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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 632/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
OL LO JO (CZ) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ammendolia (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
E
(C.F.: ), nata in data [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Vetrano (C.F.: ) come da procura in atti;
C.F._4
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 8 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio in data 5 settembre 1999, a ER (CZ),
[...] iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1999, al n. 19, parte II, Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della comunione dei beni e che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1
(23.06.2000), (7.04.2005) e (12.08.2009). Per_2 Per_3
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di insuperabili divergenze, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati osservando l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà a vivere presso l'attuale abitazione di residenza sita in Parte_1
Sant'Andrea OL LO JO, Via Carlo Albero dalla Chiesa n. 4, di cui lo stesso risulta assegnatario in forza di contratto di locazione stipulato il 28.09.2005, con l'ATERP Catanzaro proprietaria dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale.
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Persona_4 prevalente a favore del padre, presso la cui abitazione manterrà la residenza. Anche le figlie maggiorenni e continueranno a vivere nella casa coniugale sino al Persona_5 Persona_6 raggiungimento della indipendenza economica e famigliare.
4) La madre potrà liberamente condividere il proprio tempo con i figli, stante la completa sintonia in essere tra i genitori circa la gestione del minore e l'assistenza della prole. In caso di eventuali e future controversie tra i genitori in ordine alle visite e circa la condivisione del tempo da trascorrere con il minore, tenuto conto delle esigenze di studio e di ogni altra attività educativa, il figlio trascorrerà con la madre due fine settimana alternati al mese, di cui uno senza pernottamento dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del sabato o della domenica, l'altro con pernottamento dalle ore 10:00 dal sabato alle ore 20:00 della domenica. Durante le vacanze scolastiche del periodo natalizio, Persona_4 trascorrerà dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni con il padre e con la madre, previa intesa tra i genitori stessi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta e viceversa;
nel periodo estivo, inoltre, la madre avrà a disposizione trenta giorni da trascorrere con il figlio, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il sig. e la sig.ra si impegnano ad adempiere agli obblighi Parte_1 Controparte_1 genitoriali ed a contribuire economicamente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei propri figli. La sig.ra verserà ogni mese un contributo di € 200,00 (euro Controparte_1 duecento,00) al sig. a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e Parte_1 sino alla sua indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità stabilite su intesa tra le parti.
6) La sig.ra si impegna, altresì, a contribuire per le spese relative alle due figlie Controparte_1 maggiorenni (ancora non economicamente autonome) attraverso il pagamento mensile delle spese per la gestione delle autovetture in uso alle stesse e sino alla loro indipendenza economica.
7) Quanto alle spese straordinarie sostenute per tutti i figli, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e/o debitamente documentate.
8) Gli istanti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune e di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, avendo ciascuno una situazione economica e reddituale sufficiente al soddisfacimento delle proprie esigenze. Gli stessi continueranno
a godere in modo pieno ed esclusivo dei rispettivi beni di proprietà personale e dichiarano di aver già risolto le questioni patrimoniali non contemplate nel presente atto.
9) I coniugi terranno in essere il conto corrente n. 10155267, sino alla completa estinzione del prestito n. 18426987, acceso presso l'Istituto Bancario UniCredit in data 27.03.2018, con scadenza il scade 20.04.2028, con importo residuo di € 11.540,11, il tutto nell'interesse della famiglia;
10) Quanto ai debiti maturati dal 05.09.1999 al 01.09.2024, relativamente alla gestione della casa coniugale (a titolo esemplificativo: canoni di locazione Aterp, tasse/tributi per canoni idrici, rifiuti solidi urbani, ecc...) se dovuti, questi saranno corrisposti in egual misura dagli istanti in qualsiasi momento dovessero essere avanzate le relative pretese dagli enti creditori”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente. Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in ER (CZ), il 5 settembre 1999, iscritto nel Registro LO Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999, n. 19, parte II, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
Sant'Andrea OL LO JO (CZ), e , nata in data [...] a [...], Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento LO Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
OL LO JO (CZ) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ammendolia (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
E
(C.F.: ), nata in data [...] a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Vetrano (C.F.: ) come da procura in atti;
C.F._4
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 8 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio in data 5 settembre 1999, a ER (CZ),
[...] iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1999, al n. 19, parte II, Serie A, Uff. 1, scegliendo il regime della comunione dei beni e che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1
(23.06.2000), (7.04.2005) e (12.08.2009). Per_2 Per_3
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di insuperabili divergenze, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati osservando l'obbligo reciproco del mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà a vivere presso l'attuale abitazione di residenza sita in Parte_1
Sant'Andrea OL LO JO, Via Carlo Albero dalla Chiesa n. 4, di cui lo stesso risulta assegnatario in forza di contratto di locazione stipulato il 28.09.2005, con l'ATERP Catanzaro proprietaria dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale.
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Persona_4 prevalente a favore del padre, presso la cui abitazione manterrà la residenza. Anche le figlie maggiorenni e continueranno a vivere nella casa coniugale sino al Persona_5 Persona_6 raggiungimento della indipendenza economica e famigliare.
4) La madre potrà liberamente condividere il proprio tempo con i figli, stante la completa sintonia in essere tra i genitori circa la gestione del minore e l'assistenza della prole. In caso di eventuali e future controversie tra i genitori in ordine alle visite e circa la condivisione del tempo da trascorrere con il minore, tenuto conto delle esigenze di studio e di ogni altra attività educativa, il figlio trascorrerà con la madre due fine settimana alternati al mese, di cui uno senza pernottamento dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del sabato o della domenica, l'altro con pernottamento dalle ore 10:00 dal sabato alle ore 20:00 della domenica. Durante le vacanze scolastiche del periodo natalizio, Persona_4 trascorrerà dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio, ad anni alterni con il padre e con la madre, previa intesa tra i genitori stessi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta e viceversa;
nel periodo estivo, inoltre, la madre avrà a disposizione trenta giorni da trascorrere con il figlio, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il sig. e la sig.ra si impegnano ad adempiere agli obblighi Parte_1 Controparte_1 genitoriali ed a contribuire economicamente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei propri figli. La sig.ra verserà ogni mese un contributo di € 200,00 (euro Controparte_1 duecento,00) al sig. a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e Parte_1 sino alla sua indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità stabilite su intesa tra le parti.
6) La sig.ra si impegna, altresì, a contribuire per le spese relative alle due figlie Controparte_1 maggiorenni (ancora non economicamente autonome) attraverso il pagamento mensile delle spese per la gestione delle autovetture in uso alle stesse e sino alla loro indipendenza economica.
7) Quanto alle spese straordinarie sostenute per tutti i figli, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, purché previamente concordate e/o debitamente documentate.
8) Gli istanti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver già provveduto alla divisione dei beni in comune e di nulla avere da pretendere l'uno dall'altro, avendo ciascuno una situazione economica e reddituale sufficiente al soddisfacimento delle proprie esigenze. Gli stessi continueranno
a godere in modo pieno ed esclusivo dei rispettivi beni di proprietà personale e dichiarano di aver già risolto le questioni patrimoniali non contemplate nel presente atto.
9) I coniugi terranno in essere il conto corrente n. 10155267, sino alla completa estinzione del prestito n. 18426987, acceso presso l'Istituto Bancario UniCredit in data 27.03.2018, con scadenza il scade 20.04.2028, con importo residuo di € 11.540,11, il tutto nell'interesse della famiglia;
10) Quanto ai debiti maturati dal 05.09.1999 al 01.09.2024, relativamente alla gestione della casa coniugale (a titolo esemplificativo: canoni di locazione Aterp, tasse/tributi per canoni idrici, rifiuti solidi urbani, ecc...) se dovuti, questi saranno corrisposti in egual misura dagli istanti in qualsiasi momento dovessero essere avanzate le relative pretese dagli enti creditori”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente. Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in ER (CZ), il 5 settembre 1999, iscritto nel Registro LO Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1999, n. 19, parte II, serie A, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
Sant'Andrea OL LO JO (CZ), e , nata in data [...] a [...], Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento LO Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo