Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona del giudice dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza di discussione del 17 giugno 2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21912/2023 – R.G.L. ed avente ad oggetto: maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Ugo Odierna ed Alfonso Leperino in virtù di procura in atti, elett.te domiciliato presso lo studio dei difensori in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 21;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Controparte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dall'avv. Monica Laiso in virtù di delibera di conferimento incarico CP_2 nonché procura alle liti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n.
13/A, presso il Servizio Affari Legali della;
Parte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe conveniva la premettendo: di essere dipendente dell'ente convenuto con profilo di. Parte_2
“Collaboratore professionale sanitario- Infermiere professionale, inquadrato nella categoria D3 presso 3716 DSB 24 UOSM 24 LA TARANTO;
di svolgere un turno di lavoro articolato su 5 giorni, ovvero mattina dalle 8 alle 14:10, pomeriggio dalle 14 alle 20:10, notte dalle 20 alle 08:10 del giorno seguente e riposo, come si evince dal “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati turni prestati;
che i dipendenti che svolgono tale particolare tipologia di turno sono spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolge un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'articolo 29 del CCNL 2016- 2018 applicabile ratione temporis la fattispecie di causa, al comma 6 prevede che “l''attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni a equivalente
2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non gli aveva erogato detto compenso contrattualmente previsto, né gli aveva concesso giorni di riposo compensativo, ritenendolo incumulabile con l'indennità di turno prevista dall'articolo 86 comma 13, CCNL 2016- 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12 del CCNL del 1 settembre 1995, invece normalmente erogata;
che in particolare le festività Nazionali erano le seguenti: I° Gennaio, 6 Gennaio, lunedì dell'Angelo,
25 Aprile, I° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, I° Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre e 26 Dicembre C oltre alla ricorrenza del Santo Patrono che è quella del 19 Settembre ennaro) Patrono di Napoli;
che con missiva trasmessa a mezzo pec il 17 febbraio 2022 aveva richiesto il pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate, ma la richiesta era rimasta senza esito.
Invocava l'art. 9 CCNL di comparto sanità 2001 e l'art 44 CCNL di comparto 1999 nonché i principi espressi dalla Suprema Corte in subiecta materia, ed in particolare, da Cass. n.1505/2021, ripercorrendo in toto le argomentazioni ivi esposte.
Chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni: “ accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o in alternativa all'indennità sostitutiva a titolo risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2126 CC. per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorate sensi e per gli effetti dell'articolo 29 Cnnl Comparto Sanità 2016 2018 per il periodo lavorativo dal 1 aprile 2017 al 1 novembre 2020 e per l'effetto condannare la al pagamento in favore del Parte_2 ricorrente dell'importo di euro 3.801,16 come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
con vittoria di spese da attribuirsi”
Si costituiva l' la quale eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso nonché Parte_2
l'intervenuta decadenza del diritto e la prescrizione ed infine l'infondatezza, nel merito, della domanda azionata della quale ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio e disposta la celebrazione dell'udienza di discussione con modalità
“cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il
Giudice decideva come da sentenza di cui veniva disposta comunicazione a mezzo della cancelleria.
Preliminarmente il ricorso appare completo degli elementi in fatto ed in diritto necessari al fine di delineare la fattispecie concreta ed il fondamento giuridico delle pretese avanzate, per cui va rigettata l'eccezione di nullità.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta per le ragioni di seguito illustrate. Il thema decidendum concerne la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, da lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Appare utile preliminarmente richiamare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L.
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede
“ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “…a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del Part diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Part La convenuta ha ritenuto di negare il compenso invocato dal ricorrente assumendo che nulla
è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
A parte la circostanza che dai cartellini delle presenze prodotti dalla parte ricorrente si evince che, Part su base mensile, le ore lavorabili risultano sempre inferiori alle ore lavorate, la tesi dell' appare erronea.
Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta
è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, si osserva che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni, tutte dello stesso segno (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126;
Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n.
24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato (ordinanza del 18/07/2023,
n.20743). Attesa la peculiare linearità e chiarezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice della nomofilachia, si ritiene di dover riportare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale contenuto nella citata pronuncia n. 20743/2023, con la quale è stato ribadito che
“…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dal secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto degli stessi a prestare il lavoro, nei medesimi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Part In punto di fatto la ha sostenuto di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato diverse ore di lavoro straordinario (cfr. memoria in atti), circostanze idonee ad avere carattere satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già Part art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza;
inoltre, non è ragionevole Part ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Nella fattispecie inoltre non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che - per le ragioni sopra enunciate - non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
Parimenti dall'ammontare del credito preteso dalla parte ricorrente non deve essere portato in detrazione quanto da riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate in quanto lo straordinario pagato dalla non è riconducibile a quello reso nel giorno festivo Parte_2 infrasettimanale bensì genericamente al lavoro straordinario reso nel mese, ed inoltre l' CP_1 non ha offerto in giudizio una più specifica prova della bontà della propria tesi difensiva.
All'esito, sussiste pertanto il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e pertanto - in base alla domanda formulata - va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 30%, relativa alle prestazioni avvenute in ore diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze relativi al periodo di causa.
Per la sua quantificazione, appare sostanzialmente corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Part Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione così come sollevata dall' resistente, considerata l'intervenuta notifica della diffida di pagamento via pec avvenuta in data 17.02.2022, la stessa va rigettata, in quanto le pretese economiche avanzate sono state tutte maturate entro il periodo quinquennale antecedente tale atto interruttivo (aprile 2017- novembre 2022)
L' va pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dal Parte_3 ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario, ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L 2016-2018.
In punto di quantificazione del credito, esso può essere determinato alla luce delle corrette indicazioni contenute nei conteggi allegati al ricorso, nei cui confronti parte resistente non ha formulato specifiche contestazioni;
pertanto, alla parte ricorrente va riconosciuto il diritto al pagamento di complessivi € 3.801,16 (cfr. prospetto liquidazione in atti), oltre interessi nella misura legale dalla data di maturazione al saldo. Le spese vengono poste a carico della resistente secondo il principio della soccombenza e quantificate come in dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe ed in considerazione della serialità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui in parte motiva e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di euro € 3.801,16 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1314,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario. Si comunichi
Napoli, 18 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino