Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/10/2024, n. 27737
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Ordinanza 25 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 10 ottobre 2024, con la quale si è pronunciato sul ricorso di una contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La contribuente contestava la legittimità di una cartella esattoriale emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti e l'inesistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore. Le richieste della contribuente includevano l'annullamento della cartella e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, invocando l'annullamento automatico del debito ai sensi di una normativa recente.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia della Commissione tributaria sulla questione della notifica dell'atto prodromico. La Corte ha sottolineato che l'assenza di una pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio costituisce un vizio che giustifica la cassazione della sentenza impugnata. Tuttavia, ha respinto gli altri motivi, confermando che l'omessa instaurazione del contraddittorio con l'ente impositore non inficia la validità del procedimento. La Corte ha quindi disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame, demandando anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

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Massime1

In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/10/2024, n. 27737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27737
    Data del deposito : 25 ottobre 2024

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