Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative irrogate ex art. 193 cod. strada (guida di veicoli senza copertura assicurativa), la confisca del veicolo disposta dal prefetto è destinata ad acquistare efficacia al verificarsi della duplice condizione che l'autorità amministrativa fissi (autonomamente), tramite emissione (obbligatoria) di apposita ordinanza - ingiunzione, un termine per la cosiddetta "sanatoria amministrativa", e che il termine così fissato abbia infruttuoso decorso, non potendo ritenersi sussistente alcun onere, in capo al trasgressore, di ricorrere al prefetto per l'emanazione della predetta ordinanza (così pregiudicando la possibilità di determinazione automatica della sanzione nella misura della metà del massimo della sanzione edittale, ex art. 203, comma terzo cod. strada).
Commentario • 1
- 1. Guida senza assicurazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Prefetto della Provincia di Brescia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
CH JA EN EC;
- intimato -
avverso la sentenza del PR di Brescia n. 531 in data 6.9.95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.9.1998 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.10.94 a CH JA EN EC era contestato dalla Polstrada di Brescia ed ai sensi dell'art. 193 CdS la circolazione alla guida del proprio veicolo sprovvisto di copertura assicurativa;
in pari data, essendo emerso che l'assicurazione era scaduta sin dal 16.8.94, era disposto il sequestro del mezzo. Con provvedimento 26.1.95 il Prefetto di Brescia, sul rilievo del mancato pagamento della sanzione pecuniaria, della mancata assicurazione per almeno sei mesi e della mancata proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 203 CdS, disponeva la confisca del veicolo. Avverso tale confisca il CH proponeva opposizione al PR di Brescia in data 23.2.95: premesso di aver pagato in data 21.2.95 la sanzione inflittagli e di aver stipulato polizza per la r.c.v.t., per sei mesi, l'opponente invocava l'art. 213 5 CdS e precisava che non poteva venire in applicazione l'art. 21 1 L. 689/81, non essendo stata adottata alcuna ordinanza ingiunzione. Si costituiva il Prefetto opposto, con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale, affermando che sarebbe stato onere dell'interessato ricorrere al Prefetto al fine di ottenere - con l'adottanda o.i.- un termine per il pagamento del premio assicurativo minimo e negando alcuna applicabilità all'art. 213 5 CdS. L'adì to PR, con sentenza 6.9.95, in accoglimento della opposizione annullava la confisca. In motivazione il primo Giudice: richiamava il rinvio all'art. 21 1 comma L. 689/81 operato dall'art. 193 u.c. CdS e notava che lo stesso Codice all'art. 203 rendeva eventuale, e cioè condizionata al ricorso dell'interessato, l'adozione dell'o.i.; osservava che nel nuovo quadro normativo non pareva esigibile dal trasgressore, sol perché interessato alla fissazione del termine per sanare la carenza di copertura assicurativa, l'iniziativa di ricorrere al Prefetto anche nella certezza di vedersi applicare la maggior sanzione di cui all'art. 204 1 CdS;
affermava invece che, non proposto dal trasgressore ricorso al Prefetto, era onere dell'Autorità disponente la confisca quello di fissare il termine di sanatoria assicurativa (al cui solo infruttuoso spirare la confisca sarebbe divenuta efficace); rammentava infine che ai sensi dell'art. 210 3 CdS (che aveva escluso alcuna possibilità di oblazione nei casi di infrazione comportanti la confisca del veicolo ed imposto l'immediata trasmissione del verbale al Prefetto) si sarebbe dovuta comunque emettere ordinanza ingiunzione, anche in difetto di ricorso, contenente il previsto termine per la sanatoria.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Prefetto di Brescia con atto articolato su di un solo motivo e notificato ritualmente il 18.10.96. Non si è costituito l'intimato CH. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico mezzo del ricorso si denunzia violazione degli artt. 193-202-203-210 CdS e 21 L. 689/81, non avendo il PR considerato il valore cogente del richiamo all'art. 21 fatto dall'art. 193 u.c. CdS - per il quale comunque l'interessato aveva l'onere di ricorrere al Prefetto - e l'inesistenza, alla luce della specifica previsione dell'art. 210 3 CdS in deroga a quella di cui al 1 comma, di alcuna possibilità nella specie di effettuare il pagamento in misura ridotta (che, secondo il PR, sarebbe pregiudicata dal forzoso ricorso al Prefetto per ottenere l'O.I. munita del termine di sanatoria).
Il ricorso è affatto infondato, dovendosi di contro condividere l'assunto dal quale ha mosso - nella seconda "ratio decidendi" sottesa alla motivazione - la pronunzia impugnata.
L'art. 193 del nuovo CdS approvato con DPR 285/92, che al 1 comma prevede il divieto di circolazione di veicoli senza la copertura assicurativa per la r.c.v.t. imposta dalla vigente legge ed al 2 comma commina le sanzioni per l'inosservanza, al 4 comma richiama le disposizioni di cui all'art. 13 3 comma ed all'art. 21 1 comma della legge 24.11.1981 n. 689: la prima disposizione, pur applicata nel caso di specie, afferisce all'immediato sequestro del veicolo privo della menzionata copertura assicurativa e la seconda, , per la cui applicazione è sorta contesa tra l'Autorità adottante ed il proprietario del veicolo sprovvisto di copertura, prevede - come è noto - che non si faccia luogo alla obbligatoria confisca del veicolo stesso le volte in cui nel termine fissato con l'ordinanza ingiunzione comminante la sanzione amministrativa non sia stato pagato, oltre l'importo della sanzione determinata dal Prefetto, anche il premio assicurativo semestrale.
La questione proposta dal CH, ed alla quale il PR ha dato la soluzione contestata in ricorso, nasce per il fatto che, come altrettanto noto, nel mentre il cennato richiamo all'art. 21 1 comma della legge del 1981 parrebbe imporre che il termine per l'esclusione della confisca (entro il quale effettuare il pagamento idoneo ad escludere la sanzione accessoria) sia dal Prefetto sempre "..fissato con l'ordinanza ingiunzione..", gli artt. 202 (nel testo novellato dal D.Lgs 360/93) e 203 CdS rendono siffatta ordinanza ingiunzione meramente eventuale, potendo, da un canto, ed ove consentito, operarsi dal trasgressore il pagamento della sanzione entro sessanta giorni nella misura ridotta (il minimo fissato) e restando d'altro canto esclusa l'adozione dell'ordinanza di determinazione le volte in cui, non proposto ricorso al Prefetto, debbasi attribuire al verbale, in deroga alla previsione di rapporto di cui all'art. 17 della legge di depenalizzazione, valore di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale previsto (art. 203 3 CdS).
Ditalché, esclusa nella specie la possibilità di pagamento in misura ridotta stante il divieto posto per la violazione che occupa (art. 210 3 CdS), cosiccome per altre gravi violazioni (cfr. art. 203 3 CdS), al trasgressore che volesse ottenere la fissazione del termine di pagamento del premio per escludere la confisca e che pur non avesse da muovere contestazioni sulla commessa infrazione non resterebbe - secondo la tesi del ricorrente Prefetto - che proporre ricorso a tale Autorità ex art. 203 1 CdS al solo fine di ottenere la adozione dell'ordinanza ingiunzione e pregiudicando in tal modo la possibilità di determinazione automatica (art. 203 3 CdS) della sanzione nella misura della metà del massimo della sanzione edittale. Secondo l'intimato, di contro, con opinione condivisa dal PR nella prima "ratio decidendi" della pronunzia, ferma la non obbligatorietà di ordinanza ingiunzione in difetto di ricorso al Prefetto, sarebbe comunque onere di tale Autorità, pur dopo la determinazione automatica della sanzione ai sensi dell'art. 203 3 CdS, sottoporre la stessa confisca adottata alla condizione risolutiva del pagamento del premio nel termine fissato all'atto della sua adozione.
L'una e l'altra interpretazione appaiono al Collegio contrarie a lettera e "ratio" delle norme richiamate.
Ed infatti, e come pur dal PR sostanzialmente compreso nella menzionata seconda "ratio", l'avere il legislatore del 1992 richiamato seccamente, e senza alcuna previsione additiva, l'art. 21 1 comma della legge del 1981 (con la relativa previsione di una ordinanza ingiunzione sempre necessaria per la adozione della sanzione e contenente il richiamato termine di pagamento del premio) all'atto stesso in cui introduceva l'ipotesi di esclusione della necessità di adottare l'ordinanza da parte del Prefetto costituita dalla determinazione automatica in difetto di ricorso (art. 203 3 CdS), non induce affatto a perseguire interventi interpretativi manipolatori ma soltanto a ritenere che sia stata deliberatamente scelta la conservazione -nella ipotesi della violazione in discorso - del sistema della ordinanza ingiunzione d'obbligo (artt. 17 e 18 della legge 689/81), e non già correlata al ricorso del trasgressore (art. 203 1 e 2 comma CdS), tanto al fine di determinare la sanzione irroganda nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale (art. 204 1 CdS) quanto allo scopo di concedere il richiamato termine per i pagamenti ad estinzione e sanatoria (rispettivamente, della infrazione e della confisca). Ed in tal quadro appare significativo coordinare con la previsione di cui agli artt. 193 4 CdS e 21 1 L. 689/81 (a mente del cui disposto è sempre obbligatoria la confisca dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa) l'art. 210 3 comma CdS che, all'atto stesso di escludere, per tal infrazione, la possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, dispone ("In tal caso..") che il verbale di contestazione debba essere trasmesso al Prefetto entro dieci giorni :ciò all'evidente scopo di attivare - salva l'ipotesi nella quale le difese degli interessati formulabili entro 30 giorni dalla contestazione inducano ad archiviare il rapporto - l'adozione della ordinanza irrogante la sanzione ai sensi dell'art. 204 CdS e contenente il ridetto termine per la sanatoria della carenza assicurativa.
E che la predetta previsione dell'onere di immediata trasmissione del verbale al Prefetto sia correlata proprio alla prevista emissione "d'ufficio" della ordinanza ingiunzione risulta evidente dal disposto dell'art. 203 3 CdS, là dove, esclusa la possibilità di alcun pagamento in misura ridotta per i casi in cui il trasgressore (a qualsivoglia precetto del CdS) non si sia fermato ovvero non abbia esibito i documenti d'obbligo, impone con identica formula l'immediata trasmissione al Prefetto del verbale di contestazione :e ciò in una ipotesi nella quale, ovviamente, non essendo prevista la sanzione accessoria in discorso ,non è neanche ipotizzabile che la trasmissione "de qua" sia finalizzata ad altro che all'impulso officioso del procedimento sanzionatorio.
Sulla base di tali premesse, per le quali devesi affermare che non esiste onere del trasgressore di ricorrere al Prefetto per ottenere ordinanza ingiunzione contenente la fissazione del termine ridetto, essendo di contro tal ordinanza sempre ad adottarsi nella ipotesi che occupa (e sempre che le eventuali difese non inducano l'Autorità all'archiviazione), ne consegue la reiezione del ricorso proposto avverso la sentenza che di tal principio ha fatto esatta applicazione.
Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30.9.1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 12 GENNAIO 1999.