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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13284 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
nella persona del dott. Fabrizio Scarzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 11668/2025, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, assistiti dagli avv.ti Pasquale Maria Crupi, Salvatore Dell'Alpi e Salvatore
[...]
Graci
ricorrenti nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Depunzio CP_1
resistente
OGGETTO: illegittima trattenuta indennità mancato preavviso
Conclusioni delle parti: le parti concludono come da atti introduttivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato alla società convenuta meglio identificata in epigrafe, gli odierni ricorrenti hanno adito il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità della trattenuta per mancato preavviso operata dalla resistente sulla busta paga del mese di febbraio 2025 e il loro conseguente diritto a vedersi corrispondere gli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo da CP_1
La Difesa deduce, a tal fine, che:
- i ricorrenti lavorano tutti nell'appalto relativo al servizio di ristorazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco – Scuole centrali di formazione dei Vigili del Fuoco di Roma, con le mansioni indicate in ricorso;
- in data 20.6.2024 veniva indetta gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le medesime sedi dei Vigili del Fuoco per il triennio 2025-2027, relativo a 19 lotti, cui partecipavano sia l'odierna resistente che Controparte_2
[...
- entrambe le società dichiaravano di applicare il CCNL Turismo-Ristorazione
Collettiva;
- l'appalto relativo al lotto 19 veniva assegnato a Controparte_2
- l'odierna resistente impugnava tale aggiudicazione presso il Tar Lazio che, con decreto 1008/2025, rigettava l'istanza cautelare;
- ai sensi degli artt. 226 e 229 CCNL di settore, la società subentrante è tenuta ad assumere tutto il personale precedentemente addetto all'appalto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi nei libri paga matricola della Gestione uscente, e i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell'art. 226, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli artt. 207 e 208 CCNL;
- , con lettera del 13.1.2023, richiedeva alla odierna resistente, Controparte_2
con la massima urgenza, la documentazione inerente il personale avente diritto al passaggio, richiesta ribadita con successive comunicazioni del 16.1 e del 20.1.2025; - solo in data 16.1.2025, in occasione del coinvolgimento delle i ricorrenti Pt_9
scoprivano del subentro, nella gestione del servizio di ristorazione in esame, della nuova società;
- in data 14.2.2025 veniva ufficializzato il passaggio di tutto il personale alle dipendenze di (da almeno sei mesi) presso che CP_1 Controparte_2
procedeva così all'assunzione con effetto dal 15.2.2025;
- la resistente, con comunicazione datata 14.2.2025, inviava ai ricorrenti lettere di trasferimento senza indicare alcuna valida ragione tecnico-organizzativa e, con lettera del 24.2.2025, inviava a tutti i lavoratori assunti da Controparte_2
comunicazione di avvio del procedimento disciplinare per asserita assenza ingiustificata;
- la società, in data 10 marzo 2025, consegnava ai ricorrenti la busta paga di febbraio
2025, in cui veniva riportata come data di cessazione dei rapporti di lavoro quella del 24.2.2025 e in cui venivano trattenuti gli importi meglio specificati in ricorso, a titolo di indennità di mancato preavviso.
La Difesa ritiene del tutto illegittima la condotta tenuta dalla resistente in occasione del cambio appalto per cui è giudizio avendo “dapprima utilizzato i ricorrenti come
“arma di pressione” nei confronti del committente” e avendo trattenuto, successivamente, agli stessi, in maniera del tutto irrituale, l'indennità di mancato preavviso, in palese violazione con quanto stabilito dagli artt. 222 e ss CCNL di settore e dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo la prospettazione difensiva, i ricorrenti, essendo nel frattempo transitati presso la nuova datrice di lavoro ed essendo estranei alla medesima procedura di cambio appalto, si sarebbero trovati nella assoluta impossibilità di poter concedere il periodo di preavviso.
Viene altresì evidenziato che i trasferimenti dei ricorrenti disposti dalla resistente, con decorrenza 14.2.2025, avevano lo scopo di impedire agli stessi il passaggio presso la società subentrate ed erano in ogni caso fittizi e privi di idonea giustificazione. Si è ritualmente costituita in giudizio ontestando le avverse deduzioni CP_1
e difese e rilevando che:
- i ricorrenti venivano ceduti a , unitamente al ramo di azienda, da CP_1 Pt_10
società che gestiva in precedenza il servizio di ristorazione per cui è causa;
- in occasione del cambio appalto in contestazione, preso atto CP_1
dell'assegnazione del predetto appalto a riteneva di mantenere Controparte_2
nel proprio organico personale ormai formato disponendone la ricollocazione a far data dal 15.2.2025 presso strutture di interesse strategico ovvero presso le mense del Ministero della Difesa o del Ministero degli Interni;
- con comunicazione dell'11.3.2025, la società comunicava ai ricorrenti che l'assenza ingiustificata dal lavoro sarebbe stata considerata quale atto di dimissioni per fatti concludenti, giusta procedura già avviata presso il competente Ispettorato del Lavoro;
- la resistente, già nel corso dell'incontro tenutosi il 14.2.2025 tra la società subentrate e le OO.SS, aveva dichiarato che non avrebbe licenziato i lavoratori essendo gli stessi portatori di uno specifico “know how” aziendale;
- altri dipendenti, operanti nel predetto appalto, non erano transitati alle dipendenze di , come di prassi avviene in situazioni analoghe. CP_2
La Difesa, a fronte di quanto evidenziato nella memoria difensiva, ritiene che la domanda avanzata dai ricorrenti sia del tutto infondata posto che la normativa collettiva di riferimento non stabilisce, in caso di cambio di appalto, un obbligo dell'impresa subentrante di assumere, in via diretta ed automatica, il personale impiegato dall'impresa cessante né riconosce, conseguentemente, un corrispondente diritto del lavoratore all'assunzione. non sarebbe stata, pertanto, obbligata a collaborare nella procedura di CP_1
passaggio di gestione avendo fin da subito comunicato, in tutta trasparenza, che avrebbe mantenuto il personale alle proprie dipendente essendo la “clausola sociale” diretta solo a garantire che l'appaltatore uscente non possa licenziare i propri lavoratori addetti al medesimo appalto.
Secondo la Difesa “la tutela apprestata dalla contrattazione collettiva, in ipotesi di cd. cambio appalto, non esclude ma, al contrario, si aggiunge alla tutela prevista in favore del lavoratore ma a fronte del licenziamento intimato dall'impresa cedente”.
, nel caso di specie, non avrebbe trasferito i lavoratori ma si sarebbe CP_1
limitata a mantenerli in servizio presso altri appalti.
La Difesa, in subordine, nel caso in cui fosse ritenuto configurabile un atto di trasferimento, insiste nell'eccezione di decadenza dei ricorrenti dalla relativa impugnazione, ex. art. 32 L. n. 183/2010.
Secondo la prospettazione difensiva, i lavoratori, nel caso di specie, in assenza di un atto di licenziamento, avrebbero potuto risolvere il rapporto di lavoro solo mediante presentazione di atto di dimissioni con preavviso, nei termini previsti dal
CCNL di settore.
Le parti, con successive memorie difensive autorizzate, ribadivano le proprie difese.
Il giudice, all'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare di merito va innanzitutto evidenziato, per condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, che “la procedura prevista dalle parti collettive al fine di tutela dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, si pone sul piano dei rapporti fra i soggetti stipulanti, di regola le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, ma non è destinata ad incidere sul piano del rapporto individuale di lavoro” (cfr. Cass. N. 977/2024) e che “la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro” (cfr. Cass.
N. 27140/2024).
Tanto premesso ritiene il giudice che la condotta tenuta dalla società resistente, in occasione del cambio appalto per cui è causa, sia contraria con quanto previsto dagli artt. 222 e ss. CCNL Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva e, in ogni caso, con i principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ha, infatti, omesso di dare corretta esecuzione a quanto stabilito dalla CP_1
normativa collettiva in materia di cambio appalto, avuto specifico riguardo agli obblighi infirmativi e di consegna di documentazione di cui all'art. 224 e all'onere di partecipazione agli incontri di cui all'art 225.
, in particolare, non dava alcun riscontro alle richieste urgenti trasmesse CP_1
dalla società subentrante, con lettere del 13.1, 16.1 e 20.1.2025, Controparte_2
nè partecipava all'incontro del 14.2.2025 intervenuto, tramite piattaforma “zoom”, Co tra e le OO. in vista dell'imminente cambio della gestione di Controparte_2
appalto, decorrente dal giorno successivo.
, con pec del 14.2.2025, inviata a , al committente e alle OO.SS, CP_1 CP_2
si rendeva disponibile ad effettuare il cambio di gestione dell'appalto ma solo a decorrere dal 1.3.2025, a fronte “delle tempistiche minime necessarie a gestire il passaggio del personale tra gestione uscente e gestione subentrante, ecc”, in termini del tutto tardivi e strumentali rispetto a quanto previsto per il passaggio del servizio della ristorazione in esame.
In data 15.2.2025 si teneva l'incontro tra e la , CP_2 Parte_11
durante il quale veniva redatto l'accordo relativo al passaggio del personale e provvedeva, in conformità, ad assumere tutto il personale a decorrere CP_2
dalla medesima data.
A fronte del perfezionamento e della conclusione della procedura di cambio appalto in esame, con decorrenza 15.2.2025, in maniera conforme con quanto previsto dagli artt. 222 e ss. CCNL di settore e con quanto stabilito dal Ministero committente, pur a fronte della condotta inadempiente opposta da - nei termini sopra CP_1
illustrati - appaiono del tutto illegittimi e strumentali i provvedimenti di
“trasferimento ad altra unità produttiva”, con effetto dal 15.2.2025, e di
“comunicazione di avvio procedimento disciplinare” del 24.2.2025 adottati dalla resistente posto che tutti i ricorrenti, alle date indicate e fin dal 15.2.2025, non erano più dipendenti di ma di che, pertanto, la resistente CP_1 Controparte_2
non aveva più il potere di gestire il loro rapporto di lavoro e di assumere provvedimenti dispositivi e disciplinari nei loro confronti, ex. artt. 2094 e ss. c.c., e che, conseguentemente, alcuna condotta inadempiente o omissiva poteva essere contestata a questi ultimi, da parte di , a decorrere dal 15.2.2025. CP_1
Va, in ogni caso, evidenziato, in conformità con quanto esposto in via preliminare, che i ricorrenti, nell'ambito della procedura di cambio appalto per cui è causa, non potevano manifestare alcuna volontà negoziale, intervenendo la procedura tra l'impresa cedente e quella cessionaria e il committente, e che, pertanto, alcuna condotta inadempiente e/o illegittima poteva essere in ogni caso attribuita agli stessi.
Non assume, in ogni caso, rilevanza quanto dichiarato dalla resistente, nel corso dell'incontro intervenuto il 14.2.2025 tra la gestione subentrate e le OO.SS, in merito alla sua manifestata volontà di non licenziare i ricorrenti, per essere gli stessi portatori di uno specifico “know how”, posto che la procedura di cambio appalto si era ormai perfezionata, con decorrenza 15.2.2025, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 222 CCNL di settore e che, in ogni caso, la stessa resistente, rendendosi disponibile, con pec inviata nello stesso giorno a , al Controparte_2
committente e alle OO.SS, ad effettuare il cambio appalto in esame e a gestire, a tal fine, il passaggio del personale tra gestione uscente e gestione subentrante, dimostrava di aderire e di non contestare la procedura di cambio appalto per cui è giudizio, anche se con diversa decorrenza temporale (dall'1.3.2025).
I ricorrenti, per le ragioni esposte, oltre a non disporre di alcun poter negoziale, nell'ambito della procedura di cambio appalto in esame, anche in merito alla concessione del termine del preavviso, non avevano in ogni caso, oltrechè potere, interesse a opporsi al passaggio presso la nuova datrice di lavoro, a fronte del comportamento strumentale e inadempiente tenuto dalla resistente e del suo atteggiamento contraddittorio – avendo la società manifestato il 14.2.2025 prima un atteggiamento oppositivo rispetto alla procedura e poi apparentemente adempiente- tenuto in ogni caso conto che non venivano nemmeno dettagliate, da CP_1
le concrete mansioni cui sarebbero stati assegnati i lavoratori presso gli altri appalti né venivano indicate eventuali posizioni disponibili.
Per tutte le ragioni esposte appare, pertanto, del tutto illegittima e ingiustificata la trattenuta, da parte della resistente, dell'indennità di mancato preavviso tenuto oltretutto conto che la società, fin dal 7.11.2024, sapeva che non avrebbe proseguito nella gestione del servizio di ristorazione presso le Scuole di Formazione dei Vigili del Fuoco di Roma, lotto n. 19 e che l'art. 229 CCNL di settore esclude il preavviso per la società uscente dall'appalto e, “a fortiori”, anche per i singoli lavoratori transitati presso la società subentrante, a seguito di una regolare procedura di cambio appalto, pena, in caso contrario, una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti.
La resistente è, pertanto, tenuta a corrispondere ai ricorrenti le somme trattenute a titolo di mancato preavviso, negli importi indicati in ricorso (conformi alle risultanze delle buste paga e non specificamente contestati, nel loro ammontare, dalla resistente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti eccezioni e difese delle parti.
Spese di lite liquidate a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito, dell'oggetto e del valore della causa e del numero dei ricorrenti.
PQM
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità della trattenuta per
“mancato preavviso” operata sulla busta paga del mese di febbraio 2025 dei ricorrenti e condanna in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a restituire i seguenti importi:
a 988,65 euro;
a 456,75 euro;
a 430,04 Parte_1 Parte_2 Parte_3
euro; a 1.016,42 euro;
a 1.016,42 euro;
a Parte_4 Parte_5 [...]
456,75 euro;
a 2.643,24 euro, a 508,21 Pt_6 Parte_7 Parte_12
euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali,
Iva e Cpa per legge, in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 23/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Fabrizio Scarzella
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
nella persona del dott. Fabrizio Scarzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 11668/2025, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, assistiti dagli avv.ti Pasquale Maria Crupi, Salvatore Dell'Alpi e Salvatore
[...]
Graci
ricorrenti nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Depunzio CP_1
resistente
OGGETTO: illegittima trattenuta indennità mancato preavviso
Conclusioni delle parti: le parti concludono come da atti introduttivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato alla società convenuta meglio identificata in epigrafe, gli odierni ricorrenti hanno adito il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità della trattenuta per mancato preavviso operata dalla resistente sulla busta paga del mese di febbraio 2025 e il loro conseguente diritto a vedersi corrispondere gli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo da CP_1
La Difesa deduce, a tal fine, che:
- i ricorrenti lavorano tutti nell'appalto relativo al servizio di ristorazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco – Scuole centrali di formazione dei Vigili del Fuoco di Roma, con le mansioni indicate in ricorso;
- in data 20.6.2024 veniva indetta gara di appalto per l'affidamento del servizio di ristorazione presso le medesime sedi dei Vigili del Fuoco per il triennio 2025-2027, relativo a 19 lotti, cui partecipavano sia l'odierna resistente che Controparte_2
[...
- entrambe le società dichiaravano di applicare il CCNL Turismo-Ristorazione
Collettiva;
- l'appalto relativo al lotto 19 veniva assegnato a Controparte_2
- l'odierna resistente impugnava tale aggiudicazione presso il Tar Lazio che, con decreto 1008/2025, rigettava l'istanza cautelare;
- ai sensi degli artt. 226 e 229 CCNL di settore, la società subentrante è tenuta ad assumere tutto il personale precedentemente addetto all'appalto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi nei libri paga matricola della Gestione uscente, e i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell'art. 226, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli artt. 207 e 208 CCNL;
- , con lettera del 13.1.2023, richiedeva alla odierna resistente, Controparte_2
con la massima urgenza, la documentazione inerente il personale avente diritto al passaggio, richiesta ribadita con successive comunicazioni del 16.1 e del 20.1.2025; - solo in data 16.1.2025, in occasione del coinvolgimento delle i ricorrenti Pt_9
scoprivano del subentro, nella gestione del servizio di ristorazione in esame, della nuova società;
- in data 14.2.2025 veniva ufficializzato il passaggio di tutto il personale alle dipendenze di (da almeno sei mesi) presso che CP_1 Controparte_2
procedeva così all'assunzione con effetto dal 15.2.2025;
- la resistente, con comunicazione datata 14.2.2025, inviava ai ricorrenti lettere di trasferimento senza indicare alcuna valida ragione tecnico-organizzativa e, con lettera del 24.2.2025, inviava a tutti i lavoratori assunti da Controparte_2
comunicazione di avvio del procedimento disciplinare per asserita assenza ingiustificata;
- la società, in data 10 marzo 2025, consegnava ai ricorrenti la busta paga di febbraio
2025, in cui veniva riportata come data di cessazione dei rapporti di lavoro quella del 24.2.2025 e in cui venivano trattenuti gli importi meglio specificati in ricorso, a titolo di indennità di mancato preavviso.
La Difesa ritiene del tutto illegittima la condotta tenuta dalla resistente in occasione del cambio appalto per cui è giudizio avendo “dapprima utilizzato i ricorrenti come
“arma di pressione” nei confronti del committente” e avendo trattenuto, successivamente, agli stessi, in maniera del tutto irrituale, l'indennità di mancato preavviso, in palese violazione con quanto stabilito dagli artt. 222 e ss CCNL di settore e dagli artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo la prospettazione difensiva, i ricorrenti, essendo nel frattempo transitati presso la nuova datrice di lavoro ed essendo estranei alla medesima procedura di cambio appalto, si sarebbero trovati nella assoluta impossibilità di poter concedere il periodo di preavviso.
Viene altresì evidenziato che i trasferimenti dei ricorrenti disposti dalla resistente, con decorrenza 14.2.2025, avevano lo scopo di impedire agli stessi il passaggio presso la società subentrate ed erano in ogni caso fittizi e privi di idonea giustificazione. Si è ritualmente costituita in giudizio ontestando le avverse deduzioni CP_1
e difese e rilevando che:
- i ricorrenti venivano ceduti a , unitamente al ramo di azienda, da CP_1 Pt_10
società che gestiva in precedenza il servizio di ristorazione per cui è causa;
- in occasione del cambio appalto in contestazione, preso atto CP_1
dell'assegnazione del predetto appalto a riteneva di mantenere Controparte_2
nel proprio organico personale ormai formato disponendone la ricollocazione a far data dal 15.2.2025 presso strutture di interesse strategico ovvero presso le mense del Ministero della Difesa o del Ministero degli Interni;
- con comunicazione dell'11.3.2025, la società comunicava ai ricorrenti che l'assenza ingiustificata dal lavoro sarebbe stata considerata quale atto di dimissioni per fatti concludenti, giusta procedura già avviata presso il competente Ispettorato del Lavoro;
- la resistente, già nel corso dell'incontro tenutosi il 14.2.2025 tra la società subentrate e le OO.SS, aveva dichiarato che non avrebbe licenziato i lavoratori essendo gli stessi portatori di uno specifico “know how” aziendale;
- altri dipendenti, operanti nel predetto appalto, non erano transitati alle dipendenze di , come di prassi avviene in situazioni analoghe. CP_2
La Difesa, a fronte di quanto evidenziato nella memoria difensiva, ritiene che la domanda avanzata dai ricorrenti sia del tutto infondata posto che la normativa collettiva di riferimento non stabilisce, in caso di cambio di appalto, un obbligo dell'impresa subentrante di assumere, in via diretta ed automatica, il personale impiegato dall'impresa cessante né riconosce, conseguentemente, un corrispondente diritto del lavoratore all'assunzione. non sarebbe stata, pertanto, obbligata a collaborare nella procedura di CP_1
passaggio di gestione avendo fin da subito comunicato, in tutta trasparenza, che avrebbe mantenuto il personale alle proprie dipendente essendo la “clausola sociale” diretta solo a garantire che l'appaltatore uscente non possa licenziare i propri lavoratori addetti al medesimo appalto.
Secondo la Difesa “la tutela apprestata dalla contrattazione collettiva, in ipotesi di cd. cambio appalto, non esclude ma, al contrario, si aggiunge alla tutela prevista in favore del lavoratore ma a fronte del licenziamento intimato dall'impresa cedente”.
, nel caso di specie, non avrebbe trasferito i lavoratori ma si sarebbe CP_1
limitata a mantenerli in servizio presso altri appalti.
La Difesa, in subordine, nel caso in cui fosse ritenuto configurabile un atto di trasferimento, insiste nell'eccezione di decadenza dei ricorrenti dalla relativa impugnazione, ex. art. 32 L. n. 183/2010.
Secondo la prospettazione difensiva, i lavoratori, nel caso di specie, in assenza di un atto di licenziamento, avrebbero potuto risolvere il rapporto di lavoro solo mediante presentazione di atto di dimissioni con preavviso, nei termini previsti dal
CCNL di settore.
Le parti, con successive memorie difensive autorizzate, ribadivano le proprie difese.
Il giudice, all'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato e va, pertanto, accolto.
In via preliminare di merito va innanzitutto evidenziato, per condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, che “la procedura prevista dalle parti collettive al fine di tutela dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, si pone sul piano dei rapporti fra i soggetti stipulanti, di regola le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, ma non è destinata ad incidere sul piano del rapporto individuale di lavoro” (cfr. Cass. N. 977/2024) e che “la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro” (cfr. Cass.
N. 27140/2024).
Tanto premesso ritiene il giudice che la condotta tenuta dalla società resistente, in occasione del cambio appalto per cui è causa, sia contraria con quanto previsto dagli artt. 222 e ss. CCNL Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva e, in ogni caso, con i principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ha, infatti, omesso di dare corretta esecuzione a quanto stabilito dalla CP_1
normativa collettiva in materia di cambio appalto, avuto specifico riguardo agli obblighi infirmativi e di consegna di documentazione di cui all'art. 224 e all'onere di partecipazione agli incontri di cui all'art 225.
, in particolare, non dava alcun riscontro alle richieste urgenti trasmesse CP_1
dalla società subentrante, con lettere del 13.1, 16.1 e 20.1.2025, Controparte_2
nè partecipava all'incontro del 14.2.2025 intervenuto, tramite piattaforma “zoom”, Co tra e le OO. in vista dell'imminente cambio della gestione di Controparte_2
appalto, decorrente dal giorno successivo.
, con pec del 14.2.2025, inviata a , al committente e alle OO.SS, CP_1 CP_2
si rendeva disponibile ad effettuare il cambio di gestione dell'appalto ma solo a decorrere dal 1.3.2025, a fronte “delle tempistiche minime necessarie a gestire il passaggio del personale tra gestione uscente e gestione subentrante, ecc”, in termini del tutto tardivi e strumentali rispetto a quanto previsto per il passaggio del servizio della ristorazione in esame.
In data 15.2.2025 si teneva l'incontro tra e la , CP_2 Parte_11
durante il quale veniva redatto l'accordo relativo al passaggio del personale e provvedeva, in conformità, ad assumere tutto il personale a decorrere CP_2
dalla medesima data.
A fronte del perfezionamento e della conclusione della procedura di cambio appalto in esame, con decorrenza 15.2.2025, in maniera conforme con quanto previsto dagli artt. 222 e ss. CCNL di settore e con quanto stabilito dal Ministero committente, pur a fronte della condotta inadempiente opposta da - nei termini sopra CP_1
illustrati - appaiono del tutto illegittimi e strumentali i provvedimenti di
“trasferimento ad altra unità produttiva”, con effetto dal 15.2.2025, e di
“comunicazione di avvio procedimento disciplinare” del 24.2.2025 adottati dalla resistente posto che tutti i ricorrenti, alle date indicate e fin dal 15.2.2025, non erano più dipendenti di ma di che, pertanto, la resistente CP_1 Controparte_2
non aveva più il potere di gestire il loro rapporto di lavoro e di assumere provvedimenti dispositivi e disciplinari nei loro confronti, ex. artt. 2094 e ss. c.c., e che, conseguentemente, alcuna condotta inadempiente o omissiva poteva essere contestata a questi ultimi, da parte di , a decorrere dal 15.2.2025. CP_1
Va, in ogni caso, evidenziato, in conformità con quanto esposto in via preliminare, che i ricorrenti, nell'ambito della procedura di cambio appalto per cui è causa, non potevano manifestare alcuna volontà negoziale, intervenendo la procedura tra l'impresa cedente e quella cessionaria e il committente, e che, pertanto, alcuna condotta inadempiente e/o illegittima poteva essere in ogni caso attribuita agli stessi.
Non assume, in ogni caso, rilevanza quanto dichiarato dalla resistente, nel corso dell'incontro intervenuto il 14.2.2025 tra la gestione subentrate e le OO.SS, in merito alla sua manifestata volontà di non licenziare i ricorrenti, per essere gli stessi portatori di uno specifico “know how”, posto che la procedura di cambio appalto si era ormai perfezionata, con decorrenza 15.2.2025, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 222 CCNL di settore e che, in ogni caso, la stessa resistente, rendendosi disponibile, con pec inviata nello stesso giorno a , al Controparte_2
committente e alle OO.SS, ad effettuare il cambio appalto in esame e a gestire, a tal fine, il passaggio del personale tra gestione uscente e gestione subentrante, dimostrava di aderire e di non contestare la procedura di cambio appalto per cui è giudizio, anche se con diversa decorrenza temporale (dall'1.3.2025).
I ricorrenti, per le ragioni esposte, oltre a non disporre di alcun poter negoziale, nell'ambito della procedura di cambio appalto in esame, anche in merito alla concessione del termine del preavviso, non avevano in ogni caso, oltrechè potere, interesse a opporsi al passaggio presso la nuova datrice di lavoro, a fronte del comportamento strumentale e inadempiente tenuto dalla resistente e del suo atteggiamento contraddittorio – avendo la società manifestato il 14.2.2025 prima un atteggiamento oppositivo rispetto alla procedura e poi apparentemente adempiente- tenuto in ogni caso conto che non venivano nemmeno dettagliate, da CP_1
le concrete mansioni cui sarebbero stati assegnati i lavoratori presso gli altri appalti né venivano indicate eventuali posizioni disponibili.
Per tutte le ragioni esposte appare, pertanto, del tutto illegittima e ingiustificata la trattenuta, da parte della resistente, dell'indennità di mancato preavviso tenuto oltretutto conto che la società, fin dal 7.11.2024, sapeva che non avrebbe proseguito nella gestione del servizio di ristorazione presso le Scuole di Formazione dei Vigili del Fuoco di Roma, lotto n. 19 e che l'art. 229 CCNL di settore esclude il preavviso per la società uscente dall'appalto e, “a fortiori”, anche per i singoli lavoratori transitati presso la società subentrante, a seguito di una regolare procedura di cambio appalto, pena, in caso contrario, una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti.
La resistente è, pertanto, tenuta a corrispondere ai ricorrenti le somme trattenute a titolo di mancato preavviso, negli importi indicati in ricorso (conformi alle risultanze delle buste paga e non specificamente contestati, nel loro ammontare, dalla resistente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti eccezioni e difese delle parti.
Spese di lite liquidate a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito, dell'oggetto e del valore della causa e del numero dei ricorrenti.
PQM
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità della trattenuta per
“mancato preavviso” operata sulla busta paga del mese di febbraio 2025 dei ricorrenti e condanna in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a restituire i seguenti importi:
a 988,65 euro;
a 456,75 euro;
a 430,04 Parte_1 Parte_2 Parte_3
euro; a 1.016,42 euro;
a 1.016,42 euro;
a Parte_4 Parte_5 [...]
456,75 euro;
a 2.643,24 euro, a 508,21 Pt_6 Parte_7 Parte_12
euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali,
Iva e Cpa per legge, in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 23/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Fabrizio Scarzella