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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2427 del 2023 (cui sono riuniti i fascicoli R.G. nn. 2438/2023 e 2456/2023), e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SERIO ANNA PA
MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. SERIO ANNA MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17.10.23 la e hanno impugnato il Parte_2 PA CP_ provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato Prot. CP_ prot. 0100.04705/2023.0137096, nonché il presupposto verbale unico di CP_ accertamento e notificazione N. 2023000589/DDL del 27/4/2023. Hanno contestato nel merito le risultanze ispettive chiedendo l'annullamento del verbale;
in subordine hanno chiesto la restituzione dei contributi versati negli anni ad per la posizione della CP_1 _1
Si è costituita contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
1 Al presente procedimento, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, venivano riuniti i fascicoli recanti R.G. nn. 2456/2023 e 2438/2023.
In particolare, con ricorso R.G. n. 2438/2023 la ha impugnato il Parte_3 CP_ verbale unico di accertamento e notificazione N. 2021003610/DDL del
30/3/23 ed il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato CP_ tra la e Prot. 0100.04/05/2023; con Parte_3 PA ricorso R.G. n. 2456/2023 ha impugnato il verbale unico di PA CP_ accertamento e notificazione N. 2023003183 del 31.5.2023 con il quale , CP_1 sulla base dei disconoscimenti dei rapporti di lavoro subordinato della ricorrente con la e con la ha proceduto all'iscrizione della stessa Parte_3 Parte_2 alla Gestione Speciale Commercianti dell' PA CP_1
Sul punto lamentava l'erronea quantificazione dei contributi richiesti, nonché
l'illegittima comminazione delle sanzioni ex art. 116 c. 8, lett. b) della L. 388/2000.
Anche in seno a tali procedimenti la parte ricorrente ha affermato la sussistenza degli elementi della subordinazione.
Istruita la causa documentalmente e mediante escussione testimoniale, la stessa viene decisa all'esito di discussione orale all'udienza dell'8.4.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
Come emerge dagli atti di causa, in data 27/4/2023 i funzionari di vigilanza in CP_ servizio presso l' di Agrigento hanno concluso gli accertamenti, iniziati il 25/1/2023, nei confronti della esercente l'attività di commercio di Parte_2 articoli funerari con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione CP_ N. 2023000589/DDL del 27/4/2023, a mezzo del quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro di con la suddetta (di cui è PA Parte_2 socia al 50% insieme al coniuge amministratore unico, che detiene il restante
50%).
Ulteriormente, con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2021003610/DDL del 30/03/2023 (impugnato nel giudizio riunito R.G. n.
2438/23), è stato annullato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società e la dal 04/04/2018 al 01/10/2020, per le Parte_4 _1 medesime ragioni. CP_ Di conseguenza, con verbale unico di accertamento e notificazione N.
2023003183 del 31.5.2023 la SB è stata iscritta alla Gestione Speciale CP_ Commercianti dell' (giudizio riunito R.G. n. 2456/2023).
2 La prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso CP_1 che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia del rapporto di lavoro formalmente denunciato all' . CP_2
A proposito del disconoscimento del rapporto della il verbale afferma che _1 la società è stata costituita da due soci, “l'amministratore unico CP_3 CP_4
nominato con atto del 15/01/2021, presentato il 22/01/2021, e la
[...] coniuge convivente , soci lavoratori con una misura di PA partecipazione societaria paritaria. Nonostante, difatti, la tipologia del lavoro subordinato sia in astratto permessa, nell'ambito di una società di capitali, per il fatto che in questo caso il rapporto di lavoro intercorre con la società e non con i singoli soci, invero, sussistono casi in cui, come nella fattispecie concreta indicata, opera comunque la presunzione di gratuità per l'apporto lavorativo tra persone legate da vincoli di parentela;
e ciò dopo una precisa analisi del concreto assetto dei rapporti sociali, data la sussistenza di due soli soci al 50%, aventi, invero, entrambi le quote di maggioranza nonché legame di parentela (coniugio) tra loro.
Dalle verifiche condotte in merito al rapporto di lavoro intercorso tra la società
e la SI.ra , in considerazione della particolare Parte_2 PA posizione rivestita da quest'ultima che la vede al contempo socia al 50% della
e moglie del SI. , che detiene il restante 50% delle Parte_2 Controparte_4 quote sociali e riveste al contempo la carica di amministratore unico, e tenuto conto delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non può essere qualificato come subordinato.”
Va evidenziato che anche nella società i coniugi e Parte_3 Pt_2 erano soci rispettivamente al 50%, amministratore unico della società era _1
. Controparte_4
Sul punto gli ispettori hanno ritenuto che “nel caso di specie la società ispezionata
è di proprietà dei coniugi e che detengono Controparte_4 PA rispettivamente il 50% delle quote sociali, il SI. è anche Controparte_4
l'amministratore unico della società che assume quale lavoratrice dipendente la SI.ra . Ne discende che, anche se la è una persona PA Pt_2 giuridica, e quindi il rapporto di subordinazione sarebbe tra la società ispezionata
e la SI.ra , nel caso di specie, tenuto conto che la SI.ra PA [...]
è proprietaria al 50% della del vincolo di coniugio PA Parte_2 esistente tra l'amministratore unico e la dipendente, di fatto non è ravvisabile neppure astrattamente un rapporto di lavoro dipendente tra la SI.ra
[...]
e la PA Parte_2
3 Se da una parte, nella generalità dei casi, il socio di una società di capitali (quale è la in parola), non rivestendo la carica di Amministratore Unico, può essere Pt_2 assunto come dipendente dalla medesima Società, dall'altra occorre rilevare come, nel caso di specie, -il cui rapporto di lavoro subordinato è stato PA disconosciuto- è la coniuge dell'Amministratore Unico nonché detentore al 50% delle quote societarie, di cui la ricorrente detiene la restante metà.
È importante precisare che nonostante il datore di lavoro sia, nella fattispecie, la società di capitali, è tuttavia SInificativo constatare che il capitale, per se stesso asettico, anonimo e neutro, viene gestito, investito, utilizzato, secondo le decisioni dell'Amministratore Unico, marito della prestatrice d'opera.
Il che impone un attento vaglio circa la sussistenza dei caratteri fondanti il rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 cc., visto il vincolo di coniugio.
La Cassazione ha da tempo ha stabilito che al fine di individuare i caratteri della subordinazione “occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. sez. lav. Sent. n. 29646 del 16/11/2018). Pertanto “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione […]” (Cass. sez. lav. Sent. n. 2728 del 8.2.2019).
In primo luogo, in tema di distribuzione dell'onere della prova, si rileva che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno
4 un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
(v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996)
Si è altresì precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008). Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v.
Cass. sent. n. 4743/2005).
A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , sarà CP_1 ovviamente onere del lavoratore dimostrare – con prove precise e rigorose – tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro intrattenuto e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. Deve a questo punto essere fatta una disamina dell'istruttoria svolta.
Secondo il teste (udienza del 12.6.24) la alla Testimone_1 _1 Pt_2
[...
“lavorava come segretaria, quando io arrivavo a lavoro lei mi dava le bolle e le consegne. Io passavo poco tempo in ufficio, quando arrivavo dalle consegne la trovavo là. La mattina ci vedevamo in ufficio alla zona industriale di Aragona, di fronte alla posta, c'erano tutti i dipendenti ed il SInor ci dava i Pt_2 comandamenti per lavorare;
il titolare diceva alla SB di fare le fatture, di preparare le bolle, fare i bonifici, le buste paga. Ho visto il ES richiamare la
SB perché aveva sbagliato delle cose, forse un bonifico, ma non ricordo di
5 preciso il periodo o quello che si sono detti. Io facevo 8-12 e 14-16.00; posso dire dei suoi orari perché mi è capitato di vederla e me lo ha anche detto lei.
Conosco la perché ci ho lavorato, ma non mi ricordo il periodo, Parte_3 saranno stati 4 o 5 anni, ci lavorava anche la ma non ricordo per quanti _1 anni e faceva ugualmente lavoro di segreteria ma non ricordo il periodo;
anche per la il titolare era e lo è stato per tutto il periodo i cui io vi Parte_3 Pt_2 ho lavorato. Il rapporto di lavoro della si è svolto nelle stesse modalità _1 della anche per la ” Parte_2 Parte_3
Proprio in relazione al periodo di lavoro per la lo stesso teste ha Parte_3 affermato di conoscere “ , un altro titolare della ma Testimone_2 Parte_3 non mi ricordo il periodo;
forse all'inizio del mio rapporto lavorativo. Anche
dirigeva, dava comandamenti insieme al , anche alla , ma Tes_2 Pt_2 _1 non ricordo di preciso cosa le dicesse di fare. Preciso che in ufficio c'era solo
, mentre si sentiva telefonicamente con il . Per il periodo Pt_2 Tes_2 Pt_2 con la io arrivavo che la era già lì e quando me ne andavo lei Parte_3 _1 era ancora lì. Ho visto riprendere la SB, non ricordo di preciso ma Tes_2 la rimproverava, l'ho potuto constatare mentre ero in ufficio e attendevo le bolle
o la busta paga. Non c'è rapporto di parentela tra , e i coniugi CP_5 CP_6
. Preciso che il titolare della er tutto il periodo è stato ,
[...] Parte_3 Pt_2 non so dire che ruolo avesse il;
non veniva fisicamente sul luogo di lavoro Tes_2
e non dava indicazione. Anzi, ora sono confuso e non mi sembra di aver visto il
rimproverare la , non ho mai visto di persona . Non ho Tes_2 _1 Tes_2 parlato con nessuno prima di rendere la testimonianza. Anzi, preciso che l'ho visto di persona, era calvo. Non ricordo se ci dava direttive."
Ebbene, non può non rilevarsi che il teste appare non attendibile avendo Tes_1 reso una testimonianza assolutamente confusa, generica se non contraddittoria (in special modo in ordine al rapporto lavorativo con la . Parte_3
Le dichiarazioni del teste non convincono il Tribunale per un duplice motivo: innanzitutto il è ancora legato da rapporto di lavoro alle dipendenze Tes_1 della società parte del giudizio, ed è quindi fisiologico che la sua Parte_2 dichiarazione sia inficiata da un metus nei confronti del proprio datore di lavoro al quale è verosimile non voglia nuocere con la propria deposizione;
in seconda battuta, quanto riportato da detto teste risulta in contrasto con quanto dichiarato proprio dal in sede di accertamento ispettivo, secondo cui la “non Pt_2 _1 prende ordini sul lavoro perché è autonoma e competente nel suo lavoro, si occupa della parte amministrativa”.
6 Parimenti poco circostanziate le propalazioni del teste a Testimone_3 mente delle quali “la si occupava dell'ufficio, svolgeva mansioni di _1 segreteria. Io stavo nel magazzino che è adiacente all'ufficio e potevo vederla lavorare. Non so dire se il desse indicazioni alla moglie sulle attività da Pt_2 svolgere;
io non l'ho mai visto darle direttive e comunque io non sto nell'ufficio. Non l'ho mai visto rimproverare o riprendere la moglie per errori sul lavoro;
quando io arrivavo (alle 8.30) la SB già c'era, ma non so dire quando se ne andava, penso seguisse un orario di lavoro preciso ma non so specificare quale fosse. Non conosco la non ci ho mai lavorato.” Parte_3
Anche in questo caso il teste è alle dipendenze della e comunque dalle Parte_2 affermazioni riportate non si evince in alcun modo l'esternazione del potere direttivo organizzativo e disciplinare del nei confronti della moglie (nulla Pt_2 sulla impartizione di direttive, sull'esercizio del potere disciplinare, sulla rigida osservanza di un orario di lavoro, etc.).
L'unico elemento su cui le testimonianze sembrerebbero è la esistenza di un orario lavorativo, ma ciò da solo non basta a fondare le radici della subordinazione.
Significativo è anche il dato secondo cui –sempre in sede ispettiva- la ha _1 dichiarato di non sapere se il conto bancario su cui confluisce lo stipendio sia intestato ad ambo i coniugi o solo a lei stessa, né ha rammentato di essere socia al Pa 50% della al pari con il marito.
Non si può ritenere che la stessa non sia in grado di comprendere (e quindi di confondersi a riguardo) il più elementare funzionamento della società di cui detiene il 50% delle quote e del conto corrente posseduto, atteso il titolo di studio conseguito (diploma di laurea, all. 8).
Appare opportuno precisare che dalla documentazione in atti (all. 9) il conto corrente bancario risulta intestato alla la quale quindi può verificare gli _1 accrediti.
A tal proposito, la in sede ispettiva ha dichiarato di ricevere una _1 retribuzione pari a circa 1.300,00 euro al mese, dato tuttavia smentito dagli estratti conto prodotti (doc. 10 e 11) dai quali emerge un andamento altalenante delle retribuzioni. Si vedano ad esempio giugno 2023 (3.231,80 euro), novembre 2022
(2.813,00 euro), ottobre 2022 (2.503,00 euro), settembre 2022 (2088,00 euro) giugno 2022 (2.408,00) etc.
Tale contraddittorietà avvalora la tesi di circa la sussistenza di un rapporto CP_1 di collaborazione familiare nella gestazione dell'impresa.
Ulteriormente, la parte ricorrente ha prodotto documentazione comprovante – secondo la propria prospettazione- la prestazione lavorativa.
7 Deve, tuttavia, evidenziarsi che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità.
È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro;
tale produzione ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro.
In ultima analisi, le dichiarazioni rese in giudizio sono apparse generiche, non circostanziate nel tempo, prive di riscontri interni l'una con l'altra e non in grado di scalfire l'impianto indiziario compendiato da nel verbale ispettivo;
in CP_1 sostanza, non è stata raggiunta la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro.
La parte ricorrente ha offerto elementi frammentari ed insufficienti a fornire prova dell'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro ( e secondo i canoni dell'art. 2094 cc. Parte_2 Parte_3
La domanda di annullamento del disconoscimento deve quindi essere rigettata.
Parimenti deve essere rigettata la generica domanda di restituzione dei contributi asseritamente versati (quale indebito ex art. 2033 cc.), in quanto la parte non ha dato prova a monte dell'an dell'avvenuto versamento né, tantomeno, a valle del quantum.
Viceversa, quanto alla censura sull'erroneo conteggio dei contributi dovuti, la parte ha rilevato l'illegittimità dell'operato di nella parte in cui ha tenuto conto CP_1 dei redditi di partecipazione alle società di cui la ricorrente era socia. La _1 era, infatti, socia al 50% della (doc. 2 in ricorso R.G. 2456/23), della Parte_3
(doc. 3 in ricorso R.G. 2456/23), della Last Service srl (doc. 4 in ricorso Parte_2
8 R.G. 2456/23), e della RM Cofani di ES IU & C. s.a.s. di cui era socia accomandante (doc. 5 in ricorso R.G. 2456/23).
A tal proposito, si richiama (ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc) il precedente di questo Tribunale, sent. n. 882/2024, resa tra le stesse parti, secondo cui “se da un lato nell'obbligo contributivo rientrerebbe il reddito d'impresa formatosi in capo al socio di società di persone, dall'altro ne resta estraneo il reddito del socio di società di capitali (qual è la società a responsabilità limitata), stante la sua natura di reddito di capitale”.
Tale doglianza deve dunque essere accolta.
Infine, quanto all'ammontare delle somme aggiuntive, dispone l'articolo 116 della
L. 388/2000 che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In sostanza si rientra nella fattispecie sub b) allorquando -in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali- vi sia l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e CP_1 le retribuzioni erogate.
Nel caso di specie non risulta vi siano state omesse od infedeli comunicazioni, bensì un errato inquadramento della SB;
la buona fede è dimostrata dal fatto che la lavoratrice è stata comunque regolarmente assunta (v. contratto e UNILAV).
Le sanzioni andranno pertanto rimodulate da ai sensi della lett. a) di cui CP_1 all'articolo 116 della L. 388/2000.
9 Le spese, dato l'esito complessivo della lite, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed in parziale accoglimento del ricorso: CP_ dichiara nullo il verbale unico di accertamento e notificazione N. 2023003183 del 31.5.2023 nella parte in cui include nell'obbligo contributivo anche i redditi di capitale, nonché nella parte in cui commina le sanzioni ex art. 116 della L.
388/2000 lett. b) in luogo di quelle sub lett. a); rigetta per il resto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 08/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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