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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 441 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della elettivamente domiciliato in Soriano Parte_2 Calabro, via IV Novembre, n. 24, presso lo studio dell'avv. Domenico Ioppolo (PEC:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza dell'importo riportato dalle ordinanze ingiunzioni aventi n. OI-
001435080 e OI-001443388, entrambe notificate il 24.01.2024, inviate al ricorrente, anche nella qualità di legale rappresentante e avente a oggetto la sanzione discendente dall'illecito amministrativo configurato nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Il ricorrente deduceva l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione perché mancanti dell'avviso di accertamento, ritenuto prodromico e mai ricevuto e sosteneva, peraltro, di non aver commesso la violazione contestatagli, in ragione dell'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare e dichiarare che le ordinanze-ingiunzioni n. 0I-001435080 – (prot. N. 2202.02/01/2024.0000310) e n. 0I-001443388 CP_1
(prot. N. 2202.02/01/2024.0000311) notificate al ricorrente in data 24/01/2024, e gli atti di CP_1
1 accertamento n. 2022.09/10/2018.0129909 e n. 2022.09/10/2018.0129910 del 09/10/2018 CP_1 CP_1 riferiti all'anno 2016, alle stesse sottesi sono illegittime e quindi nulle. b) per l'effetto annullare e/o revocare le ordinanze-ingiunzioni opposte e gli atti prodromici ad esse sottese;
c) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre spese generali e CAP come per legge.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale, con le ordinanze ingiunzioni impugnate, contesta al ricorrente (anche nella qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento, prodromico alle ordinanze ingiunzioni.
4. L'Ente previdenziale, tuttavia, ha provato di aver notificato alla parte ricorrente, nelle date di seguito indicate:
- l'atto di accertamento n. .2202.09/10/2018.0129909, riferito all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001435080, è stato notificato il 21.11.2018;
- l'atto di accertamento n. .2202.09/10/2018.01.0129910, riferito all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001443388 è stato notificato il 21.11.2018.
5. Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
6. Il ricorrente aggiunge di aver versato le ritenute previdenziali per l'anno in contestazione, fornendo i Tabulati Sian, da cui, tuttavia, non è possibile evincere l'avvenuto versamento.
7. Per tutto quanto fin qui detto, pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 300,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della elettivamente domiciliato in Soriano Parte_2 Calabro, via IV Novembre, n. 24, presso lo studio dell'avv. Domenico Ioppolo (PEC:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza dell'importo riportato dalle ordinanze ingiunzioni aventi n. OI-
001435080 e OI-001443388, entrambe notificate il 24.01.2024, inviate al ricorrente, anche nella qualità di legale rappresentante e avente a oggetto la sanzione discendente dall'illecito amministrativo configurato nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2016. Il ricorrente deduceva l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione perché mancanti dell'avviso di accertamento, ritenuto prodromico e mai ricevuto e sosteneva, peraltro, di non aver commesso la violazione contestatagli, in ragione dell'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare e dichiarare che le ordinanze-ingiunzioni n. 0I-001435080 – (prot. N. 2202.02/01/2024.0000310) e n. 0I-001443388 CP_1
(prot. N. 2202.02/01/2024.0000311) notificate al ricorrente in data 24/01/2024, e gli atti di CP_1
1 accertamento n. 2022.09/10/2018.0129909 e n. 2022.09/10/2018.0129910 del 09/10/2018 CP_1 CP_1 riferiti all'anno 2016, alle stesse sottesi sono illegittime e quindi nulle. b) per l'effetto annullare e/o revocare le ordinanze-ingiunzioni opposte e gli atti prodromici ad esse sottese;
c) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre spese generali e CAP come per legge.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale, con le ordinanze ingiunzioni impugnate, contesta al ricorrente (anche nella qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento, prodromico alle ordinanze ingiunzioni.
4. L'Ente previdenziale, tuttavia, ha provato di aver notificato alla parte ricorrente, nelle date di seguito indicate:
- l'atto di accertamento n. .2202.09/10/2018.0129909, riferito all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001435080, è stato notificato il 21.11.2018;
- l'atto di accertamento n. .2202.09/10/2018.01.0129910, riferito all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001443388 è stato notificato il 21.11.2018.
5. Pertanto, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
6. Il ricorrente aggiunge di aver versato le ritenute previdenziali per l'anno in contestazione, fornendo i Tabulati Sian, da cui, tuttavia, non è possibile evincere l'avvenuto versamento.
7. Per tutto quanto fin qui detto, pertanto, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€ 300,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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