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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7098 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 28295/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, in Via Del Casale Santarelli, 80/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Favilli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione; all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001699264, notificata con raccomandata a/r ricevuta in data 18 luglio 2024 emessa per complessivi €
16.763,13, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma sopra indicata a titolo di sanzione amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della società a responsabilità limitata di cui essa ricorrente era legale rappresentante, relative alle annualità 2017. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001699264 derivante dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte dell , la prescrizione CP_1
del credito azionato, tenuto conto che dal presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali era trascorso un termine superiore cinque anni, essendo la pretesa dell' relativa all'annualità 2017 ed essendo trascorsi 5 anni dal giorno in CP_1
cui la violazione si presume commessa.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “1) annullare
e/o dichiarare nulla e comunque inefficace l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-
001699264, non essendo mai stato notificato alla ricorrente il prodromico atto di accertamento da parte dell cioè il n. 7001.18/04/2019.0179039 e di CP_1 CP_1
conseguenza annullare anche quest'ultimo; 2) accertare e/o dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001699264, in quanto sanzionatoria rispetto al credito portato dall'atto di accertamento n.
7001.18/04/2019.0179039 che è ormai prescritto, trattandosi di ritenute CP_1
previdenziali del 2017, mai notificato alla ricorrente, pertanto accertare e dichiarare la nullità anche dell'atto di accertamento sopra indicato.
3) annullare e/o dichiarare nulla e comunque inefficace, l'ordinanza d'ingiunzione
n. OI-001699264 per intervenuta prescrizione in quanto la richiesta di pagamento è stata notificata alla presunta debitrice oltre il termine di 90 giorni e, comunque, anche oltre il termine di 5 anni sia da quando i contributi dovevano essere versati, sia da quando si presume notificato l'accertamento CP_1
4) annullare e/o dichiarare nulla e comunque inefficace, l'ordinanza d'ingiunzione
n. OI-001699264 per la lesione del diritto di difesa in capo alla ricorrente, la quale si trova nell'impossibilità di verificare la corretta proporzionalità della sanzione irrogata dall ” CP_1
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva tardivamente l' insistendo CP_1
per il rigetto del ricorso, tenuto conto che l'accertamento relativo all'anno 2017 n.
.7001.18/04/2019.0179039 era stato notificato alla ricorrente. Concludeva, CP_1
pertanto, per il rigetto della domanda
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, come correttamente affermato e documentato dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art.2 co. 1 bis del D.L. n.463/1983 : “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Dal dato letterale della norma si evince che l'assoggettamento alla sanzione amministrativa presuppone l'omesso versamento delle ritenute. Come sottolineato dalla ricorrente nelle note difensive autorizzate, l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione per cui è causa, riferita all'annualità 2017, non risulta ritualmente notificato. Infatti, non può che prendersi atto della tardiva costituzione in giudizio dell' avvenuta in data 8 gennaio 2025 CP_1
a fronte di una prima udienza di discussione fissata per il 18 dicembre 2024.
L'istituto previdenziale, al riguardo, ha sottolineato che per mero errore ha depositato in diverso fascicolo la memoria di costituzione attinente al presente giudizio: tale circostanza, dedotta, anche in tal caso, tardivamente nelle sole note scritte autorizzate dal giudice, non risulta suffragata dalla documentazione depositata in atti. Da ciò deriva, inevitabilmente, l'inutilizzabilità della documentazione allegata al fascicolo di parte dell' , non Controparte_2
potendo il giudice sanare le decadenze in cui la parte sia incorsa.
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ciò posto, deve rilevarsi che, trattandosi nel caso di specie di omissioni relative all'annualità 2017, la notifica dell'ordinanza ingiunzione ad essa relativa, avvenuta il 18 luglio 2024 non può che far ritenere interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi otto anni dalla affermata violazione.
Tale conclusione non cambia anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, regolata dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, che, sotto la rubrica “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001699264;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
SEZ. IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 28295/2024 R.G. cont. vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, in Via Del Casale Santarelli, 80/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Favilli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, per procura generale alle liti rep. n. 77778/19476 del 23 dicembre 2011 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento di ordinanza-ingiunzione; all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001699264, notificata con raccomandata a/r ricevuta in data 18 luglio 2024 emessa per complessivi €
16.763,13, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma sopra indicata a titolo di sanzione amministrativa e di spese, derivante dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori della società a responsabilità limitata di cui essa ricorrente era legale rappresentante, relative alle annualità 2017. A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001699264 derivante dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte dell , la prescrizione CP_1
del credito azionato, tenuto conto che dal presunto mancato pagamento delle ritenute previdenziali era trascorso un termine superiore cinque anni, essendo la pretesa dell' relativa all'annualità 2017 ed essendo trascorsi 5 anni dal giorno in CP_1
cui la violazione si presume commessa.
Chiedeva, pertanto, al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di “1) annullare
e/o dichiarare nulla e comunque inefficace l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-
001699264, non essendo mai stato notificato alla ricorrente il prodromico atto di accertamento da parte dell cioè il n. 7001.18/04/2019.0179039 e di CP_1 CP_1
conseguenza annullare anche quest'ultimo; 2) accertare e/o dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001699264, in quanto sanzionatoria rispetto al credito portato dall'atto di accertamento n.
7001.18/04/2019.0179039 che è ormai prescritto, trattandosi di ritenute CP_1
previdenziali del 2017, mai notificato alla ricorrente, pertanto accertare e dichiarare la nullità anche dell'atto di accertamento sopra indicato.
3) annullare e/o dichiarare nulla e comunque inefficace, l'ordinanza d'ingiunzione
n. OI-001699264 per intervenuta prescrizione in quanto la richiesta di pagamento è stata notificata alla presunta debitrice oltre il termine di 90 giorni e, comunque, anche oltre il termine di 5 anni sia da quando i contributi dovevano essere versati, sia da quando si presume notificato l'accertamento CP_1
4) annullare e/o dichiarare nulla e comunque inefficace, l'ordinanza d'ingiunzione
n. OI-001699264 per la lesione del diritto di difesa in capo alla ricorrente, la quale si trova nell'impossibilità di verificare la corretta proporzionalità della sanzione irrogata dall ” CP_1
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva tardivamente l' insistendo CP_1
per il rigetto del ricorso, tenuto conto che l'accertamento relativo all'anno 2017 n.
.7001.18/04/2019.0179039 era stato notificato alla ricorrente. Concludeva, CP_1
pertanto, per il rigetto della domanda
All'udienza odierna la causa veniva decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, come correttamente affermato e documentato dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art.2 co. 1 bis del D.L. n.463/1983 : “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Dal dato letterale della norma si evince che l'assoggettamento alla sanzione amministrativa presuppone l'omesso versamento delle ritenute. Come sottolineato dalla ricorrente nelle note difensive autorizzate, l'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione per cui è causa, riferita all'annualità 2017, non risulta ritualmente notificato. Infatti, non può che prendersi atto della tardiva costituzione in giudizio dell' avvenuta in data 8 gennaio 2025 CP_1
a fronte di una prima udienza di discussione fissata per il 18 dicembre 2024.
L'istituto previdenziale, al riguardo, ha sottolineato che per mero errore ha depositato in diverso fascicolo la memoria di costituzione attinente al presente giudizio: tale circostanza, dedotta, anche in tal caso, tardivamente nelle sole note scritte autorizzate dal giudice, non risulta suffragata dalla documentazione depositata in atti. Da ciò deriva, inevitabilmente, l'inutilizzabilità della documentazione allegata al fascicolo di parte dell' , non Controparte_2
potendo il giudice sanare le decadenze in cui la parte sia incorsa.
Tanto premesso, va rilevato che l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ciò posto, deve rilevarsi che, trattandosi nel caso di specie di omissioni relative all'annualità 2017, la notifica dell'ordinanza ingiunzione ad essa relativa, avvenuta il 18 luglio 2024 non può che far ritenere interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, essendo trascorsi otto anni dalla affermata violazione.
Tale conclusione non cambia anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale, regolata dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020, che, sotto la rubrica “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, stabilisce “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Da tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001699264;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti