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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PIANTA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220240001153366501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In via preliminare Dato atto della sussistenza dei presupposti, sospendersi l'esecuzione della cartella di pagamento impugnata. In principalità Dichiararsi l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, così come esposto in narrativa di ricorso e negli scritti difensivi di parte ricorrente. In subordine Ricorrente_1Dichiarare il difetto di legittimazione della sig.ra rispetto alla pretesa di Agenzia delle Entrate Riscossione e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. In ulteriore subordine Accertare e dichiarare l'intrasmissibilità dell'obbligazione al pagamento delle sanzioni. In ogni caso Annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, per le ragioni di cui agli scritti difensivi della contribuente. Con riserva di ulteriore memoria, deduzione e produzione e con il favore delle spese legali da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
“conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n. 543/1992.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte in data 07.02.2024 Ricorrente_1 impugnava la seguente cartella di pagamento notificatale da Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Biella, nella sua asserita (e contestata) qualità di erede del proprio defunto coniuge signor VE IM Cat: n. 13220240001153366501 dell'importo di Euro 1352,13, ente creditore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella, per omesso o carente versamento di imposta sostitutiva sul regime forfettario oltre interessi e sanzioni;
In primo luogo, parte ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione (violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente). Rileva infatti parte ricorrente che nell'atto impugnato non è presente alcuna specifica motivazione in forza della quale possa esserle richiesto il pagamento delle somme ivi indicate. Gli atti presupposti alle cartelle mai Ricorrente_1sarebbero stati portati a conoscenza della ricorrente, il che non consente alla sig.ra di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e verificarne il fondamento. La ricorrente pertanto, facendo leva sull'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che rimanda alle prescrizioni dell'articolo 3 della lnella richiesta990, n. 241, secondo cui gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne determinano la pretesa ed inoltre, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, insiste nelle richiesta di annullamento degli atti impugnati. Con un secondo motivo di impugnazione la signora Ricorrente_1 eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Invero, nel caso di specie, la ricorrente riferisce che solo a seguito della notifica delle cartelle avrebbe appreso che tali debiti sarebbero stati posti a suo carico in conseguenza del decesso del marito Nominativo_1, avvenuto in data 24.11.2020. La signora Ricorrente_1 osservava di non rivestire la qualità di erede, ma solo quella di chiamata Ricorrente_1all'eredità. Invero non vi sarebbe stata da parte della signora né accettazione espressa né accettazione tacita. Osservava la ricorrente che la dichiarazione di successione era stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Biella solo per motivi di carattere fiscale e che, per costante giurisprudenza, ciò non implica Ricorrente_1accettazione dell'eredità, tant'è che nella stessa la signora è stata correttamente qualificata come chiamato e non come erede. La voltura catastale degli immobili, che secondo una certa giurisprudenza potrebbe essere interpretata come accettazione tacita, non è invece stata effettuata. Va precisato ulteriormente che nemmeno si sarebbe verificata l'ipotesi prevista dall'art. 485 c.c. con riferimento al chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari. La signora Ricorrente_1, infatti, dopo il decesso del marito, ha continuato ad abitare nella casa coniugale in forza del diritto di abitazione e di uso che, come noto, discende dalla legge (e non a titolo successorio, si veda Cass. 23406/2015) a favore del coniuge superstite per effetto di quanto stabilito dall'art. 540 c.c., ma anche in quanto ne era già comproprietaria per la quota di ½. Inoltre, con atto a rogito dott. Nominativo_2, in data12.11.2024, la signora Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità morendo dismessa dal coniuge. La sig.ra Ricorrente_1, nella sua attuale veste di chiamata all'eredità, non potrebbe dunque essere Nominativo_1ritenuta responsabile e legittimata a rispondere degli asseriti debiti del sig. . La prova della contestata qualità di erede incombe sulla Amministrazione Finanziaria, quale attore in senso sostanziale in base ai principi generali.” Pertanto parte ricorrente ancora una volta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede l'annullamento dell'atto impugnato. In virtù di decisioni precedenti che avevano ritenuto fondate le ragioni della ricorrente, questa aveva richiesto un intervento in autotutela da parte di AdER, intervento che on si è verificato, per cui ha presentato il presente ricorso. In ogni caso la ricorrente eccepiva anche l'intrasmissibilità delle sanzioni.
§ Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione contestando gli assunti di controparte, osservando che parte ricorrente lamenta il vizio dell'assenza di motivazione delle cartelle impugnate invocando i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente. Ritiene l'Ufficio che (anche se l'art. 7 sembrerebbe più riferibile alla motivazione dovuta dall'ente impositore, con esonero per l'agente della riscossione) debba essere immediatamente chiarito come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, compreso l'atto con cui si procede all'esazione. Tuttavia, parte resistente precisa che l'onere motivazionale compete comunque all'ente impositore e non al concessionario della riscossione e tale obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Sarebbe sufficiente che l'atto di intimazione indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto. Nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che negli atti impositivi è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla somma intimata. In ogni caso Agenzia delle Entrate Riscossione sostiene che l'obbligo motivazionale è stato assolto, ma che anche qualora non lo fosse stato, essa non sarebbe stata legittimata passivamente al motivo del ricorso perché la motivazione dell'atto spetta all'ente impositore. Anche sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva l'Ufficio contesta la tesi di controparte. Riferisce l'Ufficio che la cartella di competenza del Giudice adito compresa nell'intimazione opposta Nominativo_1deriva dalla coobbligazione con il contribuente Codice Fiscale CF_1 nato a [...] il [...] e deceduto a Ponderano (VC) il 24/11/2020, marito della ricorrente. Il motivo secondo cui si ritiene che la ricorrente abbia assunto la qualità di erede si fonda sul fatto Ricorrente_1che, con regolare contratto, il primo maggio 2021 la moglie del de cuius signora aveva concesso in locazione al figlio Nominativo_3 (nato a [...] il [...]) – che Indirizzo_1aveva rinunciato all'eredità il 13/01/2021 – la porzione dell'immobile sito in Sandigliano,
dove quest'ultimo svolge l'attività di meccanico. Nel contratto di locazione – che ha durata di sei anni (fino al 30 aprile 2027), con rinnovazione automatica, di sei anni in sei anni, viene anche pattuito un canone annuo. Egli, quindi, osserva l'Ufficio, utilizza l'immobile di cui era proprietario (per ½) il deceduto in base ad un regolare titolo di detenzione e non di possesso. La sottoscrizione del contratto di locazione di cui Ricorrente_1sopra da parte della ricorrente signora (moglie in comunione dei beni del deceduto), avvenuta dopo la morte del marito si può configurare come atto incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, pertanto come accettazione tacita della medesima. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso, e si può, generalmente, rinunciare entro 10 anni e la signora Ricorrente_1 ha il diritto di abitazione sulla residenza coniugale, tuttavia, nella fattispecie, come comproprietaria dei beni del defunto, era in possesso dei beni medesimi: avrebbe dovuto fare l'inventario nei tre mesi dal decesso per poi eventualmente rinunciare entro i successivi quaranta giorni. Anche per tale ragione la moglie riveste la qualità effettiva di erede ed in tale scenario si è provveduto alla coobbligazione delle cartelle per cui è ricorso.
§ Parte ricorrente depositava memoria incentrata soprattutto sui motivi per cui la signora Ricorrente_1 non doveva intendersi legittimata passivamente in ordine alle richieste di controparte;
in tale memoria si evidenziava il fatto che la tesi di controparte (secondo cui l'utilizzo a fine abitativo della casa coniugale e la concessione in locazione al figlio del capannone appartenuto al marito deceduto erano comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e quindi da ritenere accettazione Ricorrente_1tacita) non sarebbe fondata in quanto i diritti di cui si è avvalsa la signora sono tutti in capo a sé stessa poiché il diritto di abitazione le compete in quanto coniuge superstite senza che ciò comporti un'accettazione dell'eredità mentre il diritto di concedere in locazione una porzione di immobile ad uso produttivo/industriale le deriva di essere titolare di ½ della proprietà dello stesso.
§ L'istanza di sospensione di cui al ricorso era accolta all'udienza in data 11 dicembre 2025 (spese al definitivo) e la discussione era rinviata all'udienza del 12 febbraio 2026. A tale data, esaurita la discussione, la Corte tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'eccezione relativa alla nullità dell'intimazione per difetto di motivazione deve trovare accoglimento. Invero l'Ufficio sostiene che l'obbligo di motivazione “è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Ed infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata … ”. Il punto è che, nel caso in esame, le 17 cartelle che stanno alla base dell'intimazione di pagamento non sono affatto state notificate alla ricorrente e il fatto che si riferiscano al marito di costei, deceduto Ricorrente_1il 24.11.2020, è un elemento che emerso solo a seguito dell'impugnazione della signora . Della pretesa coobbligazione non vi è alcun riferimento nella intimazione di pagamento, né è fatto cenno alle cartelle emesse nei confronti del debitore principale o agli avvisi di accertamento ad esse sottesi. Risulta in tal modo irrimediabilmente pregiudicato in capo alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento, che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007). Come correttamente afferma la ricorrente, a causa del difetto di motivazione essa non ha potuto conoscere le ragioni delle intimazioni di pagamento, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa. Non è contestato che la contribuente non abbia ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e che l'esecuzione esattoriale non possa iniziare senza tale essenziale prodromico adempimento.
§ L'accoglimento del primo motivo del ricorso esimerebbe questo Giudice dall'esame del secondo. Giova tuttavia sottolineare che la ricorrente sarebbe chiamata al pagamento della somma di cui alla cartella in quanto definita erede del marito. Peraltro, non si può attribuire la qualità di erede alla ricorrente né per il fatto di occupare l'immobile di cui è già proprietaria al 50% (e di cui già in precedenza era nel possesso) né l'affitto di un capannone di cui pure è proprietaria al 50%; la stessa gode del diritto di abitazione della casa coniugale indipendentemente dal fatto di essere o non essere erede e tale diritto non sarebbe pregiudicato da una eventuale rinuncia del coniuge alla propria quota di eredità. Circa l'avvenuta locazione di porzione di immobile facente parte del compendio ereditario, circostanza dalla l'Ufficio fa discendere l'assunzione della qualità di erede ex art. 476 c.c. per intervenuta accettazione tacita, si osserva che l'atto in esame non rientra tra quelli che, in base all'art. 476 c.c. Ricorrente_1comportano l'assunzione della qualità di erede: la signora era già proprietaria al 50% dell'immobile de quo, la stessa, come comproprietaria dell'immobile, aveva tutto il diritto di stipularne la locazione. L'atto è certamente giustificabile, quindi, per la sua qualità di comproprietaria della quota del 50%, e non rappresenta un atto non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Va evidenziato, inoltre, che costei ha disposto solo della sua quota e nei limiti della stessa, come espressamente consentito dall'art. 1103 c.c., intenzione avvalorata dal fatto che la ricorrente ha locato solo una porzione, e non l'intero, senza pretesa di esclusività del possesso. Del resto, la ricorrente ha rinunciato all'eredità e non riveste la qualità di erede.
§ Per tali ragioni, dunque, le richieste di parte ricorrente devono essere accolte. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza, previa liquidazione come da dispositivo. Le spese della fase cautelare vengono liquidate conglobandole al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali, contributo unificato e accessori di Legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Così deciso in Biella, 12 febbraio 2024.
Il Giudice
IE LU IA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PIANTA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220240001153366501 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In via preliminare Dato atto della sussistenza dei presupposti, sospendersi l'esecuzione della cartella di pagamento impugnata. In principalità Dichiararsi l'illegittimità, la nullità o comunque l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione, così come esposto in narrativa di ricorso e negli scritti difensivi di parte ricorrente. In subordine Ricorrente_1Dichiarare il difetto di legittimazione della sig.ra rispetto alla pretesa di Agenzia delle Entrate Riscossione e comunque l'infondatezza nel merito della pretesa. In ulteriore subordine Accertare e dichiarare l'intrasmissibilità dell'obbligazione al pagamento delle sanzioni. In ogni caso Annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'intimazione di pagamento impugnata ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, per le ragioni di cui agli scritti difensivi della contribuente. Con riserva di ulteriore memoria, deduzione e produzione e con il favore delle spese legali da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
“conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 D.Lgs. n. 543/1992.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla controparte in data 07.02.2024 Ricorrente_1 impugnava la seguente cartella di pagamento notificatale da Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Biella, nella sua asserita (e contestata) qualità di erede del proprio defunto coniuge signor VE IM Cat: n. 13220240001153366501 dell'importo di Euro 1352,13, ente creditore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella, per omesso o carente versamento di imposta sostitutiva sul regime forfettario oltre interessi e sanzioni;
In primo luogo, parte ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione (violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente). Rileva infatti parte ricorrente che nell'atto impugnato non è presente alcuna specifica motivazione in forza della quale possa esserle richiesto il pagamento delle somme ivi indicate. Gli atti presupposti alle cartelle mai Ricorrente_1sarebbero stati portati a conoscenza della ricorrente, il che non consente alla sig.ra di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e verificarne il fondamento. La ricorrente pertanto, facendo leva sull'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che rimanda alle prescrizioni dell'articolo 3 della lnella richiesta990, n. 241, secondo cui gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne determinano la pretesa ed inoltre, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, insiste nelle richiesta di annullamento degli atti impugnati. Con un secondo motivo di impugnazione la signora Ricorrente_1 eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Invero, nel caso di specie, la ricorrente riferisce che solo a seguito della notifica delle cartelle avrebbe appreso che tali debiti sarebbero stati posti a suo carico in conseguenza del decesso del marito Nominativo_1, avvenuto in data 24.11.2020. La signora Ricorrente_1 osservava di non rivestire la qualità di erede, ma solo quella di chiamata Ricorrente_1all'eredità. Invero non vi sarebbe stata da parte della signora né accettazione espressa né accettazione tacita. Osservava la ricorrente che la dichiarazione di successione era stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Biella solo per motivi di carattere fiscale e che, per costante giurisprudenza, ciò non implica Ricorrente_1accettazione dell'eredità, tant'è che nella stessa la signora è stata correttamente qualificata come chiamato e non come erede. La voltura catastale degli immobili, che secondo una certa giurisprudenza potrebbe essere interpretata come accettazione tacita, non è invece stata effettuata. Va precisato ulteriormente che nemmeno si sarebbe verificata l'ipotesi prevista dall'art. 485 c.c. con riferimento al chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari. La signora Ricorrente_1, infatti, dopo il decesso del marito, ha continuato ad abitare nella casa coniugale in forza del diritto di abitazione e di uso che, come noto, discende dalla legge (e non a titolo successorio, si veda Cass. 23406/2015) a favore del coniuge superstite per effetto di quanto stabilito dall'art. 540 c.c., ma anche in quanto ne era già comproprietaria per la quota di ½. Inoltre, con atto a rogito dott. Nominativo_2, in data12.11.2024, la signora Ricorrente_1 ha rinunciato all'eredità morendo dismessa dal coniuge. La sig.ra Ricorrente_1, nella sua attuale veste di chiamata all'eredità, non potrebbe dunque essere Nominativo_1ritenuta responsabile e legittimata a rispondere degli asseriti debiti del sig. . La prova della contestata qualità di erede incombe sulla Amministrazione Finanziaria, quale attore in senso sostanziale in base ai principi generali.” Pertanto parte ricorrente ancora una volta eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede l'annullamento dell'atto impugnato. In virtù di decisioni precedenti che avevano ritenuto fondate le ragioni della ricorrente, questa aveva richiesto un intervento in autotutela da parte di AdER, intervento che on si è verificato, per cui ha presentato il presente ricorso. In ogni caso la ricorrente eccepiva anche l'intrasmissibilità delle sanzioni.
§ Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione contestando gli assunti di controparte, osservando che parte ricorrente lamenta il vizio dell'assenza di motivazione delle cartelle impugnate invocando i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000, il c.d. Statuto del Contribuente. Ritiene l'Ufficio che (anche se l'art. 7 sembrerebbe più riferibile alla motivazione dovuta dall'ente impositore, con esonero per l'agente della riscossione) debba essere immediatamente chiarito come tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, compreso l'atto con cui si procede all'esazione. Tuttavia, parte resistente precisa che l'onere motivazionale compete comunque all'ente impositore e non al concessionario della riscossione e tale obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Sarebbe sufficiente che l'atto di intimazione indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto. Nel caso di specie tale indicazione è precisamente, assolta, atteso che negli atti impositivi è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre ovviamente alla somma intimata. In ogni caso Agenzia delle Entrate Riscossione sostiene che l'obbligo motivazionale è stato assolto, ma che anche qualora non lo fosse stato, essa non sarebbe stata legittimata passivamente al motivo del ricorso perché la motivazione dell'atto spetta all'ente impositore. Anche sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva l'Ufficio contesta la tesi di controparte. Riferisce l'Ufficio che la cartella di competenza del Giudice adito compresa nell'intimazione opposta Nominativo_1deriva dalla coobbligazione con il contribuente Codice Fiscale CF_1 nato a [...] il [...] e deceduto a Ponderano (VC) il 24/11/2020, marito della ricorrente. Il motivo secondo cui si ritiene che la ricorrente abbia assunto la qualità di erede si fonda sul fatto Ricorrente_1che, con regolare contratto, il primo maggio 2021 la moglie del de cuius signora aveva concesso in locazione al figlio Nominativo_3 (nato a [...] il [...]) – che Indirizzo_1aveva rinunciato all'eredità il 13/01/2021 – la porzione dell'immobile sito in Sandigliano,
dove quest'ultimo svolge l'attività di meccanico. Nel contratto di locazione – che ha durata di sei anni (fino al 30 aprile 2027), con rinnovazione automatica, di sei anni in sei anni, viene anche pattuito un canone annuo. Egli, quindi, osserva l'Ufficio, utilizza l'immobile di cui era proprietario (per ½) il deceduto in base ad un regolare titolo di detenzione e non di possesso. La sottoscrizione del contratto di locazione di cui Ricorrente_1sopra da parte della ricorrente signora (moglie in comunione dei beni del deceduto), avvenuta dopo la morte del marito si può configurare come atto incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, pertanto come accettazione tacita della medesima. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dal decesso, e si può, generalmente, rinunciare entro 10 anni e la signora Ricorrente_1 ha il diritto di abitazione sulla residenza coniugale, tuttavia, nella fattispecie, come comproprietaria dei beni del defunto, era in possesso dei beni medesimi: avrebbe dovuto fare l'inventario nei tre mesi dal decesso per poi eventualmente rinunciare entro i successivi quaranta giorni. Anche per tale ragione la moglie riveste la qualità effettiva di erede ed in tale scenario si è provveduto alla coobbligazione delle cartelle per cui è ricorso.
§ Parte ricorrente depositava memoria incentrata soprattutto sui motivi per cui la signora Ricorrente_1 non doveva intendersi legittimata passivamente in ordine alle richieste di controparte;
in tale memoria si evidenziava il fatto che la tesi di controparte (secondo cui l'utilizzo a fine abitativo della casa coniugale e la concessione in locazione al figlio del capannone appartenuto al marito deceduto erano comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e quindi da ritenere accettazione Ricorrente_1tacita) non sarebbe fondata in quanto i diritti di cui si è avvalsa la signora sono tutti in capo a sé stessa poiché il diritto di abitazione le compete in quanto coniuge superstite senza che ciò comporti un'accettazione dell'eredità mentre il diritto di concedere in locazione una porzione di immobile ad uso produttivo/industriale le deriva di essere titolare di ½ della proprietà dello stesso.
§ L'istanza di sospensione di cui al ricorso era accolta all'udienza in data 11 dicembre 2025 (spese al definitivo) e la discussione era rinviata all'udienza del 12 febbraio 2026. A tale data, esaurita la discussione, la Corte tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'eccezione relativa alla nullità dell'intimazione per difetto di motivazione deve trovare accoglimento. Invero l'Ufficio sostiene che l'obbligo di motivazione “è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Ed infatti, la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata … ”. Il punto è che, nel caso in esame, le 17 cartelle che stanno alla base dell'intimazione di pagamento non sono affatto state notificate alla ricorrente e il fatto che si riferiscano al marito di costei, deceduto Ricorrente_1il 24.11.2020, è un elemento che emerso solo a seguito dell'impugnazione della signora . Della pretesa coobbligazione non vi è alcun riferimento nella intimazione di pagamento, né è fatto cenno alle cartelle emesse nei confronti del debitore principale o agli avvisi di accertamento ad esse sottesi. Risulta in tal modo irrimediabilmente pregiudicato in capo alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento, che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007). Come correttamente afferma la ricorrente, a causa del difetto di motivazione essa non ha potuto conoscere le ragioni delle intimazioni di pagamento, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa. Non è contestato che la contribuente non abbia ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e che l'esecuzione esattoriale non possa iniziare senza tale essenziale prodromico adempimento.
§ L'accoglimento del primo motivo del ricorso esimerebbe questo Giudice dall'esame del secondo. Giova tuttavia sottolineare che la ricorrente sarebbe chiamata al pagamento della somma di cui alla cartella in quanto definita erede del marito. Peraltro, non si può attribuire la qualità di erede alla ricorrente né per il fatto di occupare l'immobile di cui è già proprietaria al 50% (e di cui già in precedenza era nel possesso) né l'affitto di un capannone di cui pure è proprietaria al 50%; la stessa gode del diritto di abitazione della casa coniugale indipendentemente dal fatto di essere o non essere erede e tale diritto non sarebbe pregiudicato da una eventuale rinuncia del coniuge alla propria quota di eredità. Circa l'avvenuta locazione di porzione di immobile facente parte del compendio ereditario, circostanza dalla l'Ufficio fa discendere l'assunzione della qualità di erede ex art. 476 c.c. per intervenuta accettazione tacita, si osserva che l'atto in esame non rientra tra quelli che, in base all'art. 476 c.c. Ricorrente_1comportano l'assunzione della qualità di erede: la signora era già proprietaria al 50% dell'immobile de quo, la stessa, come comproprietaria dell'immobile, aveva tutto il diritto di stipularne la locazione. L'atto è certamente giustificabile, quindi, per la sua qualità di comproprietaria della quota del 50%, e non rappresenta un atto non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Va evidenziato, inoltre, che costei ha disposto solo della sua quota e nei limiti della stessa, come espressamente consentito dall'art. 1103 c.c., intenzione avvalorata dal fatto che la ricorrente ha locato solo una porzione, e non l'intero, senza pretesa di esclusività del possesso. Del resto, la ricorrente ha rinunciato all'eredità e non riveste la qualità di erede.
§ Per tali ragioni, dunque, le richieste di parte ricorrente devono essere accolte. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza, previa liquidazione come da dispositivo. Le spese della fase cautelare vengono liquidate conglobandole al definitivo.
P.Q.M.
Il Giudice, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali, contributo unificato e accessori di Legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Così deciso in Biella, 12 febbraio 2024.
Il Giudice
IE LU IA