CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 828 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati. Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parrocchia di Ricorrente_1, con sede in Indirizzo_1 Snc a Pontecorvo proponeva ricorso contro la Resistente_1 srl, già concessionaria della riscossione delle entrate del Comune di Pontecorvo, avverso l'avviso di accertamento n. 828, notificato in data 29 marzo 2023, emesso per il predetto Comune, relativo al mancato pagamento della TARI annualità 2016, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.
Deduceva la Giuridica inesistenza degli atti impugnati per carenza di legittimazione attiva della Tre Esse
Italia srl per essere divenuta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di
Pontecorvo nell'anno 2014, alla luce del contratto di affidamento del 04 agosto, e successivamente, per effetto di delibera n. 107 del 1 agosto 2017, con cui l'Ente Comunale prorogava per altri 3 anni il servizio, redigendo un secondo contratto.
Il mandato conferito, con il secondo contratto, avente una durata triennale, veniva definitivamente a scadere nel mese di agosto 2020, con conseguente perdita di ogni legittimazione ad emettere e notificare atti di accertamento e riscossione in luogo dell'Ente titolare, ovvero il Comune di
Pontecorvo; nel caso di specie gli atti impugnati erano stati, orbene, emessi e notificati a distanza di quasi
3 anni dalla scadenza contrattuale, nell'agosto 2020, con consequenziale loro giuridica inesistenza, stante l'assoluta carenza del potere impositivo in capo alla Resistente_1 Srl. Ad un'ulteriore richiesta di proroga il Sindaco di Pontecorvo Dott. Nominativo_1 comunicava “..che non è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere alla proroga del medesimo e che pertanto il rapporto contrattuale si intende terminato alla data di scadenza prevista”, esprimendo una volontà definitivamente abdicativa del rapporto concessorio.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di valida sottoscrizione essendovi in calce agli atti, in luogo della firma autografa dell'amministratore della Resistente_1 Srl, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile Difensore_3.
Nel merito eccepiva la carenza di legittimità passiva della Parrocchia di Ricorrente_1 in relazione al pagamento del tributo relativo agli immobili oggetto dell'accertamento e, comunque, il difetto assoluto di motivazione.
Il pagamento della Tassa Rifiuti era stato richiesto per 3 unità immobiliari site in Indirizzo_2 a Pontecorvo, catastalmente identificate al Foglio 77, Numero 2, Sub 4, 5 e 6, tutte di categoria B1, unità in realtà intestate a diversi soggetti giuridici e solamente per 1/5 alla Parrocchia di San Bartolomeo la quale non occupava, né deteneva i locali accertati.
Sul punto riscontrava la totale assenza di motivazione negli avvisi di accertamento impugnati, in quanto la
Resistente_1 Srl non aveva minimamente spiegato in forza di quali ragioni fossero stati imputati l'occupazione e l'utilizzo delle unità immobiliari in narrativa alla Parrocchia di San Bartolomeo. Eccepiva, altresì, l'esenzione dal pagamento della Tari per gli immobili in questione in quanto locali adibiti all'esercizio dell'attività di culto, come accertato dall'Ente Comunale a seguito di sopralluogo, atteso che i locali erano collegati da accessi diretti dalla Chiesa in discorso alla chiesa del Sacro Cuore rappresentando pertinenze strettamente legate all'esercizio di culto ed alla formazione ed attività caritative.
Illegittimo, inoltre, doveva ritenersi il concorso delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento.
Chiedeva, quindi, sulla scorta delle enunciate argomentazioni, che venisse dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento ed il loro annullamento e, comunque, la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la Resistente_1 srl impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto con il ricorso chiedendone il rigetto per infondatezza dei motivi a sostegno.
In base al contratto di affidamento dell'appalto per la riscossione dei tributi, il Concessionario aveva, non facoltà, ma obbligo di continuare la gestione, anche dopo la scadenza del contratto, di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguentemente la Resistente_1 srl risultava pienamente legittimata ad emettere l'ingiunzione oggetto del ricorso, avendo essa ad oggetto annualità pregresse riconducibili all'attività della concessionaria.
Sul difetto di valida sottoscrizione, deduceva che l'atto impositivo era stato sottoscritto dall'Amministratore
Unico nonché Legale Rappresentante della Società di Accertamento e Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, erano riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento;
ai sensi dell'art. 1 comma 87, della legge, risultava possibile sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva, essendo la ricorrente intestataria solo per una quota del diritto di proprietà deduceva che, in materia di TARI, il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte e, rispetto a tale presupposto la ricorrente già risulta legittimata passiva.
Sull'invocata esenzione dal pagamento della TARI, essendo i locali di cui si tratta adibiti all'esercizio dell'attività di culto, deuceva l'infondatezza della doglianza, poichè la normativa nazionale in materia TARI non prevede esenzioni per i fabbricati, e loro pertinenze, destinati all'esercizio dell'attività di culto con riferimento al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di specie non è stata, inoltre, allegata, nè dimostrata, dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal tributo per le unità immobiliari accertate, ai fini del riconoscimento dell'invocata esenzione;
la ricorrente si è infatti, limitata ad invocare l'esenzione dal tributo con un'eccezione non supportata da validi elementi probatori a conforto.
Sull'illegittimo concorso delle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, osservava la Resistente_1 srl che due distinti sono gli inadempimenti, disciplinati da due diverse norme che mirano, appunto, a colpire due differenti violazioni amministrative e pertanto al contribuente che mette in atto entrambe le condotte lesive, devono essere comminate entrambe le sanzioni.
La Resistente concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della piena legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, nei termini in cui rideterminati ai soli fini del riconoscimento del cumulo giuridico, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa al difetto di di legittimazione della Resistente_1 srl. Risulta, difatti, dal contratto depositato che tra gli obblighi del concessionario stabiliti dall'art.7 del contratto, vi era quello che prevede che alla scadenza contrattuale la stessa dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto e riferibili alle annualità di sua competenza fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti. Dunque, deve ritenersi che la Resistente_1 srl fosse pienamente legittimata ad emettere l'ingiunzione oggetto del ricorso, avendo essa ad oggetto annualità pregresse riconducibili all'attività della concessionaria.
Quanto all'assenza di firma valida in calce all'atto impositiva riconducibile al responsabile del procedimento deve evidenziarsi che l'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, prevede la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, e/o del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Sul punto si è espressa, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza N. 29820/2021 affermando la legittimità della sottoscrizione degli atti a mezzo apposizione di firma a stampa e, con consolidato ed unanime orientamento, si è finanche affermato che la nullità degli atti emessi dal concessionario deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentano inequivocabilmente di riferire l'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo
(Cass. Sent. 4757/2009).
Dal testo della sentenza della Corte di Cassazione. 4283 del 2010 è dato, in particolare, evincere il principio secondo il quale "l'avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue, ne, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario”.
Quanto all'esenzione dal tributo sostenuto dalla ricorrente, deve ritenersi che non può considerarsi sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto occorrendo verificarsi e provare in concreto l'esercizio del culto all'interno dei locali, con onere della parte contribuente, ai fini di detto accertamento, di dichiarare che i locali siano destinati al culto, in quanto possono essere esentati dalla TARI e dalla TARSU soltanto gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia originaria, o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale, come affermato dalla Cassazione con la pronuncia N. 16641 del 23 maggio 2022.
In buona sostanza, il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l'immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all'attività effettivamente svolta nello stesso;
con particolare riferimento al requisito oggettivo è necessario che l'ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l'attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta;
nel caso in esame, mentre il requisito soggettivo appare rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo poiché, la ricorrente, oltre a non aver presentato alcuna dichiarazione non ha inoltre prodotto alcun documento teso a dimostrare che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione in quanto destinati esclusivamente allo svolgimento - con modalità non commerciali - di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222.
La prova del concreto esercizio con modalità non commerciali dell'attività spetta, orbene, al contribuente, in applicazione del principio generale per cui chi invoca una esenzione ha l'onere di fornire prova della ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione.
Ciò imponeva alla Parrocchia, in primo luogo, di compilare la dichiarazione IMU nella quale specificamente individuare, per ciascun immobile in ipotesi tassabile, quale fosse in concreto la destinazione di ciascuno.
La ricorrente non ha, orbene, mai presentato tale dichiarazione, persistendo tuttora la omessa dichiarazione da parte della contribuente. La giurisprudenza è sul punto univoca, avendo affermato in fattispecie, invero, non sovrapponibile, un principio generale applicabile per tutti i tributi locali che “le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto". (cfr.Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n. 8595,
Rv.674412 - 01).
Per quel che concerne l'illegittimo concorso delle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, si osserva che l'obbligo della denuncia e quello del versamento rappresentano due adempimenti differenti la cui inosservanza, pertanto, non può che essere sanzionata autonomamente.
Nel caso di specie, va applicata, dunque, la disciplina del cumulo materiale enon quella del cumulo giuridico applicabile, indubbiamente all'ipotesi di concorso formale (realizzazione di più violazioni con un'unica azione).
Pertanto appare logicamente e giuridicamente corretto, in caso di omissione totale, procedere alla sanzione delle due distinte condotte lesive di omessa denuncia ed omesso versamento.
L'art 76 del D.Lgs 507/1993 prevede che per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applichi la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
L'art. 14 del D.L 201/2011 al comma 40 stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, va applicata la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Al comma 39 prevede “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Non appare,quindi, censurabile l'operato dell'Ente impositore per avere applicato le due sanzioni previste dalla normativa vigente.
Alla luce dunque delle esposte considerazioni s'impone il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 828 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati. Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Parrocchia di Ricorrente_1, con sede in Indirizzo_1 Snc a Pontecorvo proponeva ricorso contro la Resistente_1 srl, già concessionaria della riscossione delle entrate del Comune di Pontecorvo, avverso l'avviso di accertamento n. 828, notificato in data 29 marzo 2023, emesso per il predetto Comune, relativo al mancato pagamento della TARI annualità 2016, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative.
Deduceva la Giuridica inesistenza degli atti impugnati per carenza di legittimazione attiva della Tre Esse
Italia srl per essere divenuta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di
Pontecorvo nell'anno 2014, alla luce del contratto di affidamento del 04 agosto, e successivamente, per effetto di delibera n. 107 del 1 agosto 2017, con cui l'Ente Comunale prorogava per altri 3 anni il servizio, redigendo un secondo contratto.
Il mandato conferito, con il secondo contratto, avente una durata triennale, veniva definitivamente a scadere nel mese di agosto 2020, con conseguente perdita di ogni legittimazione ad emettere e notificare atti di accertamento e riscossione in luogo dell'Ente titolare, ovvero il Comune di
Pontecorvo; nel caso di specie gli atti impugnati erano stati, orbene, emessi e notificati a distanza di quasi
3 anni dalla scadenza contrattuale, nell'agosto 2020, con consequenziale loro giuridica inesistenza, stante l'assoluta carenza del potere impositivo in capo alla Resistente_1 Srl. Ad un'ulteriore richiesta di proroga il Sindaco di Pontecorvo Dott. Nominativo_1 comunicava “..che non è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere alla proroga del medesimo e che pertanto il rapporto contrattuale si intende terminato alla data di scadenza prevista”, esprimendo una volontà definitivamente abdicativa del rapporto concessorio.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità degli avvisi impugnati per difetto di valida sottoscrizione essendovi in calce agli atti, in luogo della firma autografa dell'amministratore della Resistente_1 Srl, l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile Difensore_3.
Nel merito eccepiva la carenza di legittimità passiva della Parrocchia di Ricorrente_1 in relazione al pagamento del tributo relativo agli immobili oggetto dell'accertamento e, comunque, il difetto assoluto di motivazione.
Il pagamento della Tassa Rifiuti era stato richiesto per 3 unità immobiliari site in Indirizzo_2 a Pontecorvo, catastalmente identificate al Foglio 77, Numero 2, Sub 4, 5 e 6, tutte di categoria B1, unità in realtà intestate a diversi soggetti giuridici e solamente per 1/5 alla Parrocchia di San Bartolomeo la quale non occupava, né deteneva i locali accertati.
Sul punto riscontrava la totale assenza di motivazione negli avvisi di accertamento impugnati, in quanto la
Resistente_1 Srl non aveva minimamente spiegato in forza di quali ragioni fossero stati imputati l'occupazione e l'utilizzo delle unità immobiliari in narrativa alla Parrocchia di San Bartolomeo. Eccepiva, altresì, l'esenzione dal pagamento della Tari per gli immobili in questione in quanto locali adibiti all'esercizio dell'attività di culto, come accertato dall'Ente Comunale a seguito di sopralluogo, atteso che i locali erano collegati da accessi diretti dalla Chiesa in discorso alla chiesa del Sacro Cuore rappresentando pertinenze strettamente legate all'esercizio di culto ed alla formazione ed attività caritative.
Illegittimo, inoltre, doveva ritenersi il concorso delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento.
Chiedeva, quindi, sulla scorta delle enunciate argomentazioni, che venisse dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento ed il loro annullamento e, comunque, la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la Resistente_1 srl impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto con il ricorso chiedendone il rigetto per infondatezza dei motivi a sostegno.
In base al contratto di affidamento dell'appalto per la riscossione dei tributi, il Concessionario aveva, non facoltà, ma obbligo di continuare la gestione, anche dopo la scadenza del contratto, di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli anni di propria competenza, ovvero, le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguentemente la Resistente_1 srl risultava pienamente legittimata ad emettere l'ingiunzione oggetto del ricorso, avendo essa ad oggetto annualità pregresse riconducibili all'attività della concessionaria.
Sul difetto di valida sottoscrizione, deduceva che l'atto impositivo era stato sottoscritto dall'Amministratore
Unico nonché Legale Rappresentante della Società di Accertamento e Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, erano riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento;
ai sensi dell'art. 1 comma 87, della legge, risultava possibile sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva, essendo la ricorrente intestataria solo per una quota del diritto di proprietà deduceva che, in materia di TARI, il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte e, rispetto a tale presupposto la ricorrente già risulta legittimata passiva.
Sull'invocata esenzione dal pagamento della TARI, essendo i locali di cui si tratta adibiti all'esercizio dell'attività di culto, deuceva l'infondatezza della doglianza, poichè la normativa nazionale in materia TARI non prevede esenzioni per i fabbricati, e loro pertinenze, destinati all'esercizio dell'attività di culto con riferimento al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di specie non è stata, inoltre, allegata, nè dimostrata, dalla contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal tributo per le unità immobiliari accertate, ai fini del riconoscimento dell'invocata esenzione;
la ricorrente si è infatti, limitata ad invocare l'esenzione dal tributo con un'eccezione non supportata da validi elementi probatori a conforto.
Sull'illegittimo concorso delle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, osservava la Resistente_1 srl che due distinti sono gli inadempimenti, disciplinati da due diverse norme che mirano, appunto, a colpire due differenti violazioni amministrative e pertanto al contribuente che mette in atto entrambe le condotte lesive, devono essere comminate entrambe le sanzioni.
La Resistente concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della piena legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, nei termini in cui rideterminati ai soli fini del riconoscimento del cumulo giuridico, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa al difetto di di legittimazione della Resistente_1 srl. Risulta, difatti, dal contratto depositato che tra gli obblighi del concessionario stabiliti dall'art.7 del contratto, vi era quello che prevede che alla scadenza contrattuale la stessa dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto e riferibili alle annualità di sua competenza fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti. Dunque, deve ritenersi che la Resistente_1 srl fosse pienamente legittimata ad emettere l'ingiunzione oggetto del ricorso, avendo essa ad oggetto annualità pregresse riconducibili all'attività della concessionaria.
Quanto all'assenza di firma valida in calce all'atto impositiva riconducibile al responsabile del procedimento deve evidenziarsi che l'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, prevede la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, e/o del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Sul punto si è espressa, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza N. 29820/2021 affermando la legittimità della sottoscrizione degli atti a mezzo apposizione di firma a stampa e, con consolidato ed unanime orientamento, si è finanche affermato che la nullità degli atti emessi dal concessionario deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentano inequivocabilmente di riferire l'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo
(Cass. Sent. 4757/2009).
Dal testo della sentenza della Corte di Cassazione. 4283 del 2010 è dato, in particolare, evincere il principio secondo il quale "l'avviso di mora emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo alto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, a prescindere dall'identità del funzionario che materialmente lo esegue, ne, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario”.
Quanto all'esenzione dal tributo sostenuto dalla ricorrente, deve ritenersi che non può considerarsi sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto occorrendo verificarsi e provare in concreto l'esercizio del culto all'interno dei locali, con onere della parte contribuente, ai fini di detto accertamento, di dichiarare che i locali siano destinati al culto, in quanto possono essere esentati dalla TARI e dalla TARSU soltanto gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia originaria, o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale, come affermato dalla Cassazione con la pronuncia N. 16641 del 23 maggio 2022.
In buona sostanza, il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l'immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all'attività effettivamente svolta nello stesso;
con particolare riferimento al requisito oggettivo è necessario che l'ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l'attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta;
nel caso in esame, mentre il requisito soggettivo appare rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo poiché, la ricorrente, oltre a non aver presentato alcuna dichiarazione non ha inoltre prodotto alcun documento teso a dimostrare che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione in quanto destinati esclusivamente allo svolgimento - con modalità non commerciali - di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222.
La prova del concreto esercizio con modalità non commerciali dell'attività spetta, orbene, al contribuente, in applicazione del principio generale per cui chi invoca una esenzione ha l'onere di fornire prova della ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione.
Ciò imponeva alla Parrocchia, in primo luogo, di compilare la dichiarazione IMU nella quale specificamente individuare, per ciascun immobile in ipotesi tassabile, quale fosse in concreto la destinazione di ciascuno.
La ricorrente non ha, orbene, mai presentato tale dichiarazione, persistendo tuttora la omessa dichiarazione da parte della contribuente. La giurisprudenza è sul punto univoca, avendo affermato in fattispecie, invero, non sovrapponibile, un principio generale applicabile per tutti i tributi locali che “le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto". (cfr.Cass. Sez. 5, 01/04/2025, n. 8595,
Rv.674412 - 01).
Per quel che concerne l'illegittimo concorso delle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, si osserva che l'obbligo della denuncia e quello del versamento rappresentano due adempimenti differenti la cui inosservanza, pertanto, non può che essere sanzionata autonomamente.
Nel caso di specie, va applicata, dunque, la disciplina del cumulo materiale enon quella del cumulo giuridico applicabile, indubbiamente all'ipotesi di concorso formale (realizzazione di più violazioni con un'unica azione).
Pertanto appare logicamente e giuridicamente corretto, in caso di omissione totale, procedere alla sanzione delle due distinte condotte lesive di omessa denuncia ed omesso versamento.
L'art 76 del D.Lgs 507/1993 prevede che per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applichi la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
L'art. 14 del D.L 201/2011 al comma 40 stabilisce che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, va applicata la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Al comma 39 prevede “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Non appare,quindi, censurabile l'operato dell'Ente impositore per avere applicato le due sanzioni previste dalla normativa vigente.
Alla luce dunque delle esposte considerazioni s'impone il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dott. Francesco Galli