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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 593\2024 RG, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe RE e Riccardo Parte_1
Natale ( , giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto C.F._1
di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in San Severino di
Centola (SA), alla via Ospedale n. 34;
APPELLANTE
E
(già , con sede legale in Bologna, in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo procuratore ad negotia, sig. , elettivamente domiciliato in Persona_1
Salerno, alla via F. Pinto n. 45, presso lo studio dell'avv. Stanislao Vecchione, che lo
1 rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE'
e CP_3 Controparte_4
APPELLATI – contumaci
CONCLUSIONI
In sostituzione dell'udienza del 4\12\2025 le parti costituite non depositavano note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con l'appello in esame, impugnava la sentenza n. 447/2024 emessa Parte_1
in data 20\4\2024 (pubblicata in data 22\4\2024 e notificata il 29\4\2024), con la quale il
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, così provvedeva:
Dichiara la contumacia di e . Rigetta la domanda Controparte_4 CP_3
avanzata da . Condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, per compensi, oltre Controparte_5
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Nulla per le spese per le parti convenute contumaci, e . Controparte_4 Controparte_3
Quindi, citava la e a comparire Controparte_6 Controparte_4 CP_3
per l'udienza del giorno 9\2\2025, chiedendo la riforma ella sentenza di primo grado, mediante l'accoglimento della domanda e la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la contestando gli assunti Controparte_6
avversi e chiedendo il rigetto dell'appello.
2 Di poi, rilevato che non risultavano in atti le cartoline della notifica agli appellati
[...]
e la Corte differiva la causa all'udienza del 10\7\2025 per CP_7 CP_3
la rinnovazione della notifica agli appellati non costituiti nei termini di legge, invitando al deposito delle cartoline della prima notifica con esito negativo Parte_1
(cfr. ordinanza del 18\2\2025.
Alla successiva udienza la parte appellante, pur depositando le cartoline dell'originaria notifica dell'atto di appello, non andata a buon fine per irreperibilità dei destinatari, emergeva che lo stesso aveva provveduto in data 25\3\2025 a consegnare Parte_1
all'ufficiale giudiziario un nuovo atto di appello da notificare, difettando però la prova dell'avvenuta consegna all' l'esito della notifica e l'atto notificato, visto che l'avv. Pt_2
RE produceva solo la relata di notifica non collegata all'atto da notificare. Di conseguenza, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025, onerando parte appellante all'integrazione documentale e riservata ogni valutazione sulla validità ed efficacia della notifica prodotta (cfr. ordinanza del 15\7\2025).
e comunque, non si costituivano. Controparte_4 CP_3
Tuttavia, le parti costituite non depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025 e la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del
4\12\2025, alla quale, nonostante la regolare comunicazione (cfr. PEC del 29\10\2025), esse neppure depositavano le note di trattazione scritta.
Va premesso che, qualora l'udienza venga celebrata a trattazione scritta, come nel caso di specie, il mancato deposito delle note scritte di udienza equivale a mancata comparizione.
Giova precisare, poi, che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado (il fascicolo di primo grado risulta iscritto con numero di ruolo generale 413\2010) in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
La disciplina recata dalla norma all'art. 181 c.p.c., così come richiamato dall'art. 309 c.p.c., prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle
3 parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti costituite all'udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Per inciso, inammissibile deve ritenersi il deposito solo in data 10\12\2025 della rinuncia agli atti, ossia oltre il termine concesso per il deposito delle note scritte (4\12\25) e quando la causa era stata già assunta in decisione.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 447\2025 Parte_1
nei confronti della e così Controparte_6 Controparte_4 CP_3
provvede:
a) ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del giudizio;
b) DISPONE che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così decisa in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott.ssa Maria Balletti-
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 593\2024 RG, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe RE e Riccardo Parte_1
Natale ( , giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto C.F._1
di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in San Severino di
Centola (SA), alla via Ospedale n. 34;
APPELLANTE
E
(già , con sede legale in Bologna, in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo procuratore ad negotia, sig. , elettivamente domiciliato in Persona_1
Salerno, alla via F. Pinto n. 45, presso lo studio dell'avv. Stanislao Vecchione, che lo
1 rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
NONCHE'
e CP_3 Controparte_4
APPELLATI – contumaci
CONCLUSIONI
In sostituzione dell'udienza del 4\12\2025 le parti costituite non depositavano note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con l'appello in esame, impugnava la sentenza n. 447/2024 emessa Parte_1
in data 20\4\2024 (pubblicata in data 22\4\2024 e notificata il 29\4\2024), con la quale il
Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, così provvedeva:
Dichiara la contumacia di e . Rigetta la domanda Controparte_4 CP_3
avanzata da . Condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, per compensi, oltre Controparte_5
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Nulla per le spese per le parti convenute contumaci, e . Controparte_4 Controparte_3
Quindi, citava la e a comparire Controparte_6 Controparte_4 CP_3
per l'udienza del giorno 9\2\2025, chiedendo la riforma ella sentenza di primo grado, mediante l'accoglimento della domanda e la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la contestando gli assunti Controparte_6
avversi e chiedendo il rigetto dell'appello.
2 Di poi, rilevato che non risultavano in atti le cartoline della notifica agli appellati
[...]
e la Corte differiva la causa all'udienza del 10\7\2025 per CP_7 CP_3
la rinnovazione della notifica agli appellati non costituiti nei termini di legge, invitando al deposito delle cartoline della prima notifica con esito negativo Parte_1
(cfr. ordinanza del 18\2\2025.
Alla successiva udienza la parte appellante, pur depositando le cartoline dell'originaria notifica dell'atto di appello, non andata a buon fine per irreperibilità dei destinatari, emergeva che lo stesso aveva provveduto in data 25\3\2025 a consegnare Parte_1
all'ufficiale giudiziario un nuovo atto di appello da notificare, difettando però la prova dell'avvenuta consegna all' l'esito della notifica e l'atto notificato, visto che l'avv. Pt_2
RE produceva solo la relata di notifica non collegata all'atto da notificare. Di conseguenza, la causa era rinviata all'udienza del 23\10\2025, onerando parte appellante all'integrazione documentale e riservata ogni valutazione sulla validità ed efficacia della notifica prodotta (cfr. ordinanza del 15\7\2025).
e comunque, non si costituivano. Controparte_4 CP_3
Tuttavia, le parti costituite non depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025 e la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del
4\12\2025, alla quale, nonostante la regolare comunicazione (cfr. PEC del 29\10\2025), esse neppure depositavano le note di trattazione scritta.
Va premesso che, qualora l'udienza venga celebrata a trattazione scritta, come nel caso di specie, il mancato deposito delle note scritte di udienza equivale a mancata comparizione.
Giova precisare, poi, che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado (il fascicolo di primo grado risulta iscritto con numero di ruolo generale 413\2010) in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
La disciplina recata dalla norma all'art. 181 c.p.c., così come richiamato dall'art. 309 c.p.c., prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle
3 parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti costituite all'udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Per inciso, inammissibile deve ritenersi il deposito solo in data 10\12\2025 della rinuncia agli atti, ossia oltre il termine concesso per il deposito delle note scritte (4\12\25) e quando la causa era stata già assunta in decisione.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 447\2025 Parte_1
nei confronti della e così Controparte_6 Controparte_4 CP_3
provvede:
a) ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del giudizio;
b) DISPONE che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così decisa in Salerno, lì 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti- -dott.ssa Maria Balletti-
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