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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 20/11/2025 al n. 6050/2025
R.G.,
DA
C.F. difeso dall'avv. MESCOLI Parte_1 C.F._1
FLAVIA, elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO N. 15 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. MESCOLI FLAVIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. LONIGHI CP_1 C.F._2
MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA ARGINONE, 27/E VILLA
POMA presso lo studio dell'avv. LONIGHI MASSIMO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per : “1) I coniugi saranno liberi Parte_1 CP_1
di spostare la residenza ove meglio crederanno, la signora unitamente ai figli, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale mutamento della residenza stessa.
2) La figlia minorenne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento principale presso la madre.
3) Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri previe le opportune intese con la madre, e comunque, in considerazione dell'orario di lavoro della sig.ra - che si svolge su turni settimanali che la impegnano dal lunedì al CP_1
venerdì durante la notte (dalle 21 alle 5), il pomeriggio (dalle 13 alle 21) e la mattina (dalle 5 alle 13), oltre ai tempi di trasferimento da e per il luogo di lavoro - il padre terrà presso di sé la figlia dalle 20,00 sino al mattino successivo quando la sig.ra avrà il turno di notte. Inoltre terrà la figlia CP_1
dall'uscita da scuola sino alle 21,45 dal lunedì al venerdì allorquando la sig.
avrà il turno pomeridiano. La figlia resterà a dormire presso il padre CP_1
anche quando la sig.ra per svolgere il turno del mattino deve uscire CP_1
molto presto al mattino. La figlia resterà con il padre dalla mattina del sabato dalle ore 9,30 sino alla domenica alle 20,00 due fine settimana al mese individuandoli tra quelli che seguono il turno notturno della moglie ovvero quello della mattina. Il padre potrà tenere inoltre la figlia: per una settimana durante le vacanze Natalizie alternando con la madre la settimana dal 23
pagina 2 di 9 dicembre al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre collocataria entro il 30 maggio di ogni anno;
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Per_1
Sig.ra , mediante bonifico alle coordinate bancarie già note, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 290,00, comprensiva delle spese per la mensa scolastica da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e per la prima volta dal mese di gennaio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero. Secondo il protocollo in uso presso l'Adito Tribunale N. 1972/2024 U del 28/5/2024 rientrano in tali spese le seguenti:
a) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche:
pagina 3 di 9 - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e /o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc)
- per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento).
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti a carico dei genitori nella misura del 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i genitori stessi, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
pagina 4 di 9 per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno dei genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro idonea documentazione (per le spese sanitarie recante il codice fiscale dei figli) affinchè sia garantito il beneficio della detraibilità/deducibilità in egual misura.
L'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno.
5) A regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali in essere tra le parti la Sig.ra cederà al marito la propria quota indivisa della nuda proprietà CP_1
dell'abitazione già coniugale sita in San Benedetto Po in Via Enrico Ferri n.
138/E censita al Catasto Fabbricati di quel Comune al Fg 48 mapp. 439 sub 1 e pagina 5 di 9 439 sub 2, gravata da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo. Il sig. per Pt_1
contro, a decorrere dalla data di stipula della cessione, continuerà ad accollarsi integralmente le rate residue del mutuo ipotecario N.0717-4021472 gravante sull'immobile predetto stipulato dai coniugi in data 07/07/2017 con la Banca
Popolare dell'Emilia Romagna, tenendo indenne la sig.ra da qualunque CP_1
pretesa e/o azione le fosse avanzata da parte della Banca Mutuante. La sig.ra dà atto che le rate di mutuo sono state fino ad ora interamente pagate CP_1
dal marito. Il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra il rimborso Pt_1 CP_1
della sua quota parte delle rate versate e che andrà a versare. I coniugi si impegnano reciprocamente a formalizzare gli impegni qui assunti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio per favorire il quale le parti si impegnano a depositare la dichiarazione di acquiescenza entro 20 giorni dalla sua pubblicazione. L'atto di trasferimento verrà rogato dal Notaio che il sig. indicherà alla Sig. , e contemplerà l'applicazione di tutti Pt_1 CP_1
i benefici fiscali di legge che sin da ora si richiedono. Le spese notarili e di legge per gli atti predetti restano integralmente a carico del sig. Pt_1
Quest'ultimo si impegna a richiedere all'Istituto Mutuante nuovamente con cadenza biennale la liberazione della sig.ra ed ad adoperarsi CP_1
nell'espletamento di ogni incombente venisse richiesto dall'Istituto medesimo al fine di liberare la sig.ra da ogni impegno o obbligo contrattuale. Fino a CP_1
quando la signora non sarà liberata il sig. si impegna altresì a non Pt_1
rinegoziare il mutuo procrastinandone la scadenza attuale, né a beneficiare di qualsiasi misura che ne posticipi la scadenza. Ogni spesa, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, relative all'immobile sostenute o da sostenere entro il termine previsto per la cessione anzidetta restano esclusivamente a carico del sig. Pt_1
pagina 6 di 9 La sig.ra , cointestataria del C/c bancario acceso presso la filiale CP_1 CP_2
di Moglia del C/c bancario N. 000002568830, dichiara di non averlo mai approvvigionato con proprie risorse personali e di rinunciare pertanto a far valere ogni presunta ragione di credito nei confronti del sig. e/o Pt_1
dell'istituto bancario e si impegna a non eseguire alcuna operazione bancaria sul conto medesimo che, resta inteso, sarà movimentato esclusivamente dal sig.
Detto Conto corrente verrà estinto o alla sua naturale scadenza del Pt_1
mutuo o anticipatamente al momento della eventuale liberazione dal mutuo della sig.ra . Eventuali saldi negativi e spese saranno totalmente a carico del CP_1
sig. Pt_1
6) I coniugi si danno altresì atto di aver già provveduto alla divisione di ogni bene mobile, inclusi gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale, restando pertanto inteso che l'attribuzione fattane a favore di ciascuno è da intendersi in proprietà esclusiva.
7) Il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa relativamente al valore della Pt_1
autovettura SEAT IBIZA tg DE184CK a lui già intestata e che la sig.ra CP_1
con il consenso del coniuge ha dato in permuta contestualmente all'acquisto di altra autovettura nuova. Le parti si danno atto che l'autovettura OPEL ASTRA
TG FB337RP intestata al sig. è di sua esclusiva proprietà e sarà libero di Pt_1
venderla a sua discrezione incassandone il prezzo rispetto al quale la sig.
non avrà ad esprimere pretesa alcuna. CP_1
8) I coniugi si danno altresì atto di essere economicamente autosufficienti per cui non viene dato ingresso ad alcun reciproco contributo di mantenimento. Con
l'adempimento degli obblighi qui assunti gli stessi nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 7 di 9 9) La spesa per il contributo unificato è posta a carico dei coniugi in parti uguali, mentre le spese legali sono compensate. I rispettivi legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art.13 L.P.”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 10/05/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 21 parte
II, serie A, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni pagina 8 di 9 indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 21, parte
II, serie A, anno 2003);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 20/11/2025 al n. 6050/2025
R.G.,
DA
C.F. difeso dall'avv. MESCOLI Parte_1 C.F._1
FLAVIA, elettivamente domiciliato in VIA MONTELLO N. 15 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. MESCOLI FLAVIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. LONIGHI CP_1 C.F._2
MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA ARGINONE, 27/E VILLA
POMA presso lo studio dell'avv. LONIGHI MASSIMO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per : “1) I coniugi saranno liberi Parte_1 CP_1
di spostare la residenza ove meglio crederanno, la signora unitamente ai figli, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale mutamento della residenza stessa.
2) La figlia minorenne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento principale presso la madre.
3) Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri previe le opportune intese con la madre, e comunque, in considerazione dell'orario di lavoro della sig.ra - che si svolge su turni settimanali che la impegnano dal lunedì al CP_1
venerdì durante la notte (dalle 21 alle 5), il pomeriggio (dalle 13 alle 21) e la mattina (dalle 5 alle 13), oltre ai tempi di trasferimento da e per il luogo di lavoro - il padre terrà presso di sé la figlia dalle 20,00 sino al mattino successivo quando la sig.ra avrà il turno di notte. Inoltre terrà la figlia CP_1
dall'uscita da scuola sino alle 21,45 dal lunedì al venerdì allorquando la sig.
avrà il turno pomeridiano. La figlia resterà a dormire presso il padre CP_1
anche quando la sig.ra per svolgere il turno del mattino deve uscire CP_1
molto presto al mattino. La figlia resterà con il padre dalla mattina del sabato dalle ore 9,30 sino alla domenica alle 20,00 due fine settimana al mese individuandoli tra quelli che seguono il turno notturno della moglie ovvero quello della mattina. Il padre potrà tenere inoltre la figlia: per una settimana durante le vacanze Natalizie alternando con la madre la settimana dal 23
pagina 2 di 9 dicembre al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre collocataria entro il 30 maggio di ogni anno;
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Per_1
Sig.ra , mediante bonifico alle coordinate bancarie già note, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 290,00, comprensiva delle spese per la mensa scolastica da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e per la prima volta dal mese di gennaio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero. Secondo il protocollo in uso presso l'Adito Tribunale N. 1972/2024 U del 28/5/2024 rientrano in tali spese le seguenti:
a) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) spese scolastiche:
pagina 3 di 9 - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e /o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc)
- per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento).
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti a carico dei genitori nella misura del 50% secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i genitori stessi, tutte le altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
pagina 4 di 9 per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc).
Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno dei genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro idonea documentazione (per le spese sanitarie recante il codice fiscale dei figli) affinchè sia garantito il beneficio della detraibilità/deducibilità in egual misura.
L'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno.
5) A regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali in essere tra le parti la Sig.ra cederà al marito la propria quota indivisa della nuda proprietà CP_1
dell'abitazione già coniugale sita in San Benedetto Po in Via Enrico Ferri n.
138/E censita al Catasto Fabbricati di quel Comune al Fg 48 mapp. 439 sub 1 e pagina 5 di 9 439 sub 2, gravata da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo. Il sig. per Pt_1
contro, a decorrere dalla data di stipula della cessione, continuerà ad accollarsi integralmente le rate residue del mutuo ipotecario N.0717-4021472 gravante sull'immobile predetto stipulato dai coniugi in data 07/07/2017 con la Banca
Popolare dell'Emilia Romagna, tenendo indenne la sig.ra da qualunque CP_1
pretesa e/o azione le fosse avanzata da parte della Banca Mutuante. La sig.ra dà atto che le rate di mutuo sono state fino ad ora interamente pagate CP_1
dal marito. Il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra il rimborso Pt_1 CP_1
della sua quota parte delle rate versate e che andrà a versare. I coniugi si impegnano reciprocamente a formalizzare gli impegni qui assunti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio per favorire il quale le parti si impegnano a depositare la dichiarazione di acquiescenza entro 20 giorni dalla sua pubblicazione. L'atto di trasferimento verrà rogato dal Notaio che il sig. indicherà alla Sig. , e contemplerà l'applicazione di tutti Pt_1 CP_1
i benefici fiscali di legge che sin da ora si richiedono. Le spese notarili e di legge per gli atti predetti restano integralmente a carico del sig. Pt_1
Quest'ultimo si impegna a richiedere all'Istituto Mutuante nuovamente con cadenza biennale la liberazione della sig.ra ed ad adoperarsi CP_1
nell'espletamento di ogni incombente venisse richiesto dall'Istituto medesimo al fine di liberare la sig.ra da ogni impegno o obbligo contrattuale. Fino a CP_1
quando la signora non sarà liberata il sig. si impegna altresì a non Pt_1
rinegoziare il mutuo procrastinandone la scadenza attuale, né a beneficiare di qualsiasi misura che ne posticipi la scadenza. Ogni spesa, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, relative all'immobile sostenute o da sostenere entro il termine previsto per la cessione anzidetta restano esclusivamente a carico del sig. Pt_1
pagina 6 di 9 La sig.ra , cointestataria del C/c bancario acceso presso la filiale CP_1 CP_2
di Moglia del C/c bancario N. 000002568830, dichiara di non averlo mai approvvigionato con proprie risorse personali e di rinunciare pertanto a far valere ogni presunta ragione di credito nei confronti del sig. e/o Pt_1
dell'istituto bancario e si impegna a non eseguire alcuna operazione bancaria sul conto medesimo che, resta inteso, sarà movimentato esclusivamente dal sig.
Detto Conto corrente verrà estinto o alla sua naturale scadenza del Pt_1
mutuo o anticipatamente al momento della eventuale liberazione dal mutuo della sig.ra . Eventuali saldi negativi e spese saranno totalmente a carico del CP_1
sig. Pt_1
6) I coniugi si danno altresì atto di aver già provveduto alla divisione di ogni bene mobile, inclusi gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale, restando pertanto inteso che l'attribuzione fattane a favore di ciascuno è da intendersi in proprietà esclusiva.
7) Il sig. rinuncia a qualsiasi pretesa relativamente al valore della Pt_1
autovettura SEAT IBIZA tg DE184CK a lui già intestata e che la sig.ra CP_1
con il consenso del coniuge ha dato in permuta contestualmente all'acquisto di altra autovettura nuova. Le parti si danno atto che l'autovettura OPEL ASTRA
TG FB337RP intestata al sig. è di sua esclusiva proprietà e sarà libero di Pt_1
venderla a sua discrezione incassandone il prezzo rispetto al quale la sig.
non avrà ad esprimere pretesa alcuna. CP_1
8) I coniugi si danno altresì atto di essere economicamente autosufficienti per cui non viene dato ingresso ad alcun reciproco contributo di mantenimento. Con
l'adempimento degli obblighi qui assunti gli stessi nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 7 di 9 9) La spesa per il contributo unificato è posta a carico dei coniugi in parti uguali, mentre le spese legali sono compensate. I rispettivi legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art.13 L.P.”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 10/05/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 21 parte
II, serie A, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni pagina 8 di 9 indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 21, parte
II, serie A, anno 2003);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9