Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 378
CASS
Sentenza 15 gennaio 2002

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Massime4

Nel regolamento di competenza spetta alla Cassazione la qualificazione giuridica dell'azione esercitata e dei fatti posti a fondamento della domanda, perché nell'esercizio di tale funzione regolatrice la medesima è giudice anche del fatto.

Perché possa essere concesso il termine per l'indicazione di prova contraria, ai sensi dell'art. 184, primo comma, seconda parte cod. proc. civ., è necessario che la parte interessata formuli apposita istanza al giudice, non potendo questi concederlo d'ufficio, in contrasto con il fondamentale principio dispositivo della prova. L'istanza, per esser tempestiva, deve esser avanzata in apertura dell'udienza fissata, dal giudice, per l'esame dell'ammissibilità e della rilevanza delle prove richieste dall'altra parte, dopo di che è tardiva, e la preclusione è rilevabile d'ufficio.

Il noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore, è disciplinato dalla normativa sulla locazione, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 1590, secondo comma, cod. civ., in mancanza di descrizione si presume che la cosa sia stata locata in buono stato di manutenzione, e nel medesimo stato il conduttore ha l'obbligo di restituirla al locatore, ai sensi del primo comma della stessa norma.

Non configura domanda nuova ne' la modifica delle deduzioni relative alla forma di un contratto posto a fondamento della domanda, ne' l'istanza di prova testimoniale in ordine alla conclusione del medesimo, proposta a seguito del disconoscimento del documento negoziale a opera della controparte, ciò in quanto il fatto costitutivo non muta per la diversa forma di esso, e la predetta istanza non contrasta con il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 2722 cod. civ. perché, per effetto del disconoscimento, il documento non ha efficacia probatoria in quel processo.

Commentario1

  • 1PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.
    Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016

    ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 378
Data del deposito : 15 gennaio 2002

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