Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 2
Nelle cause di valore non eccedente lire due milioni che, a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 21 legge 21.12.1991, n.374) devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni del Giudice di pace sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando", limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie). Possono, altresì, essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione.
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente o correttamente motivata ( Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto irrilevante che la citazione verbale proposta innanzi al Giudice di pace e verbalizzata su un modello a stampa non riportasse le conclusioni nella parte del modulo a queste riservato, dato che, nella parte soprastante, dopo l'esposizione dei fatti di causa, era chiaramente indicata la domanda rivolta al giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7448 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco in carica, on.le Francesco RUTELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Avvocati AVENATI FABRIZIO, MAGNANELLI ANDREA, che lo difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIRTI SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA C DOSSI 15, presso lo studio dell'avvocato MARINI LUIGI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CH DI, TELECOM SPA, IMP LESE DEL GEOM ANTONINO LAUTIZI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 783/99 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 29/1/1999, depositata il 29/01/99; RG. 29256/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ANTONIO GRAZIOSI (per delega Avv. Fabrizio Avenati);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, raccolto a verbale dal giudice di pace ai sensi dell'art. 316 c.p.c., c.2, e notificato il 14.7.1997, AR LA conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Roma il Comune di Roma per ivi sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dello stesso in ordine ai danni subiti dalla propria autovettura il 4.1.1997 alle ore 23.00 in Roma, allorché percorrendo la via Collatina all'altezza del civico 433 finiva in una buca non segnalata. Il sinistro, a dire dell'attore, era dipeso esclusivamente da f atto o colpa del detto convenuto, che non aveva provveduto alla manutenzione della strada, per cui chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall'autovettura, che quantificava in L. 1.202.000, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva il Comune di Roma, che eccepiva la nullità della citazione, resisteva nel merito e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Telecom, che aveva eseguito lavori in detta strada.
Si costituiva la Telecom, che chiedeva di essere estromessa dal giudizio, stante il suo difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso chiamava in garanzia la Sirti s.p.a., che aveva effettuato i lavori.
Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 29.1.1999, condannava il Comune di Roma al pagamento della somma di L. 1.300.000, oltre alle spese processuali, rigettando la domanda di garanzia. Riteneva detto giudice che l'attore avesse completamente ed esaurientemente proposto le proprie domande nel verbale di domanda di cui all'art. 316, c. 2, c.p.c..; che nel rapporto redatto dai vigili urbani, giunti sul posto era risultato che l'auto dell'attore presentava danni ai cerchionì, nonché la foratura di un pneumatico, che gli stessi vigili ritenevano causati dalla presenza di una buca sulla strada;
che l'appalto con la ditta tenuta alla manutenzione era terminato;
che essi vigili avevano provveduto con i propri mezzi a riempire la buca.
Riteneva il giudice che la buca, di notevole dimensioni e non segnalata ne' illuminata, costituiva un pericolo inevitabile, perché non visibile ne' prevedibile. Inoltre il notevole lasso di tempo (giorni 90) tra l'ultimazione dei lavori eseguiti dalla Telecom e la data dell'incidente portava ad escludere che a causare l'apertura della stessa fossero stati i lavori eseguiti dalla Telecom. Pertanto il giudice di pace riteneva il Comune responsabile dei danni, in quanto tenuto alla manutenzione della strada, e liquidava detti danni nella misura suddetta, sulla base della documentazione esibita.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Roma, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso la Sirti.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 164, c. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa sulla base di un atto di citazione affetto da nullità insanabile, poiché mancante delle conclusioni. Infatti, pur essendo stata la domanda redatta su un verbale a stampa, la parte relativa alle conclusioni era priva di ogni richiesta.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che, per l'effetto, vada rigettato.
Infatti a norma dell'art. 316, c. 2, c.p.c., davanti al giudice di pace la domanda si può anche proporre verbalmente e di essa il giudice di pace fa redigere verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire ad udienza fissa al convenuto. La maggiore semplicità della forma nei procedimenti davanti al giudice di pace non esclude che la citazione debba contenere tra i requisiti il petitum e la causa petendi.
Se essi sono presentati verbalmente al giudice, lo stesso ne fa redigere verbale.
Sennonché la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti, desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente e correttamente motivata (Cass. 12.1.1996, n. 188;
Cass.4.11. 1983, n. 6512).
3. Nella fattispecie è irrilevante che nella parte del modello a stampa adottato per verbalizzare la domanda, relativa alle conclusioni nulla sia detto, in quanto nella parte sovrastante, dopo aver indicato i fatti di causa, espressamente è scritto: "essendo la strada in questione di proprietà del comune di Roma e ravvisandosi la sua responsabilità nella causazione del sinistro, chiede allo stesso Comune di provvedere al risarcimento dei danni", che erano già stati indicati sopra.
Ne consegue che dal verbale in questione, notificato al Comune convenuto con la citazione a comparire all'udienza fissa, emerge chiaramente quale fosse la domanda rivolta al giudice e cioè quella di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, nulla rilevando che detta domanda non fosse poi posta nell'apposita sezione dello stampato.
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la totale assenza di qualsiasi attività istruttoria sia ai fini dell'assunta responsabilità del Comune di Roma sia ai fini dell'accertamento che la buca costituisse un trabocchetto o insidia, e che il solo riferimento al verbale dei vigili urbani non è sufficiente, essendo intervenuti successivamente al fatto.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ancora il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la contraddittorietà con le risultanze probatorie. Assume il ricorrente che il giudice di pace non avrebbe preso in considerazione le note trasmesse da lui alla Telecom, con cui. si faceva presente che non era stato correttamente ripristinato il manto stradale.
6. I due suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Osserva preliminarmente questa Corte che quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, c. 20, C.P.C., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della l. 21.12.1991, n. 374. Poiché la decisione deve essere resa secondo equità - ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto - occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa.
Peraltro l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza tra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, c. 2^, c.p.c. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus).
Non si tratta, quindi, di equità "integrativa" della regola legale. Sulla base di queste premesse diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità possono - per quanto concerne la decisione di merito - essere impugnate con ricorso per Cassazione.
Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed alle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), siccome poste da una fonte di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede.
Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto.
Benché la regola equitativa applicata non sia in sè sindacabile in sede di legittimità, va tuttavia rimarcata la netta differenza fra equità ed assoluta discrezionalità o arbitrio, sicché occorre che anche il giudizio di equità presenti una struttura logica e valutativa, pur se non necessariamente di tipo sillogistico, posto che l'individuazione del criterio regolatore del singolo caso avviene piuttosto attraverso un procedimento logico intuitivo. Perciò l'insindacabilità, con il limite prima tracciato, della determinazione equitativa della regola sostanziale in base alla quale la controversia è stata decisa, non esclude la configurabilità di censure attinenti alla motivazione, quale l'omissione di motivazione, che si risolva in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., quali la motivazione apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni, che stanno a base della decisione, fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze processuali (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716).
7. Ritiene questa Corte, che così precisati i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze del giudice di pace emesse secondo equità, quale è quella in esame, non sussiste il lamentato vizio motivazionale, non potendosi ritenere ne' omessa, ne' apparente ne' insanabilmente contraddittoria la motivazione adottata. Infatti il giudice ha ricostruito le modalità dell'incidente e lo stato dei luoghi sulla base del verbale dei vigili, rilevando che la buca, di notevole dimensioni e non segnalata ne' illuminata, costituiva un pericolo inevitabile perché non visibile ne' prevedibile. Inoltre il notevole lasso di tempo (giorni 90) tra l'ultimazione dei lavori eseguiti dalla Telecom e la data dell'incidente portava ad escludere che a causare l'apertura della stessa fossero stati i lavori eseguiti dalla Telecom.. 8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 25, 28 del regolamento cavi stradali di Roma.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, come si è detto, non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità per assunta violazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.). Ciò vale a maggior ragione allorché trattasi di normativa secondaria, come nella fattispecie, la quale già di per sè non integra la nozione di "norme di diritto" di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., se non nel caso in cui specifichi o integri la disciplina contenuta nella legge ovvero sia emanata in attuazione di un'espressa disposizione di legge (Cass. 18.1.1993, n. 550; Cass. 16.7.1993, n. 7905). Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001