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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2309/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente e
difeso dall'avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura in atti CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia negativa, affermava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l chiedendo CP_1
al giudice del lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A seguito di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal giudice non riconosceva al ricorrente le condizioni per accedere la beneficio richiesto.
A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati.
L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del medesimo per mancata CP_1
indicazione delle contestazioni e nel merito contestando la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto e chiedendo il rigetto della domanda.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato.
Nel merito l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportano nel loro complesso una incapacità a deambulare o a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di terzi.
In particolare, si critica il consulente che non avrebbe secondo parte ricorrente considerato correttamente l'insieme delle patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente e valutato il quadro multifattorale.
Al contrario il consulente ha tenuto in considerazione dandone motivazione di tutta la documentazione allegata e ha precisato come proprio sulla base delle risultanze dei certificati in atti non sono integrati i presupposti di legge.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti), parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, e alla relazione del consulente di parte che non appare aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr.
Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza del giudizio di atp sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza del giudizio di atp, liquidate con separato decreto,
a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 16/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2309/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente e
difeso dall'avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura in atti CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia negativa, affermava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l chiedendo CP_1
al giudice del lavoro di Tivoli l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A seguito di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal giudice non riconosceva al ricorrente le condizioni per accedere la beneficio richiesto.
A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati.
L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del medesimo per mancata CP_1
indicazione delle contestazioni e nel merito contestando la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto e chiedendo il rigetto della domanda.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato.
Nel merito l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti.
Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportano nel loro complesso una incapacità a deambulare o a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di terzi.
In particolare, si critica il consulente che non avrebbe secondo parte ricorrente considerato correttamente l'insieme delle patologie da cui risulta affetta la parte ricorrente e valutato il quadro multifattorale.
Al contrario il consulente ha tenuto in considerazione dandone motivazione di tutta la documentazione allegata e ha precisato come proprio sulla base delle risultanze dei certificati in atti non sono integrati i presupposti di legge.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti), parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, e alla relazione del consulente di parte che non appare aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr.
Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza del giudizio di atp sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza del giudizio di atp, liquidate con separato decreto,
a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 16/09/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti