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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03-Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 20.05.2022 e segnata dal N° di R.G.A.C. 5782/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. Simone MORABITO e Parte_1
Francesca SIMONE del Foro di Torino
-attore- contro
Avv. LEONETTI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni B.
LEONETTI del Foro di Castrovillari
-convenuto- nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni B. LEONETTI del Controparte_1
Foro di Castrovillari
-convenuto-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del conferimento d'incarico sottoscritto dal IGnor e dall'Avv. Leonetti Pt_1 il 4.8.2020 nonché dei riconoscimenti di debito sottoscritti dalle parti e, per l'effetto, - dichiarare
l'inesistenza dell'ulteriore credito preteso dall'Avv. Leonetti nei confronti del comparente e ordinare all'Avv. Leonetti, in solido con il IGnor la restituzione integrale della somma di euro Controparte_1
15.000,00 già corrisposta dal IGnor - dichiarare l'inesistenza del credito preteso dal IGnor Pt_1 nei confronti del IGnor e ordinare al IGnor in Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 solido con l'Avv. Leonetti la restituzione della somma di euro 20.000,00 già corrisposta dal IGnor
- condannare il IGnor in solido con l'Avv. Leonetti alla rifusione delle spese Pt_1 Controparte_1 legali per l'attività stragiudiziale svolta, per euro 1.200,00 (oltre Iva, CPA e spese generali).
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - rigettare, in quanto infondate, le domande riconvenzionali formulate dal IGnor e dall'Avv. Leonetti, IN VIA ALTERNATIVA - accertare e Controparte_1 dichiarare l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. Antonio Leonetti nei confronti del IGnor per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, e, per l'effetto, - Parte_1 dichiarare l'inesistenza dell'ulteriore credito preteso dall'Avv. Leonetti nei confronti del IGnor Parte_1
e ordinare all'Avv. Leonetti in solido con il IGnor la restituzione integrale
[...] Controparte_1 della somma di euro 15.000,00 già corrisposta dal IGnor - accertare e dichiarare Pt_1
l'infondatezza e pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata dal IGnor nei Controparte_1 confronti del IGnor per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, e, per l'effetto, - Parte_1 dichiarare l'inesistenza del credito preteso dal IGnor nei confronti del IGnor Controparte_1 Parte_1
e ordinare al IGnor in solido con l'Avv. Leonetti la restituzione della somma di euro
[...] CP_1
20.000,00 già corrisposta dal IGnor - condannare il IGnor in solido con Pt_1 Controparte_1
l'Avv. Leonetti alla rifusione delle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta, per euro 1.200,00 (oltre
Iva, CPA e Spese generali). IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. Antonio Leonetti nei confronti del IGnor Parte_1 per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, e, per l'effetto, - dichiarare la parziale
[...] inesistenza dell'ulteriore credito preteso dall'Avv. Leonetti nei confronti del IGnor e Parte_1 ordinare all'Avv. Leonetti in solido con il IGnor la restituzione della somma di euro Controparte_1
12.732,00, dedotti dalla somma già corrisposta dal IGnor i compensi professionali per euro Pt_1
2.268,00 calcolati secondo i parametri forensi – minimi – ex artt.1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014. - accertare e dichiarare l'infondatezza e pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata dal IGnor nei confronti del IGnor per le ragioni in fatto e in diritto sopra Controparte_1 Parte_1 esposte, e, per l'effetto, - dichiarare l'inesistenza del credito preteso dal IGnor nei Controparte_1 confronti del IGnor e ordinare al IGnor in solido con l'Avv. Leonetti la Parte_1 CP_1 restituzione della somma di euro 20.000,00 già corrisposta dal IGnor - condannare il IGnor Pt_1 in solido con l'Avv. Leonetti alla rifusione delle spese legali per l'attività stragiudiziale Controparte_1 svolta, per euro 1.200,00 (oltre Iva, CPA e Spese generali). IN VIA ISTRUTTORIA - Al solo fine di evitare le preclusioni istruttorie di cui all'art. 437 c.p.c. in caso di eventuale giudizio di appello, si
2
richiamano le istanze dedotte nelle memorie istruttorie. IN OGNI CASO - Con il favore di tutte le spese e onorari oltre IVA e CPA.
Per Avv. LEONETTI Antonio: -in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la validità del contratto concluso tra le parti, l'esistenza del credito preteso e vantato, la non eccessiva onerosità della richiesta di pagamento e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
- in via riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento delle residue Parte_1 competenze spettanti al difensore avv. Antonio Leonetti pari ad € 10.000,00=, oltre IVA e accessori come per legge;
- in ogni caso con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge;
- il rigetto di tutte le richieste ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto, immotivate, pretestuose e non suffragate con le prove e per tabulas.
Per -in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la validità del Controparte_1 contratto concluso tra le parti, l'esistenza del credito preteso e vantato, la non eccessiva onerosità della richiesta di pagamento e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
-in via riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento di € 11.000,00=, oltre IVA, Parte_1 in favore del sig. - in ogni caso con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge;
- Controparte_1 con rigetto della domanda attrice.
ESPOSIZIONE dei FATTI
Pare opportuno ripercorrere, in estrema sintesi, i fatti che hanno preceduto la stipulazione degli atti per cui è processo.
in data 16 giugno 2019, rimaneva vittima di un episodio Parte_1 sincopale con emiparesi destra transitoria a causa del quale veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, ove, dopo alcune esami strumentali
- tra i quali elettrocardiogramma e TC cranio/encefalico - veniva dimesso con la seguente diagnosi “Transit. Perdita di coscienza con disartria e emiparesi sx riferita”.
Il mattino successivo si sentiva nuovamente male e, seguendo le Pt_1 indicazioni dategli in sede di dimissioni, si recava dal medico di base ma, all'ulteriore peggioramento delle sue condizioni, veniva trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI), ove veniva ricoverato con la diagnosi di “ictus ischemico”.
rimaneva ricoverato sino al 27.06.2019 e quindi veniva trasferito Pt_1 presso la Casa di Cura “Ulivella e Glicini” in Firenze, dalla quale veniva dimesso in data
3 16 agosto 2019 con la diagnosi “emiparesi sinistra, neglect, deficit campimetrico e disastria esiti di ictus ischemico cortico-sottocorticale fronto-temporo-insulo-parietale destro”. si sottoponeva nel mese di novembre 2019 alla visita medica da Pt_1 parte della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile – - che lo CP_2 dichiarava “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99% (indicato nell'80%) per emiparesi sx in esiti di ictus cerebri ischemico rallentamento ideomotorio, disfagia, emineglet
TEA carotidea dx e DM in TP orale….e portatore di handicap in situazione di gravità”; a riguardo, ancor oggi lamenta diversi disturbi, sia fisici che neurologici (tra i quali Pt_1 disturbi del linguaggio e della memoria riferiti agli eventi a partire dal TIA e correlati all'ictus e conseguente degenza ospedaliera - diagnosticato atteggiamento anosognostico).
Poiché la compagna di sig.ra riteneva che il Pt_1 Parte_2 personale medico sanitario dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo avesse “errato” nel non comprendere la gravità del primo episodio ischemico che si era verificato il 16 giugno
2019 (ovvero per non aver sottoposto ad ulteriori accertamenti medici per Pt_1
Part confermare o confutare il dubbio di ), nel mese di gennaio 2020, navigando nel web, trovava un sito, www.risarcimentodannosanitario.it, al quale inviava, nell'interesse di un form descrivendo i fatti occorsi al fine di comprendere se ricorrevano i Pt_1 presupposti di un caso di “malpratice sanitaria” meritevole di risarcimento;
la stessa veniva ricontattata telefonicamente dall'Avv. Antonio LEONETTI che si presentava come membro della struttura denominata “Risarcimento Danno Sanitario”, con sede in Firenze,
Via dei Salci nr. 10, e le chiedeva di inviargli la documentazione sanitaria relativa alla vicenda perché valutasse la possibilità di esperire un'azione legale.
Il 19 febbraio 2021 si recava presso la n Pt_1 Controparte_3
Firenze, Via delle Fornaci nr. 29, ove vi era il dott. medico legale, che lo Per_1 sottoponeva a visita;
in occasione di tale episodio era presente, oltre all'avv. Antonio
LEONETTI, anche il sig. che si presentava come “responsabile della Controparte_1 struttura”; il dott. redigeva la propria consulenza medico legale datandola Per_1 al giorno 18.06.2020, nella quale, oltre a valutare il danno biologico sofferto nella misura del 60%, concludeva affermando la sussistenza della responsabilità dei sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo.
Il 4 agosto 2020 ore 6:01 l'avv. LEONETTI inviava email a allegando Pt_2 una “procura alle liti” e il seguente schema di atto:
4 Nella mattina del 4 agosto 2020 l'avv. A. LEONETTI si portava personalmente presso l'abitazione di che, pur non rilasciandogli alcuna procura alle liti, Pt_1 sottoscriveva, insieme all'avv. Leonetti, una scrittura – sempre predisposta da quest'ultimo
- dal tenore di seguito riportato: esso risulta parzialmente modificato rispetto a quello trasmesso via email, nella parte in cui la Struttura designa/delega l'avv. Leonetti nell'attività di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa.
5 assume che in quel periodo aveva difficoltà di linguaggio che lo Pt_1 ponevano in situazione di “fragilità emotiva”, ragione per cui si volle fidare dell'avv.
Leonetti sia perché lo rassicurava in merito al probabile buon esito della vicenda, sia perché non gli aveva chiesto alcun “anticipo” di spesa per l'attività professionale che sarebbe stata svolta.
Nei mesi successivi seguivano dei contatti telefonici di “aggiornamento sullo stato della pratica” cui l'Avv. Leonetti dava seguito solo oralmente – senza mai documentare le circostanze di cui era a conoscenza - fino a quando il 26 febbraio 2021 Pt_1 veniva sottoposto a visita medico legale da parte di un medico fiduciario dell'ASL
Toscana Centro.
In data 4 settembre 2021 l'avv. Leonetti comunicava a che l'ASL Pt_1 aveva offerto a titolo risarcitorio, in via transattiva, la somma di euro 225.000 che il primo consigliava di accettare mediante l'invio di e-mail allo stesso Avv. Leonetti dal seguente tenore: “Alla c.a. Avvocato Antonio Leonetti io sottoscritto preso atto di quanto Parte_1 comunicato in data odierna relativamente alla chiusura della pratica di richiesta di risarcimento per il sinistro del 16/06/2019 con la presente comunico di accettare il risarcimento offerto dalla controparte nella somma di € 225.000,00. Cordiali saluti . Parte_1
6 Solo durante questa telefonata apprendeva che avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere all'avv. Leonetti la somma di euro 35 mila e, sull'importo residuo del risarcimento pari ad euro 195.000, avrebbe poi dovuto riconoscere il 22% alla Struttura. esprimeva perplessità sia sull'entità dei compensi richiesti sia sulla Pt_1 debenza del compenso in favore dell'avv. Leonetti, per cui quest'ultimo, insieme a , CP_1 si portavano presso l'abitazione di per offrire dei “chiarimenti”. Pt_1
In tale occasione veniva invitato a sottoscrivere il documento Pt_1 ufficiale di accettazione della somma transattiva - che l'Avv. Leonetti controfirmava quale legale di fiducia del primo;
l'atto riporta la data del 4.11.2021; veniva altresì proposto a di firmare due fogli prestampati ove quest'ultimo si riconosceva debitore Pt_1 nei confronti di quale titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 sede in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Certaldese n.97, della somma di euro 30.000,00
e, nei confronti dell'Avv. Leonetti, della somma di euro 25.000,00.
7 8 Inoltre, veniva informato delle modalità con cui avrebbe dovuto Pt_1 procedere ai pagamenti:
- quanto all'Avv. Leonetti, dei 25.000,00 euro richiesti (pari all'11,2% della somma di euro 225.000) avrebbe dovuto corrispondere 3.000,00 euro al ricevimento Pt_1 della fattura (veniva infatti emessa la fattura nr. 16/FE del 16.11.2021), quindi
9 6.000,00 euro in contanti entro il 20 novembre 2021 (non vi è fattura ma quietanza) ed ulteriori 6.000,00 euro in contanti entro il 20 dicembre 2021 (non vi è fattura ma quietanza). Per quanto concerne i residui euro 10.000,00 l'attore avrebbe dovuto aprire un conto corrente a lui intestato, versare detto importo e consegnare all'Avv. Leonetti un bancomat che gli permettesse il prelievo agli sportelli;
- quanto a , dei 30.050,00 euro richiesti (calcolati nella misura del 13,5% CP_1 sull'importo residuo di euro 195.000, comprensivi dell'onorario – non specificato - dovuto al dott. e dell'importo di euro 1.050 a titolo di iva) sarebbe stata Per_1 fatturata la somma di euro 6.000,00 (viene emessa la fattura nr. 2/2021 il 16.11.2021), mentre per il residuo avrebbe dovuto pagare euro 7.000,00 in contanti entro il 20 novembre 2021 e ulteriori 7.000,00 euro in contanti entro il 20 dicembre 2021 (non vi sono fatture a riscontro ma due quietanze). Per quanto concerne i residui euro 10.050,00
Francone avrebbe dovuto aprire un ulteriore conto corrente a lui intestato, versare detto importo e consegnare a un bancomat che gli permettesse il prelievo. CP_1
riceveva la somma di euro 225.000,00 a titolo di risarcimento da Pt_1 parte dell'ASL e corrispondeva in contanti all'Avv. LEONETTI e a le somme CP_1
“concordate” e provvedeva ad aprire i due conti correnti – senza però versare alcuna somma - presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sia presso le e CP_4 consegnava i relativi bancomat sia a che all'Avv. Leonetti il 13 dicembre 2021, CP_1 quando questi si portavano nuovamente a casa di per ricevere l'ultima Pt_1 tranche in contanti dei pagamenti (anche se né né l'avv. Leonetti emettevano le CP_1 ulteriori fatture, essendo riservati di emetterle “al saldo”); dopo essersi Pt_1 consultato con la figlia ed altro legale, non versava nulla sui detti conti correnti e, dopo aver promosso la procedura della negoziazione assistita con esito negativo, decideva di promuovere la presente causa. ha così citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l'Avv. LEONETTI Antonio e il sig. quale titolare della ditta Controparte_1 individuale ET OT di CHIARO Salvatore, per sentir accogliere le suindicate conclusioni;
in particolare l'attore ha richiesto: a) in via principale di dichiarare la nullità dell'atto di conferimento di incarico (sottoscritto in data 4.8.2020 da Parte_1
e dall'Avv. LEONETTI Antonio) nonché dei due atti di riconoscimento di
[...] debito (pure sottoscritti da il 4.11.2021); b) ancora, in via Parte_1
10 principale, qualora non venisse riconosciuta la nullità dell'atto di conferimento di incarico sottoscritto in data 4.8.2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio, Parte_1 dichiararsi l'annullabilità di ogni atto (conferimento dell'incarico recante la data del
4.8.2020 e i due riconoscimenti di debito) dallo stesso sottoscritto per incapacità naturale ex art. 428 c.c. o per vizio del consenso prestato ex art. 1427 c.c.; c) in via alternativa la nullità e/o annullabilità degli accordi intercorsi tra le parti a causa sia della sproporzionalità e dell'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv.
LEONETTI Antonio nei confronti di che dell'infondatezza e Parte_1 della pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
In relazione al primo profilo l'attore ha sostenuto che la scrittura del 4.8.2020 in realtà sia un “patto di quota lite” vietato dall'ordinamento e dunque nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4° della L. 31.12.2012 n. 247 (norma che ha esplicitamente previsto il divieto dei patti «con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa»).
Secondo l'attore la natura di patto di quota lite del conferimento di incarico professionale sopracitato si ricaverebbe dal tenore letterale del conferimento di incarico stesso visto che, essendo ivi concordate le prestazioni professionali dovute nella <misura percentuale del 22% del risultato ottenuto>>, le parti hanno evidentemente commisurato i compensi sulla base del risultato del contenzioso e ancorato la percentuale menzionata al risultato finale della controversia.
Per quanto concerne il secondo profilo, ha richiesto Parte_1
l'annullamento degli atti impugnati O ai sensi dell'art. 428 c.c. a causa delle precarie condizioni psicofisiche conseguenti all'ictus ischemico incidenti, negativamente, sulla sua capacità di autodeterminazione al momento della loro sottoscrizione, O ai sensi dell'art. 1427 c.c. per vizio del consenso, in quanto alla data del 4.8.2020 non gli era stato affatto precisato che, oltre al compenso che avrebbe dovuto corrispondere nella percentuale del
22% alla Struttura “Risarcimento Danno Sanitario”, avrebbe dovuto anche compensare l'attività professionale dell'avv. Leonetti;
tale circostanza, afferma l'apprese Pt_1 solo dopo che l'ASL ebbe a formulare la proposta transattiva.
L'attore ha specificato, altresì, che fu indotto a sottoscrivere i riconoscimenti di debito e ad accettare le (particolari) modalità di versamento degli importi richiestigli in
11 quanto, in quel momento, sempre a causa del suo precario stato di salute, non era nelle condizioni di consapevolizzare l'illegittimità di quanto richiestogli dagli attuali convenuti, i quali, invece, in palese malafede perché ben consapevoli delle sue condizioni, avrebbero approfittato della sua diminuita capacità di autodeterminazione e del suo stato di vulnerabilità.
Con riguardo al terzo profilo l'attore ha dedotto, da un lato, la sproporzionalità e l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzatagli dall'Avv. LEONETTI
Antonio evidenziando la natura meramente stragiudiziale e la ridotta attività svolta e, dall'altro lato, l'infondatezza e la pretestuosità della richiesta di pagamento avanzatagli da sottolineando la mancanza di ogni presupposto in fatto e in diritto Controparte_1 per il riconoscimento della stessa anche a causa dell'inesistenza di idonea documentazione attestante eventuali spese anticipate e/o sostenute.
L'attore ha, infine, richiesto la rifusione delle spese legali stragiudiziali che ha sostenuto per essersi dovuto rivolgere ad un legale che lo assistesse e valutasse i suoi diritti al fine di inoltrare agli attuali convenuti la richiesta di restituzione delle somme di denaro loro versate oltre che per la negoziazione assistita.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio in data 10.09.2022 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di condannare al pagamento delle residue competenze asseritamente spettanti Parte_1 all'Avv. LEONETTI Antonio e a Controparte_1
In occasione della prima udienza tenutasi l'11.11.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 31.03.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con provvedimento del 31.03.2023,
è stata ammessa CTU medico legale per verificare se nel periodo successivo all'episodio ischemico del giugno 2019, l'attore ha versato in una condizione di incapacità naturale – anche alla luce del fatto che dal Verbale della C.M.O. del 2019 allegato alla perizia medico legale del dott. – era stato attestato un < Per_1 dell'attore>>.
Il CTU Prof. ha accettato l'incarico all'udienza del Persona_2
17.04.2023 sul seguente quesito: <Dica il CTU sulla scorta della documentazione medica in atti
12
ed effettuata una visita in presenza dell'attore se al momento della sottoscrizione degli atti portanti le date del 4.8.2020 e del 13.10.2021 se l'attore era in condizione di apprezzare l'importanza di quanto ha sottoscritto e quindi al fine di verificare la sussistenza della capacità naturale del soggetto alla luce della sua condizione psicofisica conseguente agli eventi che hanno preceduto tali sottoscrizioni>>.
La relazione di consulenza è stata depositata il 19.09.2023, previa tenuta del contraddittorio con il dott. e con il dott. . Persona_3 Persona_4
Con ordinanza depositata il 17.10.2023, sono stati ammessi i capitoli di prova da nr. 1 a nr. 38 formulati da parte convenuta con la teste fissando Parte_2
l'udienza di assunzione delle prove in data 02.02.2024: in tale udienza il Giudice, previa revoca parziale dell'ordinanza del 17.10.2023, ha proceduto ad ammettere le istanze istruttorie di parte attrice e sono state assunte le dichiarazioni testimoniali di
[...]
. Parte_2
Va sin d'ora precisato che ha confermato la ricostruzione cronologica dei Pt_2 fatti, come esposta in atto di citazione, facendo venire in rilievo alcune circostanze rilevanti ai fini del decidere: la prima è che l'attore, per il tramite di mantenne i Pt_2 rapporti solo con l'avv. Leonetti Antonio, per cui non ebbe mai contezza di attività professionali (né resoconti né informazioni) svolte dalla struttura “Risarcimento danno sanitario” (ogni scambio telefonico o via email avveniva tra e l'avv. Antonio Pt_2
Leonetti); la seconda è che a era stato sempre assicurato che in “caso negativo” Pt_1
(ovvero di mancato raggiungimento dell'obiettivo) nulla gli sarebbe mai stato richiesto a titolo di compenso;
la terza è che venne “sollecitato” (fortemente consigliato Pt_1 dall'avv. Leonetti) ad accettare la proposta transattiva offerta di euro 255.000, nonostante che nella scrittura del 4.8.2020 si fosse indicato il valore dell'”affare” in 600 mila euro, e che non venne mai “prospettata alcuna altra soluzione”, salvo sconsigliare la “strada giudiziaria” per i lunghi tempi di attesa dell'esito della controversia.
All'esito dell'udienza del 02.02.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del
27.09.2024 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte;
rassegnate le conclusioni all'udienza figurata del 27.09.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
Sul rapporto intercorso tr e l'Avv. LEONETTI Antonio Parte_1
13
a) Sulla natura di patto di quota lite del conferimento di incarico professionale sottoscritto in data
4.8.2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio;
Parte_1
b) Sull'annullabilità del riconoscimento di debito sottoscritto da il 4.11.2021; Pt_1
c) Sulla domanda di restituzione della somma di euro 15.000 già corrisposta da all'avv. Pt_1
Leonetti in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto all'attività espletata e sulla domanda di condanna dell'avv. Leonetti al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute dall'attore prima dell'introduzione del presente giudizio;
sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo rivolta avverso l'attore;
(a)
All'assunto dell'attore che qualifica il succitato conferimento di incarico professionale come patto di quota lite> i convenuti hanno replicato negando tale natura e sostenendo, invece, che il rapporto sarebbe intercorso tra e Parte_1
l'impresa individuale (?) Risarcimento Danno Sanitario (della quale non viene indicata l'identità del titolare nella scrittura del 4.8.2020), a nulla valendo la designazione/delegazione effettuata dalla struttura medesima all'avv. Leonetti, con conseguente piena liceità del conferimento di incarico professionale alla Struttura, in quanto non soggetta alla disciplina della professione forense (richiamata dall'attore) la quale riguarderebbe solo i rapporti intercorsi tra cliente e difensore (e non riguarderebbe tutti gli altri professionisti né le imprese).
Deve, però, osservarsi come i convenuti non abbiano provato in alcun modo (ad es. attraverso una visura, documentazione o qualsivoglia altro atto) l'esistenza dell'impresa individuale Risarcimento Danno Sanitario.
L'impresa individuale è una forma giuridica che richiede, per la sua sussistenza, quantomeno l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza (con relativa assegnazione del numero REA), l'individuazione di un legale rappresentante e l'apertura di una Partita Iva.
In assenza di tali requisiti minimi, non può, quindi, in alcun modo la struttura
“Risarcimento Danno Sanitario” può ritenersi un'impresa individuale, né si può sostenere
– come fanno gli attuali convenuti - che la stessa – inesistente – sia titolare di rapporti giuridici, quali mandati, contratti, patti di quota lite o altro.
L'inesistenza della presunta entità giuridica denominata (dai convenuti) “Risarcimento
Danno Sanitario” è poi confermata dal fatto che l'attuale convenuto Controparte_1
14 si è costituito nel presente giudizio non già quale titolare dell'inesistente impresa individuale Risarcimento Danno Sanitario, bensì in qualità di titolare dell'impresa individuale ET OT, la quale, si ricorda, svolge attività di riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche - cfr. doc. 20 attoreo - e ha poi effettivamente emesso la fattura a supporto di un pagamento ricevuto dal convenuto
Controparte_1
Dall'inesistenza della presunta entità giuridica denominata (dai convenuti)
Risarcimento Danno Sanitario discende che la “struttura” non avrebbe potuto designare/delegare l'avv. Leonetti e di conseguenza il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 4.8.2020 deve ritenersi intercorso tra Parte_1
e l'Avv. LEONETTI Antonio del Foro di Castrovillari;
a confortare tale
[...] interpretazione valga richiamare il fatto che l'avv. Leonetti il 4.8.2020, dopo aver ottenuto tale conferimento di incarico, NON si fece rilasciare alcuna procura speciale alle liti – come normalmente in casi simili sarebbe accaduto – nonostante avesse inviato in allegato all'email del 4.8.2020 (delle ore 6.01) un modello di procura alle liti, datato 3.8.2020, formato su carta intestata dello “Studio Legale Leonetti” in Bologna-Corigliano/Rossano.
Pertanto, si ritiene che il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data
4.8.2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio sia l'unico Parte_1 documento che avrebbe dovuto disciplinare il rapporto tra gli stessi intercorso in quanto, nonostante gli attuali convenuti abbiano affermato (cfr. punto 1.14 a pag. 6 delle comparse di costituzione dei convenuti) che era stato firmato anche il mandato professionale all'Avv. LEONETTI Antonio per procedere alla notifica della richiesta di risarcimento danni, non è stato prodotto da nessuna delle parti convenute il detto documento.
Convenendo con parte attrice per cui la scrittura del 4.8.2020 - di conferimento dell'incarico professionale – contiene (anche) un patto di quota lite, occorre comprendere la disciplina che lo regola.
Il patto di quota lite, vietato in modo assoluto dall'art. 2233 terzo comma c.c. nella sua originaria formulazione, è divenuto lecito in base alla modifica di cui all'art. 2 del D.L. nr. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
15 Il successivo comma 2 bis dell'art. 2 cit., introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.
E' poi seguita la successiva nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla legge 31.12.2012 nr. 247 che ha modificato nuovamente la disciplina, stabilendo che la pattuizione dei compensi è libera (art. 13 comma 3°), ma prevedendo esplicitamente il divieto dei patti “con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa>> (art. 13, comma 4), in tal modo reintroducendo il divieto del patto di quota lite (Cass. civ., SS. UU.,
4 marzo 2021, n. 6002; Cass. civ., SS. UU., 6 luglio 2018, n. 17726).
In particolare, l'art. 13 comma 3° della legge 31.12.2012 nr. 247, ammette “la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Il coordinamento tra il terzo ed il quarto comma impone all'interprete la distinzione tra i che sono ammessi ed il che è vietato (per violazione dell'art. 1261 c.c. che vieta la cessione dei crediti litigiosi).
Dal combinato disposto delle due norme, si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra cliente ed avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo (v. Cass. sez. II^ 6.7.2022 nr. 21420).
Ne consegue che il patto di quota lite sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o dei crediti litigiosi, ma anche quando tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del
16 professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass. S.U. nr. 25012/2014 che ha esplicitato la ratio del divieto, ovvero di distaccare l'avvocato dagli esiti della lite perché diminuisca la commistione di interessi tra cliente ed avvocato).
La nullità del patto di quota lite è assoluta e colpisce qualsiasi negozio ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso.
Nel caso in esame, come si evince testualmente dal conferimento d'incarico professionale sottoscritto il 4.8.2020, le prestazioni professionali dovute dall'attuale attore venivano concordate <nella misura percentuale del 22% del risultato ottenuto>>; inoltre viene specificato che “in caso di sentenza sfavorevole non verrà percepito alcun compenso”.
Le parti, dunque, hanno ancorato la percentuale menzionata al risultato finale della controversia, così connotando il conferimento di incarico professionale in termini di aleatorietà con conseguente nullità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma
4, L. n. 247/2012.
Al riguardo è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità anzitutto che <se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo>> (Cass. civ.,
Sez. II^, 4 settembre 2024, n. 23738); inoltre è stato ritenuto che <il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione>> (Cass. n. 11485/1997; Cass. n. 4777/1980).
Non è revocabile in dubbio circa la natura di patto di quota lite del conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 4.8.2020 da in vantaggio Parte_1 dell'Avv. LEONETTI Antonio, stante che detto conferimento è stato relativo ad
<incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale e stragiudiziale avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni patiti nessuno escluso patrimoniali e non>> oltre alla circostanza che il compenso dovuto dall'attuale attore è stato stabilito rapportandolo al risultato finale della controversia.
17 Né si verte in un caso di “palmario”, ovvero di una corresponsione di una somma parametrata al risultato raggiunto;
il palmario costituisce una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale (Cass. S.U.
8.6.2023 nr. 16252).
Nel caso in esame nella scrittura del 4.8.2020 manca qualsiasi riferimento al pagamento di una somma “ulteriore” aggiuntiva, cioè, al compenso in caso di esito positivo della controversia.
Viene pertanto dichiarata la nullità del patto di quota lite in esame.
Deve essere precisato che la detta nullità non pregiudica la sussistenza di un contratto di patrocinio legale (Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2018, n. 20069), per cui l'avvocato conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base, però, delle tariffe professionali
(Cass. civ., sez. II^, 10 marzo 2023, n. 7180).
Ciò premesso, volendo applicare i massimi dei parametri ministeriali disciplinati dal
D.M. 55/2014 – applicabile ratione temporis - per i compensi professionali richiedibili per l'attività stragiudiziale, tenendo conto della fascia di valore da euro 52.000 ad euro
260.000, si ritiene congruo l'importo di euro 7.776,00 (oltre accessori di legge) quale compenso che l'avv. Leonetti ha il diritto di conseguire per l'attività svolta.
Parte attrice sostiene che l'avv. Leonetti non avrebbe diritto al conseguimento nemmeno di tale compenso per essere stato “inadempiente”, ovvero per aver svolto il proprio mandato negligentemente, poiché “a fronte di un danno biologico dell'odierno attore valutato in euro 600.000 e di una prima e unica offerta transattiva da parte dell'ASL Toscana Centro poi accettata per euro 225.000 non avrebbe prospettato la possibilità di agire giudizialmente per ottenere un risarcimento superiore alla proposta e pari al danno accertato a seguito di perizia medica o quantomeno la possibilità di formulare una controproposta in via stragiudiziale”.
Non si conviene con tale argomentazione poiché la teste ha chiarito che Pt_2 chiese all'avv. Leonetti “se conveniva accettare tale risarcimento e lui disse che sarebbe Pt_1 stato OPPORTUNO per evitare una causa dall'esito incerto”.
A parere di questo giudice, l'avv. Leonetti ha effettivamente prospettato all'attore quale sarebbe stata l'“alternativa” conseguente al rifiuto dell'offerta; difatti è notorio che la consulenza di parte non ha alcun valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il
18 consulente asserisce di aver accertato al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.
1.2.2023 nr. 2980); inoltre, non è dato conoscere (non vi sono produzioni documentali a riguardo) quali sono state le conclusioni raggiunte dal consulente medico legale dell'ASL Toscana Centro e il grado di plausibilità che queste presentano rispetto a quelle del consulente dott. Per_1
Inoltre, è altrettanto notorio che le cause civili in tema di responsabilità sanitaria sono
“complesse” (e dall'esito incerto) e necessitano di particolari tempi tecnici che possono diluire nel tempo la risposta giudiziaria, non soddisfacendo nell'immediato le esigenze del cittadino, sebbene leso.
(b)
Sull'annullabilità del riconoscimento di debito del 4.11.2021 in favore dell'avv. A.
Leonetti.
Le conclusioni medico legali raggiunte dal CTU Prof. – che vengono Per_2 condivise da questo giudice - pongono in evidenza come le problematiche dei disturbi cognitivi e dei disturbi della sfera emotiva dell'attore, riscontrati nel corso della CTU, si sono stabilizzate e che “il rallentamento ideomotorio è …di grado lieve, così come lieve è l'ipomnesia e la maggiore affaticabilità nel mantenere attenzione e concentrazione con maggiore distraibilità. Anche se la sottoscrizione dell'atto è avvenuto a distanza di 10 mesi dall'ictus ischemico subito, la situazione oggi rilevata deve essere considerata già presente ed equiparabile a quell'epoca in quanto la guarigione clinica era già intervenuta da tempo….. Il paziente aveva piena consapevolezza di voler essere risarcito soprattutto mediante modalità che non provvedevano per lo stesso un esborso immediato di denaro e che il saldo della prestazione richiesta sarebbe avvenuto in tempi successivi al risarcimento con le modalità previste dal contratto. Si deve fra l'altro rilevare che il testo sottoscritto è estremamente stringato nella sua estensione (25 righe) e la parte del patto di per sé ancora più breve, poche righe, e quindi poteva essere ben compreso anche nella situazione psichica dello stesso…. Non si può quindi considerare che il sig. Pt_1 avesse un'incapacità naturale tale da impedirgli di apprezzare quanto gli occorreva”.
Pur tenendo conto che la giurisprudenza (v. ad es. Cass. sentenza nr. 30126/2018) afferma che “Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art.
428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive..” al contempo la stessa richiede che vi sia la prova che al momento della
19 formazione e della sottoscrizione dell'atto il soggetto fosse attinto da un “turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere”; pertanto, non essendo emerso che fosse così turbato da non essere Pt_1 cosciente di quanto gli veniva proposto, la domanda di annullamento dell'atto ex art. 428
c.c. non viene accolta.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda di annullamento dell'atto per
“vizio del consenso” ex art. 1427 c.c. per mancanza di prova intorno ad esso.
Nell'individuazione dei singoli vizi della volontà, il legislatore segue l'elencazione tradizionale, distinguendo tre vizi ovvero l'errore, il dolo, la violenza. Occorre, tuttavia considerare che la violenza ed il dolo non possono essere collocati sullo stesso piano dell'errore; mentre l'errore è un fatto psicologico del soggetto della volontà — cioè un vizio della medesima — il dolo e la violenza sono fatti materiali di soggetti diversi, i quali causano un particolare stato psicologico del soggetto della volizione e precisamente, trattandosi di dolo, l'errore del contraente, e, trattandosi di violenza, il timore del contraente.
Pertanto, dovendo parlare di errore spontaneo, di errore provocato da dolo e di timore causato da violenza, in assenza di elementi probatori sviluppati e accertati in sede istruttoria, non ricorre alcuna di queste fattispecie.
(c)
Circa l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv.
LEONETTI Antonio nei confronti di Parte_1
È pacifico che l'incarico professionale effettivamente svolto dall'Avv. LEONETTI
Antonio ha avuto ad oggetto l'attività meramente stragiudiziale volta all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti dall'attuale attore in conseguenza della responsabilità medica del personale sanitario dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo.
Tale attività stragiudiziale è consistita: - nella predisposizione ed invio di diffida stragiudiziale (non prodotta però dall'Avv. LEONETTI Antonio nel presente giudizio); - nella partecipazione alla visita medico legale cui l'attuale attore è stato sottoposto presso il dott. - nell'intrattenere della corrispondenza di e-mail e WhatsApp con la Per_1
IG.ra (compagna dell'attuale attore , ancora una volta Pt_2 Parte_1
20 non prodotta nel presente giudizio da parte dell'Avv. LEONETTI;
- in contatti telefonici e diversi accessi (tutti, però, non provati dall'Avv. LEONETTI Antonio) che l'avv.
Leonetti avrà effettuato presso la struttura sanitaria dell'Azienda USL Toscana Centro, cui
è seguita la proposta risarcitoria inviata all'attuale attore e dal Parte_1 medesimo accettata, per la somma di Euro 225.000,00; infine, nella disamina dell'accordo raggiunto.
L'attore contesta che l'avv. Leonetti abbia svolto utilmente altra attività (con riguardo alla pratica per l'ottenimento dell'invalidità civile e relativa al rinnovo della patente), salvo quella di mera consulenza.
Secondo il convenuto, invece, tale ultima attività stragiudiziale sarebbe stata consistente (ma non viene prodotta documentazione – tipo email o screen shot
WhatsApp), ma non offre prova;
la teste ha affermato comunque di non averla Pt_2 richiesta (in particolare con riferimento all'impugnazione dei verbali dell'invalidità civile).
Per l'attività stragiudiziale espletata l'Avv. LEONETTI Antonio ha personalmente richiesto il pagamento di Euro 25.000,00 (Euro 11.250,00 con aumento del 50% a titolo di compenso oltre accessori di legge) ed ha già ottenuto la corresponsione, da parte di della complessiva somma di Euro 15.000,00 (Euro 12.000,00 Parte_1 consegnati in contanti ed ulteriori Euro 3.000,00 corrisposti a mezzo bonifico) come si ricava dal documento n. 11 allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Emerge – anche per quanto sopra posto in evidenza - l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. LEONETTI Antonio nei confronti dell'attore: infatti, secondo i parametri forensi (obbligatori ove non ci sia, come nel presente caso, alcun patto valido tra cliente e avvocato, cfr. Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) – nel massimo - per l'attività stragiudiziale svolta, sulla base del risultato ottenuto (Euro
225.000,00 a titolo di risarcimento del danno), il corrispettivo riconoscibile all'Avv.
LEONETTI Antonio avrebbe dovuto essere pari ad Euro 7776,00 (oltre accessori di legge), cifra di gran lunga inferiore rispetto all'importo richiesto come compenso dall'Avv.
LEONETTI Antonio.
Va ricordato che secondo la Suprema Corte di Cassazione <La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante. La norma dell'art.
21
45 del codice deontologico riproduce infatti la previsione contenuta nell'art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all'avvocato di “richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta”.
L'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole
o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio>> (Cass. civ., SS. UU., 25 novembre 2014, n. 25012).
Occorre, altresì, aggiungere che secondo l'art. 2233 comma 2° c.c. <In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro del professionista>>.
Deve quindi escludersi che la richiesta di pagamento avanzata dall'Avv.
LEONETTI Antonio nei confronti dell'attore possa fondarsi sul riconoscimento di debito sottoscritto dall'attuale attore (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell'Avv. LEONETTI Antonio depositata in data 10.09.2022): infatti <La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare
l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento>> (Cass. civ., Sez. I, Ord. 25 gennaio 2022, n.
2091).
Ne deriva che, essendo nullo - a causa della sua natura di patto di quota lite - il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 04.08.2020 dall'attore e dal convenuto, tale invalidità del rapporto sottostante e fondamentale comporta il venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione di debito (sottoscritta dall'attuale attore che in tale rapporto trova il suo fondamento. Parte_1
Per l'effetto la domanda riconvenzionale dell'Avv. LEONETTI Antonio non viene accolta.
22 Infine, viene accolta la domanda di condanna del convenuto Avv. Lionetti a rimborsare all'attore le spese legali sostenute nella fase ante causam.
Definitivamente, il convenuto è condannato a restituire all'attore la differenza residua tra quanto ricevuto – euro 15.000 – con quanto ha diritto di pretendere – euro 7.776,00 oltre accessori di legge;
sull'importo ottenuto sono dovuti gli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Sul rapporto intercorso tr Parte_1 Controparte_1
sostiene che l'atto del 4.8.2020 firmato da Controparte_1 Parte_1
e dall'Avv. LEONETTI Antonio, quale designato/delegato, abbia fatto nascere un rapporto giuridico tra e l'impresa individuale “Risarcimento Parte_1
Danno Sanitario”, di cui sarebbe “titolare”, con conseguente piena liceità di CP_1 detto conferimento di incarico professionale in quanto non soggetto alla disciplina della professione forense.
Tuttavia, per quanto sopra già precisato, la richiesta di pagamento avanzata da nei confronti dell'attore non può fondarsi sul conferimento di Controparte_1 incarico professionale sottoscritto in data 4.8.2020 da e dall'Avv. Parte_1
LEONETTI Antonio - che in tale accordo ha assunto la veste di designato/delegato (?) di
Risarcimento Danno Sanitario - in quanto tale conferimento di incarico (comunque nullo)
è da considerarsi intercorso tra il legale e l'attore.
Deve, inoltre, osservarsi come anche il convenuto non abbia Controparte_1 provato in alcun modo (ad es. attraverso una visura, documentazione o qualsivoglia altro atto) l'esistenza dell'impresa individuale Risarcimento Danno Sanitario, della quale si è affermato titolare, ragione per cui non sono sorti rapporti giuridici tra i detti soggetti.
L'inesistenza della presunta entità giuridica denominata “Risarcimento Danno
Sanitario” è poi confermata dal fatto che l'attuale convenuto si è costituito nel presente giudizio non già quale titolare dell'inesistente impresa individuale Risarcimento Danno
Sanitario, bensì in qualità di titolare dell'impresa individuale ET OT (la quale, si ricorda, svolge attività di riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche).
Deve, inoltre, escludersi che la delega (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione dell'attuale convenuto conferita in data 1.8.2020 dall'attuale Controparte_1 convenuto (quale titolare individuale della ditta individuale ET Controparte_1
23 OT con sede in San Casciano Val di Pesa, Via Certaldese n. 97) all'Avv. LEONETTI
Antonio per sottoscrivere e ratificare, per conto e nell'interesse del delegante, il contratto/conferimento di incarico professionale con l'attore del 4.8.2020 possa far sorgere diritti in capo al delegante nei confronti dell'attore, anche Controparte_1 perché mai allegata alla scrittura del 4.8.2020 (pertanto non conosciuta dall'attore) e anche perché non indicata nel tenore dell'atto.
Difatti nel contratto/conferimento di incarico professionale del 4.8.2020, l'Avv.
LEONETTI Antonio ha assunto la veste di designato/delegato di Risarcimento Danno
Sanitario sita in Firenze, Via dei Salci 10 e non ha assunto la veste di mandatario- rappresentante dell'attuale convenuto quale titolare individuale della Controparte_1 ditta individuale ET OT con sede in San Casciano Val di Pesa, Via Certaldese n. 97.
<In tema di rappresentanza, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio>> (Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2002, n. 16025).
A fondamento della richiesta di pagamento del compenso avanzata da
[...]
nei riguardi dell'attore, il primo sostiene di aver svolto attività di vario tipo per la CP_1 gestione della pratica relativa all'attore e che, comunque, nessun Parte_1 sindacato può essere svolto in merito all'attività da lui in concreto svolta stante il principio di autonomia contrattuale che consente ai privati di concludere liberamente contratti.
Non si condivide l'assunto.
Dalle dichiarazioni testimoniali di è emerso (cfr. verbale udienza del Pt_2
2.2.2024) che l'attore non ha mai avuto contatti diretti con , conoscendolo solo CP_1 in occasione della visita medico legale effettuata dal Dott. ove l'attore chiese a Per_1
solo conferma che nulla avrebbe dovuto corrispondergli (ritenendolo il “titolare” CP_1 della Struttura) in caso di mancato ottenimento del risarcimento;
, inoltre, non CP_1 ha mai ricevuto personalmente l'attore presso qualche ufficio o studio per fornirgli informazioni o consulenze;
alcun contatto telefonico o di messagistica è mai intercorso, così come non sono stati versati agli atti del processo documenti dai quali risulti essere intervenuto o avvenuto un “qualsiasi apporto professionale” da parte di . CP_1
Dunque, non vi è prova che abbia posto in essere attività “professionale” CP_1 né vi è prova che abbia effettivamente anticipato il costo della perizia redatta CP_1
24 dal Dott. in quanto ha prodotto (cfr. doc. 3) solo meri progetti di notula Per_1 emessi dal Dott. che non hanno alcun valore probatorio circa l'effettivo Per_1 esborso sostenuto: infatti <Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma>> (Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2023, n. 8046).
Premesso che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass., Sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass., Sez. 3, [3 novembre] 2020, n. 24451; Cass., Sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria, nel caso, come quello in esame, nel quale è stata data prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, l'atto ricognitivo non ha alcuna validità.
Infine, è stato affermato che <ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene>>
(Cass. civ., Sez. II, Ord. 14 maggio 2018, n. 11656) e nel caso di specie non è stata posta in essere alcuna attività.
Viene, pertanto, accolta la domanda attorea di condanna di alla Controparte_1 restituzione di quanto ricevuto, ovvero dell'importo di euro 20.000 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo e, per l'effetto, non viene accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta ad ottenere la CP_1 condanna di al pagamento di Euro 10.000,00 a titolo di Parte_1 competenze residue.
0o0
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., alla rifusione delle spese legali stragiudiziali (quantificate e documentate in Euro 1.200,00, oltre Iva, CPA e spese generali) sostenute da per essersi dovuto rivolgere ad un legale Parte_1
25 che lo assistesse e valutasse i suoi diritti al fine di inoltrare la richiesta di restituzione delle somme di denaro versate ai convenuti, oltre che per la fase della negoziazione assistita: dette spese sono da ricollegarsi causalmente alle condotte dei convenuti medesimi.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei medi tariffari di cui al D.M. 55/2014 (per la fase di studio e introduttiva) e del D.M.
147/2022 (fase istruttoria e decisoria), in base all'importo complessivamente liquidato
(fascia di valore fino ad euro 52.000).
Le spese di CTU sono invece poste a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando:
1—Accerta e dichiara la nullità del conferimento di incarico professionale del 4 agosto
2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio e del riconoscimento di Parte_1 debito avente data del 4.11.2021 sottoscritto dall'attore in vantaggio dell'avv. Leonetti
Antonio;
2---ritenuta congrua la somma di euro 7.776,00 (oltre accessori di legge) da riconoscere come compenso professionale in favore dell'Avv. Leonetti Antonio per l'attività professionale svolta in ambito stragiudiziale in vantaggio dell'attore, dichiara l'eccessiva onerosità e sproporzionalità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. LEONETTI
Antonio nei confronti di e per l'effetto condanna il convenuto a Parte_1 restituire all'attore la differenza residua tra quanto già corrisposto nella misura di euro
20.000 e l'importo di euro 7776,00 (oltre accessori di legge), oltre gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
3---Accerta e dichiara l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata da
[...]
nei confronti di e per l'effetto condanna CP_1 Parte_1 [...]
a restituire all'attore la somma di euro 20.000, oltre interessi legali dalla notifica CP_1 dell'atto di citazione al saldo.
4---Dichiara l'inesistenza degli ulteriori crediti pretesi dai convenuti e rigetta le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti nei confronti di Parte_1
26 5— Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di assistenza ante causam sostenute nella misura di euro 1.200 (oltre
[...] accessori di legge);
6- Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese processuali liquidate in euro 7.500, oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 – pone a carico di parte attrice le spese di CTU medico legale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 17 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
27
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03-Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 20.05.2022 e segnata dal N° di R.G.A.C. 5782/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv. Simone MORABITO e Parte_1
Francesca SIMONE del Foro di Torino
-attore- contro
Avv. LEONETTI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni B.
LEONETTI del Foro di Castrovillari
-convenuto- nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni B. LEONETTI del Controparte_1
Foro di Castrovillari
-convenuto-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del conferimento d'incarico sottoscritto dal IGnor e dall'Avv. Leonetti Pt_1 il 4.8.2020 nonché dei riconoscimenti di debito sottoscritti dalle parti e, per l'effetto, - dichiarare
l'inesistenza dell'ulteriore credito preteso dall'Avv. Leonetti nei confronti del comparente e ordinare all'Avv. Leonetti, in solido con il IGnor la restituzione integrale della somma di euro Controparte_1
15.000,00 già corrisposta dal IGnor - dichiarare l'inesistenza del credito preteso dal IGnor Pt_1 nei confronti del IGnor e ordinare al IGnor in Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 solido con l'Avv. Leonetti la restituzione della somma di euro 20.000,00 già corrisposta dal IGnor
- condannare il IGnor in solido con l'Avv. Leonetti alla rifusione delle spese Pt_1 Controparte_1 legali per l'attività stragiudiziale svolta, per euro 1.200,00 (oltre Iva, CPA e spese generali).
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - rigettare, in quanto infondate, le domande riconvenzionali formulate dal IGnor e dall'Avv. Leonetti, IN VIA ALTERNATIVA - accertare e Controparte_1 dichiarare l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. Antonio Leonetti nei confronti del IGnor per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, e, per l'effetto, - Parte_1 dichiarare l'inesistenza dell'ulteriore credito preteso dall'Avv. Leonetti nei confronti del IGnor Parte_1
e ordinare all'Avv. Leonetti in solido con il IGnor la restituzione integrale
[...] Controparte_1 della somma di euro 15.000,00 già corrisposta dal IGnor - accertare e dichiarare Pt_1
l'infondatezza e pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata dal IGnor nei Controparte_1 confronti del IGnor per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, e, per l'effetto, - Parte_1 dichiarare l'inesistenza del credito preteso dal IGnor nei confronti del IGnor Controparte_1 Parte_1
e ordinare al IGnor in solido con l'Avv. Leonetti la restituzione della somma di euro
[...] CP_1
20.000,00 già corrisposta dal IGnor - condannare il IGnor in solido con Pt_1 Controparte_1
l'Avv. Leonetti alla rifusione delle spese legali per l'attività stragiudiziale svolta, per euro 1.200,00 (oltre
Iva, CPA e Spese generali). IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. Antonio Leonetti nei confronti del IGnor Parte_1 per le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, e, per l'effetto, - dichiarare la parziale
[...] inesistenza dell'ulteriore credito preteso dall'Avv. Leonetti nei confronti del IGnor e Parte_1 ordinare all'Avv. Leonetti in solido con il IGnor la restituzione della somma di euro Controparte_1
12.732,00, dedotti dalla somma già corrisposta dal IGnor i compensi professionali per euro Pt_1
2.268,00 calcolati secondo i parametri forensi – minimi – ex artt.1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014. - accertare e dichiarare l'infondatezza e pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata dal IGnor nei confronti del IGnor per le ragioni in fatto e in diritto sopra Controparte_1 Parte_1 esposte, e, per l'effetto, - dichiarare l'inesistenza del credito preteso dal IGnor nei Controparte_1 confronti del IGnor e ordinare al IGnor in solido con l'Avv. Leonetti la Parte_1 CP_1 restituzione della somma di euro 20.000,00 già corrisposta dal IGnor - condannare il IGnor Pt_1 in solido con l'Avv. Leonetti alla rifusione delle spese legali per l'attività stragiudiziale Controparte_1 svolta, per euro 1.200,00 (oltre Iva, CPA e Spese generali). IN VIA ISTRUTTORIA - Al solo fine di evitare le preclusioni istruttorie di cui all'art. 437 c.p.c. in caso di eventuale giudizio di appello, si
2
richiamano le istanze dedotte nelle memorie istruttorie. IN OGNI CASO - Con il favore di tutte le spese e onorari oltre IVA e CPA.
Per Avv. LEONETTI Antonio: -in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la validità del contratto concluso tra le parti, l'esistenza del credito preteso e vantato, la non eccessiva onerosità della richiesta di pagamento e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
- in via riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento delle residue Parte_1 competenze spettanti al difensore avv. Antonio Leonetti pari ad € 10.000,00=, oltre IVA e accessori come per legge;
- in ogni caso con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge;
- il rigetto di tutte le richieste ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto, immotivate, pretestuose e non suffragate con le prove e per tabulas.
Per -in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la validità del Controparte_1 contratto concluso tra le parti, l'esistenza del credito preteso e vantato, la non eccessiva onerosità della richiesta di pagamento e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
-in via riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento di € 11.000,00=, oltre IVA, Parte_1 in favore del sig. - in ogni caso con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge;
- Controparte_1 con rigetto della domanda attrice.
ESPOSIZIONE dei FATTI
Pare opportuno ripercorrere, in estrema sintesi, i fatti che hanno preceduto la stipulazione degli atti per cui è processo.
in data 16 giugno 2019, rimaneva vittima di un episodio Parte_1 sincopale con emiparesi destra transitoria a causa del quale veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo, ove, dopo alcune esami strumentali
- tra i quali elettrocardiogramma e TC cranio/encefalico - veniva dimesso con la seguente diagnosi “Transit. Perdita di coscienza con disartria e emiparesi sx riferita”.
Il mattino successivo si sentiva nuovamente male e, seguendo le Pt_1 indicazioni dategli in sede di dimissioni, si recava dal medico di base ma, all'ulteriore peggioramento delle sue condizioni, veniva trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (FI), ove veniva ricoverato con la diagnosi di “ictus ischemico”.
rimaneva ricoverato sino al 27.06.2019 e quindi veniva trasferito Pt_1 presso la Casa di Cura “Ulivella e Glicini” in Firenze, dalla quale veniva dimesso in data
3 16 agosto 2019 con la diagnosi “emiparesi sinistra, neglect, deficit campimetrico e disastria esiti di ictus ischemico cortico-sottocorticale fronto-temporo-insulo-parietale destro”. si sottoponeva nel mese di novembre 2019 alla visita medica da Pt_1 parte della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile – - che lo CP_2 dichiarava “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99% (indicato nell'80%) per emiparesi sx in esiti di ictus cerebri ischemico rallentamento ideomotorio, disfagia, emineglet
TEA carotidea dx e DM in TP orale….e portatore di handicap in situazione di gravità”; a riguardo, ancor oggi lamenta diversi disturbi, sia fisici che neurologici (tra i quali Pt_1 disturbi del linguaggio e della memoria riferiti agli eventi a partire dal TIA e correlati all'ictus e conseguente degenza ospedaliera - diagnosticato atteggiamento anosognostico).
Poiché la compagna di sig.ra riteneva che il Pt_1 Parte_2 personale medico sanitario dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo avesse “errato” nel non comprendere la gravità del primo episodio ischemico che si era verificato il 16 giugno
2019 (ovvero per non aver sottoposto ad ulteriori accertamenti medici per Pt_1
Part confermare o confutare il dubbio di ), nel mese di gennaio 2020, navigando nel web, trovava un sito, www.risarcimentodannosanitario.it, al quale inviava, nell'interesse di un form descrivendo i fatti occorsi al fine di comprendere se ricorrevano i Pt_1 presupposti di un caso di “malpratice sanitaria” meritevole di risarcimento;
la stessa veniva ricontattata telefonicamente dall'Avv. Antonio LEONETTI che si presentava come membro della struttura denominata “Risarcimento Danno Sanitario”, con sede in Firenze,
Via dei Salci nr. 10, e le chiedeva di inviargli la documentazione sanitaria relativa alla vicenda perché valutasse la possibilità di esperire un'azione legale.
Il 19 febbraio 2021 si recava presso la n Pt_1 Controparte_3
Firenze, Via delle Fornaci nr. 29, ove vi era il dott. medico legale, che lo Per_1 sottoponeva a visita;
in occasione di tale episodio era presente, oltre all'avv. Antonio
LEONETTI, anche il sig. che si presentava come “responsabile della Controparte_1 struttura”; il dott. redigeva la propria consulenza medico legale datandola Per_1 al giorno 18.06.2020, nella quale, oltre a valutare il danno biologico sofferto nella misura del 60%, concludeva affermando la sussistenza della responsabilità dei sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo.
Il 4 agosto 2020 ore 6:01 l'avv. LEONETTI inviava email a allegando Pt_2 una “procura alle liti” e il seguente schema di atto:
4 Nella mattina del 4 agosto 2020 l'avv. A. LEONETTI si portava personalmente presso l'abitazione di che, pur non rilasciandogli alcuna procura alle liti, Pt_1 sottoscriveva, insieme all'avv. Leonetti, una scrittura – sempre predisposta da quest'ultimo
- dal tenore di seguito riportato: esso risulta parzialmente modificato rispetto a quello trasmesso via email, nella parte in cui la Struttura designa/delega l'avv. Leonetti nell'attività di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa.
5 assume che in quel periodo aveva difficoltà di linguaggio che lo Pt_1 ponevano in situazione di “fragilità emotiva”, ragione per cui si volle fidare dell'avv.
Leonetti sia perché lo rassicurava in merito al probabile buon esito della vicenda, sia perché non gli aveva chiesto alcun “anticipo” di spesa per l'attività professionale che sarebbe stata svolta.
Nei mesi successivi seguivano dei contatti telefonici di “aggiornamento sullo stato della pratica” cui l'Avv. Leonetti dava seguito solo oralmente – senza mai documentare le circostanze di cui era a conoscenza - fino a quando il 26 febbraio 2021 Pt_1 veniva sottoposto a visita medico legale da parte di un medico fiduciario dell'ASL
Toscana Centro.
In data 4 settembre 2021 l'avv. Leonetti comunicava a che l'ASL Pt_1 aveva offerto a titolo risarcitorio, in via transattiva, la somma di euro 225.000 che il primo consigliava di accettare mediante l'invio di e-mail allo stesso Avv. Leonetti dal seguente tenore: “Alla c.a. Avvocato Antonio Leonetti io sottoscritto preso atto di quanto Parte_1 comunicato in data odierna relativamente alla chiusura della pratica di richiesta di risarcimento per il sinistro del 16/06/2019 con la presente comunico di accettare il risarcimento offerto dalla controparte nella somma di € 225.000,00. Cordiali saluti . Parte_1
6 Solo durante questa telefonata apprendeva che avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere all'avv. Leonetti la somma di euro 35 mila e, sull'importo residuo del risarcimento pari ad euro 195.000, avrebbe poi dovuto riconoscere il 22% alla Struttura. esprimeva perplessità sia sull'entità dei compensi richiesti sia sulla Pt_1 debenza del compenso in favore dell'avv. Leonetti, per cui quest'ultimo, insieme a , CP_1 si portavano presso l'abitazione di per offrire dei “chiarimenti”. Pt_1
In tale occasione veniva invitato a sottoscrivere il documento Pt_1 ufficiale di accettazione della somma transattiva - che l'Avv. Leonetti controfirmava quale legale di fiducia del primo;
l'atto riporta la data del 4.11.2021; veniva altresì proposto a di firmare due fogli prestampati ove quest'ultimo si riconosceva debitore Pt_1 nei confronti di quale titolare dell'omonima ditta individuale con Controparte_1 sede in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Certaldese n.97, della somma di euro 30.000,00
e, nei confronti dell'Avv. Leonetti, della somma di euro 25.000,00.
7 8 Inoltre, veniva informato delle modalità con cui avrebbe dovuto Pt_1 procedere ai pagamenti:
- quanto all'Avv. Leonetti, dei 25.000,00 euro richiesti (pari all'11,2% della somma di euro 225.000) avrebbe dovuto corrispondere 3.000,00 euro al ricevimento Pt_1 della fattura (veniva infatti emessa la fattura nr. 16/FE del 16.11.2021), quindi
9 6.000,00 euro in contanti entro il 20 novembre 2021 (non vi è fattura ma quietanza) ed ulteriori 6.000,00 euro in contanti entro il 20 dicembre 2021 (non vi è fattura ma quietanza). Per quanto concerne i residui euro 10.000,00 l'attore avrebbe dovuto aprire un conto corrente a lui intestato, versare detto importo e consegnare all'Avv. Leonetti un bancomat che gli permettesse il prelievo agli sportelli;
- quanto a , dei 30.050,00 euro richiesti (calcolati nella misura del 13,5% CP_1 sull'importo residuo di euro 195.000, comprensivi dell'onorario – non specificato - dovuto al dott. e dell'importo di euro 1.050 a titolo di iva) sarebbe stata Per_1 fatturata la somma di euro 6.000,00 (viene emessa la fattura nr. 2/2021 il 16.11.2021), mentre per il residuo avrebbe dovuto pagare euro 7.000,00 in contanti entro il 20 novembre 2021 e ulteriori 7.000,00 euro in contanti entro il 20 dicembre 2021 (non vi sono fatture a riscontro ma due quietanze). Per quanto concerne i residui euro 10.050,00
Francone avrebbe dovuto aprire un ulteriore conto corrente a lui intestato, versare detto importo e consegnare a un bancomat che gli permettesse il prelievo. CP_1
riceveva la somma di euro 225.000,00 a titolo di risarcimento da Pt_1 parte dell'ASL e corrispondeva in contanti all'Avv. LEONETTI e a le somme CP_1
“concordate” e provvedeva ad aprire i due conti correnti – senza però versare alcuna somma - presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sia presso le e CP_4 consegnava i relativi bancomat sia a che all'Avv. Leonetti il 13 dicembre 2021, CP_1 quando questi si portavano nuovamente a casa di per ricevere l'ultima Pt_1 tranche in contanti dei pagamenti (anche se né né l'avv. Leonetti emettevano le CP_1 ulteriori fatture, essendo riservati di emetterle “al saldo”); dopo essersi Pt_1 consultato con la figlia ed altro legale, non versava nulla sui detti conti correnti e, dopo aver promosso la procedura della negoziazione assistita con esito negativo, decideva di promuovere la presente causa. ha così citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l'Avv. LEONETTI Antonio e il sig. quale titolare della ditta Controparte_1 individuale ET OT di CHIARO Salvatore, per sentir accogliere le suindicate conclusioni;
in particolare l'attore ha richiesto: a) in via principale di dichiarare la nullità dell'atto di conferimento di incarico (sottoscritto in data 4.8.2020 da Parte_1
e dall'Avv. LEONETTI Antonio) nonché dei due atti di riconoscimento di
[...] debito (pure sottoscritti da il 4.11.2021); b) ancora, in via Parte_1
10 principale, qualora non venisse riconosciuta la nullità dell'atto di conferimento di incarico sottoscritto in data 4.8.2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio, Parte_1 dichiararsi l'annullabilità di ogni atto (conferimento dell'incarico recante la data del
4.8.2020 e i due riconoscimenti di debito) dallo stesso sottoscritto per incapacità naturale ex art. 428 c.c. o per vizio del consenso prestato ex art. 1427 c.c.; c) in via alternativa la nullità e/o annullabilità degli accordi intercorsi tra le parti a causa sia della sproporzionalità e dell'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv.
LEONETTI Antonio nei confronti di che dell'infondatezza e Parte_1 della pretestuosità della richiesta di pagamento avanzata da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
In relazione al primo profilo l'attore ha sostenuto che la scrittura del 4.8.2020 in realtà sia un “patto di quota lite” vietato dall'ordinamento e dunque nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 4° della L. 31.12.2012 n. 247 (norma che ha esplicitamente previsto il divieto dei patti «con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa»).
Secondo l'attore la natura di patto di quota lite del conferimento di incarico professionale sopracitato si ricaverebbe dal tenore letterale del conferimento di incarico stesso visto che, essendo ivi concordate le prestazioni professionali dovute nella <misura percentuale del 22% del risultato ottenuto>>, le parti hanno evidentemente commisurato i compensi sulla base del risultato del contenzioso e ancorato la percentuale menzionata al risultato finale della controversia.
Per quanto concerne il secondo profilo, ha richiesto Parte_1
l'annullamento degli atti impugnati O ai sensi dell'art. 428 c.c. a causa delle precarie condizioni psicofisiche conseguenti all'ictus ischemico incidenti, negativamente, sulla sua capacità di autodeterminazione al momento della loro sottoscrizione, O ai sensi dell'art. 1427 c.c. per vizio del consenso, in quanto alla data del 4.8.2020 non gli era stato affatto precisato che, oltre al compenso che avrebbe dovuto corrispondere nella percentuale del
22% alla Struttura “Risarcimento Danno Sanitario”, avrebbe dovuto anche compensare l'attività professionale dell'avv. Leonetti;
tale circostanza, afferma l'apprese Pt_1 solo dopo che l'ASL ebbe a formulare la proposta transattiva.
L'attore ha specificato, altresì, che fu indotto a sottoscrivere i riconoscimenti di debito e ad accettare le (particolari) modalità di versamento degli importi richiestigli in
11 quanto, in quel momento, sempre a causa del suo precario stato di salute, non era nelle condizioni di consapevolizzare l'illegittimità di quanto richiestogli dagli attuali convenuti, i quali, invece, in palese malafede perché ben consapevoli delle sue condizioni, avrebbero approfittato della sua diminuita capacità di autodeterminazione e del suo stato di vulnerabilità.
Con riguardo al terzo profilo l'attore ha dedotto, da un lato, la sproporzionalità e l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzatagli dall'Avv. LEONETTI
Antonio evidenziando la natura meramente stragiudiziale e la ridotta attività svolta e, dall'altro lato, l'infondatezza e la pretestuosità della richiesta di pagamento avanzatagli da sottolineando la mancanza di ogni presupposto in fatto e in diritto Controparte_1 per il riconoscimento della stessa anche a causa dell'inesistenza di idonea documentazione attestante eventuali spese anticipate e/o sostenute.
L'attore ha, infine, richiesto la rifusione delle spese legali stragiudiziali che ha sostenuto per essersi dovuto rivolgere ad un legale che lo assistesse e valutasse i suoi diritti al fine di inoltrare agli attuali convenuti la richiesta di restituzione delle somme di denaro loro versate oltre che per la negoziazione assistita.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio in data 10.09.2022 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di condannare al pagamento delle residue competenze asseritamente spettanti Parte_1 all'Avv. LEONETTI Antonio e a Controparte_1
In occasione della prima udienza tenutasi l'11.11.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 31.03.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con provvedimento del 31.03.2023,
è stata ammessa CTU medico legale per verificare se nel periodo successivo all'episodio ischemico del giugno 2019, l'attore ha versato in una condizione di incapacità naturale – anche alla luce del fatto che dal Verbale della C.M.O. del 2019 allegato alla perizia medico legale del dott. – era stato attestato un < Per_1 dell'attore>>.
Il CTU Prof. ha accettato l'incarico all'udienza del Persona_2
17.04.2023 sul seguente quesito: <Dica il CTU sulla scorta della documentazione medica in atti
12
ed effettuata una visita in presenza dell'attore se al momento della sottoscrizione degli atti portanti le date del 4.8.2020 e del 13.10.2021 se l'attore era in condizione di apprezzare l'importanza di quanto ha sottoscritto e quindi al fine di verificare la sussistenza della capacità naturale del soggetto alla luce della sua condizione psicofisica conseguente agli eventi che hanno preceduto tali sottoscrizioni>>.
La relazione di consulenza è stata depositata il 19.09.2023, previa tenuta del contraddittorio con il dott. e con il dott. . Persona_3 Persona_4
Con ordinanza depositata il 17.10.2023, sono stati ammessi i capitoli di prova da nr. 1 a nr. 38 formulati da parte convenuta con la teste fissando Parte_2
l'udienza di assunzione delle prove in data 02.02.2024: in tale udienza il Giudice, previa revoca parziale dell'ordinanza del 17.10.2023, ha proceduto ad ammettere le istanze istruttorie di parte attrice e sono state assunte le dichiarazioni testimoniali di
[...]
. Parte_2
Va sin d'ora precisato che ha confermato la ricostruzione cronologica dei Pt_2 fatti, come esposta in atto di citazione, facendo venire in rilievo alcune circostanze rilevanti ai fini del decidere: la prima è che l'attore, per il tramite di mantenne i Pt_2 rapporti solo con l'avv. Leonetti Antonio, per cui non ebbe mai contezza di attività professionali (né resoconti né informazioni) svolte dalla struttura “Risarcimento danno sanitario” (ogni scambio telefonico o via email avveniva tra e l'avv. Antonio Pt_2
Leonetti); la seconda è che a era stato sempre assicurato che in “caso negativo” Pt_1
(ovvero di mancato raggiungimento dell'obiettivo) nulla gli sarebbe mai stato richiesto a titolo di compenso;
la terza è che venne “sollecitato” (fortemente consigliato Pt_1 dall'avv. Leonetti) ad accettare la proposta transattiva offerta di euro 255.000, nonostante che nella scrittura del 4.8.2020 si fosse indicato il valore dell'”affare” in 600 mila euro, e che non venne mai “prospettata alcuna altra soluzione”, salvo sconsigliare la “strada giudiziaria” per i lunghi tempi di attesa dell'esito della controversia.
All'esito dell'udienza del 02.02.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del
27.09.2024 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte;
rassegnate le conclusioni all'udienza figurata del 27.09.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
Sul rapporto intercorso tr e l'Avv. LEONETTI Antonio Parte_1
13
a) Sulla natura di patto di quota lite del conferimento di incarico professionale sottoscritto in data
4.8.2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio;
Parte_1
b) Sull'annullabilità del riconoscimento di debito sottoscritto da il 4.11.2021; Pt_1
c) Sulla domanda di restituzione della somma di euro 15.000 già corrisposta da all'avv. Pt_1
Leonetti in quanto eccessiva e sproporzionata rispetto all'attività espletata e sulla domanda di condanna dell'avv. Leonetti al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute dall'attore prima dell'introduzione del presente giudizio;
sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo rivolta avverso l'attore;
(a)
All'assunto dell'attore che qualifica il succitato conferimento di incarico professionale come patto di quota lite> i convenuti hanno replicato negando tale natura e sostenendo, invece, che il rapporto sarebbe intercorso tra e Parte_1
l'impresa individuale (?) Risarcimento Danno Sanitario (della quale non viene indicata l'identità del titolare nella scrittura del 4.8.2020), a nulla valendo la designazione/delegazione effettuata dalla struttura medesima all'avv. Leonetti, con conseguente piena liceità del conferimento di incarico professionale alla Struttura, in quanto non soggetta alla disciplina della professione forense (richiamata dall'attore) la quale riguarderebbe solo i rapporti intercorsi tra cliente e difensore (e non riguarderebbe tutti gli altri professionisti né le imprese).
Deve, però, osservarsi come i convenuti non abbiano provato in alcun modo (ad es. attraverso una visura, documentazione o qualsivoglia altro atto) l'esistenza dell'impresa individuale Risarcimento Danno Sanitario.
L'impresa individuale è una forma giuridica che richiede, per la sua sussistenza, quantomeno l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza (con relativa assegnazione del numero REA), l'individuazione di un legale rappresentante e l'apertura di una Partita Iva.
In assenza di tali requisiti minimi, non può, quindi, in alcun modo la struttura
“Risarcimento Danno Sanitario” può ritenersi un'impresa individuale, né si può sostenere
– come fanno gli attuali convenuti - che la stessa – inesistente – sia titolare di rapporti giuridici, quali mandati, contratti, patti di quota lite o altro.
L'inesistenza della presunta entità giuridica denominata (dai convenuti) “Risarcimento
Danno Sanitario” è poi confermata dal fatto che l'attuale convenuto Controparte_1
14 si è costituito nel presente giudizio non già quale titolare dell'inesistente impresa individuale Risarcimento Danno Sanitario, bensì in qualità di titolare dell'impresa individuale ET OT, la quale, si ricorda, svolge attività di riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche - cfr. doc. 20 attoreo - e ha poi effettivamente emesso la fattura a supporto di un pagamento ricevuto dal convenuto
Controparte_1
Dall'inesistenza della presunta entità giuridica denominata (dai convenuti)
Risarcimento Danno Sanitario discende che la “struttura” non avrebbe potuto designare/delegare l'avv. Leonetti e di conseguenza il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 4.8.2020 deve ritenersi intercorso tra Parte_1
e l'Avv. LEONETTI Antonio del Foro di Castrovillari;
a confortare tale
[...] interpretazione valga richiamare il fatto che l'avv. Leonetti il 4.8.2020, dopo aver ottenuto tale conferimento di incarico, NON si fece rilasciare alcuna procura speciale alle liti – come normalmente in casi simili sarebbe accaduto – nonostante avesse inviato in allegato all'email del 4.8.2020 (delle ore 6.01) un modello di procura alle liti, datato 3.8.2020, formato su carta intestata dello “Studio Legale Leonetti” in Bologna-Corigliano/Rossano.
Pertanto, si ritiene che il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data
4.8.2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio sia l'unico Parte_1 documento che avrebbe dovuto disciplinare il rapporto tra gli stessi intercorso in quanto, nonostante gli attuali convenuti abbiano affermato (cfr. punto 1.14 a pag. 6 delle comparse di costituzione dei convenuti) che era stato firmato anche il mandato professionale all'Avv. LEONETTI Antonio per procedere alla notifica della richiesta di risarcimento danni, non è stato prodotto da nessuna delle parti convenute il detto documento.
Convenendo con parte attrice per cui la scrittura del 4.8.2020 - di conferimento dell'incarico professionale – contiene (anche) un patto di quota lite, occorre comprendere la disciplina che lo regola.
Il patto di quota lite, vietato in modo assoluto dall'art. 2233 terzo comma c.c. nella sua originaria formulazione, è divenuto lecito in base alla modifica di cui all'art. 2 del D.L. nr. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
15 Il successivo comma 2 bis dell'art. 2 cit., introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.
E' poi seguita la successiva nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla legge 31.12.2012 nr. 247 che ha modificato nuovamente la disciplina, stabilendo che la pattuizione dei compensi è libera (art. 13 comma 3°), ma prevedendo esplicitamente il divieto dei patti “con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa>> (art. 13, comma 4), in tal modo reintroducendo il divieto del patto di quota lite (Cass. civ., SS. UU.,
4 marzo 2021, n. 6002; Cass. civ., SS. UU., 6 luglio 2018, n. 17726).
In particolare, l'art. 13 comma 3° della legge 31.12.2012 nr. 247, ammette “la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”.
Il coordinamento tra il terzo ed il quarto comma impone all'interprete la distinzione tra i che sono ammessi ed il che è vietato (per violazione dell'art. 1261 c.c. che vieta la cessione dei crediti litigiosi).
Dal combinato disposto delle due norme, si ricava che se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra cliente ed avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo (v. Cass. sez. II^ 6.7.2022 nr. 21420).
Ne consegue che il patto di quota lite sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o dei crediti litigiosi, ma anche quando tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del
16 professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass. S.U. nr. 25012/2014 che ha esplicitato la ratio del divieto, ovvero di distaccare l'avvocato dagli esiti della lite perché diminuisca la commistione di interessi tra cliente ed avvocato).
La nullità del patto di quota lite è assoluta e colpisce qualsiasi negozio ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso.
Nel caso in esame, come si evince testualmente dal conferimento d'incarico professionale sottoscritto il 4.8.2020, le prestazioni professionali dovute dall'attuale attore venivano concordate <nella misura percentuale del 22% del risultato ottenuto>>; inoltre viene specificato che “in caso di sentenza sfavorevole non verrà percepito alcun compenso”.
Le parti, dunque, hanno ancorato la percentuale menzionata al risultato finale della controversia, così connotando il conferimento di incarico professionale in termini di aleatorietà con conseguente nullità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma
4, L. n. 247/2012.
Al riguardo è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità anzitutto che <se la percentuale può essere certamente rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, non lo può essere quanto al risultato, in piena coerenza con la ratio del divieto volto ad enfatizzare il distacco del legale dagli esiti della lite;
in tal modo, si evita la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo>> (Cass. civ.,
Sez. II^, 4 settembre 2024, n. 23738); inoltre è stato ritenuto che <il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione>> (Cass. n. 11485/1997; Cass. n. 4777/1980).
Non è revocabile in dubbio circa la natura di patto di quota lite del conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 4.8.2020 da in vantaggio Parte_1 dell'Avv. LEONETTI Antonio, stante che detto conferimento è stato relativo ad
<incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale e stragiudiziale avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni patiti nessuno escluso patrimoniali e non>> oltre alla circostanza che il compenso dovuto dall'attuale attore è stato stabilito rapportandolo al risultato finale della controversia.
17 Né si verte in un caso di “palmario”, ovvero di una corresponsione di una somma parametrata al risultato raggiunto;
il palmario costituisce una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale (Cass. S.U.
8.6.2023 nr. 16252).
Nel caso in esame nella scrittura del 4.8.2020 manca qualsiasi riferimento al pagamento di una somma “ulteriore” aggiuntiva, cioè, al compenso in caso di esito positivo della controversia.
Viene pertanto dichiarata la nullità del patto di quota lite in esame.
Deve essere precisato che la detta nullità non pregiudica la sussistenza di un contratto di patrocinio legale (Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2018, n. 20069), per cui l'avvocato conserva il diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base, però, delle tariffe professionali
(Cass. civ., sez. II^, 10 marzo 2023, n. 7180).
Ciò premesso, volendo applicare i massimi dei parametri ministeriali disciplinati dal
D.M. 55/2014 – applicabile ratione temporis - per i compensi professionali richiedibili per l'attività stragiudiziale, tenendo conto della fascia di valore da euro 52.000 ad euro
260.000, si ritiene congruo l'importo di euro 7.776,00 (oltre accessori di legge) quale compenso che l'avv. Leonetti ha il diritto di conseguire per l'attività svolta.
Parte attrice sostiene che l'avv. Leonetti non avrebbe diritto al conseguimento nemmeno di tale compenso per essere stato “inadempiente”, ovvero per aver svolto il proprio mandato negligentemente, poiché “a fronte di un danno biologico dell'odierno attore valutato in euro 600.000 e di una prima e unica offerta transattiva da parte dell'ASL Toscana Centro poi accettata per euro 225.000 non avrebbe prospettato la possibilità di agire giudizialmente per ottenere un risarcimento superiore alla proposta e pari al danno accertato a seguito di perizia medica o quantomeno la possibilità di formulare una controproposta in via stragiudiziale”.
Non si conviene con tale argomentazione poiché la teste ha chiarito che Pt_2 chiese all'avv. Leonetti “se conveniva accettare tale risarcimento e lui disse che sarebbe Pt_1 stato OPPORTUNO per evitare una causa dall'esito incerto”.
A parere di questo giudice, l'avv. Leonetti ha effettivamente prospettato all'attore quale sarebbe stata l'“alternativa” conseguente al rifiuto dell'offerta; difatti è notorio che la consulenza di parte non ha alcun valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il
18 consulente asserisce di aver accertato al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.
1.2.2023 nr. 2980); inoltre, non è dato conoscere (non vi sono produzioni documentali a riguardo) quali sono state le conclusioni raggiunte dal consulente medico legale dell'ASL Toscana Centro e il grado di plausibilità che queste presentano rispetto a quelle del consulente dott. Per_1
Inoltre, è altrettanto notorio che le cause civili in tema di responsabilità sanitaria sono
“complesse” (e dall'esito incerto) e necessitano di particolari tempi tecnici che possono diluire nel tempo la risposta giudiziaria, non soddisfacendo nell'immediato le esigenze del cittadino, sebbene leso.
(b)
Sull'annullabilità del riconoscimento di debito del 4.11.2021 in favore dell'avv. A.
Leonetti.
Le conclusioni medico legali raggiunte dal CTU Prof. – che vengono Per_2 condivise da questo giudice - pongono in evidenza come le problematiche dei disturbi cognitivi e dei disturbi della sfera emotiva dell'attore, riscontrati nel corso della CTU, si sono stabilizzate e che “il rallentamento ideomotorio è …di grado lieve, così come lieve è l'ipomnesia e la maggiore affaticabilità nel mantenere attenzione e concentrazione con maggiore distraibilità. Anche se la sottoscrizione dell'atto è avvenuto a distanza di 10 mesi dall'ictus ischemico subito, la situazione oggi rilevata deve essere considerata già presente ed equiparabile a quell'epoca in quanto la guarigione clinica era già intervenuta da tempo….. Il paziente aveva piena consapevolezza di voler essere risarcito soprattutto mediante modalità che non provvedevano per lo stesso un esborso immediato di denaro e che il saldo della prestazione richiesta sarebbe avvenuto in tempi successivi al risarcimento con le modalità previste dal contratto. Si deve fra l'altro rilevare che il testo sottoscritto è estremamente stringato nella sua estensione (25 righe) e la parte del patto di per sé ancora più breve, poche righe, e quindi poteva essere ben compreso anche nella situazione psichica dello stesso…. Non si può quindi considerare che il sig. Pt_1 avesse un'incapacità naturale tale da impedirgli di apprezzare quanto gli occorreva”.
Pur tenendo conto che la giurisprudenza (v. ad es. Cass. sentenza nr. 30126/2018) afferma che “Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art.
428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive..” al contempo la stessa richiede che vi sia la prova che al momento della
19 formazione e della sottoscrizione dell'atto il soggetto fosse attinto da un “turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere”; pertanto, non essendo emerso che fosse così turbato da non essere Pt_1 cosciente di quanto gli veniva proposto, la domanda di annullamento dell'atto ex art. 428
c.c. non viene accolta.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda di annullamento dell'atto per
“vizio del consenso” ex art. 1427 c.c. per mancanza di prova intorno ad esso.
Nell'individuazione dei singoli vizi della volontà, il legislatore segue l'elencazione tradizionale, distinguendo tre vizi ovvero l'errore, il dolo, la violenza. Occorre, tuttavia considerare che la violenza ed il dolo non possono essere collocati sullo stesso piano dell'errore; mentre l'errore è un fatto psicologico del soggetto della volontà — cioè un vizio della medesima — il dolo e la violenza sono fatti materiali di soggetti diversi, i quali causano un particolare stato psicologico del soggetto della volizione e precisamente, trattandosi di dolo, l'errore del contraente, e, trattandosi di violenza, il timore del contraente.
Pertanto, dovendo parlare di errore spontaneo, di errore provocato da dolo e di timore causato da violenza, in assenza di elementi probatori sviluppati e accertati in sede istruttoria, non ricorre alcuna di queste fattispecie.
(c)
Circa l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv.
LEONETTI Antonio nei confronti di Parte_1
È pacifico che l'incarico professionale effettivamente svolto dall'Avv. LEONETTI
Antonio ha avuto ad oggetto l'attività meramente stragiudiziale volta all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti dall'attuale attore in conseguenza della responsabilità medica del personale sanitario dell'Ospedale di Borgo San Lorenzo.
Tale attività stragiudiziale è consistita: - nella predisposizione ed invio di diffida stragiudiziale (non prodotta però dall'Avv. LEONETTI Antonio nel presente giudizio); - nella partecipazione alla visita medico legale cui l'attuale attore è stato sottoposto presso il dott. - nell'intrattenere della corrispondenza di e-mail e WhatsApp con la Per_1
IG.ra (compagna dell'attuale attore , ancora una volta Pt_2 Parte_1
20 non prodotta nel presente giudizio da parte dell'Avv. LEONETTI;
- in contatti telefonici e diversi accessi (tutti, però, non provati dall'Avv. LEONETTI Antonio) che l'avv.
Leonetti avrà effettuato presso la struttura sanitaria dell'Azienda USL Toscana Centro, cui
è seguita la proposta risarcitoria inviata all'attuale attore e dal Parte_1 medesimo accettata, per la somma di Euro 225.000,00; infine, nella disamina dell'accordo raggiunto.
L'attore contesta che l'avv. Leonetti abbia svolto utilmente altra attività (con riguardo alla pratica per l'ottenimento dell'invalidità civile e relativa al rinnovo della patente), salvo quella di mera consulenza.
Secondo il convenuto, invece, tale ultima attività stragiudiziale sarebbe stata consistente (ma non viene prodotta documentazione – tipo email o screen shot
WhatsApp), ma non offre prova;
la teste ha affermato comunque di non averla Pt_2 richiesta (in particolare con riferimento all'impugnazione dei verbali dell'invalidità civile).
Per l'attività stragiudiziale espletata l'Avv. LEONETTI Antonio ha personalmente richiesto il pagamento di Euro 25.000,00 (Euro 11.250,00 con aumento del 50% a titolo di compenso oltre accessori di legge) ed ha già ottenuto la corresponsione, da parte di della complessiva somma di Euro 15.000,00 (Euro 12.000,00 Parte_1 consegnati in contanti ed ulteriori Euro 3.000,00 corrisposti a mezzo bonifico) come si ricava dal documento n. 11 allegato all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Emerge – anche per quanto sopra posto in evidenza - l'eccessiva onerosità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. LEONETTI Antonio nei confronti dell'attore: infatti, secondo i parametri forensi (obbligatori ove non ci sia, come nel presente caso, alcun patto valido tra cliente e avvocato, cfr. Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) – nel massimo - per l'attività stragiudiziale svolta, sulla base del risultato ottenuto (Euro
225.000,00 a titolo di risarcimento del danno), il corrispettivo riconoscibile all'Avv.
LEONETTI Antonio avrebbe dovuto essere pari ad Euro 7776,00 (oltre accessori di legge), cifra di gran lunga inferiore rispetto all'importo richiesto come compenso dall'Avv.
LEONETTI Antonio.
Va ricordato che secondo la Suprema Corte di Cassazione <La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante. La norma dell'art.
21
45 del codice deontologico riproduce infatti la previsione contenuta nell'art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all'avvocato di “richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta”.
L'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole
o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio>> (Cass. civ., SS. UU., 25 novembre 2014, n. 25012).
Occorre, altresì, aggiungere che secondo l'art. 2233 comma 2° c.c. <In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro del professionista>>.
Deve quindi escludersi che la richiesta di pagamento avanzata dall'Avv.
LEONETTI Antonio nei confronti dell'attore possa fondarsi sul riconoscimento di debito sottoscritto dall'attuale attore (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dell'Avv. LEONETTI Antonio depositata in data 10.09.2022): infatti <La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare
l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento>> (Cass. civ., Sez. I, Ord. 25 gennaio 2022, n.
2091).
Ne deriva che, essendo nullo - a causa della sua natura di patto di quota lite - il conferimento di incarico professionale sottoscritto in data 04.08.2020 dall'attore e dal convenuto, tale invalidità del rapporto sottostante e fondamentale comporta il venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione di debito (sottoscritta dall'attuale attore che in tale rapporto trova il suo fondamento. Parte_1
Per l'effetto la domanda riconvenzionale dell'Avv. LEONETTI Antonio non viene accolta.
22 Infine, viene accolta la domanda di condanna del convenuto Avv. Lionetti a rimborsare all'attore le spese legali sostenute nella fase ante causam.
Definitivamente, il convenuto è condannato a restituire all'attore la differenza residua tra quanto ricevuto – euro 15.000 – con quanto ha diritto di pretendere – euro 7.776,00 oltre accessori di legge;
sull'importo ottenuto sono dovuti gli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo.
Sul rapporto intercorso tr Parte_1 Controparte_1
sostiene che l'atto del 4.8.2020 firmato da Controparte_1 Parte_1
e dall'Avv. LEONETTI Antonio, quale designato/delegato, abbia fatto nascere un rapporto giuridico tra e l'impresa individuale “Risarcimento Parte_1
Danno Sanitario”, di cui sarebbe “titolare”, con conseguente piena liceità di CP_1 detto conferimento di incarico professionale in quanto non soggetto alla disciplina della professione forense.
Tuttavia, per quanto sopra già precisato, la richiesta di pagamento avanzata da nei confronti dell'attore non può fondarsi sul conferimento di Controparte_1 incarico professionale sottoscritto in data 4.8.2020 da e dall'Avv. Parte_1
LEONETTI Antonio - che in tale accordo ha assunto la veste di designato/delegato (?) di
Risarcimento Danno Sanitario - in quanto tale conferimento di incarico (comunque nullo)
è da considerarsi intercorso tra il legale e l'attore.
Deve, inoltre, osservarsi come anche il convenuto non abbia Controparte_1 provato in alcun modo (ad es. attraverso una visura, documentazione o qualsivoglia altro atto) l'esistenza dell'impresa individuale Risarcimento Danno Sanitario, della quale si è affermato titolare, ragione per cui non sono sorti rapporti giuridici tra i detti soggetti.
L'inesistenza della presunta entità giuridica denominata “Risarcimento Danno
Sanitario” è poi confermata dal fatto che l'attuale convenuto si è costituito nel presente giudizio non già quale titolare dell'inesistente impresa individuale Risarcimento Danno
Sanitario, bensì in qualità di titolare dell'impresa individuale ET OT (la quale, si ricorda, svolge attività di riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche).
Deve, inoltre, escludersi che la delega (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione dell'attuale convenuto conferita in data 1.8.2020 dall'attuale Controparte_1 convenuto (quale titolare individuale della ditta individuale ET Controparte_1
23 OT con sede in San Casciano Val di Pesa, Via Certaldese n. 97) all'Avv. LEONETTI
Antonio per sottoscrivere e ratificare, per conto e nell'interesse del delegante, il contratto/conferimento di incarico professionale con l'attore del 4.8.2020 possa far sorgere diritti in capo al delegante nei confronti dell'attore, anche Controparte_1 perché mai allegata alla scrittura del 4.8.2020 (pertanto non conosciuta dall'attore) e anche perché non indicata nel tenore dell'atto.
Difatti nel contratto/conferimento di incarico professionale del 4.8.2020, l'Avv.
LEONETTI Antonio ha assunto la veste di designato/delegato di Risarcimento Danno
Sanitario sita in Firenze, Via dei Salci 10 e non ha assunto la veste di mandatario- rappresentante dell'attuale convenuto quale titolare individuale della Controparte_1 ditta individuale ET OT con sede in San Casciano Val di Pesa, Via Certaldese n. 97.
<In tema di rappresentanza, anche se per la spendita del nome del rappresentato non occorrono formule sacramentali, è comunque necessario che la spendita vi sia stata per poter avvincere il rappresentato nel rapporto obbligatorio>> (Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2002, n. 16025).
A fondamento della richiesta di pagamento del compenso avanzata da
[...]
nei riguardi dell'attore, il primo sostiene di aver svolto attività di vario tipo per la CP_1 gestione della pratica relativa all'attore e che, comunque, nessun Parte_1 sindacato può essere svolto in merito all'attività da lui in concreto svolta stante il principio di autonomia contrattuale che consente ai privati di concludere liberamente contratti.
Non si condivide l'assunto.
Dalle dichiarazioni testimoniali di è emerso (cfr. verbale udienza del Pt_2
2.2.2024) che l'attore non ha mai avuto contatti diretti con , conoscendolo solo CP_1 in occasione della visita medico legale effettuata dal Dott. ove l'attore chiese a Per_1
solo conferma che nulla avrebbe dovuto corrispondergli (ritenendolo il “titolare” CP_1 della Struttura) in caso di mancato ottenimento del risarcimento;
, inoltre, non CP_1 ha mai ricevuto personalmente l'attore presso qualche ufficio o studio per fornirgli informazioni o consulenze;
alcun contatto telefonico o di messagistica è mai intercorso, così come non sono stati versati agli atti del processo documenti dai quali risulti essere intervenuto o avvenuto un “qualsiasi apporto professionale” da parte di . CP_1
Dunque, non vi è prova che abbia posto in essere attività “professionale” CP_1 né vi è prova che abbia effettivamente anticipato il costo della perizia redatta CP_1
24 dal Dott. in quanto ha prodotto (cfr. doc. 3) solo meri progetti di notula Per_1 emessi dal Dott. che non hanno alcun valore probatorio circa l'effettivo Per_1 esborso sostenuto: infatti <Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma>> (Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2023, n. 8046).
Premesso che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass., Sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass., Sez. 3, [3 novembre] 2020, n. 24451; Cass., Sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria, nel caso, come quello in esame, nel quale è stata data prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale, l'atto ricognitivo non ha alcuna validità.
Infine, è stato affermato che <ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene>>
(Cass. civ., Sez. II, Ord. 14 maggio 2018, n. 11656) e nel caso di specie non è stata posta in essere alcuna attività.
Viene, pertanto, accolta la domanda attorea di condanna di alla Controparte_1 restituzione di quanto ricevuto, ovvero dell'importo di euro 20.000 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo e, per l'effetto, non viene accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta ad ottenere la CP_1 condanna di al pagamento di Euro 10.000,00 a titolo di Parte_1 competenze residue.
0o0
Deve, infine, trovare accoglimento la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., alla rifusione delle spese legali stragiudiziali (quantificate e documentate in Euro 1.200,00, oltre Iva, CPA e spese generali) sostenute da per essersi dovuto rivolgere ad un legale Parte_1
25 che lo assistesse e valutasse i suoi diritti al fine di inoltrare la richiesta di restituzione delle somme di denaro versate ai convenuti, oltre che per la fase della negoziazione assistita: dette spese sono da ricollegarsi causalmente alle condotte dei convenuti medesimi.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei medi tariffari di cui al D.M. 55/2014 (per la fase di studio e introduttiva) e del D.M.
147/2022 (fase istruttoria e decisoria), in base all'importo complessivamente liquidato
(fascia di valore fino ad euro 52.000).
Le spese di CTU sono invece poste a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando:
1—Accerta e dichiara la nullità del conferimento di incarico professionale del 4 agosto
2020 da e dall'Avv. LEONETTI Antonio e del riconoscimento di Parte_1 debito avente data del 4.11.2021 sottoscritto dall'attore in vantaggio dell'avv. Leonetti
Antonio;
2---ritenuta congrua la somma di euro 7.776,00 (oltre accessori di legge) da riconoscere come compenso professionale in favore dell'Avv. Leonetti Antonio per l'attività professionale svolta in ambito stragiudiziale in vantaggio dell'attore, dichiara l'eccessiva onerosità e sproporzionalità della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. LEONETTI
Antonio nei confronti di e per l'effetto condanna il convenuto a Parte_1 restituire all'attore la differenza residua tra quanto già corrisposto nella misura di euro
20.000 e l'importo di euro 7776,00 (oltre accessori di legge), oltre gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
3---Accerta e dichiara l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata da
[...]
nei confronti di e per l'effetto condanna CP_1 Parte_1 [...]
a restituire all'attore la somma di euro 20.000, oltre interessi legali dalla notifica CP_1 dell'atto di citazione al saldo.
4---Dichiara l'inesistenza degli ulteriori crediti pretesi dai convenuti e rigetta le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti nei confronti di Parte_1
26 5— Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di assistenza ante causam sostenute nella misura di euro 1.200 (oltre
[...] accessori di legge);
6- Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese processuali liquidate in euro 7.500, oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 – pone a carico di parte attrice le spese di CTU medico legale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 17 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
27