Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1989, n. 98
Articolo 2
Versione
21 marzo 1989
Art. 1.
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.
Entrata in vigore il 21 marzo 1989