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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3172/2022
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vicinale Gelsi n. 26/A, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Desiderio con studio in Giugliano in
Campania – 80014 (Na) alla Via San Nullo n. 179 – Country Park;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, l'odierno appellante, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_2 dal 28.11.2013 sino alle sue dimissioni del 28.2.2017, con mansioni di scaffalista,
[...] inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario Conf-Commercio e orario di lavoro pari a 26 ore settimanali, ha esposto di aver di fatto lavorato sei giorni a settimana dalle 9.00 alle 21.00 con il solo mercoledì di riposo, di non aver mai percepito alcunché a titolo di indennità di contingenza, 14° mensilità, lavoro straordinario, festività ed indennità sostitutiva del preavviso e di aver percepito il
TFR calcolato sulla base delle sole buste paga, senza tenere conto delle ore di lavoro aggiuntive prestate.
Ha quindi chiesto la condanna della resistente al pagamento in suo favore di euro 56.651,28, di cui euro 48.591,48 a titolo di differenze retributive (straordinario, ferie, festività, quattordicesima), euro 1396,69 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ed euro 6.663,1 a titolo di TFR, con vittoria di spese. Nel resistere alla domanda, la società ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento della somma di euro 1396,69 a titolo di indennità di mancato preavviso;
con vittoria di spese.
Con sentenza n. 2668/2022 del 17.5.2022, il Tribunale di Napoli Nord ha respinto il ricorso del lavoratore e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il dipendente, dolendosi dell'ingiusto rigetto, da parte del giudice di primo grado, della sua richiesta di integrazione della lista testimoniale nonché della insufficiente motivazione in ordine alle risultanze istruttorie.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vinte le spese.
La non si è costituita. Parte_2
Con atto depositato il 2.1.2025 l'appellante ha dichiarato di aver perso interesse alla proposizione dell'appello e di non aver nemmeno provveduto alla notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della controparte resistente di primo grado.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e quindi all'esito della udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando la produzione di note e non risultando costituita l'appellata, si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008,
n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante ha dichiarato espressamente di non aver notificato l'atto di appello per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Maristella Agostinacchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 06/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3172/2022
T R A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vicinale Gelsi n. 26/A, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Desiderio con studio in Giugliano in
Campania – 80014 (Na) alla Via San Nullo n. 179 – Country Park;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, l'odierno appellante, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_2 dal 28.11.2013 sino alle sue dimissioni del 28.2.2017, con mansioni di scaffalista,
[...] inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario Conf-Commercio e orario di lavoro pari a 26 ore settimanali, ha esposto di aver di fatto lavorato sei giorni a settimana dalle 9.00 alle 21.00 con il solo mercoledì di riposo, di non aver mai percepito alcunché a titolo di indennità di contingenza, 14° mensilità, lavoro straordinario, festività ed indennità sostitutiva del preavviso e di aver percepito il
TFR calcolato sulla base delle sole buste paga, senza tenere conto delle ore di lavoro aggiuntive prestate.
Ha quindi chiesto la condanna della resistente al pagamento in suo favore di euro 56.651,28, di cui euro 48.591,48 a titolo di differenze retributive (straordinario, ferie, festività, quattordicesima), euro 1396,69 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ed euro 6.663,1 a titolo di TFR, con vittoria di spese. Nel resistere alla domanda, la società ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna del lavoratore al pagamento della somma di euro 1396,69 a titolo di indennità di mancato preavviso;
con vittoria di spese.
Con sentenza n. 2668/2022 del 17.5.2022, il Tribunale di Napoli Nord ha respinto il ricorso del lavoratore e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il dipendente, dolendosi dell'ingiusto rigetto, da parte del giudice di primo grado, della sua richiesta di integrazione della lista testimoniale nonché della insufficiente motivazione in ordine alle risultanze istruttorie.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vinte le spese.
La non si è costituita. Parte_2
Con atto depositato il 2.1.2025 l'appellante ha dichiarato di aver perso interesse alla proposizione dell'appello e di non aver nemmeno provveduto alla notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della controparte resistente di primo grado.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e quindi all'esito della udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando la produzione di note e non risultando costituita l'appellata, si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008,
n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante ha dichiarato espressamente di non aver notificato l'atto di appello per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 06/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Maristella Agostinacchio