Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa
Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare dell'11 febbraio
2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta n. 2606 del 2024 RG. Previdenza tra
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Massimo Guida;
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente conclusione delle parti: come in atti
Fatto e Diritto
Con ricorso regolarmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato presso l Controparte_2
di Torre Annunziata, esercente attività di corsi di formazione e aggiornamento professionale ed altra istruzione secondaria di secondo grado, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 15 settembre 2021 al 30 giugno 2022 e dall'8 settembre al 2022 al 31 ottobre 2022, che il rapporto di lavoro era stato disconosciuto dall' conveniva in giudizio l' onde CP_1 CP_1
sentirlo condannare, previo accertamento della sussistenza del
1
Instauratosi il contraddittorio, resisteva, con varie argomentazioni, parte convenuta.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ed invero,– a fronte dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sopra indicato- va evidenziata l'assoluta genericità delle allegazioni di cui all'atto introduttivo volte a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato predetto.
L'istante nulla dice circa le mansioni in concreto svolte, le ore di lavoro settimanale lavorate, la retribuzione percepita, le direttive impartite e in generale circa le concrete modalità di esecuzione della prestazione dalle quali dovrebbe inferirsi la dedotta natura subordinata della collaborazione.
Ne consegue l'inammissibilità, ex art. 244 c.p.c., della prova per testi sul punto articolata .
Al contrario è presente in atti il verbale ispettivo dal quale si CP_1
evince un numero elevatissimo di denunce per personale ata in forza presso l'istituto scolastico (fino a 250 unità) Controparte_2
incompatibile con il numero di docenti e con l'attività dell'istituto scolastico, peraltro di modesta entità trattandosi di una scuola con 7/8 aule.
Alla luce delle argomentazioni sopra espostene la domanda deve essere rigettata .
Nessuna decisiva efficacia probatoria può riconoscersi, infine, alla documentazione versata in atti (contratto di assunzione, certificato di servizio unilav, buste paga, CU 2022), in quanto, provenendo dal datore di lavoro, è priva di qualsivoglia valore che non sia meramente
2 indiziario (privo tuttavia dei richiesti requisiti di precisione e gravità).
Infine, è infondata la doglianza circa la mancata notifica del provvedimento di disconoscimento che al contrario, in assenza di contestazione, risulta comunicato in data 11 ottobre 2024.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi euro 2700,00 oltre rimborso spese generali al 15%
Torre Annunziata 24 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Paparo
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