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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 75/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. GULINO BR e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VALVERDE 25 37121 VERONA, presso il difensore avv. GULINO
BR
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HAPPACHER Parte_2 P.IVA_1
OH e elettivamente domiciliato in VIA ANDREAS HOFER 52 ANDREAS-HOFER-STR.
52 39031 CO / NE presso lo studio dell'avv. HAPPACHER OH
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALMON LUCA e Controparte_1 C.F._2
PA IA ( ) VIA DE PAREDA, 50 38032 CANAZEI;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DE PAREDA 50 38032 CANAZEI presso lo studio dell'avv.
TALMON LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Nel merito, in via preliminare, nei confronti di entrambi i convenuti:
pagina 1 di 16 1. accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della soc. Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'ing. nei confronti del dott. Controparte_1
, rispetto alle obbligazioni assunte o comunque connesse con i rispettivi contratti ed Parte_1 incarichi professionali per cui è causa;
2. conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la risoluzione ex tunc di ogni incarico professionale conferito dal dott. all'ing. in relazione ai fatti per cui è vertenza;
Nel Parte_1 Controparte_1 merito, in via principale, nei confronti di soc. Südtirol FE S.r.l.:
3. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 ripristino della conformità e/o alla posa in opera di quanto commissionato dal dott. e per Parte_1 cui è causa, mediante esecuzione a regola d'arte dei lavori di fornitura ed installazione del serramento, nessuno escluso, anche accessori, commissionati dal dott. senza oneri e spese a carico di Parte_1 quest'ultimo;
4. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rilasciare e consegnare al dott. le certificazioni di conformità relative ai Controparte_4 Parte_1 lavori eseguiti;
5. in caso di mancata esecuzione del provvedimento richiesto al precedente punto n. 4, condannarsi la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. Controparte_2 Pt_1
, anche ex art. 614 bis cpc, somma equitativamente determinata che in ogni caso si indica in
[...] importo pari ad € 100,00 al giorno;
fatta salva la somma maggiore o minore ritenuta equitativamente di giustizia o risultante in corso di causa;
6. determinarsi l'esatto importo residuo dovuto dal dott. alla soc. Parte_1 Controparte_2 per l'esecuzione a regola d'arte e senza alcun difetto di conformità dei lavori di fornitura e posa in opera del serramento, somma in ogni caso da determinarsi in misura non superiore a residui € 5.258,91 di cui alla fattura n. 133 del 22.01.2021; Controparte_2
Nel merito, in via principale, nei confronti dell'ing.
7. per i motivi tutti esposti in atti, Controparte_1 condannarsi l'ing. a risarcire e/o rimborsare e/o restituire al dott. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.321,24 prima d'ora percepita ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
8. per i motivi tutti esposti in atti accertarsi e dichiararsi che alcuna somma è dovuta dal dott. all'ing. in Parte_1 Controparte_1 relazione all'incarico professionale conferito dall'attore al convenuto in relazione ai fatti per cui è vertenza;
Nel merito, in via subordinata:
9. accertato e dichiarato l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, come richiesto in Controparte_2
pagina 2 di 16 precedenza al punto n. 1, accertarsi e dichiararsi la risoluzione ex tunc di ogni incarico e/o contratto in precedenza stipulato tra la stessa ed il dott. per i fatti per cui è causa;
Parte_1
10. per i motivi tutti esposti in atti, condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a risarcire e/o rimborsare e/o restituire al dott. la somma di Parte_1
€ 2.250,90 di cui alla fattura n. 2478 del 24.09.2020, ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
11. per i motivi tutti esposti in atti accertarsi e dichiararsi che alcuna somma è dovuta dal dott. Pt_1
alla soc. per prestazioni eseguite o da eseguirsi, comunque denominate, e
[...] Controparte_2 conseguentemente dichiararsi non dovuta alla soc. in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la somma di € 5.258,91 di cui alla fattura n. 133 del 22.01.2021, ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
12. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'ing. Controparte_3
in solido tra loro, a tenere indenne e manlevato il dott. , e quindi anche Controparte_1 Parte_1
a risarcire e/o indennizzare quest'ultimo, di tutti i costi, oneri e spese necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori di fornitura e posa in opera del serramento per cui è causa, anche per eventuale smaltimento del materiale già posato dalla convenuta e per progettazione e direzione lavori;
CP_ In tutti i casi: 13. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e l'ing. in solido tra loro, a risarcire e/o corrispondere e/o comunque pagare Controparte_1 al dott. , per i titoli di cui in atti, somma equitativamente determinata di € 5.000,00, Parte_1 ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
14. oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1,
D.L. n. 132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data di instaurazione della presente vertenza e sino al saldo effettivo;
15. compensi e spese di causa, oltre a spese gen., IVA e CPA come per legge interamente rifuse;
oltre a costi di CTP sostenuti in favore del consulente di parte CTP dott. pari ad € 2.562,00 Persona_1
(cfr. doc. n. 33) interamente rifusi;
16. ex art. 52, co. 1 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si chiede sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, pagina 3 di 16 l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
In via istruttoria: Si chiede che, previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, in particolare l'ordinanza del 26.01.2024, l'istruttoria sia riaperta come segue: → si chiede ammissione di prova per del legale rappresentante di UD IR FE Srl e dell'Ing. Parte_3
(in entrambi i casi su tutti i capitoli di prova) nonché e per sui seguenti Controparte_1 Pt_4 capitoli, premessa la locuzione “Vero che”:
1. Il dott. è proprietario di un appartamento Parte_1 posto all'interno del Residence Solaria sito in IN (TN), Strada de Fator n. 193. 2. In tale immobile era stato posato negli anni 70 un serramento che consentiva una dispersione termica ed un aumento dei costi di riscaldamento 3. Per la sostituzione dell'infisso con l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle dispersioni termiche dell'involucro edilizio e per ottenere le agevolazioni fiscali in essere per tali tipi di interventi l'attore chiese un preventivo di spesa alla Parte_2
(accreditata presso enti ed istituti certificatori di qualità quali RAL, IFT Rosenheim, CasaClima) come risulta dal sito internet della società https://www.suedtirol-fenster.com/it/qualita/ - cfr. doc. n. 26 che si esibisce) 4. Nel mese di settembre 2019 il ricorrente, l'ing. ed il sig. Controparte_1 Tes_1
(agente di zona della ditta , si recarono a IN presso l'appartamento di cui Controparte_2 sopra per verificare la possibilità di realizzare lavori di sostituzione della “finestra” di cui sopra al fine di ottenere un maggior isolamento termico nell'ambito di più ampi lavori di riqualificazione energetica
(CILA prot. 0002617 del 03.10.2019).
5. All'esito del sopralluogo il sig. concluse per la Tes_1 fattibilità dell'intervento ed in specifico che, per lo stato della parete sulla quale era collocata la finestra, sarebbe stato sufficiente smontare il vecchio serramento ed installare il nuovo, senza arrecare danni a pareti o locali interni.
6. Il sig. diede come tempi di esecuzione del lavoro da Tes_1
Natale 2019 ai primi giorni del gennaio 2020. 7. A fine novembre 2019 l'ing. inviò al Controparte_1 dott. due preventivi per il lavoro di sostituzione della finestra (cfr. docc. nn. 00-01 che si Parte_1 esibiscono) 8. Il ricorrente dei due preventivi il 25.11.2019 confermò quello della Controparte_2 datato 15.10.2019 per un importo di € 5.307,66, chiedendo a mezzo e-mail fatta avere dall'ing. al sig. ed alla ditta «... ti giro la mail di conferma del Controparte_1 Tes_1 Controparte_2 portone esterno. Prima di procedere passa in ufficio in quanto la porta di ingresso deve essere spostata di 10 cm» (cfr. doc. n. 02 che si esibisce) lo spostamento all'interno della porta di entrata dell'appartamento.. 9. Il ricorrente, rimasto senza riscontro dopo la sottoscrizione del preventivo, sollecitò l'inizio dei lavori ricevendo solo in data 06.02.2020 (quindi ben più di un mese dopo la data prevista di effettuazione dei lavori) rassicurazioni dall'ing. 10. Solo a marzo 2020, Controparte_1
l'ing. e la chiesero al dott. di firmare una sorta di Controparte_1 Controparte_3 Pt_1
pagina 4 di 16 “liberatoria” in relazione alla citata richiesta del ricorrente di avere la porta di entrata dell'appartamento spostata all'interno di 10 cm., a loro dire necessaria per l'esistenza di un vincolo condominiale di mantenimento delle pareti esterne eguali fra loro per dimensioni ed estetica. 11. In data 05.03.2020 il dott. aderendo alla richiesta scriveva: «considerata la mia necessità di avere maggiore Parte_1 spazio tra la porta ed il muro perimetrale, sotto la mia completa responsabilità, ordino alla ditta in indirizzo [Südtirol FE NDR] un serramento analogo a quello attuale ma in legno alluminio e prevedendo lo spostamento delle due specchiature laterali (porta a sinistra e finestra a destra) di 10 cm verso l'interno» (cfr. doc. n. 03 che si esibisce), quindi soltanto lo spostamento della porta di 10 cm verso l'interno, nulla relativamente a restringimenti e/o rimpicciolimenti del serramento. 12.
Successivamente il dott. chiese alla soc. di provvedere al montaggio di Parte_1 Parte_2 due piccole finestre (una in camera da letto ed una in bagno) (cfr. doc. n. 04 che si esibisce). 13. In data
01.06.2020 il dott. sollecitò l'ing. a terminare l'esecuzione dei lavori Parte_1 Controparte_1 entro il 14.06.2020, ricevendo come riscontro che la ditta era già stata sollecitata e che il sig. Tes_1 aveva confermato il ritardo per “difficoltà a reperire l'alluminio” con garanzia che i serramenti
[...] sarebbero arrivati la “la prossima settimana” (cfr. doc. n. 05 che si esibisce). 14. Il giorno 17.06.2021
l'agente inviò al dott. una mail (cfr. doc. n. 06 che si esibisce) chiedendo la Tes_1 Parte_1 firma su un nuovo preventivo (cfr. doc. n. 07 che si esibisce): firmato dal ricorrente in considerazione del fatto che il prezzo era uguale a quello del primo preventivo (€ 5.306,47 contro € 5.307,66). 15. La soc. dichiara essere in regola con la Deliberazione n. 162/2016 (in vigore dal Controparte_2
31.03.2017) della Giunta Provinciale di Trento, che prevede il rispetto di un valore massimo Uw pari a
1,00 W/m2K trattandosi di fabbricato ricadente nella zona climatica F. 16. L'accettata conferma d'ordine n. B182189B del 16.06.2020, dichiara invece solo il parametro della trasmittanza dei vetri
(UG) omettendo ogni riferimento ai parametri di trasmittanza del telaio (Uf) e degli eventuali strati isolanti, qualora presenti, interni delle specchiature cieche. 17. Dall'analisi dei due preventivi sottoposti dalla al dott. (cfr. docc. nn. 01 e 06 che si esibiscono) si evince che Parte_2 Parte_1 la ditta, nel tentativo di assecondare le richieste integrative del cliente ha modificato la struttura del manufatto senza informare il dott. , soggetto privo di qualsivoglia competenza tecnica nel Pt_1 settore. 18. Tale omissione informativa ha impedito all'odierno attore di interpretare, di valutare e/o criticare le scelte progettuali apportate dalla ditta UDtirol FE SR. 19. In particolare, dal raffronto dei due preventivi emerge che anziché procedere mantenendo invariate le dimensioni Parte_2 del telaio (precedentemente e correttamente dimensionato per entrare perfettamente nel foro murario esistente), ha ridotto la larghezza del telaio stesso compensando i vuoti così createsi con l'apposizione di falsi telai in legno pieno dello spessore di 6,5 cm. (IMMAGINE 1), non valutando invece pagina 5 di 16 l'alternativa di inserire, all'interno dello stesso telaio, due ulteriori elementi distanziali in alluminio
(IMMAGINE 2). 20. Tale scelta tecnica è stata formalizzata dalla ditta Sùdtirol FE SR a pag. 2/5 della richiamata Conferma d'ordine n. B182189B del a 16.06.2020: 21. I lavori vennero ultimati dalla ad ottobre 2020. 22. La in conseguenza delle scelte adottate Parte_2 Parte_2 per adempiere alla specifica commessa del dott. ed eseguire l'opera “a regola d'arte”, avrebbe Pt_1 dovuto effettuare uno studio dettagliato al fine di analizzare la correzione dei ponti termici e i criteri di posa, prevedendo l'adozione di adeguati sistemi di tenuta e isolamento dei giunti primari e secondari, in modo da ottemperare a quanto stabilito dai manuali e dalle direttive tecniche impartite dagli enti certificatori dai quali la ditta stessa vanta l'accreditamento. 23. Nei primi giorni dell'ottobre 2020
(quindi immediatamente dopo la fine dei lavori da parte di il dott. fu Controparte_2 Parte_1 contattato telefonicamente dal sig. , custode del Residence Solaria, il quale riferì che Persona_2 dal nuovo serramento installato “entrava vento”, soprattutto dal profilo superiore, e che era quindi necessario quantomeno “tamponare” le fessure ben evidenti;
il ricorrente pertanto diede indicazioni al custode di provvedere, non potendo lasciare l'appartamento ghiacciato ed in quelle condizioni. 24. Il custode del residence Solaria SI ED provvedeva secondo le indicazioni ed inviava al dott.
delle fotografie dei lavori effettuati, dalle quali si evinceva tra l'altro che il rivestimento Parte_1 esterno in alluminio della porta installata era tutto macchiato e con colate di vernice esterna. 25. In data
31.10.2020 l'ing. inviò al dott. fotografia dell'interno Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento dalla quale si evinceva come, sul serramento installato dalla Controparte_2 lateralmente fossero presenti solamente assette di legno fra il serramento ed il muro e come, contrariamente a quanto prospettato, la parte inferiore presentasse la muratura “a vista”; riferì altresì di aver richiesto alla ditta un preventivo per “terminare” le opere. 26. Le circostanze descritte ai punti precedenti nn. 24-25-26-27 (anche in questa sede richiamati e ritrascritti) corrispondono a quelle immortalate nelle riproduzioni fotografiche dimesse sub docc. nn. 08-11 che si esibiscono. 27. In data
02.11.2020 inviò al dott. preventivo di € 1.826,91 per “rivestimenti” in Controparte_2 Parte_1 legno ed in alluminio (cfr. doc. n. 12 che si esibisce). 28. Dal momento che le spese di cui al preventivo del 02.11.2020 riguardavano “rifiniture” del lavoro già pagato in precedenza, il dott. Parte_2
contestò alla ditta la spesa perché mai prospettata ed altresì in quanto rientrante nel Parte_1 lavoro complessivamente accettato in precedenza (cfr. doc. n. 13 che si esibisce). 29. Dal momento che in precedenza mai erano state prospettate ulteriori spese per il serramento, il dott. chiese Parte_1 spiegazioni all'ing. il quale rispose che “Nel preventivo erano inseriti i listelli esterni Controparte_1 ma nella conferma d'ordine sono stati tolti vista l'incertezza della misura dovuta alla posa in cantiere di un serramento diverso da quello esistente. Quindi la parte esterna è stata preventivata ma non ordinata. pagina 6 di 16 Per la parte interna non sapendo le misure di come sarebbe rimasto il foro (visibile solo dopo aver rimosso il vecchio serramento) le finiture interne non sono state computate essendo di difficile valutazione. La parte interna va poi rifinita con legno ... ed è una lavorazione da falegname.
(potrebbero farla anche gli arredatori). Purtroppo nelle ristrutturazioni non è possibile inserire tutto in quanto alcune lavorazioni si rendono evidenti durante i lavori” (cfr. doc. n. 04, pg. 2 che si esibisce).
30. Nei mesi successivi al novembre 2020 il dott. constatò di persona i vizi del Parte_1 rivestimento esterno e li segnalò alla la quale, dopo innumerevoli confronti, nell'estate Controparte_2 del 2021 inviò operai per sistemare i difetti al rivestimento esterno. 31. Il sig. agente di Tes_1 zona della soc. disse al dott. che sarebbero stati sostituiti i pannelli Parte_2 Parte_1 in alluminio. 32. Informato che i lavori di sostituzione dei pannelli esterni sarebbero stati eseguiti il
06.08.2021 il dott. si recò sul posto e vide che i pannelli in alluminio erano stati solo Parte_1 riverniciati a pennello con vistose strisce residue. 33. Segnalata immediatamente la circostanza al sig.
il dott. si sentì rispondere che il lavoro “era stato ben fatto”. 34. A questo Tes_1 Parte_1 punto il dott. fece intervenire un tecnico di fiducia nella persona del sig. Parte_1 Per_3
che all'esito del sopralluogo accertò quanto segue (cfr. doc. n. 14 che si esibisce): (a)in
[...] riferimento ai preventivi: mentre in quello originario (cfr. doc. n. 01) veniva precisato che le vetrocamere erano in tripla camera con vetri antisfondamento interno ed esterno per tutte le aperture, e che sarebbe stata installata la ferramenta su porta-finestra di portata di 180kg in rif. vetrata CP_5
a vasistas centrale e la misura del serramento era di 4270 x 2340h e compreso di trasporto e posa;
in quello successivo sottoposto al ricorrente (cfr. doc. n. 07) le vetrocamere erano diverse con vetrocamere in tripla camera con vetro interno antisfondamento ed esterno temperato, la CP_6 non viene più riportata e la misura è diventata 4140 x 2380h, poi compaiono anche falso
[...] telaio, trasporto e posa;
(b)considerato che nel secondo preventivo risulta anche il falso telaio, è pacifico che debba essere installato dal muratore al quale indicare metodo di posa per lavoro ottimale
(giunto primario isolato tra falso telaio e muratura con relative guaine traspiranti lato esterno e barriera al vapore lato interno e nel mezzo schiuma poliuretanica termo acustica), nulla è stato però fatto;
(c)con riguardo alla posa del serramento (giunto secondario) isolato tra falso telaio e serramento per poter ottenere la corretta prestazione avrebbero dovuto essere utilizzati nastro multifunzione (termico- acustico-impermeabile-traspirante) su tre lati e sul quarto (base) nastro PE con relativo silicone polimero per evitare infiltrazioni e nello stesso tempo incollaggio della base. Risulta invece installato nastro BG1 solitamente utilizzato quando il serramento viene montato in battuta e che per evitare infiltrazioni d'acqua dev'essere messo in funzione anche con utilizzo di nastro multifunzione: ciò non è stato fatto;
(d)in riferimento ai profili esterni in alluminio del serramento, per ovviare ai vizi del pagina 7 di 16 rivestimento è stata applicata vernice trasparente a pennello anziché sostituirlo, pratica ovviamente non corretta. 35. Il dott. contestò quindi tali problematiche alla unitamente Parte_1 Controparte_2 alla debenza degli importi fatturati dalla ditta (cfr. doc. n. 15 che si esibisce). 36. Con mail del
27.11.2021 e del 01.12.2021 il dott. concordò con il sig. la sostituzione del Parte_1 Tes_1 serramento da effettuarsi il 13.12.2021 (rimozione) ed il 15.12.2021 (rimontaggio). 37. Nella e-mail del
01.12.2021 il sig. scrisse: “Spero che diventi un lavoro perfetto così dopo pago da cena a Tes_1
LEI e al sig per il disturbo” (cfr. doc. n. 16 che si esibisce). 38. Recatosi in loco il 13.12.2021 Per_3 unitamente al sig. , al dott. venne fatto notare dal proprio tecnico che il Persona_3 Parte_1 serramento completo era anche più stretto rispetto a quelli soprastanti e di fianco. 39. In tali circostanze il sig. disse quindi al dott. che la ditta avrebbe Tes_1 Parte_1 Parte_2 sostituito solo i serramenti in alluminio. 40. A questo punto il sig. appurò con gli Persona_3 operai di l'effettiva esistenza dei vizi lamentati, ma il sig. iniziò ad Controparte_2 Tes_1 inveire contro i presenti dicendo che avrebbe scardinato il serramento lasciando tutto aperto. 41. Con e- mail del giorno successivo 14.12.2021 il sig. di segnalò al dott. Parte_5 Controparte_2 Pt_1
che avrebbe provveduto a ritirare il serramento viziato con successiva emissione di nota di
[...] accredito (cfr. doc. n. 17 che si esibisce). 42. Il dott. ha pagato l'acconto di € 2.250,90 di Parte_1 cui alla fattura n. 2478 del 24.09.2020. 43. Ad oggi, la soc. ha omesso di rilasciare al Parte_2 dott. la dichiarazione di conformità del serramento fornito ed installato preso Parte_1
l'appartamento dell'attore sito in loc. IN (TN). 44. Riassuntivamente, le problematiche insorte nel corso del rapporto intercorso tra il dott. e la soc. sono quelle descritte Parte_1 Parte_2 nella perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. dimessa sub doc. n. 28 (che si esibisce) ed Persona_1 in questa sede interamente richiamata e riprodotta. 45. Sin dall'ottobre 2020 l'appartamento di proprietà del dott. sito in loc. IN (circa 1400 mt. di altezza) è sprovvisto di Parte_1 isolamento termico ed igrometrico. 46. Sin dall'ottobre 2020 l'appartamento di proprietà del dott.
sito in loc. IN (circa 1400 mt. di altezza), nonostante l'utilizzo di impianti di Parte_1 riscaldamento presenta all'interno una umidità costante di circa il 70%. 47. Sin dall'ottobre 2020 all'interno dell'appartamento di proprietà del dott. sito in loc. IN (circa 1400 mt. di Parte_1 altezza), stante la dispersione termica, si raggiunge una temperatura accettabile solo dopo giorni di permanenza. 48. Sin dall'ottobre 2020 all'interno dell'appartamento di proprietà del dott. Pt_1
sito in loc. IN (circa 1400 mt. di altezza) dopo un solo giorno di permanenza si forma un
[...]
“lago” di acqua in prossimità del serramento, sulle maniglie, sulle cerniere, etc. in occasione di pioggia
49. Il dott. aveva conferito incarico professionale di direttore lavori e progettista Parte_1 dell'intervento all'ing. di EN (TN) (cfr. docc. nn. 29-30). 50. Un appartamento in Controparte_1
pagina 8 di 16 IN di Fassa può essere affittato al costo di € 90,00 die (cfr. doc. n. 27 che si esibisce). 51. Il dott.
ha corrisposto al consulente di parte ing. compensi per complessivi € Parte_1 Persona_1
2.562,00 (cfr. doc. n. 33 che si esibisce). → Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova i sigg.ri
, , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6
l'ing. *** → disporsi CTU tecnica rispetto alla quale propone sin da ora il
[...] Persona_1 seguente quesito, fatto ovviamente salvo ogni ulteriore e/o più dettagliato incarico che il Giudice intendesse conferire:1 “il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. o presso soggetti privati per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari: descriva lo stato dei luoghi, dell'immobile e del serramento per cui è causa;
verifichi e descriva i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente ai lavori 1
Considerato che
la formulazione del quesito peritale -benché aperta ai suggerimenti delle parti- è ufficio eminente del giudice e ad esso riservato, e ciò in considerazione del fatto che la consulenza non è nella disponibilità delle parti, tanto è vero che il CTU deve relazionarsi con il giudice (e non con le parti) per la determinazione dell'oggetto delle indagini (cfr.
[...]
IL C.T.U. («l'occhiale del giudice»), Milano, 2004, pg. 84). eseguiti dalla CP_7 CP_3
e progettati e seguiti, a qualsiasi titolo, dall'ing. su incarico del
[...] Controparte_1 ricorrente con particolare riferimento all'entità, alla natura e alle cause;
dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte ricorrente in ricorso, indicandone le responsabilità sia in relazione a quanto di spettanza della e sia per quanto imputabile all'ing. Controparte_3
dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e Controparte_1 danni, quantificandone i costi;
dica qual è il minor valore delle opere realizzate;
indichi ogni altro elemento utile per l'instaurando giudizio di merito”. Parte ricorrente nomina sin da ora CTP il dott. geom. con studio in Sona (VR), Via Mario Salazzari n. 39 → a prova contraria come Persona_1 da memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc datata 30.10.2023.
SU TI EN: - respingere per i motivi esposti e dedotti in narrativa le domande formulate nell'atto di citazione dd. 11/01/2023 dall'attore dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
- darsi atto che l'odierna convenuta ha proposto all'attore a più riprese si era Controparte_2 impegnata verso l'attore ad eseguire esattamente gli interventi indicati nella relazione del CTU dott. ing. dd. 30/09/2022 a pag. 8 e 9 (relativi ai cosiddetti vizi C2, C3 e C4), proposte purtroppo Per_4 respinte e non accettate dall'odierno attore;
pagina 9 di 16 - in via riconvenzionale: condannare l'attore dott. al pagamento in favore di Parte_1 [...] del residuo importo di € 5.200,00 (= importo di cui alla fattura n. 133 del 22/01/2021, CP_2 ridotto da € 5.258,91 a € 5.200,00) o di quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali come previsti dall'art. 1284, co. 4, cod. civ. dal giorno del dovuto fino al saldo.
Con condanna di parte attrice alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio. Si chiede che anche le spese sostenute da nel procedimento di ATP n. 165/2022 R.G., Tribunale Controparte_2 di Trento, siano poste totalmente, o quantomeno parzialmente, a carico dell'attore, considerato l'esito dell'ATP e considerate le risultanze della CTU dell' ing. dott. Persona_5
In via subordinata istruttoria conclude come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dd. 11/10/2023 e come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. dd. 31/10/2023, riportandosi al contenuto delle memorie medesime e tenendo ferme le opposizioni ivi formulate
: Nel merito verso l'attore: - per i motivi meglio esposti in narrativa, Controparte_1 respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, ing. in quanto CP_1 infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria: - richieste istruttorie come già formulate in atti.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre a 15%, IVA e CNPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 11.1.2023 ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Parte_2
l'ing. asserendo di essere proprietario di un appartamento sito in IN e che nel che Controparte_1 il 25.11.2019 aveva accettato il preventivo, inviatogli dalla ed avente ad oggetto la Parte_2 sostituzione di una porta finestra dell'appartamento.
Ha precisato che, in considerazione della necessità di spostare la porta di entrata di 10 cm verso l'interno, aveva ricevuto e firmato un nuovo preventivo nel giugno 2021.
Ha asserito che nel nuovo preventivo, anziché mantenere invariate le dimensioni del telaio, aveva ridotto la larghezza del telaio, prevedendo l'inserimento di falsi telai dello spessore di 6,5 cm.
Ha affermato che i lavori eseguiti presentavano dei vizi, tempestivamente denunciati (ad es. mancanza di qualsiasi barriere a garanzia dell'impermeabilità; discontinuità dello strato di schiuma poliuretanica iniettata;
disallineamento rispetto alla facciata;
difetti nella verniciatura;
difetti di posa nella ferramenta).
Ha asserito che l'ing. aveva svolto l'incarico di progettista e direttore lavori e non Controparte_1 aveva verificato la corretta esecuzione dell'opera commissionata, impedendo in tal modo all'attore di fare eseguire dalla ditta le opere di ripristino necessarie in corso d'opera.
pagina 10 di 16 Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale conferito al convenuto e che lo stesso fosse condannato a restituire la somma ricevuto e pari ad € 1.321,24; che la
UD IR FE SR fosse condannata a provvedere all'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate a controparte, con previsione di una somma per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis cpc. In via subordinata ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto intercorso con la
Società convenuta e che la stessa fosse condannata a restituire la somma di € 1.250,90 di cui alla fattura n.2478/2020; con condanna dei convenuti a risarcire i costi necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di posa del serramento.
In ogni caso ha chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
Con comparsa dd. 19.4.2023 si è costituita la asserendo che l'attore aveva Parte_2 promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc. Ha asserito di aver fornito il serramento commissionato, così come concordato nella conferma d'ordine dd. 17.6.2020. Ha precisato che, nello stesso periodo, aveva fornito e montato anche due finestre destinate ai vani servizi dello stesso appartamento, al prezzo di € 1.089,28 oltre iva e nessuna contestazione era stata sollevata con riferimento a tale fornitura.
Ha asserito che per le prestazioni eseguite era dovuta la somma di € 6.395,75 oltre iva, ma che l'attore aveva pagato solo la fattura d'acconto e doveva corrispondere l'ulteriore importo di € 5.258,91 di cui alla fattura n.133/2021.
Ha precisato che alla convenuta non erano stati commissionati i lavori di fornitura e sistemazione muraria;
ha asserito che i lavori di finitura interna erano stati fatti eseguire dall'attore dal suo falegname, ma i costi erano stati addebitati alla per poter portare in detrazione i Parte_2 relativi importi.
Ha asserito che i danni sui rivestimenti di alluminio e sul pavimento erano stati eseguiti da altri artigiani. Ha precisato che all'inizio di dicembre 2021, in via conciliativa, si era detta disponibile a sostituire i rivestimenti di alluminio dei serramenti, a regolare la cerniera lievemente dissestata ed a sostituire il giunto tra serramento e falso telaio, a fronte del saldo del prezzo;
ha asserito di aver inviato in loco in data 13.12.2021 i propri operai, ma che l'attore non aveva consentito alla convenuta l'esecuzione di tale intervento. Tale proposta era stata riformulata anche successivamente, ma sempre negata dall'attore.
Ha chiesto che le domande attoree fossero respinte;
in via riconvenzionale ha chiesto che l'attore fosse condannato a corrispondere la somma di € 5.200,00 di cui alla fattura n.133/2021.
pagina 11 di 16 Con comparsa dd. 20.4.2023 si è costituito l'ing. asserendo di aver ricevuto Controparte_1 dall'attore l'incarico di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la sostituzione di una vecchia porta finestra, oltre a quanto necessario alla ristrutturazione dell'intera abitazione;
ha precisato di aver depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di IN comunicazione inizio lavori dd.
1.20.2019.
Ha asserito che il primo preventivo era stato sostituito con la conferma d'ordine dd. 16.6.2020, e che in entrambi i casi era stato previsto che nei prezzi indicati non fossero compresi i ponteggi e le assistente murarie.
Ha affermato di aver segnalato all'attore che i lavori erano stati eseguiti in modo corretto e che non erano comprese le opere sopra indicate e di finitura interna. Ha asserito che nessun inadempimento gli era addebitabile, avendo controllato l'andamento dei lavori, riscontrato tempestivamente le richieste del committente e cercato di mediare tra l'attore ed il convenuto.
Ha eccepito, in ogni caso, la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni (tra l'altro contestati).
Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
***
Risulta documentalmente che, tra gli altri lavori commissionati alla convenuta, ha Parte_1 sottoscritto il preventivo dd. 16.6.2021, doc.7 (sostitutivo del precedente preventivo) il quale prevedeva la sostituzione della porta finestra dell'appartamento attoreo, al prezzo di € 5.306,47 (oltre iva ed escluse le assistenze murarie).
Prima dell'inizio della presente vertenza è stato promosso dall'attore un giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nella consulenza redatta dall'ing. è stato accertato che “il serramento posto Per_4 in opera corrisponde dimensionalmente (408+3+3= 414 cm) e qualitativamente al preventivo accettato n.2 dd. 16.6.2020. rispetto al preventivo n.1 dd. 15.10.2019 (427*234 cm) è più stresso come luce netta di 13 cm complessivo come richiesto dal ricorrente e confermato nella liberatoria del
05./03/2020” (doc.7).
Per quanto riguarda i vizi lamentati dall'attore, il ctu ha accertato: “il vizio indicati dal ricorrente ai punti C1 (giunto di connessione tra muratura e falso telaio) e C2 (giunto di connessione fra falso telaio
e serramento) non riguarda il serramento in sé ma la giunzione dello stesso con la muratura e investe sia l'aspetto normativo che quello realizzativo. Sotto l'aspetto normativo il ricorrente fa riferimento alla normativa UNI 11673 che riguarda nella parte 1 “Requisiti e criteri di verifica della progettazione dei giunti dei serramenti”….le norme UNI non sono sempre obbligatorie: la cogenza è legata al loro eventuale richiamo nel capitolato speciale di appalto/nella richiesta di offerta/ nella pagina 12 di 16 offerta stessa della ditta. Nella documentazione sottofirmata dalle parti (preventivo n°2 allegato 7) non esiste alcun riferimento alla normativa UNI suddetta, relativa ai giunti di posa del serramento…
GIUNTO PRIMARIO, vizio C1. la ditta…sembra aver utilizzato in tale giunto fra montante ligneo e muratura, prevalentemente delle schiume poliuretaniche autoespandenti e dei sigillanti poliuretanici siliconici, prodotti correntemente usati soprattutto in caso di ristrutturazioni dell'esistente….
GIUNTO SECONDARIO, vizio C2. Per quanto riguarda il giunto secondario fra serramento e falso telaio vi sono degli interspazi molto ridotti, di ordine millimetrico, che richiedono dei giunti specifici: normalmente viene utilizzato un nastro di spugna autoespandente in poliuretano. Nel caso in esame sembra non sia stato utilizzato un giunto di tale tipo…il vizio indicato al punto C3 relativo ai pannelli in alluminio esterni di rivestimento è stato ammesso dalla Ditta e viene confermato dal sottoscritto
CTU…il vizio indicato al punto C4 è stato ammesso dalla ditta e può essere facilmente risolto riposizionando la cerniera leggermente disassata….”.
Il ctu ha dato atto che la convenuta, in sede di svolgimento della perizia, si era detta disponibile ad effettuare gli interventi (peraltro di limitata entità e valore) sopra descritti (“il vizio lamentato di cui al punto C1, giunto fra muratura e falso telaio, non viene giudicato tale dal sottoscritto CTU sia sotto il profilo normativo che esecutivo. Il vizio di cui al punto C2, giunto fra serramento e falso telaio, è stato parzialmente ammesso dalla ditta stessa (sotto il profilo esecutivo) che si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento, quantificando il medesimo in € 700,00 + oneri fiscali. Tale costo viene ritenuto congruo dal sottoscritto CTU sia per quanto riguarda il numero delle ore ed operai impiegati che per il costo orario. I vizi di cui al punto C3 e C4 sono agevolmente eliminabili da parte della
[...] nel corso dei lavori di cui al punto precedente: il loro costo può essere ricompreso in Parte_2 quello quantificato al punto C2”).
Infondata è la doglianza relativa alla presenza di umidità (pagina 9 della ctu cui si rimanda per relatione: “durante tale visita non si sono notate macchie di umidità sulle pareti interne, le finiture murarie esterne ed interne nonché le finiture interne del serramento a contrasto con le pareti perimetrali si presentano ben eseguite e conservate senza criticità evidenti”).
Per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di conformità sulla realizzazione del serramento, tale dichiarazione potrà essere rilasciata dopo che l'attore avrà provveduto al saldo del prezzo (“la presentazione della pratica alla EN (condizione necessaria per accedere ai benefici) richiede inoltre sia il bonifico del pagamento della fattura da parte ricorrente sia la dichiarazione di conformità del serramento da parte della ditta”).
pagina 13 di 16 Alla luce di quanto accertato dal consulente, va affermato che i vizi accertati dal ctu sono di minima entità e non sono tali da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., né possono giustificare il mancato pagamento del saldo del corrispettivo (ex art. 1460 c.c.).
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata ad eseguire le opere di rifinitura/sistemazione accertate dal ctu e l'attore deve essere condannato a saldare alla convenuta il prezzo delle opere commissionate (fattura n.133 del 22/01/2021) ed indicate in € 5.200,00, oltre agli interessi legali ex.
1284, co. 4, cod. civ. dal 19.4.2023 al saldo.
Deve essere, invece, respinta la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, non essendovi alcuna prova di tali danni e dovendo escludersi che l'immobile fosse inagibile e non utilizzabile nel periodo indicato.
Deve essere infine, respinta la domanda di risoluzione e di condanna avanzata nei confronti di CP_1
[...]
Non è oggetto di contestazione il fatto che il convenuto abbia ricevuto l'incarico di progettista e direttore lavori;
risulta documentalmente che lo stesso ha regolarmente predisposto e depositato la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso da eseguire presso l'immobile attore (doc.29, 30). Parimenti risulta aver controllato le opere eseguite dalla ed ha tempestivamente contattato tale ditta con riferimento alle lagnanze (in gran Parte_2 parte infondate) sollevate dal committente (doc.31).
Nessun responsabilità può essere addebitata al convenuto per i vizi (peraltro di limitatissimo rilievo) sopra evidenziati.
Ne consegue che le domande svolte nei suoi confronti devono essere integralmente rigettate.
Per quanto riguarda le spese di lite va evidenziato che le domande avanzate dall'attore sono state in gran parte ritenute infondate;
l'unica richiesta accolta riguarda la condanna della a Parte_2 provvedere alla esecuzione di interventi di limitata rilevanza (e del valore complessivo di € 700,00, come accertato dal ctu).
Si rileva, tra l'altro, che la società convenuta, sia prima dell'inizio del giudizio, sia in sede di atp si era offerta, in via conciliativa, di effettuare tali piccole riparazioni, chiedendo – per converso – il pagamento del saldo dovuto, ma che tali proposte erano state rifiutate dal committente (il quale, nonostante l'esito della ctu assunta in sede di atp, ha insistito in tutte le sue doglianze, rivelatosi per lo più infondate).
Così come è stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni e è stato condannato a CP_8 pagare a controparte il saldo pari ad € 5.200,00.
pagina 14 di 16 Ne consegue che, alla luce di quanto sopra ed accertata la sostanziale prevalente soccombenza dell'attore, pare giustificata la integrale compensazione delle spese di lite riferibili al giudizio di atp;
per contro le spese del presente giudizio di merito vanno compensate nella misura di 1/3 e la condanna dell'attore a rimborsare i restanti due terzi alla Parte_2
Le spese di invece, vengono poste a carico dell'attore interamente soccombente. Controparte_1
Tali spese vanno così liquidate:
Fase studio: € 919,00;
Fase introduttiva :€ 777,00; fase istruttoria: € 1.680,00 con riduzione 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi = € 4.237,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art.2 D.M. n.55/14.
Pertanto deve corrispondere tale importo a , mentre deve corrispondere Parte_1 Controparte_1 la somma di € 2.825,00 (€ 4.237,00 – 1/3) in favore della Parte_2
Le spese della ctu vengono poste a carico per metà dell'attore per l'altra metà della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la UD IR FE SR ad eseguire i lavori indicati dal ctu (eliminazione degli interspazi tra serramento e falso telaio;
sostituzione dei pannelli in alluminio esterni;
riposizionamento della cerniera leggermente disassata);
2. Condanna a corrispondere alla UD IR FE SR la somma di € 5.200,00, Parte_1 oltre agli interessi legali ex. 1284, co. 4, cod. civ. dal 19.4.2023 al saldo;
3. Condanna la UD IR FE SR a rilasciare, dopo aver ricevuto il saldo del prezzo, la dichiarazione di conformità sulla realizzazione del serramento;
4. Rigetta la domanda svolta dall'attore nei confronti di;
Controparte_1
5. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
4.237,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art.2 D.M. n.55/14;
6. Compensate le spese di lite per un terzo tra e la condanna Parte_1 Controparte_9
a rimborsare alla UD IR FE i restanti due terzi che liquida in € 2.825,00 Parte_1 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. Pone definitivamente a carico di e della UD IR FE SR, in pari misura, le Parte_1 spese della ctu, liquidate con decreto dd. 7.10.2022.
pagina 15 di 16 Così deciso in data 10/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 75/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv. GULINO BR e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VALVERDE 25 37121 VERONA, presso il difensore avv. GULINO
BR
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HAPPACHER Parte_2 P.IVA_1
OH e elettivamente domiciliato in VIA ANDREAS HOFER 52 ANDREAS-HOFER-STR.
52 39031 CO / NE presso lo studio dell'avv. HAPPACHER OH
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALMON LUCA e Controparte_1 C.F._2
PA IA ( ) VIA DE PAREDA, 50 38032 CANAZEI;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DE PAREDA 50 38032 CANAZEI presso lo studio dell'avv.
TALMON LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Nel merito, in via preliminare, nei confronti di entrambi i convenuti:
pagina 1 di 16 1. accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della soc. Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell'ing. nei confronti del dott. Controparte_1
, rispetto alle obbligazioni assunte o comunque connesse con i rispettivi contratti ed Parte_1 incarichi professionali per cui è causa;
2. conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la risoluzione ex tunc di ogni incarico professionale conferito dal dott. all'ing. in relazione ai fatti per cui è vertenza;
Nel Parte_1 Controparte_1 merito, in via principale, nei confronti di soc. Südtirol FE S.r.l.:
3. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 ripristino della conformità e/o alla posa in opera di quanto commissionato dal dott. e per Parte_1 cui è causa, mediante esecuzione a regola d'arte dei lavori di fornitura ed installazione del serramento, nessuno escluso, anche accessori, commissionati dal dott. senza oneri e spese a carico di Parte_1 quest'ultimo;
4. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rilasciare e consegnare al dott. le certificazioni di conformità relative ai Controparte_4 Parte_1 lavori eseguiti;
5. in caso di mancata esecuzione del provvedimento richiesto al precedente punto n. 4, condannarsi la soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. Controparte_2 Pt_1
, anche ex art. 614 bis cpc, somma equitativamente determinata che in ogni caso si indica in
[...] importo pari ad € 100,00 al giorno;
fatta salva la somma maggiore o minore ritenuta equitativamente di giustizia o risultante in corso di causa;
6. determinarsi l'esatto importo residuo dovuto dal dott. alla soc. Parte_1 Controparte_2 per l'esecuzione a regola d'arte e senza alcun difetto di conformità dei lavori di fornitura e posa in opera del serramento, somma in ogni caso da determinarsi in misura non superiore a residui € 5.258,91 di cui alla fattura n. 133 del 22.01.2021; Controparte_2
Nel merito, in via principale, nei confronti dell'ing.
7. per i motivi tutti esposti in atti, Controparte_1 condannarsi l'ing. a risarcire e/o rimborsare e/o restituire al dott. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.321,24 prima d'ora percepita ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
8. per i motivi tutti esposti in atti accertarsi e dichiararsi che alcuna somma è dovuta dal dott. all'ing. in Parte_1 Controparte_1 relazione all'incarico professionale conferito dall'attore al convenuto in relazione ai fatti per cui è vertenza;
Nel merito, in via subordinata:
9. accertato e dichiarato l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della soc. in persona del legale rappresentante pro tempore, come richiesto in Controparte_2
pagina 2 di 16 precedenza al punto n. 1, accertarsi e dichiararsi la risoluzione ex tunc di ogni incarico e/o contratto in precedenza stipulato tra la stessa ed il dott. per i fatti per cui è causa;
Parte_1
10. per i motivi tutti esposti in atti, condannarsi la soc. in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a risarcire e/o rimborsare e/o restituire al dott. la somma di Parte_1
€ 2.250,90 di cui alla fattura n. 2478 del 24.09.2020, ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
11. per i motivi tutti esposti in atti accertarsi e dichiararsi che alcuna somma è dovuta dal dott. Pt_1
alla soc. per prestazioni eseguite o da eseguirsi, comunque denominate, e
[...] Controparte_2 conseguentemente dichiararsi non dovuta alla soc. in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la somma di € 5.258,91 di cui alla fattura n. 133 del 22.01.2021, ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
12. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'ing. Controparte_3
in solido tra loro, a tenere indenne e manlevato il dott. , e quindi anche Controparte_1 Parte_1
a risarcire e/o indennizzare quest'ultimo, di tutti i costi, oneri e spese necessari all'esecuzione a regola d'arte dei lavori di fornitura e posa in opera del serramento per cui è causa, anche per eventuale smaltimento del materiale già posato dalla convenuta e per progettazione e direzione lavori;
CP_ In tutti i casi: 13. condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, e l'ing. in solido tra loro, a risarcire e/o corrispondere e/o comunque pagare Controparte_1 al dott. , per i titoli di cui in atti, somma equitativamente determinata di € 5.000,00, Parte_1 ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa o ritenuta equitativamente di giustizia;
14. oltre interessi legali al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284 c.c. per come modificato dall'art. 17, co. 1,
D.L. n. 132/2014) e rivalutazione monetaria dalla data di instaurazione della presente vertenza e sino al saldo effettivo;
15. compensi e spese di causa, oltre a spese gen., IVA e CPA come per legge interamente rifuse;
oltre a costi di CTP sostenuti in favore del consulente di parte CTP dott. pari ad € 2.562,00 Persona_1
(cfr. doc. n. 33) interamente rifusi;
16. ex art. 52, co. 1 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si chiede sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, pagina 3 di 16 l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
In via istruttoria: Si chiede che, previa revoca, se del caso, dei provvedimenti istruttori assunti in corso di causa, in particolare l'ordinanza del 26.01.2024, l'istruttoria sia riaperta come segue: → si chiede ammissione di prova per del legale rappresentante di UD IR FE Srl e dell'Ing. Parte_3
(in entrambi i casi su tutti i capitoli di prova) nonché e per sui seguenti Controparte_1 Pt_4 capitoli, premessa la locuzione “Vero che”:
1. Il dott. è proprietario di un appartamento Parte_1 posto all'interno del Residence Solaria sito in IN (TN), Strada de Fator n. 193. 2. In tale immobile era stato posato negli anni 70 un serramento che consentiva una dispersione termica ed un aumento dei costi di riscaldamento 3. Per la sostituzione dell'infisso con l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle dispersioni termiche dell'involucro edilizio e per ottenere le agevolazioni fiscali in essere per tali tipi di interventi l'attore chiese un preventivo di spesa alla Parte_2
(accreditata presso enti ed istituti certificatori di qualità quali RAL, IFT Rosenheim, CasaClima) come risulta dal sito internet della società https://www.suedtirol-fenster.com/it/qualita/ - cfr. doc. n. 26 che si esibisce) 4. Nel mese di settembre 2019 il ricorrente, l'ing. ed il sig. Controparte_1 Tes_1
(agente di zona della ditta , si recarono a IN presso l'appartamento di cui Controparte_2 sopra per verificare la possibilità di realizzare lavori di sostituzione della “finestra” di cui sopra al fine di ottenere un maggior isolamento termico nell'ambito di più ampi lavori di riqualificazione energetica
(CILA prot. 0002617 del 03.10.2019).
5. All'esito del sopralluogo il sig. concluse per la Tes_1 fattibilità dell'intervento ed in specifico che, per lo stato della parete sulla quale era collocata la finestra, sarebbe stato sufficiente smontare il vecchio serramento ed installare il nuovo, senza arrecare danni a pareti o locali interni.
6. Il sig. diede come tempi di esecuzione del lavoro da Tes_1
Natale 2019 ai primi giorni del gennaio 2020. 7. A fine novembre 2019 l'ing. inviò al Controparte_1 dott. due preventivi per il lavoro di sostituzione della finestra (cfr. docc. nn. 00-01 che si Parte_1 esibiscono) 8. Il ricorrente dei due preventivi il 25.11.2019 confermò quello della Controparte_2 datato 15.10.2019 per un importo di € 5.307,66, chiedendo a mezzo e-mail fatta avere dall'ing. al sig. ed alla ditta «... ti giro la mail di conferma del Controparte_1 Tes_1 Controparte_2 portone esterno. Prima di procedere passa in ufficio in quanto la porta di ingresso deve essere spostata di 10 cm» (cfr. doc. n. 02 che si esibisce) lo spostamento all'interno della porta di entrata dell'appartamento.. 9. Il ricorrente, rimasto senza riscontro dopo la sottoscrizione del preventivo, sollecitò l'inizio dei lavori ricevendo solo in data 06.02.2020 (quindi ben più di un mese dopo la data prevista di effettuazione dei lavori) rassicurazioni dall'ing. 10. Solo a marzo 2020, Controparte_1
l'ing. e la chiesero al dott. di firmare una sorta di Controparte_1 Controparte_3 Pt_1
pagina 4 di 16 “liberatoria” in relazione alla citata richiesta del ricorrente di avere la porta di entrata dell'appartamento spostata all'interno di 10 cm., a loro dire necessaria per l'esistenza di un vincolo condominiale di mantenimento delle pareti esterne eguali fra loro per dimensioni ed estetica. 11. In data 05.03.2020 il dott. aderendo alla richiesta scriveva: «considerata la mia necessità di avere maggiore Parte_1 spazio tra la porta ed il muro perimetrale, sotto la mia completa responsabilità, ordino alla ditta in indirizzo [Südtirol FE NDR] un serramento analogo a quello attuale ma in legno alluminio e prevedendo lo spostamento delle due specchiature laterali (porta a sinistra e finestra a destra) di 10 cm verso l'interno» (cfr. doc. n. 03 che si esibisce), quindi soltanto lo spostamento della porta di 10 cm verso l'interno, nulla relativamente a restringimenti e/o rimpicciolimenti del serramento. 12.
Successivamente il dott. chiese alla soc. di provvedere al montaggio di Parte_1 Parte_2 due piccole finestre (una in camera da letto ed una in bagno) (cfr. doc. n. 04 che si esibisce). 13. In data
01.06.2020 il dott. sollecitò l'ing. a terminare l'esecuzione dei lavori Parte_1 Controparte_1 entro il 14.06.2020, ricevendo come riscontro che la ditta era già stata sollecitata e che il sig. Tes_1 aveva confermato il ritardo per “difficoltà a reperire l'alluminio” con garanzia che i serramenti
[...] sarebbero arrivati la “la prossima settimana” (cfr. doc. n. 05 che si esibisce). 14. Il giorno 17.06.2021
l'agente inviò al dott. una mail (cfr. doc. n. 06 che si esibisce) chiedendo la Tes_1 Parte_1 firma su un nuovo preventivo (cfr. doc. n. 07 che si esibisce): firmato dal ricorrente in considerazione del fatto che il prezzo era uguale a quello del primo preventivo (€ 5.306,47 contro € 5.307,66). 15. La soc. dichiara essere in regola con la Deliberazione n. 162/2016 (in vigore dal Controparte_2
31.03.2017) della Giunta Provinciale di Trento, che prevede il rispetto di un valore massimo Uw pari a
1,00 W/m2K trattandosi di fabbricato ricadente nella zona climatica F. 16. L'accettata conferma d'ordine n. B182189B del 16.06.2020, dichiara invece solo il parametro della trasmittanza dei vetri
(UG) omettendo ogni riferimento ai parametri di trasmittanza del telaio (Uf) e degli eventuali strati isolanti, qualora presenti, interni delle specchiature cieche. 17. Dall'analisi dei due preventivi sottoposti dalla al dott. (cfr. docc. nn. 01 e 06 che si esibiscono) si evince che Parte_2 Parte_1 la ditta, nel tentativo di assecondare le richieste integrative del cliente ha modificato la struttura del manufatto senza informare il dott. , soggetto privo di qualsivoglia competenza tecnica nel Pt_1 settore. 18. Tale omissione informativa ha impedito all'odierno attore di interpretare, di valutare e/o criticare le scelte progettuali apportate dalla ditta UDtirol FE SR. 19. In particolare, dal raffronto dei due preventivi emerge che anziché procedere mantenendo invariate le dimensioni Parte_2 del telaio (precedentemente e correttamente dimensionato per entrare perfettamente nel foro murario esistente), ha ridotto la larghezza del telaio stesso compensando i vuoti così createsi con l'apposizione di falsi telai in legno pieno dello spessore di 6,5 cm. (IMMAGINE 1), non valutando invece pagina 5 di 16 l'alternativa di inserire, all'interno dello stesso telaio, due ulteriori elementi distanziali in alluminio
(IMMAGINE 2). 20. Tale scelta tecnica è stata formalizzata dalla ditta Sùdtirol FE SR a pag. 2/5 della richiamata Conferma d'ordine n. B182189B del a 16.06.2020: 21. I lavori vennero ultimati dalla ad ottobre 2020. 22. La in conseguenza delle scelte adottate Parte_2 Parte_2 per adempiere alla specifica commessa del dott. ed eseguire l'opera “a regola d'arte”, avrebbe Pt_1 dovuto effettuare uno studio dettagliato al fine di analizzare la correzione dei ponti termici e i criteri di posa, prevedendo l'adozione di adeguati sistemi di tenuta e isolamento dei giunti primari e secondari, in modo da ottemperare a quanto stabilito dai manuali e dalle direttive tecniche impartite dagli enti certificatori dai quali la ditta stessa vanta l'accreditamento. 23. Nei primi giorni dell'ottobre 2020
(quindi immediatamente dopo la fine dei lavori da parte di il dott. fu Controparte_2 Parte_1 contattato telefonicamente dal sig. , custode del Residence Solaria, il quale riferì che Persona_2 dal nuovo serramento installato “entrava vento”, soprattutto dal profilo superiore, e che era quindi necessario quantomeno “tamponare” le fessure ben evidenti;
il ricorrente pertanto diede indicazioni al custode di provvedere, non potendo lasciare l'appartamento ghiacciato ed in quelle condizioni. 24. Il custode del residence Solaria SI ED provvedeva secondo le indicazioni ed inviava al dott.
delle fotografie dei lavori effettuati, dalle quali si evinceva tra l'altro che il rivestimento Parte_1 esterno in alluminio della porta installata era tutto macchiato e con colate di vernice esterna. 25. In data
31.10.2020 l'ing. inviò al dott. fotografia dell'interno Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento dalla quale si evinceva come, sul serramento installato dalla Controparte_2 lateralmente fossero presenti solamente assette di legno fra il serramento ed il muro e come, contrariamente a quanto prospettato, la parte inferiore presentasse la muratura “a vista”; riferì altresì di aver richiesto alla ditta un preventivo per “terminare” le opere. 26. Le circostanze descritte ai punti precedenti nn. 24-25-26-27 (anche in questa sede richiamati e ritrascritti) corrispondono a quelle immortalate nelle riproduzioni fotografiche dimesse sub docc. nn. 08-11 che si esibiscono. 27. In data
02.11.2020 inviò al dott. preventivo di € 1.826,91 per “rivestimenti” in Controparte_2 Parte_1 legno ed in alluminio (cfr. doc. n. 12 che si esibisce). 28. Dal momento che le spese di cui al preventivo del 02.11.2020 riguardavano “rifiniture” del lavoro già pagato in precedenza, il dott. Parte_2
contestò alla ditta la spesa perché mai prospettata ed altresì in quanto rientrante nel Parte_1 lavoro complessivamente accettato in precedenza (cfr. doc. n. 13 che si esibisce). 29. Dal momento che in precedenza mai erano state prospettate ulteriori spese per il serramento, il dott. chiese Parte_1 spiegazioni all'ing. il quale rispose che “Nel preventivo erano inseriti i listelli esterni Controparte_1 ma nella conferma d'ordine sono stati tolti vista l'incertezza della misura dovuta alla posa in cantiere di un serramento diverso da quello esistente. Quindi la parte esterna è stata preventivata ma non ordinata. pagina 6 di 16 Per la parte interna non sapendo le misure di come sarebbe rimasto il foro (visibile solo dopo aver rimosso il vecchio serramento) le finiture interne non sono state computate essendo di difficile valutazione. La parte interna va poi rifinita con legno ... ed è una lavorazione da falegname.
(potrebbero farla anche gli arredatori). Purtroppo nelle ristrutturazioni non è possibile inserire tutto in quanto alcune lavorazioni si rendono evidenti durante i lavori” (cfr. doc. n. 04, pg. 2 che si esibisce).
30. Nei mesi successivi al novembre 2020 il dott. constatò di persona i vizi del Parte_1 rivestimento esterno e li segnalò alla la quale, dopo innumerevoli confronti, nell'estate Controparte_2 del 2021 inviò operai per sistemare i difetti al rivestimento esterno. 31. Il sig. agente di Tes_1 zona della soc. disse al dott. che sarebbero stati sostituiti i pannelli Parte_2 Parte_1 in alluminio. 32. Informato che i lavori di sostituzione dei pannelli esterni sarebbero stati eseguiti il
06.08.2021 il dott. si recò sul posto e vide che i pannelli in alluminio erano stati solo Parte_1 riverniciati a pennello con vistose strisce residue. 33. Segnalata immediatamente la circostanza al sig.
il dott. si sentì rispondere che il lavoro “era stato ben fatto”. 34. A questo Tes_1 Parte_1 punto il dott. fece intervenire un tecnico di fiducia nella persona del sig. Parte_1 Per_3
che all'esito del sopralluogo accertò quanto segue (cfr. doc. n. 14 che si esibisce): (a)in
[...] riferimento ai preventivi: mentre in quello originario (cfr. doc. n. 01) veniva precisato che le vetrocamere erano in tripla camera con vetri antisfondamento interno ed esterno per tutte le aperture, e che sarebbe stata installata la ferramenta su porta-finestra di portata di 180kg in rif. vetrata CP_5
a vasistas centrale e la misura del serramento era di 4270 x 2340h e compreso di trasporto e posa;
in quello successivo sottoposto al ricorrente (cfr. doc. n. 07) le vetrocamere erano diverse con vetrocamere in tripla camera con vetro interno antisfondamento ed esterno temperato, la CP_6 non viene più riportata e la misura è diventata 4140 x 2380h, poi compaiono anche falso
[...] telaio, trasporto e posa;
(b)considerato che nel secondo preventivo risulta anche il falso telaio, è pacifico che debba essere installato dal muratore al quale indicare metodo di posa per lavoro ottimale
(giunto primario isolato tra falso telaio e muratura con relative guaine traspiranti lato esterno e barriera al vapore lato interno e nel mezzo schiuma poliuretanica termo acustica), nulla è stato però fatto;
(c)con riguardo alla posa del serramento (giunto secondario) isolato tra falso telaio e serramento per poter ottenere la corretta prestazione avrebbero dovuto essere utilizzati nastro multifunzione (termico- acustico-impermeabile-traspirante) su tre lati e sul quarto (base) nastro PE con relativo silicone polimero per evitare infiltrazioni e nello stesso tempo incollaggio della base. Risulta invece installato nastro BG1 solitamente utilizzato quando il serramento viene montato in battuta e che per evitare infiltrazioni d'acqua dev'essere messo in funzione anche con utilizzo di nastro multifunzione: ciò non è stato fatto;
(d)in riferimento ai profili esterni in alluminio del serramento, per ovviare ai vizi del pagina 7 di 16 rivestimento è stata applicata vernice trasparente a pennello anziché sostituirlo, pratica ovviamente non corretta. 35. Il dott. contestò quindi tali problematiche alla unitamente Parte_1 Controparte_2 alla debenza degli importi fatturati dalla ditta (cfr. doc. n. 15 che si esibisce). 36. Con mail del
27.11.2021 e del 01.12.2021 il dott. concordò con il sig. la sostituzione del Parte_1 Tes_1 serramento da effettuarsi il 13.12.2021 (rimozione) ed il 15.12.2021 (rimontaggio). 37. Nella e-mail del
01.12.2021 il sig. scrisse: “Spero che diventi un lavoro perfetto così dopo pago da cena a Tes_1
LEI e al sig per il disturbo” (cfr. doc. n. 16 che si esibisce). 38. Recatosi in loco il 13.12.2021 Per_3 unitamente al sig. , al dott. venne fatto notare dal proprio tecnico che il Persona_3 Parte_1 serramento completo era anche più stretto rispetto a quelli soprastanti e di fianco. 39. In tali circostanze il sig. disse quindi al dott. che la ditta avrebbe Tes_1 Parte_1 Parte_2 sostituito solo i serramenti in alluminio. 40. A questo punto il sig. appurò con gli Persona_3 operai di l'effettiva esistenza dei vizi lamentati, ma il sig. iniziò ad Controparte_2 Tes_1 inveire contro i presenti dicendo che avrebbe scardinato il serramento lasciando tutto aperto. 41. Con e- mail del giorno successivo 14.12.2021 il sig. di segnalò al dott. Parte_5 Controparte_2 Pt_1
che avrebbe provveduto a ritirare il serramento viziato con successiva emissione di nota di
[...] accredito (cfr. doc. n. 17 che si esibisce). 42. Il dott. ha pagato l'acconto di € 2.250,90 di Parte_1 cui alla fattura n. 2478 del 24.09.2020. 43. Ad oggi, la soc. ha omesso di rilasciare al Parte_2 dott. la dichiarazione di conformità del serramento fornito ed installato preso Parte_1
l'appartamento dell'attore sito in loc. IN (TN). 44. Riassuntivamente, le problematiche insorte nel corso del rapporto intercorso tra il dott. e la soc. sono quelle descritte Parte_1 Parte_2 nella perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. dimessa sub doc. n. 28 (che si esibisce) ed Persona_1 in questa sede interamente richiamata e riprodotta. 45. Sin dall'ottobre 2020 l'appartamento di proprietà del dott. sito in loc. IN (circa 1400 mt. di altezza) è sprovvisto di Parte_1 isolamento termico ed igrometrico. 46. Sin dall'ottobre 2020 l'appartamento di proprietà del dott.
sito in loc. IN (circa 1400 mt. di altezza), nonostante l'utilizzo di impianti di Parte_1 riscaldamento presenta all'interno una umidità costante di circa il 70%. 47. Sin dall'ottobre 2020 all'interno dell'appartamento di proprietà del dott. sito in loc. IN (circa 1400 mt. di Parte_1 altezza), stante la dispersione termica, si raggiunge una temperatura accettabile solo dopo giorni di permanenza. 48. Sin dall'ottobre 2020 all'interno dell'appartamento di proprietà del dott. Pt_1
sito in loc. IN (circa 1400 mt. di altezza) dopo un solo giorno di permanenza si forma un
[...]
“lago” di acqua in prossimità del serramento, sulle maniglie, sulle cerniere, etc. in occasione di pioggia
49. Il dott. aveva conferito incarico professionale di direttore lavori e progettista Parte_1 dell'intervento all'ing. di EN (TN) (cfr. docc. nn. 29-30). 50. Un appartamento in Controparte_1
pagina 8 di 16 IN di Fassa può essere affittato al costo di € 90,00 die (cfr. doc. n. 27 che si esibisce). 51. Il dott.
ha corrisposto al consulente di parte ing. compensi per complessivi € Parte_1 Persona_1
2.562,00 (cfr. doc. n. 33 che si esibisce). → Si indicano a testimoni su tutti i capitoli di prova i sigg.ri
, , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Persona_3 Tes_6
l'ing. *** → disporsi CTU tecnica rispetto alla quale propone sin da ora il
[...] Persona_1 seguente quesito, fatto ovviamente salvo ogni ulteriore e/o più dettagliato incarico che il Giudice intendesse conferire:1 “il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. o presso soggetti privati per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari: descriva lo stato dei luoghi, dell'immobile e del serramento per cui è causa;
verifichi e descriva i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente ai lavori 1
Considerato che
la formulazione del quesito peritale -benché aperta ai suggerimenti delle parti- è ufficio eminente del giudice e ad esso riservato, e ciò in considerazione del fatto che la consulenza non è nella disponibilità delle parti, tanto è vero che il CTU deve relazionarsi con il giudice (e non con le parti) per la determinazione dell'oggetto delle indagini (cfr.
[...]
IL C.T.U. («l'occhiale del giudice»), Milano, 2004, pg. 84). eseguiti dalla CP_7 CP_3
e progettati e seguiti, a qualsiasi titolo, dall'ing. su incarico del
[...] Controparte_1 ricorrente con particolare riferimento all'entità, alla natura e alle cause;
dica quali sono le cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte ricorrente in ricorso, indicandone le responsabilità sia in relazione a quanto di spettanza della e sia per quanto imputabile all'ing. Controparte_3
dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e Controparte_1 danni, quantificandone i costi;
dica qual è il minor valore delle opere realizzate;
indichi ogni altro elemento utile per l'instaurando giudizio di merito”. Parte ricorrente nomina sin da ora CTP il dott. geom. con studio in Sona (VR), Via Mario Salazzari n. 39 → a prova contraria come Persona_1 da memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc datata 30.10.2023.
SU TI EN: - respingere per i motivi esposti e dedotti in narrativa le domande formulate nell'atto di citazione dd. 11/01/2023 dall'attore dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
- darsi atto che l'odierna convenuta ha proposto all'attore a più riprese si era Controparte_2 impegnata verso l'attore ad eseguire esattamente gli interventi indicati nella relazione del CTU dott. ing. dd. 30/09/2022 a pag. 8 e 9 (relativi ai cosiddetti vizi C2, C3 e C4), proposte purtroppo Per_4 respinte e non accettate dall'odierno attore;
pagina 9 di 16 - in via riconvenzionale: condannare l'attore dott. al pagamento in favore di Parte_1 [...] del residuo importo di € 5.200,00 (= importo di cui alla fattura n. 133 del 22/01/2021, CP_2 ridotto da € 5.258,91 a € 5.200,00) o di quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali come previsti dall'art. 1284, co. 4, cod. civ. dal giorno del dovuto fino al saldo.
Con condanna di parte attrice alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio. Si chiede che anche le spese sostenute da nel procedimento di ATP n. 165/2022 R.G., Tribunale Controparte_2 di Trento, siano poste totalmente, o quantomeno parzialmente, a carico dell'attore, considerato l'esito dell'ATP e considerate le risultanze della CTU dell' ing. dott. Persona_5
In via subordinata istruttoria conclude come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. dd. 11/10/2023 e come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. dd. 31/10/2023, riportandosi al contenuto delle memorie medesime e tenendo ferme le opposizioni ivi formulate
: Nel merito verso l'attore: - per i motivi meglio esposti in narrativa, Controparte_1 respingere tutte le domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto, ing. in quanto CP_1 infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria: - richieste istruttorie come già formulate in atti.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre a 15%, IVA e CNPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 11.1.2023 ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Parte_2
l'ing. asserendo di essere proprietario di un appartamento sito in IN e che nel che Controparte_1 il 25.11.2019 aveva accettato il preventivo, inviatogli dalla ed avente ad oggetto la Parte_2 sostituzione di una porta finestra dell'appartamento.
Ha precisato che, in considerazione della necessità di spostare la porta di entrata di 10 cm verso l'interno, aveva ricevuto e firmato un nuovo preventivo nel giugno 2021.
Ha asserito che nel nuovo preventivo, anziché mantenere invariate le dimensioni del telaio, aveva ridotto la larghezza del telaio, prevedendo l'inserimento di falsi telai dello spessore di 6,5 cm.
Ha affermato che i lavori eseguiti presentavano dei vizi, tempestivamente denunciati (ad es. mancanza di qualsiasi barriere a garanzia dell'impermeabilità; discontinuità dello strato di schiuma poliuretanica iniettata;
disallineamento rispetto alla facciata;
difetti nella verniciatura;
difetti di posa nella ferramenta).
Ha asserito che l'ing. aveva svolto l'incarico di progettista e direttore lavori e non Controparte_1 aveva verificato la corretta esecuzione dell'opera commissionata, impedendo in tal modo all'attore di fare eseguire dalla ditta le opere di ripristino necessarie in corso d'opera.
pagina 10 di 16 Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale conferito al convenuto e che lo stesso fosse condannato a restituire la somma ricevuto e pari ad € 1.321,24; che la
UD IR FE SR fosse condannata a provvedere all'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate a controparte, con previsione di una somma per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis cpc. In via subordinata ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto intercorso con la
Società convenuta e che la stessa fosse condannata a restituire la somma di € 1.250,90 di cui alla fattura n.2478/2020; con condanna dei convenuti a risarcire i costi necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di posa del serramento.
In ogni caso ha chiesto che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
Con comparsa dd. 19.4.2023 si è costituita la asserendo che l'attore aveva Parte_2 promosso un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc. Ha asserito di aver fornito il serramento commissionato, così come concordato nella conferma d'ordine dd. 17.6.2020. Ha precisato che, nello stesso periodo, aveva fornito e montato anche due finestre destinate ai vani servizi dello stesso appartamento, al prezzo di € 1.089,28 oltre iva e nessuna contestazione era stata sollevata con riferimento a tale fornitura.
Ha asserito che per le prestazioni eseguite era dovuta la somma di € 6.395,75 oltre iva, ma che l'attore aveva pagato solo la fattura d'acconto e doveva corrispondere l'ulteriore importo di € 5.258,91 di cui alla fattura n.133/2021.
Ha precisato che alla convenuta non erano stati commissionati i lavori di fornitura e sistemazione muraria;
ha asserito che i lavori di finitura interna erano stati fatti eseguire dall'attore dal suo falegname, ma i costi erano stati addebitati alla per poter portare in detrazione i Parte_2 relativi importi.
Ha asserito che i danni sui rivestimenti di alluminio e sul pavimento erano stati eseguiti da altri artigiani. Ha precisato che all'inizio di dicembre 2021, in via conciliativa, si era detta disponibile a sostituire i rivestimenti di alluminio dei serramenti, a regolare la cerniera lievemente dissestata ed a sostituire il giunto tra serramento e falso telaio, a fronte del saldo del prezzo;
ha asserito di aver inviato in loco in data 13.12.2021 i propri operai, ma che l'attore non aveva consentito alla convenuta l'esecuzione di tale intervento. Tale proposta era stata riformulata anche successivamente, ma sempre negata dall'attore.
Ha chiesto che le domande attoree fossero respinte;
in via riconvenzionale ha chiesto che l'attore fosse condannato a corrispondere la somma di € 5.200,00 di cui alla fattura n.133/2021.
pagina 11 di 16 Con comparsa dd. 20.4.2023 si è costituito l'ing. asserendo di aver ricevuto Controparte_1 dall'attore l'incarico di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la sostituzione di una vecchia porta finestra, oltre a quanto necessario alla ristrutturazione dell'intera abitazione;
ha precisato di aver depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di IN comunicazione inizio lavori dd.
1.20.2019.
Ha asserito che il primo preventivo era stato sostituito con la conferma d'ordine dd. 16.6.2020, e che in entrambi i casi era stato previsto che nei prezzi indicati non fossero compresi i ponteggi e le assistente murarie.
Ha affermato di aver segnalato all'attore che i lavori erano stati eseguiti in modo corretto e che non erano comprese le opere sopra indicate e di finitura interna. Ha asserito che nessun inadempimento gli era addebitabile, avendo controllato l'andamento dei lavori, riscontrato tempestivamente le richieste del committente e cercato di mediare tra l'attore ed il convenuto.
Ha eccepito, in ogni caso, la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni (tra l'altro contestati).
Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
***
Risulta documentalmente che, tra gli altri lavori commissionati alla convenuta, ha Parte_1 sottoscritto il preventivo dd. 16.6.2021, doc.7 (sostitutivo del precedente preventivo) il quale prevedeva la sostituzione della porta finestra dell'appartamento attoreo, al prezzo di € 5.306,47 (oltre iva ed escluse le assistenze murarie).
Prima dell'inizio della presente vertenza è stato promosso dall'attore un giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nella consulenza redatta dall'ing. è stato accertato che “il serramento posto Per_4 in opera corrisponde dimensionalmente (408+3+3= 414 cm) e qualitativamente al preventivo accettato n.2 dd. 16.6.2020. rispetto al preventivo n.1 dd. 15.10.2019 (427*234 cm) è più stresso come luce netta di 13 cm complessivo come richiesto dal ricorrente e confermato nella liberatoria del
05./03/2020” (doc.7).
Per quanto riguarda i vizi lamentati dall'attore, il ctu ha accertato: “il vizio indicati dal ricorrente ai punti C1 (giunto di connessione tra muratura e falso telaio) e C2 (giunto di connessione fra falso telaio
e serramento) non riguarda il serramento in sé ma la giunzione dello stesso con la muratura e investe sia l'aspetto normativo che quello realizzativo. Sotto l'aspetto normativo il ricorrente fa riferimento alla normativa UNI 11673 che riguarda nella parte 1 “Requisiti e criteri di verifica della progettazione dei giunti dei serramenti”….le norme UNI non sono sempre obbligatorie: la cogenza è legata al loro eventuale richiamo nel capitolato speciale di appalto/nella richiesta di offerta/ nella pagina 12 di 16 offerta stessa della ditta. Nella documentazione sottofirmata dalle parti (preventivo n°2 allegato 7) non esiste alcun riferimento alla normativa UNI suddetta, relativa ai giunti di posa del serramento…
GIUNTO PRIMARIO, vizio C1. la ditta…sembra aver utilizzato in tale giunto fra montante ligneo e muratura, prevalentemente delle schiume poliuretaniche autoespandenti e dei sigillanti poliuretanici siliconici, prodotti correntemente usati soprattutto in caso di ristrutturazioni dell'esistente….
GIUNTO SECONDARIO, vizio C2. Per quanto riguarda il giunto secondario fra serramento e falso telaio vi sono degli interspazi molto ridotti, di ordine millimetrico, che richiedono dei giunti specifici: normalmente viene utilizzato un nastro di spugna autoespandente in poliuretano. Nel caso in esame sembra non sia stato utilizzato un giunto di tale tipo…il vizio indicato al punto C3 relativo ai pannelli in alluminio esterni di rivestimento è stato ammesso dalla Ditta e viene confermato dal sottoscritto
CTU…il vizio indicato al punto C4 è stato ammesso dalla ditta e può essere facilmente risolto riposizionando la cerniera leggermente disassata….”.
Il ctu ha dato atto che la convenuta, in sede di svolgimento della perizia, si era detta disponibile ad effettuare gli interventi (peraltro di limitata entità e valore) sopra descritti (“il vizio lamentato di cui al punto C1, giunto fra muratura e falso telaio, non viene giudicato tale dal sottoscritto CTU sia sotto il profilo normativo che esecutivo. Il vizio di cui al punto C2, giunto fra serramento e falso telaio, è stato parzialmente ammesso dalla ditta stessa (sotto il profilo esecutivo) che si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento, quantificando il medesimo in € 700,00 + oneri fiscali. Tale costo viene ritenuto congruo dal sottoscritto CTU sia per quanto riguarda il numero delle ore ed operai impiegati che per il costo orario. I vizi di cui al punto C3 e C4 sono agevolmente eliminabili da parte della
[...] nel corso dei lavori di cui al punto precedente: il loro costo può essere ricompreso in Parte_2 quello quantificato al punto C2”).
Infondata è la doglianza relativa alla presenza di umidità (pagina 9 della ctu cui si rimanda per relatione: “durante tale visita non si sono notate macchie di umidità sulle pareti interne, le finiture murarie esterne ed interne nonché le finiture interne del serramento a contrasto con le pareti perimetrali si presentano ben eseguite e conservate senza criticità evidenti”).
Per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di conformità sulla realizzazione del serramento, tale dichiarazione potrà essere rilasciata dopo che l'attore avrà provveduto al saldo del prezzo (“la presentazione della pratica alla EN (condizione necessaria per accedere ai benefici) richiede inoltre sia il bonifico del pagamento della fattura da parte ricorrente sia la dichiarazione di conformità del serramento da parte della ditta”).
pagina 13 di 16 Alla luce di quanto accertato dal consulente, va affermato che i vizi accertati dal ctu sono di minima entità e non sono tali da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., né possono giustificare il mancato pagamento del saldo del corrispettivo (ex art. 1460 c.c.).
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata ad eseguire le opere di rifinitura/sistemazione accertate dal ctu e l'attore deve essere condannato a saldare alla convenuta il prezzo delle opere commissionate (fattura n.133 del 22/01/2021) ed indicate in € 5.200,00, oltre agli interessi legali ex.
1284, co. 4, cod. civ. dal 19.4.2023 al saldo.
Deve essere, invece, respinta la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, non essendovi alcuna prova di tali danni e dovendo escludersi che l'immobile fosse inagibile e non utilizzabile nel periodo indicato.
Deve essere infine, respinta la domanda di risoluzione e di condanna avanzata nei confronti di CP_1
[...]
Non è oggetto di contestazione il fatto che il convenuto abbia ricevuto l'incarico di progettista e direttore lavori;
risulta documentalmente che lo stesso ha regolarmente predisposto e depositato la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso da eseguire presso l'immobile attore (doc.29, 30). Parimenti risulta aver controllato le opere eseguite dalla ed ha tempestivamente contattato tale ditta con riferimento alle lagnanze (in gran Parte_2 parte infondate) sollevate dal committente (doc.31).
Nessun responsabilità può essere addebitata al convenuto per i vizi (peraltro di limitatissimo rilievo) sopra evidenziati.
Ne consegue che le domande svolte nei suoi confronti devono essere integralmente rigettate.
Per quanto riguarda le spese di lite va evidenziato che le domande avanzate dall'attore sono state in gran parte ritenute infondate;
l'unica richiesta accolta riguarda la condanna della a Parte_2 provvedere alla esecuzione di interventi di limitata rilevanza (e del valore complessivo di € 700,00, come accertato dal ctu).
Si rileva, tra l'altro, che la società convenuta, sia prima dell'inizio del giudizio, sia in sede di atp si era offerta, in via conciliativa, di effettuare tali piccole riparazioni, chiedendo – per converso – il pagamento del saldo dovuto, ma che tali proposte erano state rifiutate dal committente (il quale, nonostante l'esito della ctu assunta in sede di atp, ha insistito in tutte le sue doglianze, rivelatosi per lo più infondate).
Così come è stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni e è stato condannato a CP_8 pagare a controparte il saldo pari ad € 5.200,00.
pagina 14 di 16 Ne consegue che, alla luce di quanto sopra ed accertata la sostanziale prevalente soccombenza dell'attore, pare giustificata la integrale compensazione delle spese di lite riferibili al giudizio di atp;
per contro le spese del presente giudizio di merito vanno compensate nella misura di 1/3 e la condanna dell'attore a rimborsare i restanti due terzi alla Parte_2
Le spese di invece, vengono poste a carico dell'attore interamente soccombente. Controparte_1
Tali spese vanno così liquidate:
Fase studio: € 919,00;
Fase introduttiva :€ 777,00; fase istruttoria: € 1.680,00 con riduzione 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi = € 4.237,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art.2 D.M. n.55/14.
Pertanto deve corrispondere tale importo a , mentre deve corrispondere Parte_1 Controparte_1 la somma di € 2.825,00 (€ 4.237,00 – 1/3) in favore della Parte_2
Le spese della ctu vengono poste a carico per metà dell'attore per l'altra metà della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la UD IR FE SR ad eseguire i lavori indicati dal ctu (eliminazione degli interspazi tra serramento e falso telaio;
sostituzione dei pannelli in alluminio esterni;
riposizionamento della cerniera leggermente disassata);
2. Condanna a corrispondere alla UD IR FE SR la somma di € 5.200,00, Parte_1 oltre agli interessi legali ex. 1284, co. 4, cod. civ. dal 19.4.2023 al saldo;
3. Condanna la UD IR FE SR a rilasciare, dopo aver ricevuto il saldo del prezzo, la dichiarazione di conformità sulla realizzazione del serramento;
4. Rigetta la domanda svolta dall'attore nei confronti di;
Controparte_1
5. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_1
4.237,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art.2 D.M. n.55/14;
6. Compensate le spese di lite per un terzo tra e la condanna Parte_1 Controparte_9
a rimborsare alla UD IR FE i restanti due terzi che liquida in € 2.825,00 Parte_1 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
7. Pone definitivamente a carico di e della UD IR FE SR, in pari misura, le Parte_1 spese della ctu, liquidate con decreto dd. 7.10.2022.
pagina 15 di 16 Così deciso in data 10/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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