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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2023
avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e l'affidamento delle figlie minori promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BASILE MAURIZIO, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN MASSIMO, 53, TORINO, presso il difensore BASILE MAURIZIO
Ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCHIANDI CARLOTTA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA VICO, 7, 14, TORINO presso il difensore avv. MARCHIANDI CARLOTTA
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 17 Collegio del 7 marzo 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni precisate all'udienza delli 4 dicembre 2024, con richiamo a quelle formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
“Contrariis Rejectis,
CONCLUSIONI riservato ogni altro diritto di ulteriormente chiedere, dedurre e produrre;
nel merito, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra coniugi, e, quanto a
, rispettandone la volontà oltre ai suoi impegni scolastici ed extra scolastici, e, comunque, in CP_2
difetto di accordo, confermando le seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 22,00 della domenica;
• nel fine settimana di competenza della madre, le sere del martedì e del giovedì dalle ore 19,00 sino alle ore 22,00;
• nel fine settimana di competenza del padre, le sere del martedì e del giovedì dalle ore 19,00 alle ore
22,00.
• per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), e, qualora non sia possibile trascorrere fuori Torino i giorni di festa e parte delle vacanze, ad anni alterni, la giornata del 24 o del 25 dicembre e la giornata del 31 dicembre o quella dell'epifania;
• per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali e dei compleanni ad anni alterni (preferibile), o in alternanza nel corso dell'anno con l'altro genitore;
• per le vacanze estive, da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno, due settimane consecutive con ciascun genitore, alternandosi e, in mancanza di accordo, le prime due settimane del mese di agosto negli anni dispari col padre, ed una terza anche non consecutiva ricadente nel periodo compreso tra il
01.07 ed il 10.09 di ogni anno;
disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie nella misura Parte_1
di Euro 500,00, ovvero di Euro 250,00 per ciascuna, da versare alla sig.ra fino al Controparte_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di ognuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 17 disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie documentate;
ordinare la sottoscrizione congiunta degli atti dispositivi delle somme accantonate sul libretto di deposito postale aperto per la figlia e su cui viene versata l'indennità di accompagnamento per minori;
Per_1
assolvere parte ricorrente da ogni pretesa di parte resistente.
In via istruttoria, ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione in giudizio di copia del libretto CP_1 postale aperto per ove riceve l'indennità di accompagnamento per minori e di Parte_2
cui il padre non ha contezza;
ammettersi, necessitando, prova testimoniale ed interpello formale della sig.ra sui Controparte_1 capi di prova riportati in narrativa così come nella narrativa della memoria integrativa dell'08.09.23, da intendersi preceduti dalla rituale formula “vero che”, con espunzione di eventuali giudizi, negazioni o valutazioni, indicando come teste la sig.ra nonna delle figlie;
Testimone_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali 15% ai sensi del
DM n. 55/2014 e s.m.”.
Per parte convenuta
Come da conclusioni precisate all'udienza delli 4 dicembre 2024
“nel merito ferma la sentenza parziale n. 970/2024 del 13.2.2024 ex art. 4 comma 12, legge 898/1970, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino, il
19.3.2006, tra i sig.ri e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile competente di procedere alle annotazioni e incombenze di legge;
1. affidare le figlie e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo il loro collocamento prevalente e la loro residenza anagrafica presso la madre;
2. assegnare alla signora la (porzione della) casa coniugale attualmente occupata Controparte_1
(censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1276, part. 333, sub 74, A/3, cl.1, vani 4,5, reddito 511,29, doc. avv 10a) con gli arredi ivi presenti;
3. accertare e dare atto che la figlia ha cessato la frequentazione del padre dal Persona_2
14.8.23 e disporre che la figlia frequenti il padre come da seguente calendario, Parte_2
salvo diversi e preventivi accordi scritti tra i genitori: - con ciascun genitore week-end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la giornata del
pagina 3 di 17 24 o del 25 dicembre e la giornata del 31 dicembre o quella dell'Epifania; - durante le vacanze pasquali ad anni alterni, Pasqua con un genitore e SQ con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive tre settimane consecutive con ciascun genitore in un periodo che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di diverso accordo, negli anni pari con il padre l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto, con la madre le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre, e viceversa negli anni dispari - in occasione delle festività infrasettimanali nazionali e locali (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festa del Santo Patrono), in alternanza nel corso dell'anno, con l'altro genitore;
4. disporre a carico del padre, sig. un assegno mensile, da corrispondersi Parte_1
anticipatamente entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario alla madre, sig.ra , a Controparte_1
titolo di contributo indiretto al mantenimento delle due figlie in misura non inferiore a 450 euro per ciascuna figlia, rivalutabile come per legge, con decorrenza dalla domanda;
5. prevedere che ciascun genitore si faccia carico al 50% delle spese di c.d. straordinarie dei figli, regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016 che si richiama integralmente;
6. disporre che la signora percepisca per intero l'assegno unico universale per i figli Controparte_1
di cui alla legge 1.4.2021 n.46 erogato per ciascuna delle figlie;
7. accertare e dare atto che ciascun coniuge ha i mezzi adeguati ed è economicamente autosufficiente e pertanto che non è dovuto alcun assegno ex art. 5, VI comma, legge 898/1970;
8. respingere ogni diversa e/o contraria domanda del sig. in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria, anche previa modifica e/o revoca in parte qua dell'ordinanza del 7.11.2024,
- disporre l'audizione della figlia maggiore (richiesta rinnovata anche nella Persona_2
memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., par. 18);
- ammettere la prova orale per interpello e testi dedotta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. al par. 19 (capi nn. da 1 a 25) con i testi ivi indicati;
- disporre, in difetto di spontanea esibizione, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
a) (come richiesto nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., al par. 21, pag. 12) al sig. e/o al suo datore di lavoro in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Collegno, via Latina n. 136, delle buste paga del primo dei mesi di agosto 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 comprensive del prospetto delle ore lavorate (il c.d. LUL);
b) (come richiesto nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. al par. 26, pag. 15-16),
pagina 4 di 17 al sig. e/o a con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti – Tower A, Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, degli estratti conto dal 1.1.2016 ad oggi dei rapporti bancari intestati e/o cointestati al sig. come risultanti dal doc. 55 pag. Parte_1
10;
- al sig. e/o a Compass Banca s.p.a., con sede in Milano, Via Caldera n.21, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, degli estratti conto del periodo dal 1.1.2016 ad oggi
(compresi quelli relativi al mese di agosto 2023, al fine di verificare dove il padre effettivamente fosse) della carta di credito Compass intestata al sig. come risultante dal doc. 55 pag. Parte_1
6;
- al sig. e/o con sede in Roma, Viale Europa 190, in persona Parte_1 Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore,
- (i) degli estratti conto del periodo dall'1.1.2016 all'1.1.2021 e dal 26.7.23 ad oggi del conto corrente
n.1030757460 (gli estratti conto sono stati prodotti solo in parte, doc. avv. 16);
- (ii) dei rendiconti del periodo dall'1.1.2016 ad oggi dei n.2 conti deposito a risparmio libero/vincolato intestati e/o cointestati al sig. di cui al doc.55 pag.13 e 14; Parte_1
- al sig. e/o Poste Pay s.p.a., con sede in Roma, Viale Europa 190, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, degli estratti conto dall'1.1.2016 ad oggi della carta di credito, della carta prepagata e della carta di debito intestate al medesimo di cui al doc.55 pag.16, 17 e 18,
(stante l'importanza di acquisire tale documentazione con decorrenza dall'1.1.2016 per comprendere dove controparte abbia depositato i 20.000,00 euro prelevati in data 4.1.2016 dal libretto postale cointestato alla moglie, come da doc. 62, per comprendere quali siano effettivamente le sue risorse patrimoniali e per comprendere se i sopraindicati rapporti bancari intestati al medesimo esauriscono effettivamente le sue risorse disponibili o egli non abbia invece versato tale importo su rapporti bancari intestati alla madre e/o ai fratelli);
c) (come richiesto nella memoria istruttoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. al par. 27, pag.16),
- al sig. della dichiarazione dei redditi del medesimo 2024 per anno 2023; Parte_1
- al sig. e/o al suo datore di lavoro in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Collegno, Via Latina n.136 delle buste paga da gennaio 2023 ad oggi del sig. (il sig. dichiara di essere impegnato con 3 h. di Parte_1 Parte_1
lavoro straordinario al giorno, dal lunedì al venerdì e che gli derivi da tale entrata straordinaria il solo importo di 300 euro in più al mese, laddove al medesimo dovrebbero derivare non meno di 800 euro/mese in più lordi. È quindi importante acquisire le buste paga del medesimo per verificare);
pagina 5 di 17 - al sig. del contratto preliminare di vendita della casa di abitazione in Corso Parte_1
Tortona n.6 di sua proprietà, la cui stipula è stata allegata a controparte nella memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. (pagg. 2-3) e del sopravvenuto contratto di compravendita definitivo (come richiesto all'udienza del 6.11.2024 stante la sopravvenienza dell'atto rispetto alla scadenza dei termini istruttori);
- nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, ammettere la prova contraria richiesta nella memoria istruttoria ex art.183, VI comma, n.3 c.p.c. del 21.5.2024 con i testi ivi indicati;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, 15% rimborso spese generali, CPA E IVA e successive occorrende”.
Per il Pubblico Ministero
“Nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Torino il 19.03.2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 46, parte II – serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate due figlie: , il 14.05.2007, e , il 21.04.2011. CP_2 Per_1
Con sentenza pubblicata il 31.10.2019, il Tribunale di Torino pronunciava la separazione personale dei coniugi, regolamentando i rapporti con le figlie minori e gli obblighi di natura economica secondo le condizioni così testualmente riportate:
“affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vedere le figlie in base ad accordi tra i genitori e, in difetto di accordi, con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 21.00;
- due sere la settimana dalle 19.00 alle 21.00, il martedì e il giovedì, nella settimana in cui le bambine nel weekend rimangono con la madre, mentre nell'altra settimana il padre prenderà le figlie il giovedì, presso la nonna materna, alle 19:00 fino alle 21.00; in caso di problemi lavorativi del padre le parti concorderanno un altro giorno;
pagina 6 di 17 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); assegna alla madre la porzione di casa coniugale corrispondente alla parte abitata dai coniugi prima del matrimonio composta da cucina, due camere, bagno e cantina;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 rivalutabile annualmente su base ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016; […]”
Con ricorso del 17.01.2023, il sig. domandava che fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, instando, in merito alle statuizioni accessorie, per la sostanziale conferma del regime stabilito con la pronuncia separativa.
La convenuta compariva davanti al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
questo, però, sortiva esito negativo (cfr. verbale udienza 08.06.2023)
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del 13.06.2023 venivano integralmente confermate le condizioni fissate dalla pronuncia di separazione, sia con riguardo all'affidamento delle figlie presso la madre e al correlato diritto di visita del sig. sia in Parte_1
ordine al contributo al mantenimento posto a carico del medesimo (disattendendo, pertanto, la domanda formulata dalla sig.ra al fine di ottenerne l'incremento); unica statuizione ulteriore era la CP_1 previsione che l'importo dell'assegno mensile dovesse esser rivalutato a far tempo dall'udienza presidenziale in sede separativa.
Contro questo provvedimento la convenuta proponeva reclamo. La Corte d'Appello, con decreto del
13.11.2023, accoglieva il gravame limitatamente ai profili concernenti le questioni economiche: tenendo conto dell'aumento dei redditi del rispetto all'epoca della sentenza di separazione, Parte_1
nonché delle accresciute esigenze connesse all'età delle minori, fissava la nuova misura dell'assegno a carico del ricorrente in euro 325,00 per ciascuna figlia e, dunque, in complessivi euro 650,00.
Ciò posto, con la richiamata ordinanza il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria;
davanti al G.I. designato, le parti si costituivano e integravano le proprie difese.
pagina 7 di 17 All'udienza del 14.12.2023 entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando le proprie conclusioni come da atti introduttivi.
Il Tribunale, con sentenza del 12.02.2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine all'affidamento del figlio minore e alla decisione sulle questioni economiche.
Il procedimento, dunque, aveva seguito davanti al G.I., il quale assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo un primo rinvio, fissava al 05.11.2024 l'udienza per la pronuncia sulle istanze istruttorie. In tale sede, il G.I. sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, senza, tuttavia, che si raggiungesse un accordo.
Con ordinanza dell'08.11.2024 il G.I. rigettava tutte le istanze istruttorie dedotte e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 04.12.2024.
A tale udienza, avanti al Giudice Istruttore designato, le parti precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge.
&&&&&
Le istanze istruttorie
Non sussistono ragioni per discostarsi dall'ordinanza con la quale, l'08.11.2024, il Giudice Istruttore ha respinto le istanze di prove costituende dedotte dalle parti, reputando la causa di natura esclusivamente documentale. In particolare, va ribadito il giudizio di superfluità dell'audizione di , Persona_2
sollecitata dalla convenuta sig.ra , posto che, in relazione al compendio probatorio acquisito e CP_1
tenuto conto che trattasi di soggetto prossimo alla maggiore età (essendo nata il [...]), non appaiono neppure in astratto prospettabili i profili di utilità dell'atto in relazione alla domanda concernente il regime di visita. Parimenti va ritenuto, da un lato, quanto alle prove orali dedotte dalla convenuta, dal momento che la medesima non si confronta criticamente con le ragioni di inammissibilità esplicitate nell'ordinanza istruttoria;
dall'altro, con riguardo alle istanze ex art. 210
c.p.c. formulate da entrambe le parti, non evincendosi, già alla stregua delle rispettive prospettazioni, elementi che facciano ritenere indispensabile l'acquisizione al giudizio dei documenti che ne sono oggetto.
L'affidamento delle figlie minori e CP_2 Per_1
pagina 8 di 17 Il Tribunale, con la sentenza non definitiva del 13.02.2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e;
in mancanza di impugnazione sul punto, Parte_1 CP_1
la decisione sullo status è divenuta irrevocabile.
In merito alle restanti questioni, sulle quali si è incentrato il prosieguo del giudizio, va in primo luogo rilevato come le parti abbiano assunto conclusioni conformi quanto all'affidamento delle figlie e (quest'ultima, peraltro, ormai prossima alla maggiore età, essendo nata il Per_1 CP_2
14.05.2007), nel senso della conferma di quanto stabilito in sede presidenziale, con affidamento condiviso delle minori e collocazione prevalente presso la madre, , ivi mantenendo la Controparte_1
propria residenza anagrafica e la dimora abituale. Dal che la necessità, per questo Giudice, di ribadire tale assetto, in difetto di alcuna ragione da cui se ne possa desumere, ex art. 337- quater c.c., la contrarietà all'interesse delle minori.
La regolamentazione del diritto di visita del sig. genitore non collocatario Parte_1
Tanto premesso, occorre, invece, assumere determinazioni in ordine al regime delle visite ad opera del genitore non collocatario , attuale ricorrente. Parte_1
Al riguardo, è opportuno muovere dal rilievo che, nel caso di affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso un solo genitore, le modalità secondo le quali viene disciplinato il diritto di visita della parte non collocataria devono essere informate alla piena attuazione del principio di bigenitorialità. In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, affermando che “I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro” – prosegue la pronuncia – “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole
(fattispecie relativa alla possibilità concessa al padre non collocatario di tenere con sé il figlio minore una notte a settimana)” (così, ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 16125/2020). Si tratta di coordinate di principio hanno un'evidente portata generale;
ad esse, dunque, è necessario rifarsi non solo in sede di prima regolamentazione del diritto di visita, laddove manchino o siano ritenuti inidonei eventuali accordi delle parti, ma pure quando si debba decidere su domande dirette a modificare l'assetto già stabilito a fronte dell'allegazione di fatti sopravvenuti.
pagina 9 di 17 Passando al caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per discostarsi, nel senso restrittivo auspicato dalla convenuta, dalla disciplina che, in tema di diritto di visita del sig. Parte_1
è stata prevista dal provvedimento presidenziale (confermato, sul punto, dalla Corte d'Appello in esito al reclamo proposto dalla sig.ra ). CP_1
Deduce la convenuta che le condizioni di visita fissata in sede di separazione – e ad oggi vigenti, in quanto ribadite in questo giudizio dall'ordinanza del 13.06.2023 – sarebbero, da tempo, di fatto disapplicate. Segnatamente, la figlia avrebbe cessato la frequentazione del padre, quale punto CP_2
culminante di un progressivo deteriorarsi del rapporto col medesimo. Quanto a , nei momenti Per_1
di permanenza presso il sig. la minore sarebbe, in realtà, accudita pressoché esclusivamente Parte_1
dalla nonna paterna e, comunque, trascorrerebbe a casa della convenuta la gran parte delle giornate di spettanza del padre. Neppure avrebbe mai trovato attuazione la previsione delle fasce orarie infrasettimanali nelle quali le figlie dovrebbero essere affidate al sig. il quale avrebbe Parte_1
altresì ridotto motu proprio da tre settimane ad una soltanto il periodo trascorso con le figlie durante le vacanze scolastiche estive.
Si tratta, tuttavia, di allegazioni in parte rimaste prive di supporto probatorio e, in altra parte, comunque irrilevanti ai fini delle determinazioni da assumere nell'interesse delle minori. Va osservato, in primo luogo, come la circostanza che l'orario di visita infrasettimanale non sia stato rispettato risulta smentita già da quanto riferito dalle parti in termini sostanzialmente concordi, laddove esse affermano che il sig. si limiterebbe (con riguardo, secondo quel che si dirà, alla figlia più piccola ) a Parte_1 Per_1
recarsi a prenderla al termine delle attività extrascolastiche e a condividere con la medesima la cena e i momenti immediatamente successivi. Il che non può dirsi contrastante con le statuizioni giudiziali, posto che – giova rammentarlo – queste ultime riconoscono al ricorrente il diritto a trascorrere con le minori la sola fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 21:00. Al più si può riconoscere valore ammissivo a quanto riferito dallo stesso sig. al par. 8 della memoria depositata il Parte_1
15.11.2023 nel giudizio di reclamo, laddove ha riferito di riaccompagnare le minori a casa nella sola giornata di giovedì. Quanto, poi, al fatto che nei periodi di permanenza presso l'abitazione paterna le minori sarebbero, in realtà, accudite dalla madre del sig. la rilevanza di questo dato va Parte_1 apprezzata in relazione alla peculiare situazione del nucleo, posto che l'ex casa coniugale, assegnata alla convenuta, altro non è se non una porzione dello stesso immobile in cui risiede il ricorrente e nel medesimo stabile vive – il che è pacifico – anche la madre di quest'ultimo. Se, dunque, è incontroverso che la materiale preparazione dei pasti e altre simili incombenze non siano svolte dal sig. Parte_1 ma dalla nonna paterna, ciò non può all'evidenza assumere il significato di un disinteresse del predetto per la cura quotidiana delle figlie né di una unilaterale alterazione della disciplina dei suoi rapporti con pagina 10 di 17 le minori, trattandosi, piuttosto, di scelte di opportunità rimesse alla normale gestione interna della vita familiare e che, alla stregua delle acquisizioni processuali, non possono dirsi pregiudizievoli per l'interesse di e . Analogamente, per quel che attiene all'articolazione delle vacanze CP_2 Per_1 estive non vi è prova della “autoriduzione” indicata dalla sig.ra , né essa può ritenersi pacifica CP_1
ex art. 115 c.p.c., dal momento che ciò che il ricorrente ha riconosciuto è soltanto di dover “sottostare al calendario predisposto annualmente dal proprio datore di lavoro” (cfr. memoria integrativa n. 23, p. 5). Parte_1
Più in generale, nel prendere in esame la disciplina del diritto di visita non può non tenersi conto dell'autonomia che le minori hanno naturalmente conseguito in relazione alla loro crescita. La circostanza che , poco meno che maggiorenne, abbia inteso di non proseguire la frequentazione CP_2 del padre costituisce una libera manifestazione dell'autonomia di un soggetto prossimo alla maggiore età. Nessuna coercizione è allora predicabile nei confronti della minore – e sul punto i principi di diritto richiamati dalla convenuta alle pp. 12-13 della propria comparsa conclusionale appaiono in astratto condivisibili (benché di scarsa pertinenza rispetto al caso di specie, posto che le ragioni della scelta della minore non sono oggetto di cognizione in questa sede) – ma, per converso, appare evidente che le libere determinazioni della predetta non possono ridondare a pregiudizio della situazione soggettiva facente capo al sig. e cioè della facoltà a lui giudizialmente riconosciuta di trascorrere con Parte_1
la figlia tempi e periodi prefissati, ove questa vi consenta. Siffatte considerazioni possono estendersi anche alla minore , soggetto ormai adolescente, seppur di differente età (essendo nata il Per_1
21.04.2011).
Sotto altro profilo, deve osservarsi come siano inconferenti, rispetto alla domanda proposta, le numerose allegazioni della convenuta relative ad asseriti comportamenti del ricorrente CP_1
improntati a noncuranza e trascuratezza verso le figlie. Si tratta, invero, di circostanze che – laddove provate – potrebbero, eventualmente, assumere rilievo in relazione ad una domanda diretta a mutare il regime di affidamento in termini di esclusività, secondo le previsioni dell'art. 337-quater c.p.c. In concreto, tuttavia, una simile domanda non è stata proposta e anzi, come detto, le parti convergono nella conservazione dell'affidamento condiviso. Sicché il dedurre simili elementi fattuali appare estraneo all'oggetto di questo giudizio, limitato alla modificazione del regime di visita, senza che sia in questione l'idoneità genitoriale del sig. Parte_1
In definitiva, non sussistono fatti sopravvenuti né ragioni attinenti alla salvaguardia dell'interesse delle minori che giustifichino la restrizione del diritto di visita del ricorrente: essa si tradurrebbe in una limitazione immotivata del diritto alla bigenitorialità, nel suo necessario coordinamento con le esigenze e la volontà delle figlie.
pagina 11 di 17 La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con conferma delle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale.
La misura del contributo al mantenimento delle figlie minori, posto a carico del ricorrente
Con riferimento alle questioni economiche, l'entità del contributo mensile del ricorrente al Parte_1
mantenimento delle minori e è oggetto di contrapposte domande di entrambe le CP_2 Per_1 parti, finalizzate alla modifica dell'ammontare di euro 325,00 per ciascuna figlia (e, dunque, di complessivi euro 700,00) dalla Corte di merito all'esito del procedimento di reclamo contro l'ordinanza presidenziale resa in questo giudizio. Più precisamente, a fronte della richiesta della sig.ra di CP_1
aumentare tale importo alla somma globale di euro 900,00, si pone la pretesa del ricorrente finalizzata ad ottenerne la rimodulazione nel minor importo totale di euro 500,00/mese. Sul punto va premesso, in termini generali, che, a mente dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Muovendo, ora, dalla domanda formulata dalla convenuta, questa ha dedotto che il sig. – il Parte_1
cui reddito mensile netto, in sede di provvedimenti provvisori, era stato determinato in euro 1.400,00
(cfr. ordinanza 13.06.2023) e, all'esito del reclamo, in euro 1.750,00 (cfr. decreto Corte d'Appello
13.11.2023, p. 5), in entrambi i casi prendendo in considerazione le sole spettanze retributive – avrebbe beneficiato di un costante e significativo aumento reddituale. Segnatamente, l'imponibile netto mensile sarebbe passato da euro 1.971,00 nel 2022 (cfr. modello 730 sub doc. 15.C ricorrente) ad euro 1.899,19 nel 2023 (cfr. CUD 2023, doc. 27 ricorrente); la busta paga relativa al gennaio 2024, infine, recando la somma di euro 2.127,00 (cfr. doc. 25 ricorrente), sarebbe indicativa del rafforzarsi di questa tendenza migliorativa. A quanto precede la convenuta affianca ulteriori allegazioni, dalle quali (cfr., CP_1
nella specie, comparsa conclusionale , p. 21) desume un reddito complessivo di controparte non CP_1
inferiore ad euro 2.400,00 mensili (e, cioè, lo svolgimento di lavoro straordinario con carattere di sistematicità, la prestazione di attività lavorativa non dichiarata ai fini fiscali, l'esistenza di redditi tratti da immobili nella titolarità del nonché di ulteriori rapporti bancari;
infine, il mancato Parte_1
rimborso pro quota alla convenuta delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori).
Per contro, il sig. insta per la riduzione dell'entità dell'assegno, deducendo l'incidenza del Parte_1
medesimo su di una situazione economica caratterizzata da ingenti esborsi correnti in presenza di redditi (nella sostanza) invariati.
Reputa il Tribunale che entrambe le domande siano infondate, nei termini che si diranno.
pagina 12 di 17 Con riguardo all'iniziativa assunta dalla convenuta , pur avendosi evidenza documentale del CP_1 graduale incremento dei redditi da lavoro del ricorrente (compiutamente attestati fino a tutto l'anno
2023), non sono provate le asserzioni circa l'esistenza di ulteriori fonti di reddito delle quali il sig. si gioverebbe. Anche a voler convenire sulla natura non occasionale del lavoro Parte_1
straordinario – ammesso dal ricorrente ma la cui valenza economica è già conglobata nei redditi dichiarati e posti a base delle successive statuizioni in punto di mantenimento – tale conclusione non può estendersi né ai versamenti legati – in via di mera ipotesi – per prestazioni lavorative occasionali e non dichiarate (dal momento che due soli bonifici, sub doc. 16 ricorrente non appaiono, di per sé, indicativi di alcuna sistematicità) né ai proventi della concessione in godimento di beni immobili, rispetto alla quale non è indicato alcun sostegno istruttorio e che si configura, anzi, in termini puramente congetturali. Il fatto, poi, che il sia cointestario con la propria madre di un conto Parte_1
corrente bancario non può dirsi decisivo in questo contesto, risultando accertati i redditi del ricorrente e, dunque, la possibile fonte della provvista di tale conto.
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del contributo a complessivi euro
500,00 mensili avanzata dal sig. In proposito è sufficiente rilevare come, a sostegno della Parte_1
domanda, il ricorrente configuri (cfr., segnatamente, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente) una condizione di difficoltà nel sopperire alle esigenze di vita proprie e delle minori coi mezzi finanziari a sua disposizione. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione generica, che non appare idonea a contraddire un quadro probatorio dal quale emerge pur sempre un incremento progressivo delle disponibilità del sig. (seppur non nell'entità allegata dalla convenuta). Parte_1
Risultano, in definitiva, confermate le acquisizioni relative alla situazione reddituale della coppia genitoriale come assunte nella fase presidenziale di questo giudizio e nel successivo procedimento di reclamo. Alle considerazioni già sviluppate in merito alla posizione del ricorrente deve aggiungersi che la convenuta ha senz'altro migliorato la propria condizione rispetto al giudizio di separazione CP_1
(in quanto titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, seppur con orario part time), elemento già valorizzato in sede di statuizioni provvisorie. Il suo reddito da lavoro appare ad oggi immutato, mentre, per contro, non vi è prova (nonostante le copiose produzioni documentali sul punto), del sopravvenire di difficoltà economiche: dirimente è il rilievo che, in particolare, le due quietanze di pagamento sub docc. 35 e 37 di parte convenuta, relative alla restituzione di prestiti dalla medesima ricevuti, appaiono, nel primo caso, legate a circostanze occasionali e, nel secondo, comunque assai risalenti (datando al 2022), sicché non se ne può desumere la ricorrente necessità della di CP_1
ricorrere al sostegno di terzi per le proprie esigenze di vita.
pagina 13 di 17 Ciò posto, tuttavia, ritiene il Collegio che, nonostante i pur rilevanti profili finora evidenziati, non possa farsi luogo alla pura e semplice conferma della misura dell'assegno di mantenimento quale fissata all'esito del procedimento di reclamo contro l'ordinanza presidenziale. Va considerata, in proposito, l'incidenza dell'età, seppur nettamente differente, delle figlie e . La prima, CP_2 Per_1
come detto, è ormai prossima a compiere i diciotto anni, fase in cui le sue esigenze di vita sono naturalmente destinate ad accrescersi e articolarsi, in conseguenza della raggiunta autonomia sul piano giuridico-relazionale e delle possibili ulteriori scelte formative e di studio, senza che di regola, tuttavia,
a ciò ancora si accompagni una corrispondente, seppur iniziale, autonomia economica. Quanto a
, si tratta di una minore poco più che tredicenne e, dunque, in pieno periodo pre- Per_1
adolescenziale: un periodo di crescita in cui parimenti i suoi bisogni di vita, specie sul piano sociale e della formazione, acquistano maggior consistenza e complessità.
Secondo un orientamento consolidato, cui si intende dare continuità, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (così, da ultimo, Cass. n. 11724/2023).
È proprio alla stregua di queste coordinate di principio che, onde assicurare, nel caso concreto, che il contributo economico a carico del sig. sia effettivamente adeguato a sopperire alle necessità Parte_1
delle minori, anche nella loro proiezione dinamica ed evolutiva, che si ritiene congruo disporre l'incremento della misura del contributo per l'importo di euro 50,00 mensili in relazione ad ognuna delle figlie: il ricorrente, dunque, sarà tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento, in luogo della somma di euro 325,00 per ciascuna minore, quello di euro 375,00 (per un ammontare complessivo, dunque, di euro 750,00). Il relativo assegno, secondo quanto già statuito, dovrà essere direttamente corrisposto dal sig. alla sig.ra . Parte_1 CP_1
La domanda relativa alla sottoscrizione congiunta degli atti di disposizione delle somme depositate sul libretto postale
Con ulteriore domanda, formulata solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., il sig. ha chiesto che il Tribunale ordini che gli atti dispositivi delle somme giacenti sul libretto Parte_1
postale intestato alla figlia minore siano posti in essere congiuntamente da entrambi i Per_1
genitori, laddove, ad oggi, la relativa legittimazione è attribuita alla sola convenuta. Queste le conclusioni rassegnate sul punto: “ordinare la sottoscrizione congiunta degli atti dispositivi delle somme accantonate sul libretto di deposito postale aperto per la figlia e su cui viene versata Per_1
l'indennità di accompagnamento per minori”.
pagina 14 di 17 Ritiene il Collegio che, già in via preliminare, tale domanda sia inammissibile e, pertanto, debba essere respinta in limine.
Va rammentato, in proposito, come la realizzazione del processo cumulato avente per oggetto domande sottoposte a riti diversi sia consentito, a mente dell'art. 40, comma 3, c.p.c. nei soli casi in cui le medesime siano avvinte da un vincolo di connessione c.d. forte, cioè riconducibile alle fattispecie (tutte di connessione oggettiva) previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Non è possibile, in altri termini, la proposizione cumulativa di domande connesse solo sul piano soggettivo o, al più, caratterizzate da una comunanza soltanto parziale della causa petendi: e di questo principio generale la giurisprudenza di legittimità ha fatto reiterata applicazione proprio per scandire i limiti dell'introduzione di ulteriori domande nei giudizi di separazione, divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr., in particolare, Cass. n. 11964/2022 e Cass. n. 18870/2014, concernenti il rapporto tra azione di separazione personale e azione risarcitoria).
Nel caso di specie, tra le domande formulate non è ravvisabile alcuna delle ragioni di connessione c.d. forte idonee a giustificare il simultaneus processus. La pretesa relativa al regime di disposizione delle somme oggetto del libretto di deposito, a ben vedere, è fondata sull'allegazione di fatti (la gestione del rapporto contrattuale da parte della sola sig.ra e la circostanza che, in ciò, la medesima operi in CP_1
piena autonomia) chiaramente indipendenti da quelli che sostanziano le domande rispettivamente proposte in tema di regime di visita e di obblighi economici. Si è in presenza, dunque, di pretese giudiziali autonome il cui unico punto di contatto è di carattere soggettivo: tuttavia insufficiente – come detto – a fondare l'unitaria trattazione e decisione delle singole cause, sottraendole ai differenti
(speciale e ordinario) riti cui sono naturalmente soggette.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda va respinta in quanto inammissibile.
Le spese del giudizio
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale a mente dell'art. 92 c.p.c.. Si configura, invero, una situazione di soccombenza reciproca: essa è ravvisabile nella circostanza che, se entrambe le parti, sulla questione del mantenimento, hanno visto disattese le proprie richieste, al rigetto della domanda proposta dalla convenuta in tema di regime di visita si affianca la ritenuta inammissibilità della pretesa Controparte_1
del ricorrente in ordine alla legittimazione a disporre del libretto postale. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,in pagina 15 di 17 contraddittorio tra le parti, dato atto che con sentenza del 24/10/2023 è stata pronunciata sentenza parziale in punto status,
Dispone l'affidamento condiviso delle minori e Persona_2 Parte_2
in capo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra
[...]
. Controparte_1
Dispone che le minori e mantengano la Persona_2 Parte_2
residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che il sig. possa incontrare le figlie minori Parte_1 Persona_2
e in base ad accordi tra i genitori e, in difetto di accordi,
[...] Parte_2
con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal venerdì sera alle 19:00 alla domenica sera alle 21:00;
- due sere la settimana dalle 19:00 alle 21:00, il martedì e il giovedì, nella settimana in cui le bambine nel weekend rimangono con la madre, mentre nell'altra settimana il padre prenderà le figlie il giovedì, presso la nonna materna, alle 19:00 fino alle 21:00; in caso di problemi lavorativi del padre le parti concorderanno un altro giorno;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); assegna alla madre la porzione di casa coniugale corrispondente alla parte abitata dai coniugi prima del matrimonio composta da cucina, due camere, bagno e cantina.
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie e che, a questo fine, il sig. corrisponda alla madre, sig.ra , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile dall'importo complessivo di euro 750,00, pari ad euro 375,00 per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016.
pagina 16 di 17 Dichiara inammissibile la domanda, proposta da concernente la Parte_1
legittimazione a disporre delle somme giacenti sul libretto di deposito postale intestato alla minore
. Parte_2
Visto l'art. 92 c.p.c., dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali competenti.
Minuta redatta dal dott. Davide Melano Bosco - MOT
Così deciso in Torino in data 7 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2023
avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e l'affidamento delle figlie minori promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BASILE MAURIZIO, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN MASSIMO, 53, TORINO, presso il difensore BASILE MAURIZIO
Ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. MARCHIANDI CARLOTTA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in VIA VICO, 7, 14, TORINO presso il difensore avv. MARCHIANDI CARLOTTA
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 17 Collegio del 7 marzo 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da conclusioni precisate all'udienza delli 4 dicembre 2024, con richiamo a quelle formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
“Contrariis Rejectis,
CONCLUSIONI riservato ogni altro diritto di ulteriormente chiedere, dedurre e produrre;
nel merito, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi tra coniugi, e, quanto a
, rispettandone la volontà oltre ai suoi impegni scolastici ed extra scolastici, e, comunque, in CP_2
difetto di accordo, confermando le seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 22,00 della domenica;
• nel fine settimana di competenza della madre, le sere del martedì e del giovedì dalle ore 19,00 sino alle ore 22,00;
• nel fine settimana di competenza del padre, le sere del martedì e del giovedì dalle ore 19,00 alle ore
22,00.
• per metà delle vacanze natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), e, qualora non sia possibile trascorrere fuori Torino i giorni di festa e parte delle vacanze, ad anni alterni, la giornata del 24 o del 25 dicembre e la giornata del 31 dicembre o quella dell'epifania;
• per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali e dei compleanni ad anni alterni (preferibile), o in alternanza nel corso dell'anno con l'altro genitore;
• per le vacanze estive, da comunicarsi entro il 15 giugno di ogni anno, due settimane consecutive con ciascun genitore, alternandosi e, in mancanza di accordo, le prime due settimane del mese di agosto negli anni dispari col padre, ed una terza anche non consecutiva ricadente nel periodo compreso tra il
01.07 ed il 10.09 di ogni anno;
disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie nella misura Parte_1
di Euro 500,00, ovvero di Euro 250,00 per ciascuna, da versare alla sig.ra fino al Controparte_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica di ognuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 17 disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche (non coperte dal SSN), scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie documentate;
ordinare la sottoscrizione congiunta degli atti dispositivi delle somme accantonate sul libretto di deposito postale aperto per la figlia e su cui viene versata l'indennità di accompagnamento per minori;
Per_1
assolvere parte ricorrente da ogni pretesa di parte resistente.
In via istruttoria, ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla sig.ra l'esibizione in giudizio di copia del libretto CP_1 postale aperto per ove riceve l'indennità di accompagnamento per minori e di Parte_2
cui il padre non ha contezza;
ammettersi, necessitando, prova testimoniale ed interpello formale della sig.ra sui Controparte_1 capi di prova riportati in narrativa così come nella narrativa della memoria integrativa dell'08.09.23, da intendersi preceduti dalla rituale formula “vero che”, con espunzione di eventuali giudizi, negazioni o valutazioni, indicando come teste la sig.ra nonna delle figlie;
Testimone_1
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali 15% ai sensi del
DM n. 55/2014 e s.m.”.
Per parte convenuta
Come da conclusioni precisate all'udienza delli 4 dicembre 2024
“nel merito ferma la sentenza parziale n. 970/2024 del 13.2.2024 ex art. 4 comma 12, legge 898/1970, che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino, il
19.3.2006, tra i sig.ri e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile competente di procedere alle annotazioni e incombenze di legge;
1. affidare le figlie e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo il loro collocamento prevalente e la loro residenza anagrafica presso la madre;
2. assegnare alla signora la (porzione della) casa coniugale attualmente occupata Controparte_1
(censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1276, part. 333, sub 74, A/3, cl.1, vani 4,5, reddito 511,29, doc. avv 10a) con gli arredi ivi presenti;
3. accertare e dare atto che la figlia ha cessato la frequentazione del padre dal Persona_2
14.8.23 e disporre che la figlia frequenti il padre come da seguente calendario, Parte_2
salvo diversi e preventivi accordi scritti tra i genitori: - con ciascun genitore week-end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la giornata del
pagina 3 di 17 24 o del 25 dicembre e la giornata del 31 dicembre o quella dell'Epifania; - durante le vacanze pasquali ad anni alterni, Pasqua con un genitore e SQ con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive tre settimane consecutive con ciascun genitore in un periodo che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di diverso accordo, negli anni pari con il padre l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto, con la madre le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre, e viceversa negli anni dispari - in occasione delle festività infrasettimanali nazionali e locali (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, festa del Santo Patrono), in alternanza nel corso dell'anno, con l'altro genitore;
4. disporre a carico del padre, sig. un assegno mensile, da corrispondersi Parte_1
anticipatamente entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario alla madre, sig.ra , a Controparte_1
titolo di contributo indiretto al mantenimento delle due figlie in misura non inferiore a 450 euro per ciascuna figlia, rivalutabile come per legge, con decorrenza dalla domanda;
5. prevedere che ciascun genitore si faccia carico al 50% delle spese di c.d. straordinarie dei figli, regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016 che si richiama integralmente;
6. disporre che la signora percepisca per intero l'assegno unico universale per i figli Controparte_1
di cui alla legge 1.4.2021 n.46 erogato per ciascuna delle figlie;
7. accertare e dare atto che ciascun coniuge ha i mezzi adeguati ed è economicamente autosufficiente e pertanto che non è dovuto alcun assegno ex art. 5, VI comma, legge 898/1970;
8. respingere ogni diversa e/o contraria domanda del sig. in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via istruttoria, anche previa modifica e/o revoca in parte qua dell'ordinanza del 7.11.2024,
- disporre l'audizione della figlia maggiore (richiesta rinnovata anche nella Persona_2
memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., par. 18);
- ammettere la prova orale per interpello e testi dedotta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. al par. 19 (capi nn. da 1 a 25) con i testi ivi indicati;
- disporre, in difetto di spontanea esibizione, ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
a) (come richiesto nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c., al par. 21, pag. 12) al sig. e/o al suo datore di lavoro in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Collegno, via Latina n. 136, delle buste paga del primo dei mesi di agosto 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 comprensive del prospetto delle ore lavorate (il c.d. LUL);
b) (come richiesto nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. al par. 26, pag. 15-16),
pagina 4 di 17 al sig. e/o a con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti – Tower A, Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, degli estratti conto dal 1.1.2016 ad oggi dei rapporti bancari intestati e/o cointestati al sig. come risultanti dal doc. 55 pag. Parte_1
10;
- al sig. e/o a Compass Banca s.p.a., con sede in Milano, Via Caldera n.21, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, degli estratti conto del periodo dal 1.1.2016 ad oggi
(compresi quelli relativi al mese di agosto 2023, al fine di verificare dove il padre effettivamente fosse) della carta di credito Compass intestata al sig. come risultante dal doc. 55 pag. Parte_1
6;
- al sig. e/o con sede in Roma, Viale Europa 190, in persona Parte_1 Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore,
- (i) degli estratti conto del periodo dall'1.1.2016 all'1.1.2021 e dal 26.7.23 ad oggi del conto corrente
n.1030757460 (gli estratti conto sono stati prodotti solo in parte, doc. avv. 16);
- (ii) dei rendiconti del periodo dall'1.1.2016 ad oggi dei n.2 conti deposito a risparmio libero/vincolato intestati e/o cointestati al sig. di cui al doc.55 pag.13 e 14; Parte_1
- al sig. e/o Poste Pay s.p.a., con sede in Roma, Viale Europa 190, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, degli estratti conto dall'1.1.2016 ad oggi della carta di credito, della carta prepagata e della carta di debito intestate al medesimo di cui al doc.55 pag.16, 17 e 18,
(stante l'importanza di acquisire tale documentazione con decorrenza dall'1.1.2016 per comprendere dove controparte abbia depositato i 20.000,00 euro prelevati in data 4.1.2016 dal libretto postale cointestato alla moglie, come da doc. 62, per comprendere quali siano effettivamente le sue risorse patrimoniali e per comprendere se i sopraindicati rapporti bancari intestati al medesimo esauriscono effettivamente le sue risorse disponibili o egli non abbia invece versato tale importo su rapporti bancari intestati alla madre e/o ai fratelli);
c) (come richiesto nella memoria istruttoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. al par. 27, pag.16),
- al sig. della dichiarazione dei redditi del medesimo 2024 per anno 2023; Parte_1
- al sig. e/o al suo datore di lavoro in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Collegno, Via Latina n.136 delle buste paga da gennaio 2023 ad oggi del sig. (il sig. dichiara di essere impegnato con 3 h. di Parte_1 Parte_1
lavoro straordinario al giorno, dal lunedì al venerdì e che gli derivi da tale entrata straordinaria il solo importo di 300 euro in più al mese, laddove al medesimo dovrebbero derivare non meno di 800 euro/mese in più lordi. È quindi importante acquisire le buste paga del medesimo per verificare);
pagina 5 di 17 - al sig. del contratto preliminare di vendita della casa di abitazione in Corso Parte_1
Tortona n.6 di sua proprietà, la cui stipula è stata allegata a controparte nella memoria ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c. (pagg. 2-3) e del sopravvenuto contratto di compravendita definitivo (come richiesto all'udienza del 6.11.2024 stante la sopravvenienza dell'atto rispetto alla scadenza dei termini istruttori);
- nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, ammettere la prova contraria richiesta nella memoria istruttoria ex art.183, VI comma, n.3 c.p.c. del 21.5.2024 con i testi ivi indicati;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, 15% rimborso spese generali, CPA E IVA e successive occorrende”.
Per il Pubblico Ministero
“Nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1
in Torino il 19.03.2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 46, parte II – serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate due figlie: , il 14.05.2007, e , il 21.04.2011. CP_2 Per_1
Con sentenza pubblicata il 31.10.2019, il Tribunale di Torino pronunciava la separazione personale dei coniugi, regolamentando i rapporti con le figlie minori e gli obblighi di natura economica secondo le condizioni così testualmente riportate:
“affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vedere le figlie in base ad accordi tra i genitori e, in difetto di accordi, con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal venerdì sera alle 19.00 alla domenica sera alle 21.00;
- due sere la settimana dalle 19.00 alle 21.00, il martedì e il giovedì, nella settimana in cui le bambine nel weekend rimangono con la madre, mentre nell'altra settimana il padre prenderà le figlie il giovedì, presso la nonna materna, alle 19:00 fino alle 21.00; in caso di problemi lavorativi del padre le parti concorderanno un altro giorno;
pagina 6 di 17 - per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); assegna alla madre la porzione di casa coniugale corrispondente alla parte abitata dai coniugi prima del matrimonio composta da cucina, due camere, bagno e cantina;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 rivalutabile annualmente su base ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Torino 15.3.2016; […]”
Con ricorso del 17.01.2023, il sig. domandava che fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, instando, in merito alle statuizioni accessorie, per la sostanziale conferma del regime stabilito con la pronuncia separativa.
La convenuta compariva davanti al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo di conciliazione;
questo, però, sortiva esito negativo (cfr. verbale udienza 08.06.2023)
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza del 13.06.2023 venivano integralmente confermate le condizioni fissate dalla pronuncia di separazione, sia con riguardo all'affidamento delle figlie presso la madre e al correlato diritto di visita del sig. sia in Parte_1
ordine al contributo al mantenimento posto a carico del medesimo (disattendendo, pertanto, la domanda formulata dalla sig.ra al fine di ottenerne l'incremento); unica statuizione ulteriore era la CP_1 previsione che l'importo dell'assegno mensile dovesse esser rivalutato a far tempo dall'udienza presidenziale in sede separativa.
Contro questo provvedimento la convenuta proponeva reclamo. La Corte d'Appello, con decreto del
13.11.2023, accoglieva il gravame limitatamente ai profili concernenti le questioni economiche: tenendo conto dell'aumento dei redditi del rispetto all'epoca della sentenza di separazione, Parte_1
nonché delle accresciute esigenze connesse all'età delle minori, fissava la nuova misura dell'assegno a carico del ricorrente in euro 325,00 per ciascuna figlia e, dunque, in complessivi euro 650,00.
Ciò posto, con la richiamata ordinanza il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria;
davanti al G.I. designato, le parti si costituivano e integravano le proprie difese.
pagina 7 di 17 All'udienza del 14.12.2023 entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando le proprie conclusioni come da atti introduttivi.
Il Tribunale, con sentenza del 12.02.2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine all'affidamento del figlio minore e alla decisione sulle questioni economiche.
Il procedimento, dunque, aveva seguito davanti al G.I., il quale assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, dopo un primo rinvio, fissava al 05.11.2024 l'udienza per la pronuncia sulle istanze istruttorie. In tale sede, il G.I. sottoponeva alle parti una proposta conciliativa, senza, tuttavia, che si raggiungesse un accordo.
Con ordinanza dell'08.11.2024 il G.I. rigettava tutte le istanze istruttorie dedotte e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 04.12.2024.
A tale udienza, avanti al Giudice Istruttore designato, le parti precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge.
&&&&&
Le istanze istruttorie
Non sussistono ragioni per discostarsi dall'ordinanza con la quale, l'08.11.2024, il Giudice Istruttore ha respinto le istanze di prove costituende dedotte dalle parti, reputando la causa di natura esclusivamente documentale. In particolare, va ribadito il giudizio di superfluità dell'audizione di , Persona_2
sollecitata dalla convenuta sig.ra , posto che, in relazione al compendio probatorio acquisito e CP_1
tenuto conto che trattasi di soggetto prossimo alla maggiore età (essendo nata il [...]), non appaiono neppure in astratto prospettabili i profili di utilità dell'atto in relazione alla domanda concernente il regime di visita. Parimenti va ritenuto, da un lato, quanto alle prove orali dedotte dalla convenuta, dal momento che la medesima non si confronta criticamente con le ragioni di inammissibilità esplicitate nell'ordinanza istruttoria;
dall'altro, con riguardo alle istanze ex art. 210
c.p.c. formulate da entrambe le parti, non evincendosi, già alla stregua delle rispettive prospettazioni, elementi che facciano ritenere indispensabile l'acquisizione al giudizio dei documenti che ne sono oggetto.
L'affidamento delle figlie minori e CP_2 Per_1
pagina 8 di 17 Il Tribunale, con la sentenza non definitiva del 13.02.2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e;
in mancanza di impugnazione sul punto, Parte_1 CP_1
la decisione sullo status è divenuta irrevocabile.
In merito alle restanti questioni, sulle quali si è incentrato il prosieguo del giudizio, va in primo luogo rilevato come le parti abbiano assunto conclusioni conformi quanto all'affidamento delle figlie e (quest'ultima, peraltro, ormai prossima alla maggiore età, essendo nata il Per_1 CP_2
14.05.2007), nel senso della conferma di quanto stabilito in sede presidenziale, con affidamento condiviso delle minori e collocazione prevalente presso la madre, , ivi mantenendo la Controparte_1
propria residenza anagrafica e la dimora abituale. Dal che la necessità, per questo Giudice, di ribadire tale assetto, in difetto di alcuna ragione da cui se ne possa desumere, ex art. 337- quater c.c., la contrarietà all'interesse delle minori.
La regolamentazione del diritto di visita del sig. genitore non collocatario Parte_1
Tanto premesso, occorre, invece, assumere determinazioni in ordine al regime delle visite ad opera del genitore non collocatario , attuale ricorrente. Parte_1
Al riguardo, è opportuno muovere dal rilievo che, nel caso di affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente presso un solo genitore, le modalità secondo le quali viene disciplinato il diritto di visita della parte non collocataria devono essere informate alla piena attuazione del principio di bigenitorialità. In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, affermando che “I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore giustappunto del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro” – prosegue la pronuncia – “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole
(fattispecie relativa alla possibilità concessa al padre non collocatario di tenere con sé il figlio minore una notte a settimana)” (così, ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 16125/2020). Si tratta di coordinate di principio hanno un'evidente portata generale;
ad esse, dunque, è necessario rifarsi non solo in sede di prima regolamentazione del diritto di visita, laddove manchino o siano ritenuti inidonei eventuali accordi delle parti, ma pure quando si debba decidere su domande dirette a modificare l'assetto già stabilito a fronte dell'allegazione di fatti sopravvenuti.
pagina 9 di 17 Passando al caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per discostarsi, nel senso restrittivo auspicato dalla convenuta, dalla disciplina che, in tema di diritto di visita del sig. Parte_1
è stata prevista dal provvedimento presidenziale (confermato, sul punto, dalla Corte d'Appello in esito al reclamo proposto dalla sig.ra ). CP_1
Deduce la convenuta che le condizioni di visita fissata in sede di separazione – e ad oggi vigenti, in quanto ribadite in questo giudizio dall'ordinanza del 13.06.2023 – sarebbero, da tempo, di fatto disapplicate. Segnatamente, la figlia avrebbe cessato la frequentazione del padre, quale punto CP_2
culminante di un progressivo deteriorarsi del rapporto col medesimo. Quanto a , nei momenti Per_1
di permanenza presso il sig. la minore sarebbe, in realtà, accudita pressoché esclusivamente Parte_1
dalla nonna paterna e, comunque, trascorrerebbe a casa della convenuta la gran parte delle giornate di spettanza del padre. Neppure avrebbe mai trovato attuazione la previsione delle fasce orarie infrasettimanali nelle quali le figlie dovrebbero essere affidate al sig. il quale avrebbe Parte_1
altresì ridotto motu proprio da tre settimane ad una soltanto il periodo trascorso con le figlie durante le vacanze scolastiche estive.
Si tratta, tuttavia, di allegazioni in parte rimaste prive di supporto probatorio e, in altra parte, comunque irrilevanti ai fini delle determinazioni da assumere nell'interesse delle minori. Va osservato, in primo luogo, come la circostanza che l'orario di visita infrasettimanale non sia stato rispettato risulta smentita già da quanto riferito dalle parti in termini sostanzialmente concordi, laddove esse affermano che il sig. si limiterebbe (con riguardo, secondo quel che si dirà, alla figlia più piccola ) a Parte_1 Per_1
recarsi a prenderla al termine delle attività extrascolastiche e a condividere con la medesima la cena e i momenti immediatamente successivi. Il che non può dirsi contrastante con le statuizioni giudiziali, posto che – giova rammentarlo – queste ultime riconoscono al ricorrente il diritto a trascorrere con le minori la sola fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 21:00. Al più si può riconoscere valore ammissivo a quanto riferito dallo stesso sig. al par. 8 della memoria depositata il Parte_1
15.11.2023 nel giudizio di reclamo, laddove ha riferito di riaccompagnare le minori a casa nella sola giornata di giovedì. Quanto, poi, al fatto che nei periodi di permanenza presso l'abitazione paterna le minori sarebbero, in realtà, accudite dalla madre del sig. la rilevanza di questo dato va Parte_1 apprezzata in relazione alla peculiare situazione del nucleo, posto che l'ex casa coniugale, assegnata alla convenuta, altro non è se non una porzione dello stesso immobile in cui risiede il ricorrente e nel medesimo stabile vive – il che è pacifico – anche la madre di quest'ultimo. Se, dunque, è incontroverso che la materiale preparazione dei pasti e altre simili incombenze non siano svolte dal sig. Parte_1 ma dalla nonna paterna, ciò non può all'evidenza assumere il significato di un disinteresse del predetto per la cura quotidiana delle figlie né di una unilaterale alterazione della disciplina dei suoi rapporti con pagina 10 di 17 le minori, trattandosi, piuttosto, di scelte di opportunità rimesse alla normale gestione interna della vita familiare e che, alla stregua delle acquisizioni processuali, non possono dirsi pregiudizievoli per l'interesse di e . Analogamente, per quel che attiene all'articolazione delle vacanze CP_2 Per_1 estive non vi è prova della “autoriduzione” indicata dalla sig.ra , né essa può ritenersi pacifica CP_1
ex art. 115 c.p.c., dal momento che ciò che il ricorrente ha riconosciuto è soltanto di dover “sottostare al calendario predisposto annualmente dal proprio datore di lavoro” (cfr. memoria integrativa n. 23, p. 5). Parte_1
Più in generale, nel prendere in esame la disciplina del diritto di visita non può non tenersi conto dell'autonomia che le minori hanno naturalmente conseguito in relazione alla loro crescita. La circostanza che , poco meno che maggiorenne, abbia inteso di non proseguire la frequentazione CP_2 del padre costituisce una libera manifestazione dell'autonomia di un soggetto prossimo alla maggiore età. Nessuna coercizione è allora predicabile nei confronti della minore – e sul punto i principi di diritto richiamati dalla convenuta alle pp. 12-13 della propria comparsa conclusionale appaiono in astratto condivisibili (benché di scarsa pertinenza rispetto al caso di specie, posto che le ragioni della scelta della minore non sono oggetto di cognizione in questa sede) – ma, per converso, appare evidente che le libere determinazioni della predetta non possono ridondare a pregiudizio della situazione soggettiva facente capo al sig. e cioè della facoltà a lui giudizialmente riconosciuta di trascorrere con Parte_1
la figlia tempi e periodi prefissati, ove questa vi consenta. Siffatte considerazioni possono estendersi anche alla minore , soggetto ormai adolescente, seppur di differente età (essendo nata il Per_1
21.04.2011).
Sotto altro profilo, deve osservarsi come siano inconferenti, rispetto alla domanda proposta, le numerose allegazioni della convenuta relative ad asseriti comportamenti del ricorrente CP_1
improntati a noncuranza e trascuratezza verso le figlie. Si tratta, invero, di circostanze che – laddove provate – potrebbero, eventualmente, assumere rilievo in relazione ad una domanda diretta a mutare il regime di affidamento in termini di esclusività, secondo le previsioni dell'art. 337-quater c.p.c. In concreto, tuttavia, una simile domanda non è stata proposta e anzi, come detto, le parti convergono nella conservazione dell'affidamento condiviso. Sicché il dedurre simili elementi fattuali appare estraneo all'oggetto di questo giudizio, limitato alla modificazione del regime di visita, senza che sia in questione l'idoneità genitoriale del sig. Parte_1
In definitiva, non sussistono fatti sopravvenuti né ragioni attinenti alla salvaguardia dell'interesse delle minori che giustifichino la restrizione del diritto di visita del ricorrente: essa si tradurrebbe in una limitazione immotivata del diritto alla bigenitorialità, nel suo necessario coordinamento con le esigenze e la volontà delle figlie.
pagina 11 di 17 La domanda, pertanto, deve essere rigettata, con conferma delle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale.
La misura del contributo al mantenimento delle figlie minori, posto a carico del ricorrente
Con riferimento alle questioni economiche, l'entità del contributo mensile del ricorrente al Parte_1
mantenimento delle minori e è oggetto di contrapposte domande di entrambe le CP_2 Per_1 parti, finalizzate alla modifica dell'ammontare di euro 325,00 per ciascuna figlia (e, dunque, di complessivi euro 700,00) dalla Corte di merito all'esito del procedimento di reclamo contro l'ordinanza presidenziale resa in questo giudizio. Più precisamente, a fronte della richiesta della sig.ra di CP_1
aumentare tale importo alla somma globale di euro 900,00, si pone la pretesa del ricorrente finalizzata ad ottenerne la rimodulazione nel minor importo totale di euro 500,00/mese. Sul punto va premesso, in termini generali, che, a mente dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Muovendo, ora, dalla domanda formulata dalla convenuta, questa ha dedotto che il sig. – il Parte_1
cui reddito mensile netto, in sede di provvedimenti provvisori, era stato determinato in euro 1.400,00
(cfr. ordinanza 13.06.2023) e, all'esito del reclamo, in euro 1.750,00 (cfr. decreto Corte d'Appello
13.11.2023, p. 5), in entrambi i casi prendendo in considerazione le sole spettanze retributive – avrebbe beneficiato di un costante e significativo aumento reddituale. Segnatamente, l'imponibile netto mensile sarebbe passato da euro 1.971,00 nel 2022 (cfr. modello 730 sub doc. 15.C ricorrente) ad euro 1.899,19 nel 2023 (cfr. CUD 2023, doc. 27 ricorrente); la busta paga relativa al gennaio 2024, infine, recando la somma di euro 2.127,00 (cfr. doc. 25 ricorrente), sarebbe indicativa del rafforzarsi di questa tendenza migliorativa. A quanto precede la convenuta affianca ulteriori allegazioni, dalle quali (cfr., CP_1
nella specie, comparsa conclusionale , p. 21) desume un reddito complessivo di controparte non CP_1
inferiore ad euro 2.400,00 mensili (e, cioè, lo svolgimento di lavoro straordinario con carattere di sistematicità, la prestazione di attività lavorativa non dichiarata ai fini fiscali, l'esistenza di redditi tratti da immobili nella titolarità del nonché di ulteriori rapporti bancari;
infine, il mancato Parte_1
rimborso pro quota alla convenuta delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori).
Per contro, il sig. insta per la riduzione dell'entità dell'assegno, deducendo l'incidenza del Parte_1
medesimo su di una situazione economica caratterizzata da ingenti esborsi correnti in presenza di redditi (nella sostanza) invariati.
Reputa il Tribunale che entrambe le domande siano infondate, nei termini che si diranno.
pagina 12 di 17 Con riguardo all'iniziativa assunta dalla convenuta , pur avendosi evidenza documentale del CP_1 graduale incremento dei redditi da lavoro del ricorrente (compiutamente attestati fino a tutto l'anno
2023), non sono provate le asserzioni circa l'esistenza di ulteriori fonti di reddito delle quali il sig. si gioverebbe. Anche a voler convenire sulla natura non occasionale del lavoro Parte_1
straordinario – ammesso dal ricorrente ma la cui valenza economica è già conglobata nei redditi dichiarati e posti a base delle successive statuizioni in punto di mantenimento – tale conclusione non può estendersi né ai versamenti legati – in via di mera ipotesi – per prestazioni lavorative occasionali e non dichiarate (dal momento che due soli bonifici, sub doc. 16 ricorrente non appaiono, di per sé, indicativi di alcuna sistematicità) né ai proventi della concessione in godimento di beni immobili, rispetto alla quale non è indicato alcun sostegno istruttorio e che si configura, anzi, in termini puramente congetturali. Il fatto, poi, che il sia cointestario con la propria madre di un conto Parte_1
corrente bancario non può dirsi decisivo in questo contesto, risultando accertati i redditi del ricorrente e, dunque, la possibile fonte della provvista di tale conto.
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del contributo a complessivi euro
500,00 mensili avanzata dal sig. In proposito è sufficiente rilevare come, a sostegno della Parte_1
domanda, il ricorrente configuri (cfr., segnatamente, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte ricorrente) una condizione di difficoltà nel sopperire alle esigenze di vita proprie e delle minori coi mezzi finanziari a sua disposizione. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione generica, che non appare idonea a contraddire un quadro probatorio dal quale emerge pur sempre un incremento progressivo delle disponibilità del sig. (seppur non nell'entità allegata dalla convenuta). Parte_1
Risultano, in definitiva, confermate le acquisizioni relative alla situazione reddituale della coppia genitoriale come assunte nella fase presidenziale di questo giudizio e nel successivo procedimento di reclamo. Alle considerazioni già sviluppate in merito alla posizione del ricorrente deve aggiungersi che la convenuta ha senz'altro migliorato la propria condizione rispetto al giudizio di separazione CP_1
(in quanto titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, seppur con orario part time), elemento già valorizzato in sede di statuizioni provvisorie. Il suo reddito da lavoro appare ad oggi immutato, mentre, per contro, non vi è prova (nonostante le copiose produzioni documentali sul punto), del sopravvenire di difficoltà economiche: dirimente è il rilievo che, in particolare, le due quietanze di pagamento sub docc. 35 e 37 di parte convenuta, relative alla restituzione di prestiti dalla medesima ricevuti, appaiono, nel primo caso, legate a circostanze occasionali e, nel secondo, comunque assai risalenti (datando al 2022), sicché non se ne può desumere la ricorrente necessità della di CP_1
ricorrere al sostegno di terzi per le proprie esigenze di vita.
pagina 13 di 17 Ciò posto, tuttavia, ritiene il Collegio che, nonostante i pur rilevanti profili finora evidenziati, non possa farsi luogo alla pura e semplice conferma della misura dell'assegno di mantenimento quale fissata all'esito del procedimento di reclamo contro l'ordinanza presidenziale. Va considerata, in proposito, l'incidenza dell'età, seppur nettamente differente, delle figlie e . La prima, CP_2 Per_1
come detto, è ormai prossima a compiere i diciotto anni, fase in cui le sue esigenze di vita sono naturalmente destinate ad accrescersi e articolarsi, in conseguenza della raggiunta autonomia sul piano giuridico-relazionale e delle possibili ulteriori scelte formative e di studio, senza che di regola, tuttavia,
a ciò ancora si accompagni una corrispondente, seppur iniziale, autonomia economica. Quanto a
, si tratta di una minore poco più che tredicenne e, dunque, in pieno periodo pre- Per_1
adolescenziale: un periodo di crescita in cui parimenti i suoi bisogni di vita, specie sul piano sociale e della formazione, acquistano maggior consistenza e complessità.
Secondo un orientamento consolidato, cui si intende dare continuità, “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione” (così, da ultimo, Cass. n. 11724/2023).
È proprio alla stregua di queste coordinate di principio che, onde assicurare, nel caso concreto, che il contributo economico a carico del sig. sia effettivamente adeguato a sopperire alle necessità Parte_1
delle minori, anche nella loro proiezione dinamica ed evolutiva, che si ritiene congruo disporre l'incremento della misura del contributo per l'importo di euro 50,00 mensili in relazione ad ognuna delle figlie: il ricorrente, dunque, sarà tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento, in luogo della somma di euro 325,00 per ciascuna minore, quello di euro 375,00 (per un ammontare complessivo, dunque, di euro 750,00). Il relativo assegno, secondo quanto già statuito, dovrà essere direttamente corrisposto dal sig. alla sig.ra . Parte_1 CP_1
La domanda relativa alla sottoscrizione congiunta degli atti di disposizione delle somme depositate sul libretto postale
Con ulteriore domanda, formulata solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., il sig. ha chiesto che il Tribunale ordini che gli atti dispositivi delle somme giacenti sul libretto Parte_1
postale intestato alla figlia minore siano posti in essere congiuntamente da entrambi i Per_1
genitori, laddove, ad oggi, la relativa legittimazione è attribuita alla sola convenuta. Queste le conclusioni rassegnate sul punto: “ordinare la sottoscrizione congiunta degli atti dispositivi delle somme accantonate sul libretto di deposito postale aperto per la figlia e su cui viene versata Per_1
l'indennità di accompagnamento per minori”.
pagina 14 di 17 Ritiene il Collegio che, già in via preliminare, tale domanda sia inammissibile e, pertanto, debba essere respinta in limine.
Va rammentato, in proposito, come la realizzazione del processo cumulato avente per oggetto domande sottoposte a riti diversi sia consentito, a mente dell'art. 40, comma 3, c.p.c. nei soli casi in cui le medesime siano avvinte da un vincolo di connessione c.d. forte, cioè riconducibile alle fattispecie (tutte di connessione oggettiva) previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. Non è possibile, in altri termini, la proposizione cumulativa di domande connesse solo sul piano soggettivo o, al più, caratterizzate da una comunanza soltanto parziale della causa petendi: e di questo principio generale la giurisprudenza di legittimità ha fatto reiterata applicazione proprio per scandire i limiti dell'introduzione di ulteriori domande nei giudizi di separazione, divorzio e cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr., in particolare, Cass. n. 11964/2022 e Cass. n. 18870/2014, concernenti il rapporto tra azione di separazione personale e azione risarcitoria).
Nel caso di specie, tra le domande formulate non è ravvisabile alcuna delle ragioni di connessione c.d. forte idonee a giustificare il simultaneus processus. La pretesa relativa al regime di disposizione delle somme oggetto del libretto di deposito, a ben vedere, è fondata sull'allegazione di fatti (la gestione del rapporto contrattuale da parte della sola sig.ra e la circostanza che, in ciò, la medesima operi in CP_1
piena autonomia) chiaramente indipendenti da quelli che sostanziano le domande rispettivamente proposte in tema di regime di visita e di obblighi economici. Si è in presenza, dunque, di pretese giudiziali autonome il cui unico punto di contatto è di carattere soggettivo: tuttavia insufficiente – come detto – a fondare l'unitaria trattazione e decisione delle singole cause, sottraendole ai differenti
(speciale e ordinario) riti cui sono naturalmente soggette.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, la domanda va respinta in quanto inammissibile.
Le spese del giudizio
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale a mente dell'art. 92 c.p.c.. Si configura, invero, una situazione di soccombenza reciproca: essa è ravvisabile nella circostanza che, se entrambe le parti, sulla questione del mantenimento, hanno visto disattese le proprie richieste, al rigetto della domanda proposta dalla convenuta in tema di regime di visita si affianca la ritenuta inammissibilità della pretesa Controparte_1
del ricorrente in ordine alla legittimazione a disporre del libretto postale. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,in pagina 15 di 17 contraddittorio tra le parti, dato atto che con sentenza del 24/10/2023 è stata pronunciata sentenza parziale in punto status,
Dispone l'affidamento condiviso delle minori e Persona_2 Parte_2
in capo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra
[...]
. Controparte_1
Dispone che le minori e mantengano la Persona_2 Parte_2
residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che il sig. possa incontrare le figlie minori Parte_1 Persona_2
e in base ad accordi tra i genitori e, in difetto di accordi,
[...] Parte_2
con le seguenti modalità:
- a weekend alternati dal venerdì sera alle 19:00 alla domenica sera alle 21:00;
- due sere la settimana dalle 19:00 alle 21:00, il martedì e il giovedì, nella settimana in cui le bambine nel weekend rimangono con la madre, mentre nell'altra settimana il padre prenderà le figlie il giovedì, presso la nonna materna, alle 19:00 fino alle 21:00; in caso di problemi lavorativi del padre le parti concorderanno un altro giorno;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); assegna alla madre la porzione di casa coniugale corrispondente alla parte abitata dai coniugi prima del matrimonio composta da cucina, due camere, bagno e cantina.
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie e che, a questo fine, il sig. corrisponda alla madre, sig.ra , Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile dall'importo complessivo di euro 750,00, pari ad euro 375,00 per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016.
pagina 16 di 17 Dichiara inammissibile la domanda, proposta da concernente la Parte_1
legittimazione a disporre delle somme giacenti sul libretto di deposito postale intestato alla minore
. Parte_2
Visto l'art. 92 c.p.c., dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali competenti.
Minuta redatta dal dott. Davide Melano Bosco - MOT
Così deciso in Torino in data 7 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Serafina Aceto
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