_7 individua quale fonte costitutiva dell'obbligo di la legge regionale
[...] CP_2 più volte richiamata ovvero l'art. 19 comma 8 L. R. 9/2010.
Oltre a quanto detto da ultimo circa la mancata sussistenza dell'obbligazione retributiva in capo a in conseguenza della non effettività del distacco, va detto che dalla CP_2
norma in esame, a differenza di quanto prospettato da non può ricavarsi il CP_1
diritto di ad essere tenuta indenne dalle conseguenze patrimoniali dannose CP_1 oggetto, per l'appunto della obbligazione di manleva in capo a per come CP_2
dedotta in giudizio.
Per come osservato in precedenza, dalla qualificazione dell'operazione negoziale come delegazione cumulativa astratta, discende semmai un'obbligazione di tipo solidale in ordine al pagamento delle retribuzioni, in relazione alla quale il condebitore che estingue l'obbligazione mantiene il diritto ad agire in regresso ex art. 1299 c.c. per la parte gravante sul condebitore, domanda che ha presupposti diversi dall'azione di rivalsa tipica della manleva, la quale esclude la sussistenza del vincolo si solidarietà tra il soggetto che ha adempiuto l'obbligazione e quello nei cui confronti viene esercitata la rivalsa (cass.
37709/2021).
Va dunque rigettata la domanda di volta all'accertamento del proprio diritto CP_1
ad essere manlevata da CP_2
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Le spese seguono la soccombenza e vanno poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico di
[...]
e sono liquidate come in parte dispositiva a favore del lavoratore, applicando i CP_1
parametri medi di cui al dm. 55/2014 e succ. modifiche tenuto conto del valore della lite
(determinato al momento di proposizione della domanda) ossia entro lo scaglione 26.00,01
52.000,00 – congruamente ridotti tenuto conto dell'attività processuale svolta e del numero di questioni giuridiche e di fatto trattate.
Il rigetto della domanda risarcitoria costituisce giusto motivo per disporre ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ¼.
Spese distratte a favore del procuratore antistatario.
12 La peculiarità della vicenda induce alla compensazione delle spese tra il ricorrente e CP_2
[...]
Il carico di ruolo giustifica il deposito della motivazione a 60 giorni ai sensi dell'articolo
429 comma 1 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione in accoglimento parziale del ricorso, condanna al pagamento a Controparte_8
favore del ricorrente della somma di € 30.248,14 per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_8
[...]
dichiara la compensazione parziale nella misura di ¼ delle spese di lite che liquida per l'intero in € 5.200,00 e in conseguenza condanna Controparte_8 al pagamento della restante parte di € 3.900,00 oltre rimborso
[...]
spese accessorie 15%, IVA e C.p.a, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
dichiara la compensazione delle spese tra il ricorrente e CP_2
riserva a 60 giorni il deposito della motivazione
Così deciso in Sciacca, 30.10.2024
Il Giudice
Leonardo Modica
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