Ordinanza 13 dicembre 2024
Massime • 1
Nei procedimenti minorili, il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltarlo, se questo sia capace di discernimento, salvo che l'ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo, sicché, ove il minore non abbia compiuto dodici anni e vi sia espressa richiesta di procedere all'incombente, deve valutare se lo stesso sia in grado di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo interessano e di tale valutazione deve essere fornita una motivazione, tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, determinandosi altrimenti la nullità della decisione assunta.
Commentario • 1
- 1. rinnovamentohttps://www.osservatoriofamiglia.it/
nota di Marciano di Scala su Cass. 10344 del 2026 1.- Ribadendone la valenza sostanziale, la Cassazione sottolinea la non obbligatorietà del ricorso all'istituto dell'ascolto, nei casi in cui la persona minore d'età[1] abbia già espresso la propria preferenza rispetto al regime di visita con il padre. A tal proposito, l'audizione del minore non può collocarsi nell'alveo di un adempimento burocratico o di un mero automatismo processuale, specie se esso è elevato, già dalla Convenzione di New York York del 1989[2], a diritto indisponibile e cioè non rimesso alla libera disrezionalità delle parti. La ratio della disciplina che regola l'istituto in questione può indubbiamente individuarsi in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/12/2024, n. 32359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32359 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento