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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2683 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”,
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LONGO GIOVANNI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MARIAEUGENIA CP_1 C.F._2
DI CARLO, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 29.5.2024 - premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 14.10.2007; che da tale unione erano nati i figli CP_1
(il 09.12.2003) e (il 29.5.2006); che i coniugi si erano separati Persona_1 Persona_2 consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Foggia dell'01.03.2021; che il figlio era affetto da “disabilità intellettiva media (ICD10F71) con sintomi psicotici Persona_1
(ICD10F23) con disturbo di personalità border-line con discontrollo degli impulsi in insufficienza di media gravità”; che la figlia , con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, Persona_2 veniva affidata al Servizio Sociale Territoriale di Cerignola e collocata presso la Comunità
Educativa “San Francesco D'Assisi” sempre in Cerignola;
che attualmente entrambi i figli vivevano con la madre, che provvedeva ai loro bisogni;
che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia del divorzio – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma complessiva di € 400,00 mensili, oltre al concorso, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
la corresponsione in suo favore dell'intero
A.U.U.
All'esito della prima udienza, il precedente Giudice istruttore, con ordinanza del 12.11.2024, dichiarava la contumacia del resistente ed emetteva i seguenti provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nulla va disposto in ordine all'affidamento della prole e sul diritto di visita, per l'intervenuto raggiungimento della maggiore età; • assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto delle prevedibili esigenze della prole, ma in assenza di prove circa la sua redditualità) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente immediatamente la somma mensile di € 400,00 (euro 200,00 mensili per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli”; con il medesimo provvedimento, stante l'assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 17.03.2025 per la rimessione in decisione al
Collegio.
In data 12.03.2025 si costituiva in giudizio il resistente , il quale aderiva alla CP_1
2 domanda di divorzio chiedendo: di disporre l'affidamento condiviso dei figli maggiorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
che nessun mantenimento fosse previsto in favore dei figli.
Deduceva all'uopo che: entrambi i figli vivevano con il padre, il quale, tuttavia, era impossibilitato ad occuparsene dovendo già assistere l'anziana madre gravemente malata;
era disoccupato e svolgeva solo lavori saltuari con guadagni non superiori ad € 10.000,00 annui;
che il figlio percepiva pensione di invalidità pari a € 800,00 mensili, che veniva, tuttavia, Per_1 riscossa dalla ricorrente;
che la figlia aveva avanzato domanda SFL (supporto per la Persona_2 formazione e il lavoro) che le permetterà di percepire la somma di € 500,00 al mese qualora fosse accolta.
All'udienza del 17.03.2025 – tenutasi dinanzi al giudice relatore (subentrato nel ruolo in data
23.01.2025) con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n.3230/2021 dell'01.03.2021, non reclamato;
inoltre, dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni delle parti e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Ciò posto, deve rilevarsi che la causa non appare matura per la decisione sulle ulteriori domande proposte, necessitando di approfondimenti istruttori, come da separata ordinanza, al fine di acquisire elementi funzionali alla tutela, in particolare, del figlio maggiorenne Per_1
3 , affetto da handicap grave. Invero, è circostanza documentata (cfr. allegati 1 della Per_1 ricorrente) che il figlio maggiorenne risulti affetto da “disabilità intellettiva media, Persona_1 con sintomi psicotici” e che sia stato dichiarato portatore di handicap ex art. 3, comma 3 L. n.
104/1992; pertanto, allo stesso devono applicarsi, in ossequio al disposto di cui all'art. 37 bis disp. disp. att. c.c. e art. 337 septies, comma 2 c.c. le disposizioni previste in favore dei figli minori: in particolare, quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del
1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr.
Cass. civ. n. 2670/2023).
Ebbene, dal momento che la causa deve tornare, come da separata ordinanza, alla fase istruttoria, deve, di conseguenza, affermarsi l'ammissibilità della costituzione della parte resistente , sebbene avvenuta in violazione dell'art. 293 c.p.c. È noto, infatti, che, CP_1 come nel giudizio ordinario, anche nel c.d. rito famiglia (in virtù del richiamo dell'art. 473 bis c.p.c. alle norme previste dai titoli I e III del secondo libro, per quanto non espressamente disciplinato dal titolo IV bis), la costituzione del contumace può avvenire, a norma dell'art. 293
c.p.c., “fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. Tuttavia, va precisato che nei casi di violazione dell'art. 293 c.p.c. “la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22618 del 11/12/2012). La dichiarazione di contumacia di , pertanto, deve essere CP_1 revocata.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di;
CP_1
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Cerignola in data 14.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2007, atto n. 22, parte I);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2683 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”,
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LONGO GIOVANNI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MARIAEUGENIA CP_1 C.F._2
DI CARLO, giusta procura in atti
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza non definitiva emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alle ulteriori domande proposte;
ritenuto necessario procedere ad una indagine sulla situazione familiare dei coniugi e dei figli, all'uopo delegando i Servizi Sociali del Comune di Foggia e di Cerignola con facoltà per l'ente delegato di avvalersi dell'ausilio dei Consultorio familiare competente, al fine di verificare, previa audizione dei coniugi e dei figli, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dei
6 figli (in particolare del maggiorenne , affetto da handicap grave), acquisendo Persona_1 ogni elemento utile alla adozione dei provvedimenti relativi al collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio;
Persona_1
P.Q.M.
- delega ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e di Cerignola le indagini di cui in parte motiva, assegnando termine fino al 15.10.2025 per il deposito di una relazione di sintesi;
- rimette la causa sul ruolo dinanzi al dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 03.11.2025, ore di rito, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e di Cerignola.
Foggia, 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2683 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”,
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LONGO GIOVANNI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MARIAEUGENIA CP_1 C.F._2
DI CARLO, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 29.5.2024 - premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 14.10.2007; che da tale unione erano nati i figli CP_1
(il 09.12.2003) e (il 29.5.2006); che i coniugi si erano separati Persona_1 Persona_2 consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Foggia dell'01.03.2021; che il figlio era affetto da “disabilità intellettiva media (ICD10F71) con sintomi psicotici Persona_1
(ICD10F23) con disturbo di personalità border-line con discontrollo degli impulsi in insufficienza di media gravità”; che la figlia , con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari, Persona_2 veniva affidata al Servizio Sociale Territoriale di Cerignola e collocata presso la Comunità
Educativa “San Francesco D'Assisi” sempre in Cerignola;
che attualmente entrambi i figli vivevano con la madre, che provvedeva ai loro bisogni;
che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia del divorzio – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma complessiva di € 400,00 mensili, oltre al concorso, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
la corresponsione in suo favore dell'intero
A.U.U.
All'esito della prima udienza, il precedente Giudice istruttore, con ordinanza del 12.11.2024, dichiarava la contumacia del resistente ed emetteva i seguenti provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• nulla va disposto in ordine all'affidamento della prole e sul diritto di visita, per l'intervenuto raggiungimento della maggiore età; • assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente (tenuto conto delle prevedibili esigenze della prole, ma in assenza di prove circa la sua redditualità) l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente immediatamente la somma mensile di € 400,00 (euro 200,00 mensili per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli”; con il medesimo provvedimento, stante l'assenza di istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 17.03.2025 per la rimessione in decisione al
Collegio.
In data 12.03.2025 si costituiva in giudizio il resistente , il quale aderiva alla CP_1
2 domanda di divorzio chiedendo: di disporre l'affidamento condiviso dei figli maggiorenni ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
che nessun mantenimento fosse previsto in favore dei figli.
Deduceva all'uopo che: entrambi i figli vivevano con il padre, il quale, tuttavia, era impossibilitato ad occuparsene dovendo già assistere l'anziana madre gravemente malata;
era disoccupato e svolgeva solo lavori saltuari con guadagni non superiori ad € 10.000,00 annui;
che il figlio percepiva pensione di invalidità pari a € 800,00 mensili, che veniva, tuttavia, Per_1 riscossa dalla ricorrente;
che la figlia aveva avanzato domanda SFL (supporto per la Persona_2 formazione e il lavoro) che le permetterà di percepire la somma di € 500,00 al mese qualora fosse accolta.
All'udienza del 17.03.2025 – tenutasi dinanzi al giudice relatore (subentrato nel ruolo in data
23.01.2025) con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n.3230/2021 dell'01.03.2021, non reclamato;
inoltre, dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni delle parti e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Ciò posto, deve rilevarsi che la causa non appare matura per la decisione sulle ulteriori domande proposte, necessitando di approfondimenti istruttori, come da separata ordinanza, al fine di acquisire elementi funzionali alla tutela, in particolare, del figlio maggiorenne Per_1
3 , affetto da handicap grave. Invero, è circostanza documentata (cfr. allegati 1 della Per_1 ricorrente) che il figlio maggiorenne risulti affetto da “disabilità intellettiva media, Persona_1 con sintomi psicotici” e che sia stato dichiarato portatore di handicap ex art. 3, comma 3 L. n.
104/1992; pertanto, allo stesso devono applicarsi, in ossequio al disposto di cui all'art. 37 bis disp. disp. att. c.c. e art. 337 septies, comma 2 c.c. le disposizioni previste in favore dei figli minori: in particolare, quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del
1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr.
Cass. civ. n. 2670/2023).
Ebbene, dal momento che la causa deve tornare, come da separata ordinanza, alla fase istruttoria, deve, di conseguenza, affermarsi l'ammissibilità della costituzione della parte resistente , sebbene avvenuta in violazione dell'art. 293 c.p.c. È noto, infatti, che, CP_1 come nel giudizio ordinario, anche nel c.d. rito famiglia (in virtù del richiamo dell'art. 473 bis c.p.c. alle norme previste dai titoli I e III del secondo libro, per quanto non espressamente disciplinato dal titolo IV bis), la costituzione del contumace può avvenire, a norma dell'art. 293
c.p.c., “fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. Tuttavia, va precisato che nei casi di violazione dell'art. 293 c.p.c. “la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria” (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22618 del 11/12/2012). La dichiarazione di contumacia di , pertanto, deve essere CP_1 revocata.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di;
CP_1
4 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Cerignola in data 14.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2007, atto n. 22, parte I);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
- spese al definitivo;
- dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2683 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”,
TRA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LONGO GIOVANNI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. MARIAEUGENIA CP_1 C.F._2
DI CARLO, giusta procura in atti
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza non definitiva emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alle ulteriori domande proposte;
ritenuto necessario procedere ad una indagine sulla situazione familiare dei coniugi e dei figli, all'uopo delegando i Servizi Sociali del Comune di Foggia e di Cerignola con facoltà per l'ente delegato di avvalersi dell'ausilio dei Consultorio familiare competente, al fine di verificare, previa audizione dei coniugi e dei figli, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dei
6 figli (in particolare del maggiorenne , affetto da handicap grave), acquisendo Persona_1 ogni elemento utile alla adozione dei provvedimenti relativi al collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio;
Persona_1
P.Q.M.
- delega ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e di Cerignola le indagini di cui in parte motiva, assegnando termine fino al 15.10.2025 per il deposito di una relazione di sintesi;
- rimette la causa sul ruolo dinanzi al dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 03.11.2025, ore di rito, per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e di Cerignola.
Foggia, 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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