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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2024, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Arnese D'Atteo; Parte_1
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2024, proponeva domanda per lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto, in data 23.12.2013, con rito civile in Barletta con
[...]
. Dall'unione non erano nati figli. Controparte_1
Allegava che i coniugi erano separati giusta sentenza n. 833/2023, emessa dal Tribunale di Trani e pubblicata il 13.5.2023, e che la separazione si era protratta ininterrottamente, senza riconciliazione.
Chiedeva solo pronunciarsi il divorzio, senza altre statuizioni, non avendo proposto alcuna domanda di assegno divorzile.
1 Concesso un termine per rinotificare il ricorso, all'udienza del 14.10.2024, compariva la sola ricorrente che si riportava al contenuto del ricorso e il giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, dichiarava la contumacia di , attesa la ritualità della notifica, Controparte_1 rilevava l'assenza in atti della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinvia all'uopo per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 28.10.2024, onerando parte ricorrente del deposito di detta attestazione;
.
Sulle note scritte di parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
28.10.2024, ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c., il giudice delegato tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione Collegiale per la pronuncia della sentenza.
* * * * * * *
I coniugi sono separati giusta sentenza n. 833/2023 emessa dal Tribunale di Trani il
9.5.2023, depositato in data 13.5.2023 (di cui è copia in atti, con attestazione del passaggio in giudicato della Cancelleria).
Come da verbale in atti, la ricorrente nel giudizio di separazione compariva dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 24.1.2023, per cui al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine annuale fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già decorso.
Non può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché il resistente, non costituendosi, non ha contestato tale dato di fatto. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalle parti.
Considerato, infatti, che la ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio, senza ulteriori statuizioni, rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti ha trattenuto la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4,
c.p.c., considerato che non vi è prole minore da tutelare e che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n.2 lett. b) l. 898/70, come modificato ex l.
6.3.1987 n.74, garantito l'intervento in causa al P.M., a cui erano trasmessi gli atti, può, quindi, accogliersi il ricorso della ricorrente.
2 Le spese di lite, visto l'esito del giudizio sostanzialmente sul solo status delle parti, tenuto conto del comportamento non oppositivo di controparte, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8.2.2024, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.12.2013 in Barletta da Parte_1
e , iscritto negli atti dello stato civile del comune di Barletta Controparte_1 sotto il n. 72, p. I, per l'anno 2013, ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti,
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, in data 5.11.2024, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Arnese D'Atteo; Parte_1
- RICORRENTE -
E
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2024, proponeva domanda per lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto, in data 23.12.2013, con rito civile in Barletta con
[...]
. Dall'unione non erano nati figli. Controparte_1
Allegava che i coniugi erano separati giusta sentenza n. 833/2023, emessa dal Tribunale di Trani e pubblicata il 13.5.2023, e che la separazione si era protratta ininterrottamente, senza riconciliazione.
Chiedeva solo pronunciarsi il divorzio, senza altre statuizioni, non avendo proposto alcuna domanda di assegno divorzile.
1 Concesso un termine per rinotificare il ricorso, all'udienza del 14.10.2024, compariva la sola ricorrente che si riportava al contenuto del ricorso e il giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, dichiarava la contumacia di , attesa la ritualità della notifica, Controparte_1 rilevava l'assenza in atti della attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinvia all'uopo per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'udienza del 28.10.2024, onerando parte ricorrente del deposito di detta attestazione;
.
Sulle note scritte di parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
28.10.2024, ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c., il giudice delegato tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione Collegiale per la pronuncia della sentenza.
* * * * * * *
I coniugi sono separati giusta sentenza n. 833/2023 emessa dal Tribunale di Trani il
9.5.2023, depositato in data 13.5.2023 (di cui è copia in atti, con attestazione del passaggio in giudicato della Cancelleria).
Come da verbale in atti, la ricorrente nel giudizio di separazione compariva dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 24.1.2023, per cui al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine annuale fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già decorso.
Non può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché il resistente, non costituendosi, non ha contestato tale dato di fatto. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalle parti.
Considerato, infatti, che la ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio, senza ulteriori statuizioni, rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti ha trattenuto la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4,
c.p.c., considerato che non vi è prole minore da tutelare e che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n.2 lett. b) l. 898/70, come modificato ex l.
6.3.1987 n.74, garantito l'intervento in causa al P.M., a cui erano trasmessi gli atti, può, quindi, accogliersi il ricorso della ricorrente.
2 Le spese di lite, visto l'esito del giudizio sostanzialmente sul solo status delle parti, tenuto conto del comportamento non oppositivo di controparte, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 8.2.2024, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.12.2013 in Barletta da Parte_1
e , iscritto negli atti dello stato civile del comune di Barletta Controparte_1 sotto il n. 72, p. I, per l'anno 2013, ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti,
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, in data 5.11.2024, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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