Art. 1.
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.