Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2126/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONZECCHI ANGELA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. LEONE ANTONELLA;
elettivamente domiciliato in VIA DEL C.F._2
BISENZIO 15, 59100 PRATO presso il difensore avv. PONZECCHI ANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI STEFANO, Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 2, 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. GORI
STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte sostitutive d'udienza del 10 maggio 2024 e, in particolare, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa prodotta, accogliere la domanda e per l'effetto:
Dichiarare obbligata al pagamento delle competenze professionali a favore dell'Ing. Controparte_1
per la causale di cui in premessa per Euro 10.868,06 di cui al progetto di notula del 9.09.2021; Parte_1
per l'effetto condannare la convenuta medesima al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad Euro
10.968,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, pagina 1 di 7
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte sostitutive d'udienza del 13 maggio 2024 e, in particolare, chiedendo:
“In via preliminare di merito:
Voglia L'ill.mo Giudice
- Accertare e dichiarare che alcun incarico veniva commissionato dalla Sig.ra all'Ingegner CP_1 Persona_1
[...]
- Accertare e dichiarare che alcun preventivo è mai pervenuto dall'Ingegner alla sig.ra e, per Pt_1 CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare che alcun preventivo dell'Ingegner veniva approvato dalla Sig.ra Pt_1 CP_1
In via principale nel merito
Voglia L'Ill.mo Giudice
- Respingere la domanda dell'Ingegner in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi meglio precisati;
Pt_1
- Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 1° e 2° comma c.p.c. e per l'effetto condannare l'Ingegner al risarcimento del danno che lo stesso vorrà determinare in via equitativa in misura Parte_1
non inferiore a €. 8.000,00.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ing. citava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna, la sig.ra rassegnando le seguenti conclusioni chiedendo: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, accogliere la domanda e per l'effetto:
- Dichiarare: obbligata al pagamento delle competenze professionali a favore dell'Ing. Controparte_1
per la causale di cui in premessa per euro 10.868,06= di cui al progetto di notula del 09.09.2021; Parte_1
- per l'Effetto, condannare la convenuta medesima al pagamento in favore dell'attore della somma pari ad euro
10.868,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, di diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipate
[…]”.
Parte attrice riferiva di aver compiuto per la convenuta di pratiche riferite allo studio ed alla pagina 2 di 7 progettazione per ottenere il Sisma-Bonus. Per tale attività l'attore chiedeva alla convenuta il pagamento della somma di € =10.868,06=.
Si costituiva la convenuta contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
La convenuta, in particolare, lamentava:
- l'assenza di un conferimento d'incarico all'ing. ; Parte_1
- l'assenza di prova circa l'attività svolta dall'attore.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione dei testimoni Tes_1
e .
[...] Testimone_2
Quanto al teste : Testimone_1
A) interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c. di parte attrice ha così dichiarato:
“1) DCV che nel corso dei mesi marzo/aprile 2021 effettuava due sopralluoghi col presso CP_2
l'immobile di Via Aristide Faccioli 17 in Firenze?”: “si è vero”;
“2) DCV che, secondo gli accordi con la proprietaria l'Ing. avrebbe redatto la pratica di sisma CP_1 Pt_1
bonus dell'immobile di Via Aristide Faccioli 17 in Firenze?”: “non lo so”;
“3) DCV che nel corso del secondo sopralluogo la Sig.ra riconosceva la propria debenza nei confronti CP_1
dell'Ing. e prometteva di pagarlo?”: “non lo so”. Pt_1
B) interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n° 3 c.p.c. di parte attrice ha così dichiarato:
“Vero che doveva eseguire solo lavori edilizi e che, relativamente alla parte CP_3
ingegneristica/progettuale, la sig.ra preferiva l'Ing. al collega già suo tecnico di CP_1 Pt_1 Tes_1
fiducia?”: “non conosco;
non so dire chi dovesse eseguire i lavori edilizi”. CP_3
C) interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c. di parte convenuta ha così dichiarato:
“1) Vero che la Sig.ra conferiva incarico alla al fine della valutazione della fattibilità CP_1 Parte_2
di ristrutturazione dell'immobile in Firenze via Faccioli 34, usufruendo dei Bonus Fiscali in materia di Edilizia?”:
“non lo so”;
“2) Vero che l'Ing. interveniva quale professionista delegato da ”: “non lo so;
io ho Pt_1 Parte_2
visto l'ing. ma non so dire da chi fosse stato delegato”; Pt_1
“3) Vero che la signora le chiese di affiancare i preposti indicati dalla al fine di illustrare CP_1 CP_3
i precedenti interventi già effettuati sull'immobile di via Faccioli 34?”: “a me fu proposto di affiancare l'ing.
pagina 3 di 7 nella fase di fattibilità per potergli illustrare i lavori fatti negli anni precedenti”; Pt_1
“4) Vero che in qualità di collega, ha intrattenuto rapporti lavorativi con l'Ing. anche per cantieri estranei Pt_1
all'immobile di Firenze, Via Faccioli n. 34?”: “non ho avuto rapporti lavorativi con l'ing. ma solo Pt_1
scambi d'informazione fra colleghi;
non abbiamo mai lavorato in cantieri insieme”;
“5) Vero che nella mail del 21 aprile 2021 (doc.1 controparte che si rammostra al teste) l'Ing. allegava Pt_1
modulistica estranea all'immobile di Firenze Via Faccioli n. 34?”: “si è vero;
in tale mail allegò modulistica non riguardante l'immobile di via Faccioli 34; si trattava di quegli scambi professionali cui ho fatto riferimento”;
“6) Vero che lo stato di conservazione dell'immobile di via Faccioli n.34 in Firenze, ed in particolare il tetto dello stesso, è in buono stato di manutenzione?”: “si è vero;
la conservazione dell'immobile ed in particolare il tetto
è in buono stato di manutenzione”.
Quanto al teste : Testimone_2
A) interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n° 3 c.p.c. di parte attrice ha così dichiarato:
“Vero che doveva eseguire solo lavori edilizi e che, relativamente alla parte CP_3
ingegneristica/progettuale, la sig.ra preferiva l'Ing. al collega già suo tecnico di CP_1 Pt_1 Tes_1
fiducia?”: “non lo so;
i lavori li doveva fare insieme all'arch. con la loro squadra”; CP_3 Per_2
“li ho visti e conosciuti al secondo incontro dove c'era tutta la squadra completa con l'ing. CP_4
; Pt_1
A.D.R.: “io ho riconosciuto tra i presenti l'ing. di nome non so dire chi sia l'ing. se Tes_1 Pt_1
vedo la foto probabilmente lo riconosco;
Vi era un ragazzo alto con capelli brizzolati e riccioli che ho visto due volte”.
Per decidere la presente vertenza deve preliminarmente accertarsi l'esistenza di un conferimento dell'incarico all'attore da parte della convenuta.
La Suprema Corte, anche di recente, ha avuto occasione di affermare che “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, richiede l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento degli onorari” (Cass. civ., sez. II, ord. n° 11947/2024 in Redazione Giuffrè 2024) prova che può essere fornita “anche tramite presunzioni” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 3043/2022 in Redazione Giuffrè 2023).
Peraltro, “la prova dell'incarico - quale fatto costitutivo della domanda di pagamento è a carico del professionista, dovendo osservarsi che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio,
pagina 4 di 7 sul soggetto che abbia conferito il mandato, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo” e ciò in quanto “in tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante” con la conseguenza che “nell'ipotesi di mancanza di rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato” (Cass. civ., sez. VI, ord. n° 36336/2021 in Redazione Giuffrè 2022). Tale precisazione appare rilevante nel caso di specie in quanto, è fatto non contestato che i lavori dovevano essere eseguiti da altro soggetto, ossia il AL ON . Parte_2
CP_ della convenuta è che il AL ON avrebbe dovuto direttamente Parte_2
nominare i tecnici e provvedere al pagamento dell'attività espletata dagli stessi come emergerebbe,
secondo la convenuta, dalla proposta contrattuale prodotta col documento n° 4. La questione è determinante in quanto ove l'incarico all'attore fosse stato conferito dal AL ON Parte_2
quest'ultima, salvo la prova dell'esistenza di una procura di rappresentanza, sarebbe onerata dal
[...]
pagare eventuali costi per l'attività dei professionisti coinvolti. Al fine di decidere la presente controversia oltre ad accertare l'esistenza di un conferimento dell'incarico a favore dell'attore deve accertarsi chi tale incarico lo abbia conferito.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia sicuramente ricevuto un incarico dalla convenuta e ciò lo si presume dal fatto che:
- è stata allegata una perizia di ben 54 pagine (ved. doc. A depositato con la prima memoria istruttoria) la quale non è stata oggetto di contestazione;
- il teste ha dichiarato che nel corso del 2021 ha effettuato due sopralluoghi con l'attore Tes_1
nell'immobile che doveva essere ristrutturato;
- sempre il teste ha dichiarato che la convenuta gli chiese di “affiancare l'ing. nella Tes_1 Pt_1
fase di fattibilità per potergli illustrare i lavori fatti negli anni precedenti” affermazione che fa supporre la sussistenza del conferimento di un incarico;
- l'attività compiuta dall'attore esula da quella oggetto dell'appalto con la Controparte_6
in quanto al punto 3 della proposta fatta da quest'ultima emerge chiaramente che i lavori
[...]
preventivati riguardavano solo: 1) Cappotto e coibentazione sottotetto (v. ); 2) CP_7
sostituzione e installazione degli infissi (v. BONUS INFISSI 110%); 3) ; l'attività Controparte_8
svolta dall'attore ha riguardato invece soltanto l'esecuzione di un progetto per il “SISMA BONUS”.
Le attività risultavano pertanto fra loro sconnesse e, forse, quella dell'attore poteva diventare utile nel caso di una eventuale estensione d'incarico a come previsto dalla voce “LAVORI EXTRA CP_3 Parte_2
pagina 5 di 7 AL 50%” che non vengono quantificati proprio perché ipotetici. Ne può ritenersi che potesse essere
[...]
ad aver conferito l'incarico all'attore in quanto trattassi di attività specialistica che non Parte_2
riguardava i lavori preventivati e che pertanto l'appaltatrice non avrebbe avuto alcun interesse a compiere
(salvo non fosse rientrata nei c.d. lavori extra). L'incarico dato all'attore era pertanto del tutto autonomo rispetto a quello che l'attrice avrebbe poi potuto conferire all'appaltatrice Ciò che è CP_3 Parte_2
presumibilmente accaduto è che l'attrice fosse interessata a fare i lavori per rendere l'immobile con adeguamenti antisismici, conferendo l'incarico all'attore affinché eseguisse una perizia di fattibilità, e successivamente si è pentita quando ha rinunciato a fare i lavori di ristrutturazione che dovevano essere eseguiti dalla Parte_2
La suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “l'articolo 2729 del Cc, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'articolo 116 del Cpc, a proposito della valutazione delle prove dirette), si cura di precisare come tale prudenza debba manifestarsi, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano gravi, precise e concordanti, laddove: il requisito della precisione va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica;
il requisito della gravità va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto;
il requisito della concordanza - menzionato dalla legge per il caso di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi - richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza”
(Cass. civ., sez. I, ord. n° 10908/2023 in Guida al diritto 2023, 26). Ritiene il giudicante che i fatti indicati costituiscano circostanze precise, gravi in quanto possono far ritenere altamente probabile il fatto ignoto da provare e concordanti tra loro e da cui può dedursi, mediante un ragionamento presuntivo, il fatto ignoto dell'esistenza di un conferimento dell'incarico.
Provata la sussistenza del conferimento dell'incarico, considerato che l'opera di adeguamento dell'immobile non sia stata realizzata è irrilevante in quanto la prestazione richiesta all'attore è stata compiuta e non vi è prova che tale attività fosse subordinata all'esecuzione dei lavori, in merito alla quantificazione, rilevato che la richiesta di c.t.u. è inaccoglibile in quanto mira a superare l'onere probatorio posto in capo all'attore di allegazione dei tariffari o comunque dare almeno i riferimenti trattandosi di atti normativi secondari e che pertanto non soggiacciono al principio iuri novit curia, può
essere determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c. in combinato con quanto previsto dall'art. 2233, comma 2, c.c. il quale stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al pagina 6 di 7 decoro della professione”. Nel caso di specie non sono stati dati elementi precisi da consentire al Giudice di effettuare una precisa quantificazione degli onorari ma deve comunque ritenersi che l'importanza della perizia, sia in termini del numeroso lavoro svolto che per la delicatezza della materia, possa essere adeguatamente riconosciuta in una somma non inferiore ad € =5.000,00=. Aggiungendo quanto l'attore deve versare alla cassa previdenziale professionale per contributi (4%) e per I.V.A. (22%) può riconoscersi la somma complessiva di € =6.344,00=.
Alla soccombenza consegue la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di lite da liquidarsi sulla base del D.M. n° 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella causa n° 2126/2022 R.G. così dispone:
- Condanna a pagare a la somma di € =6.344,00= oltre Controparte_1 Parte_1
interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della presente sentenza, avvenuta il 17 febbraio 2025, al saldo;
- Condanna a rimborsare a le spese per il presente Controparte_1 Parte_1
procedimento che si liquidano in € =264,00= per spese ed € =2.600,00= oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
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