Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2417/2018
TRA in persona del legale rappresentante p.t., (P.I. , Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Bruno Parisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nola (NA) alla via S. Pietro n. 3,come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
con sede in San Marzano sul Sarno (SA), rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Maria D'Avino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola alla via San Paolo Belsito n. 79, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 22.2.2018 la in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
esercente attività di articoli di arredo, otteneva dal Tribunale di Nola ingiunzione di pagamento n. 1283/2018, nei confronti della in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., per l'importo di € 35.679,21 oltre interessi ex artt. 4 e 5 decreto n.231/2002 decorrenti dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento della fattura e spese di procedura.
Assumeva che nel corso del 2017 aveva consegnato in conto visione alla Pt_1
[... articoli di arredo cucine, come risultante dai DDT depositati e che quest'ultima aveva alienato a terzi parte della merce, versando in acconto della fattura n. 99/2017 di € 39.179,21 l'importo di € 3.500,00, e restando debitrice dell'ulteriore importo di € 35.79,21, mentre a nulla erano valsi i numerosi solleciti di pagamento.
Proponeva opposizione la eccependo l'infondatezza del decreto Parte_1
ingiuntivo emesso ed impugnando la documentazione contabile posta a corredo.
Da parte sua la conferiva a titolo gratuito l'utilizzo dello stabilimento Parte_1
sito in Ottaviano (NA) alla Via Ferrovia dello Stato n. 108, assumendosi i costi delle opere di ristrutturazione dell'immobile, tanto da consentire tra la fin del
2015 e l'inizio del 2016 l'inizio dello svolgimento delle attività commerciali;
mentre la conferiva l'utilizzo nella sede di Poggiomarino(NA) Controparte_1 alla Via Scafati del deposito della merce destinata alla vendita e l'allestimento di cucine e complementi di arredo da esporre per la vendita.
Eccepiva che come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti, i rapporti con la erano finalizzati alla realizzazione di un'attività in Controparte_1
comune per la sussistenza di una società di fatto e giammai a rapporti di vendita.
Infatti, le fatture azionate risalenti agli anni 2016/2017 - di rinnovo di precedenti documenti di trasporto e consegna - provavano che la merce veniva scaricata presso la per poi essere destinata alla vendita presso l'attività Controparte_1
commerciale di Ottaviano.
Obiettava che il valore complessivo della merce inviata presso la sede di
Ottaviano superava € 100.000,00, e che la con un capitale sociale Controparte_1 di € 10.000,00 ed un utile di € 8.572,00 per gli anni 2015/2016 non avrebbe potuto, per oltre due anni, tenerla in mera giacenza presso la . Parte_1
Riteneva che alla fattispecie non erano applicabili gli artt. 1520 e 1521 c.c. per assenza di stipula negoziale e per assenza di un termine entro il quale la Pt_1
[... avrebbe dovuto acquistare o restituire la merce.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la mancata Controparte_1 produzione di documentazione da pare dell'opponente, l'insussistenza della società di fatto per carenza dei requisiti, la mancata contestazione della fattura n. 99/2017, in parte onorata, chiedendo in applicazione degli usi ovvero della disciplina di cui all'art.6 del dpr 633/1972, la restituzione dei beni e il pagamento dei relativi interessi ovvero, in caso di indisponibilità della merce, la condanna della al pagamento del controvalore in termini pecuniari dei beni Parte_1 oggetto di conto visione, quantificato in € 75.013,95.
Assumeva che gli unici rapporti di carattere personale erano intercorsi tra _2
, padre del legale rappresentate della e marito
[...] Parte_1 Controparte_3 della legale rappresentate della e che il capannone sito in Controparte_1
Ottaviano risultava di proprietà della , il cui legale rappresentate era CP_4
il medesimo della quest'ultima comodataria e dunque non legittimata Parte_1
a richiedere canoni di locazione.
Opinava la non contestualità tra la costituzione della società di fatto, che sarebbe avvenuta nel 2014 ed i conferimenti riferibili al 2015/2016, tali da smentirne la formazione.
Dichiarava che la aveva svolto l'attività di impresa nello Controparte_1
stabilimento di Poggiomarino, mai adibito a deposito di merce e la circostanza che , figlio di , era dipendente della Persona_1 Persona_2 Pt_1
[... nulla provava, essendo stata l'assunzione disposta per comodità di controllo per lo scarico delle merci ed il controllo della contabilità.
Deduceva che i rapporti intercorsi tra le parti erano da ricondurre al rapporto giuridico del conto visione, con applicazione della disciplina di cui all'art. 1520
c.c., ed ancora che la circostanza che entrambe le società operassero nello stesso segmento di mercato non danneggiava nessuna delle due, in quanto ubicate in aree distanti tra loro.
Con ordinanza del 5.10.2018 il Giudice designato denegana la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
Di poi, con ordinanza del 2.4.2019 veniva rigettata la concessione di ordinanza ex art. 186bis c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori, espletati alle udienze del
21.10.2021 e 14.7.2022.
Infine, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa per la decisione.
La opponente, a fronte della richiesta monitoria, ha eccepito l'esistenza di una società di fatto intercorsa tra le parti, deducendo che la fornitura costituiva il conferimento da parte della opposta nella società medesima e dunque la illegittimità del decreto emesso.
Tanto premesso in fatto, giova rilevare in punto di diritto che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume adempiute, e di allegare il fatto dell'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve solo provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento “ tra le tante Cass. N. 3373/2010).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezioni di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Ancora, è bene notare che il giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto, bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e non certo derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, investendo questi la parte di attore in senso sostanziale. Allo stesso modo costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi sostitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ora, nel caso di specie risultano pacifiche, in quanto ammesse dalle parti e provate documentalmente, le seguenti circostanze.
Con contratto del 1.12.2014, regolarmente registrato il 9 dicembre successivo, la in persona dell'amministratore (18.3.1980) CP_4 Controparte_5 concedeva in comodato alla in persona dell'amministratore Parte_1 [...]
(18.3.1980) per la durata di anni tre con decorrenza 1 gennaio 2015, CP_5 parte dell'immobile sito nel Comune di Ottaviano alla Via Ferrovia Dello Stato
n. 108 per uso commerciale.
Risulta incontestato che intercorrevano da lunga data rapporti di carattere personale tra , padre di - legale rappresentate della _2 Controparte_5
- e marito della legale Parte_1 Controparte_3 Controparte_6
rappresentate della ed ancora che , cognato della Controparte_1 Persona_1
è stato dipendente della dal 24.12.2015 al Controparte_6 Parte_1
19.1.2018.
L'opponente sostiene che tra le parti era costituita una società di fatto, ove i conferimenti erano rappresentati dalla messa a disposizione, a titolo gratuito, da parte della dell'utilizzo dello stabilimento sito in Ottaviano (NA) alla Parte_1
Via Ferrovia dello Stato n. 108, con assunzione da parte di quest'ultima dei costi delle opere di ristrutturazione dell'immobile, mentre la Controparte_1 conferiva l'utilizzo nella sede di Poggiomarino(NA) alla Via Scafati del deposito della merce destinata alla vendita e l'allestimento di cucine e complementi di arredo da esporre per la vendita nello stabilimento di Ottaviano.
Sul punto occorre premettere che si ha una “società di fatto” quando, in assenza di un contratto sociale ma in forza di un accordo verbale o di una manifestazione di volontà implicita, più soggetti svolgono in comune un'attività economica, condividendo strumenti e mezzi economici, allo scopo di dividere gli utili.
Atteso che la società di fatto rappresenta una figura giuridica che può sorgere sulla base di un accordo finalizzato all'esercizio comune di un'attività economica, va osservato che la prova dell'esistenza di una società di fatto deve essere fornita sulla base di una rigorosa valutazione delle circostanze, volte a dimostrare l'esercizio comune dell'attività economica, la ripartizione dei guadagni e delle perdite, nonché l'esistenza di un fondo comune ed il vincolo di collaborazione tra soci (Cass., 4385/2023).
In particolare, per fondo comune si intende il patrimonio ascrivibile alla società, costituito dai conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare, finalizzato al concreto svolgimento dell'attività di impresa, mentre per partecipazione comune dei soci di fatto agli utili e alle perdite della società si intende lo svolgimento dell'attività di impresa mediante la quale i soci perseguono uno scopo di lucro, assumendosi al contempo il rischio di subire perdite.
Infine, la c.d. affectio societatis rappresenta il vincolo intercorrente tra i soci, consistente nell'istaurazione di una vera e propria collaborazione finalizzata al raggiungimento di uno scopo comune, desumibile da taluni elementi indiziari, elementi apparenti e rivelatori, quali il perseguimento di un interesse comune,
l'identità della sede legale, la condivisione di strutture, di spazi e di tecnologie, la comune forza lavoro, la presenza di un fondo comune e la confusione tra i patrimoni. In altri termini si ha società di fatto quando vi è un compendio di beni organizzati per perseguire un comune risultato economico.
Risulta ancora, dalle visure camerali della e della Parte_1 CP_1
l'esistenza di due imprese distinte per struttura giuridica, entrambe esercitanti l'attività di commercio di mobili in genere, con differenti sedi legali, amministrative e operative.
In definitiva, dalla documentazione depositata in atti e dalla prova assunta,
l'opponete, a fronte delle contestazioni in parte qua sollevate dall'opposta, non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito oggettivo della società di fatto tra le parti.
Quanto alle testimonianze rese da , dipendente della Testimone_1 Parte_1
e , padre del legale rappresentate della opponente le stesse, pur _2
potendo in ipotesi costituire indici della sussistenza del affectio societatis, non sono tuttavia sufficientemente in grado di comprovare l'avvenuta istituzione di un fondo comune, costituito dai conferimenti dei soci, destinato all'esercizio dell'impresa, non potendosi invero ragionevolmente escludere che il pagamento della merce abbia trovato ragione in un'altra causa, diversa da quella di costituzione del fondo comune e che la ricezione dei pagamenti dei clienti abbia trovato giustificazione nella sussistenza di un rapporto di mera collaborazione, anziché di società.
Allo stesso modo, irrilevante è che la ricevesse la merce oggetto Parte_1
dell'attività di rivendita di arredi sottoscrivendo, quale destinatario dei beni, le relative fatture, atteso che l'attività di ricezione della merce non è di per sé univocamente sintomatica della sussistenza di un rapporto societario tra il sottoscrittore del documento commerciale ed il titolare formale dell'attività imprenditoriale cui la merce è destinata.
Del pari, è indimostrata l'avvenuta costituzione di un fondo comune destinato all'esercizio dell'impresa, formato dai conferimenti dei soci, non emergendo dagli atti del giudizio in quale modo gli utili venivano ripartiti.
Non sussiste nemmeno la prova di un contratto di conto corrente cointestato tenuto conto che, a fronte delle contestazioni sollevate, l'opponente non ha dimostrato l'esistenza e dunque la finalizzazione di un negozio bancario per la gestione della società di fatto invocata.
In definitiva, la pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, denotano l'esistenza di collaborazione, mentre risulta totalmente indimostrata la sussistenza di una società di fatto.
Passando all'esame dell'ingiunzione, la documentazione depositata a corredo del procedimento monitoro soddisfa il requisito della prova scritta, di cui all'art. 633, n. 1 c.p.c., necessario ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 634, comma 2, c.p.c..
La fattura resta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n.
19064/2006; conf. Ordinanza n. 16615/2022).
Quanto alla prova della consegna, la società opposta emetteva documenti di trasporto (cfr. allegato n. 11 del fascicolo di parte opposta), di rinnovo ai precedenti DDT di consegna, tutti sottoscritti dalla opponente, che attesterebbero il trasferimento di merci dal cedente al cessionario, di cui all'art. 3 del D.P.R.
441/1997.
Dalla documentazione prodotta è provato che la con nota del CP_1
2.1.2018, abbia richiesto di ritirare i beni consegnati in visione all'opponente, richiesta ribadita in questa sede, a cui seguiva un riscontro della opponente che delineando la sussistenza di una società di fatto si opponeva alla restituzione.
l'emissione della fattura azionata in via monitoria. CP_7
L'opponente ha poi sostenuto che la dicitura “conto visione”, utilizzata nei DDT era inidonea a rappresentare il fatto costitutivo della domanda.
Si osserva che la dicitura utilizzata nel DDT si riferisce alla formalizzazione di una vendita con riserva di gradimento o a prova, ex artt. 1520-1521 c.c., assimilabile, per le modalità di formalizzazione, alla vendita con riserva di gradimento di cui all'art. 1520, co. 3 c.c..
Nella specie, l'odierna società opposta ha prodotto non solo la fattura, che riporta l'indicazione del numero e data degli ordini di acquisto, ma anche i documenti di trasporto consegnati, con firma per la ricezione, sin dalla fase monitoria.
In particolare, dunque, risulta dai documenti versati in atti che alla fattura n.
99/2017 corrispondono i D.D.T. n.10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del 9.6.2017, n. 29 del 7.7.2017, n, 31 e 34 del 28.8.2018 e n. 38dell'8.10.2017.
Parte opposta ha quindi dedotto che tra le parti si sarebbe perfezionata una vendita, inerente i beni depositati presso la sede della mentre Parte_1 quest'ultima nega che avrebbe mai prestato il consenso ad acquistare i beni.
Occorre, in via preliminare chiarire la distinzione tra contratto in conto visione e in conto vendita, non sempre agevole nella prassi, che non ha valore dirimente nel caso in esame.
Segnatamente, il trasferimento della proprietà di beni mobili avviene immediatamente, nel momento in cui le parti manifestano il reciproco consenso, tuttavia, nella prassi commerciale, vi sono casi in cui vi è la necessità di differire gli effetti della cessione dei beni, che, quindi, non si perfeziona con il manifestarsi del reciproco consenso, bensì al verificarsi di specifici eventi (in queste ipotesi si parla di compravendita ad effetti differiti).
La fattispecie di cui è causa, secondo quanto indicato sui documenti di trasporto,
è comunemente definita vendita di beni in “conto visione” e rappresenta, per l'appunto, una delle ipotesi di compravendita ad effetti differiti ricondotta all'istituto della vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.).
Ne deriva che anche a voler ritenere, come sostenuto da parte opponente, che la merce non fosse consegnata in conto vendita, bensì in conto visione, questo non escluderebbe l'operatività dell'art. 6, comma 1, del D.p.r. nr. 633/72.
In particolare, tale norma stabilisce che: “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.”
Ne deriva che la qualificazione del contratto come vendita in conto visione non esclude che, decorso il termine pattuito dalle parti o dedotto in via residuale dal dato normativo, senza che a ciò consegua la riconsegna della merce, si verifichi l'effetto traslativo, in forza di un silenzio assenso, con conseguente obbligo di pagare il prezzo.
Deve ritenersi pacifico e provato che i beni furono effettivamente consegnati, nel giugno 2016, per consentirne l'esposizione presso gli spazi della Parte_1
cui seguiva il rinnovo a giugno 2017 dei DDT a corredo del procedimento monitorio.
La circostanza non è specificamente contestata dalla a dimostrazione Parte_1
che anche i DDT del giugno 2017 riguardavano il rinnovo della consegna dei beni in oggetto, e che riportano la dicitura “conto visione” nello spazio dedicato alla causale della consegna.
La mancata riconsegna della merce dopo un anno dal trasporto, in assenza della deduzione di un termine diverso, e nonostante la richiesta di consegna avanzata dalla opposta con nota del 2.12018 (cfr. allegato 10 produzione di parte opposta) ha determinato comunque l'effetto traslativo a favore dell'opponente, con relativo obbligo di pagarne il prezzo.
E' incontestato che parte opponente ha versato l'importo di € 3.500,00 in acconto sulla fattura n. 99/2017 ma non ha fornito la prova del pagamento residuo, né dell'eventuale reso della merce, eventualmente non gradita. Orbene, deve pertanto ritenersi che - per i comportamenti concludenti emergenti sulla base dell'istruttoria svolta e in particolare per la mancata, tempestiva risposta all'invito a far conoscere le determinazioni sui beni rimasti in di cui alla nota del 2.1.2018 - si sia perfezionata tra le parti una vendita, assimilabile, per le modalità di formalizzazione, alla vendita con riserva di gradimento di cui all'art. 1520, co. 3 c.c..
In definitiva, deve ritenersi sufficientemente provato il credito della CP_1 nei confronti della determinato in € 35.79,21 di cui alla fattura n.
[...] Parte_1
99/2017, in ragione della detrazione dall'ammontare complessivo dell'importo di
€ 3.500,00 versato a titolo di pagamento non contestato, cui vanno aggiunti gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Le spese seguono la soccombenza della e sono determinate secondo Parte_1
i parametri di cui al D.M. 55/2014 sulla base dell'accertato, in base ai parametri minimi.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
578/2018 reso dal Tribunale di Nola il 22.2.2018;
2 - condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Parte_1
delle in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso, in Nola 24.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti