Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7448
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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Nelle cause di valore non eccedente lire due milioni che, a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 21 legge 21.12.1991, n.374) devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni del Giudice di pace sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando", limitatamente alle violazioni delle norme e dei principi costituzionali, alle violazioni dei principi generali dell'ordinamento, nonché delle norme comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie). Possono, altresì, essere impugnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente contraddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione.

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente o correttamente motivata ( Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto irrilevante che la citazione verbale proposta innanzi al Giudice di pace e verbalizzata su un modello a stampa non riportasse le conclusioni nella parte del modulo a queste riservato, dato che, nella parte soprastante, dopo l'esposizione dei fatti di causa, era chiaramente indicata la domanda rivolta al giudice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7448
Data del deposito : 1 giugno 2001

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