Ordinanza cautelare 18 ottobre 2023
Sentenza 29 aprile 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Decreto collegiale 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00784/2025REG.PROV.COLL.
N. 06238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6238 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Pistoia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00515/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 28 giugno 2023 la Questura della Provincia di Pistoia ha respinto l’istanza avanzata dal sig. -OMISSIS- di conversione del permesso di soggiorno da “attesa occupazione” a “lavoro subordinato”, motivando il rigetto alla luce del difetto del requisito reddituale.
2. Il provvedimento è stato impugnato dallo straniero per asserita violazione degli artt. 2 e 5 del T.U.I. ed errata interpretazione dell’art. 29, comma 3, del T.U.I..
3. Il TAR per la Toscana ha respinto il ricorso osservando che:
-- la carenza di un reddito sufficiente in capo al ricorrente costituisce idoneo motivo di rigetto dell’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno;
-- il reddito conseguito sulla base di rapporti di lavoro non regolari (peraltro nel caso di specie comunque non provati dalla parte ricorrente) non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il rinnovo o l’emissione del permesso di soggiorno.
4. Nel suo atto di appello, qui all’esame, il sig. -OMISSIS-sostiene di avere sempre lavorato dal momento del suo ingresso in Italia, e quindi dal 2012 in poi, sia pure sulla base di rapporti “in nero” che da ultimo lo hanno indotto a denunciare il suo ultimo datore di lavoro (titolare di un autolavaggio) dando origine ad un procedimento penale avanti il Tribunale di Pistoia (R.G.N.R. n. 2699/2022), che ha visto svolgersi l’udienza del 17 maggio 2024 per l’escussione del testimone, l’odierno ricorrente, il quale ha confermato quanto dedotto nella denuncia orale sporta in data 21 giugno 2022 presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-(PT).
Dunque, da un lato gli atti del procedimento integrano la prova della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro; dall’altro, è ingiusto porre a carico del lavoratore le conseguenze pregiudizievoli di una condotta imputabile al suo datore di lavoro.
Con memoria depositata in data 23 gennaio 2025, il ricorrente ha depositato la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di Pistoia con la quale il datore di lavoro è stato condannato alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione e nella quale si dà atto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e l’imputato.
5. Il Ministero dell’Interno si è ritualmente costituto in giudizio, senza tuttavia svolgere deduzioni difensive e la causa, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. 3264 del 2024) è passata in decisione all’udienza del 30 gennaio 2025.
6. L’appello è infondato.
Il Collegio ritiene dirimente ai fini del decidere il fatto che il ricorrente al momento della presentazione dell’istanza non ha fornito alcuna apprezzabile dimostrazione dell’esistenza e dell’entità della fonte di reddito, la quale avrebbe potuto consistere nella allegazione di circostanze dimostrative di una continuativa disponibilità di danaro, estesa al periodo di rilevanza temporale di interesse e di entità almeno pari alla soglia richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
La sentenza penale rappresenta un elemento sopravvenuto che l’Amministrazione non ha potuto prendere in considerazione nella sua valutazione dell’istanza, e comunque la stessa nulla afferma in merito alla percezione effettiva di un reddito proporzionato al parametro di legge.
Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
7. Tenuto conto della natura della questione trattata e del tenore delle difese in atti, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.