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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n. 512 del 26.03.2024 Oggetto: licenziamento N. R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Garofalo
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Controparte_1 Francesco Leo
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.1, comma 4, L. n. 92/2012 proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 25.05.2020, , premesso di aver lavorato presso la sede operativa di Controparte_1
Mesagne della Controparte_2 dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato dal 19.11.2013 al 14.11.2014, e successivamente con contratto a tempo indeterminato dal 15.11.2014 al 26.11.2019, quale impiegata di livello E2 CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali, con mansioni di
1 coordinatrice della sede di Mesagne e responsabilità della gestione della , aveva dedotto che CP_3 dal marzo 2018 le erano state assegnate ulteriori funzioni, direttamente alle dipendenze della Direzione Sviluppo, perché si occupasse della ricerca, valutazione e proposta di nuove iniziative nel campo dell'assistenza sociosanitaria nell'ambito della come quella CP_4 dell'apertura di un centro diurno ex art.60 ter Reg. 4/2007, gestito da società terze. Aveva rappresentato che nel 2015 aveva fondato la Srl Maximum e avviato un progetto sull'autismo, proponendo alla cooperativa -sulla base di pregressi accordi di massima- una collaborazione su tale progetto e che tuttavia la l'aveva posta dinanzi all'alternativa di cedere la società Parte_1
o di andar via. Aveva esposto che, a causa della sua mancata adesione a tale proposta, la cooperativa l'aveva progressivamente marginalizzata e demansionata, fino a licenziarla con nota del 25.11.2019, impugnata con comunicazione a mezzo pec il 20.01.2020. La ricorrente aveva lamentato la nullità e illegittimità del licenziamento per ritorsività, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repêchage, e aveva chiesto la condanna della alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del Parte_1 danno mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In subordine aveva chiesto la tutela x art.8 l.n.604/1966.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_5 aveva chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito: -l'inammissibilità e l'improcedibilità della
[...] domanda proposta nelle forme del rito ex art. 1 comma 47 l.n.92/2012; -l'inammissibilità della domanda reintegratoria e della tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970, stante l'omessa impugnazione della delibera di esclusione della socia dalla cooperativa adottata il 26.11.2019, per effetto dell'art.2 l.n.142/2001; -l'inammissibilità dell'impugnazione del licenziamento per intervenuta decadenza ex art.6 L.n.604/1966; -l'infondatezza delle avverse deduzioni e domande. Con ordinanza del 10.11.2020 il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito, da quello ex art.1 l.n.92/2012 a quello ordinario. Con la sentenza in epigrafe indicata aveva poi accolto il ricorso. Preliminarmente aveva respinto l'eccezione di decadenza ex art. 6 L. 604/1966, ritenendo valida ed efficace, ai fini della prevista forma scritta, l'impugnazione del licenziamento effettuata dalla ricorrente mediante la trasmissione a mezzo pec della scansione della comunicazione cartacea. Nel merito aveva ritenuto che le ragioni del licenziamento fossero da ravvisare nella riorganizzazione aziendale che la aveva deciso di avviare in considerazione del fatto che l'attività finalizzata Parte_1 all'espansione del servizio, affidata nel 2018 a non aveva portato ai risultati Controparte_1 attesi, anche perché le iniziative della ricorrente avevano prodotto benefici in favore non della ma della società Maximum di cui ella era socia al 60%, con la conseguenza che la Parte_1 CP
aveva ritenuto necessario riorganizzare il settore affidato alla e contenere i Parte_1 relativi costi. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che la Società datrice di lavoro non avesse fornito prova dell'impossibilità di una collocazione alternativa della ricorrente e che fosse stato quindi violato l'obbligo di repêchage. Reputata carente la prova dell'asserita ritorsività del licenziamento, ha concluso ritenendo il licenziamento illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, in applicazione dell'art.3 comma 1 d.lgs. 23/2015, aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando la al pagamento di Parte_1
2 un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.194/2018. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la
[...]
censurandone l'erroneità nella parte in cui, anzichè Controparte_5
l'art.8 L.604/1966, era stato illegittimamente applicato l'art.3 del d.lgs. n.23/2015 ad un rapporto di lavoro che non era soggetto a tale normativa perché instaurato nel 2013, anteriormente alla sua entrata in vigore, errore dal quale era scaturita la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria eccessiva, pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, aveva ritenuto che la Parte_1 avesse violato l'obbligo del repêchage, senza considerare, invece, la prova dell'impossibilità di una collocazione alternativa della ricorrente in mancanza di posti vuoti nell'organico aziendale. L'appellante ha quindi chiesto l'accertamento della legittimità del licenziamento e, in subordine, l'applicazione dell'art.8 L.604/1966, nonché la riforma della sentenza anche sulle spese processuali, da regolare tenendo conto della condotta dell'appellata che aveva rifiutato la proposta di definizione bonaria della controversia. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'infondatezza dell'appello di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto;
ha sostenuto che il Tribunale aveva applicato non l'art. 3 D lgs. n.23/2015, ma l'art.8 l.n.604/1966 e che il richiamo alla normativa del 2015 era stato effettuato solo a mero di titolo di esempio del procedimento di quantificazione del risarcimento, per significare che in tale operazione assumono rilevanza decisiva non il solo parametro dell'anzianità, ma anche altri criteri di valutazione. All'udienza di discussione del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che, in mancanza di impugnazione sul punto, si è formato il giudicato interno sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento e sull'insussistenza del carattere ritorsivo.
L'appello, proposto su altre questioni, è fondato nei limiti qui di seguito precisati.
1. La prima censura sollevata dalla deve essere disattesa. Alla luce delle Parte_1 allegazioni e delle prove in atti risulta, infatti, corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta inosservanza dell'obbligo di repêchage.
A fronte delle note conclusive, datate 14.10.2022 e depositate nel giudizio di primo grado, nelle quali la ricorrente aveva evidenziato che la aveva sedi operative non solo Parte_1
a Mesagne ma anche ad Ostuni e in regioni diverse dalla , la Società convenuta non ha CP_4 fornito alcun elemento probatorio circa la consistenza del proprio organico nelle altre sedi, ma si è limitata, anche in questo grado, a ribadire che il riassetto organizzativo che aveva interessato Mesagne aveva comportato la soppressione delle posizioni di vertice e quindi anche quella assegnata a . Controparte_1
Tale argomentazione, come la relativa prova documentale (pianta organica della sede di Mesagne), è inidonea a soddisfare l'obbligo di repêchage, dovendosi a tal fine considerare, come 3 possibili soluzioni alternative al licenziamento, il trasferimento ad altre sedi con conservazione del livello di qualificazione e la collocazione in un livello inferiore.
In mancanza di riscontro circa l'indisponibilità in concreto di tali alternative risulta condivisibile, sul punto, la decisione impugnata.
2. E' invece fondato il secondo motivo di gravame, attinente all'individuazione della norma di legge applicabile ai fini della tutela e, in particolare, della quantificazione del risarcimento.
Il Tribunale ha richiamato l'art.3 comma 1 d.lgs. n.23/2015 (che, per il caso in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevede “… un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita”).
Tuttavia, l'art.1 dello stesso d.lgs. n.23 del 4.3.2015 (pubblicato nella G.U. il 6.3.2015) stabilisce che il regime di tutela per il licenziamento illegittimo è disciplinato dalle norme ivi contenute per i lavoratori (operai, impiegati o quadri) che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
La fattispecie concreta in esame non ricade in tale ipotesi, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ha avuto inizio il 15.11.2014, ossia in epoca anteriore Controparte_1 all'entrata in vigore del d.lgs. n.23/2015.
Né sussistono le circostanze indicate nel comma 3 del citato art.1, secondo il quale le disposizioni del d.lgs. n.23/2015 si applicano anche laddove il datore di lavoro integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso di specie, nel quale la lavoratrice è stata estromessa dalla Cooperativa di cui era anche socia e risulta non aver impugnato la delibera di esclusione, per effetto dell'art.2 comma 1 l.n.142/2001 (“Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.), non può trovare applicazione la tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970.
Ne consegue che il licenziamento in esame resta regolato dall'art.8 l.n.604/1966, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente nelle conclusioni subordinate formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'ipotesi di mancato accoglimento delle sue conclusioni principali, afferenti all'asserita nullità del licenziamento ritorsivo.
Secondo l'art.8 l.n.604/1966, quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo, in mancanza di riassunzione il risarcimento è costituito da “un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
4 La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro ”.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice assunta nel 2014 e licenziata nel 2019, delle condizioni di quest'ultima (che risultava avere altre autonome attività societarie nel medesimo settore), nonché delle dimensioni della parte datoriale avente più sedi operative, ritiene questa Corte che il risarcimento debba essere liquidato nella misura di sei mensilità retributive, oltre accessori come per legge.
La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata, nel senso indicato in dispositivo.
L'accoglimento parziale del gravame costituisce motivo idoneo a determinare la compensazione delle spese di questo grado nella misura della metà del totale.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/04/2024 da
[...] nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del 26.03.2024 n.512 del Tribunale di Brindisi, così provvede: Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna la a pagare, Parte_1 in favore di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale Controparte_1 di fatto;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara le spese del presente grado compensate tra le parti nella misura della metà del totale. CP_ Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della metà residua delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Caterina Mainolfi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Garofalo
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Controparte_1 Francesco Leo
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.1, comma 4, L. n. 92/2012 proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 25.05.2020, , premesso di aver lavorato presso la sede operativa di Controparte_1
Mesagne della Controparte_2 dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato dal 19.11.2013 al 14.11.2014, e successivamente con contratto a tempo indeterminato dal 15.11.2014 al 26.11.2019, quale impiegata di livello E2 CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali, con mansioni di
1 coordinatrice della sede di Mesagne e responsabilità della gestione della , aveva dedotto che CP_3 dal marzo 2018 le erano state assegnate ulteriori funzioni, direttamente alle dipendenze della Direzione Sviluppo, perché si occupasse della ricerca, valutazione e proposta di nuove iniziative nel campo dell'assistenza sociosanitaria nell'ambito della come quella CP_4 dell'apertura di un centro diurno ex art.60 ter Reg. 4/2007, gestito da società terze. Aveva rappresentato che nel 2015 aveva fondato la Srl Maximum e avviato un progetto sull'autismo, proponendo alla cooperativa -sulla base di pregressi accordi di massima- una collaborazione su tale progetto e che tuttavia la l'aveva posta dinanzi all'alternativa di cedere la società Parte_1
o di andar via. Aveva esposto che, a causa della sua mancata adesione a tale proposta, la cooperativa l'aveva progressivamente marginalizzata e demansionata, fino a licenziarla con nota del 25.11.2019, impugnata con comunicazione a mezzo pec il 20.01.2020. La ricorrente aveva lamentato la nullità e illegittimità del licenziamento per ritorsività, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per violazione dell'obbligo di repêchage, e aveva chiesto la condanna della alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del Parte_1 danno mediante un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In subordine aveva chiesto la tutela x art.8 l.n.604/1966.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_5 aveva chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito: -l'inammissibilità e l'improcedibilità della
[...] domanda proposta nelle forme del rito ex art. 1 comma 47 l.n.92/2012; -l'inammissibilità della domanda reintegratoria e della tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970, stante l'omessa impugnazione della delibera di esclusione della socia dalla cooperativa adottata il 26.11.2019, per effetto dell'art.2 l.n.142/2001; -l'inammissibilità dell'impugnazione del licenziamento per intervenuta decadenza ex art.6 L.n.604/1966; -l'infondatezza delle avverse deduzioni e domande. Con ordinanza del 10.11.2020 il Tribunale aveva disposto il mutamento del rito, da quello ex art.1 l.n.92/2012 a quello ordinario. Con la sentenza in epigrafe indicata aveva poi accolto il ricorso. Preliminarmente aveva respinto l'eccezione di decadenza ex art. 6 L. 604/1966, ritenendo valida ed efficace, ai fini della prevista forma scritta, l'impugnazione del licenziamento effettuata dalla ricorrente mediante la trasmissione a mezzo pec della scansione della comunicazione cartacea. Nel merito aveva ritenuto che le ragioni del licenziamento fossero da ravvisare nella riorganizzazione aziendale che la aveva deciso di avviare in considerazione del fatto che l'attività finalizzata Parte_1 all'espansione del servizio, affidata nel 2018 a non aveva portato ai risultati Controparte_1 attesi, anche perché le iniziative della ricorrente avevano prodotto benefici in favore non della ma della società Maximum di cui ella era socia al 60%, con la conseguenza che la Parte_1 CP
aveva ritenuto necessario riorganizzare il settore affidato alla e contenere i Parte_1 relativi costi. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che la Società datrice di lavoro non avesse fornito prova dell'impossibilità di una collocazione alternativa della ricorrente e che fosse stato quindi violato l'obbligo di repêchage. Reputata carente la prova dell'asserita ritorsività del licenziamento, ha concluso ritenendo il licenziamento illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e, in applicazione dell'art.3 comma 1 d.lgs. 23/2015, aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando la al pagamento di Parte_1
2 un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.194/2018. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la
[...]
censurandone l'erroneità nella parte in cui, anzichè Controparte_5
l'art.8 L.604/1966, era stato illegittimamente applicato l'art.3 del d.lgs. n.23/2015 ad un rapporto di lavoro che non era soggetto a tale normativa perché instaurato nel 2013, anteriormente alla sua entrata in vigore, errore dal quale era scaturita la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria eccessiva, pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, aveva ritenuto che la Parte_1 avesse violato l'obbligo del repêchage, senza considerare, invece, la prova dell'impossibilità di una collocazione alternativa della ricorrente in mancanza di posti vuoti nell'organico aziendale. L'appellante ha quindi chiesto l'accertamento della legittimità del licenziamento e, in subordine, l'applicazione dell'art.8 L.604/1966, nonché la riforma della sentenza anche sulle spese processuali, da regolare tenendo conto della condotta dell'appellata che aveva rifiutato la proposta di definizione bonaria della controversia. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'infondatezza dell'appello di Controparte_1 cui ha chiesto il rigetto;
ha sostenuto che il Tribunale aveva applicato non l'art. 3 D lgs. n.23/2015, ma l'art.8 l.n.604/1966 e che il richiamo alla normativa del 2015 era stato effettuato solo a mero di titolo di esempio del procedimento di quantificazione del risarcimento, per significare che in tale operazione assumono rilevanza decisiva non il solo parametro dell'anzianità, ma anche altri criteri di valutazione. All'udienza di discussione del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che, in mancanza di impugnazione sul punto, si è formato il giudicato interno sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento e sull'insussistenza del carattere ritorsivo.
L'appello, proposto su altre questioni, è fondato nei limiti qui di seguito precisati.
1. La prima censura sollevata dalla deve essere disattesa. Alla luce delle Parte_1 allegazioni e delle prove in atti risulta, infatti, corretta la valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta inosservanza dell'obbligo di repêchage.
A fronte delle note conclusive, datate 14.10.2022 e depositate nel giudizio di primo grado, nelle quali la ricorrente aveva evidenziato che la aveva sedi operative non solo Parte_1
a Mesagne ma anche ad Ostuni e in regioni diverse dalla , la Società convenuta non ha CP_4 fornito alcun elemento probatorio circa la consistenza del proprio organico nelle altre sedi, ma si è limitata, anche in questo grado, a ribadire che il riassetto organizzativo che aveva interessato Mesagne aveva comportato la soppressione delle posizioni di vertice e quindi anche quella assegnata a . Controparte_1
Tale argomentazione, come la relativa prova documentale (pianta organica della sede di Mesagne), è inidonea a soddisfare l'obbligo di repêchage, dovendosi a tal fine considerare, come 3 possibili soluzioni alternative al licenziamento, il trasferimento ad altre sedi con conservazione del livello di qualificazione e la collocazione in un livello inferiore.
In mancanza di riscontro circa l'indisponibilità in concreto di tali alternative risulta condivisibile, sul punto, la decisione impugnata.
2. E' invece fondato il secondo motivo di gravame, attinente all'individuazione della norma di legge applicabile ai fini della tutela e, in particolare, della quantificazione del risarcimento.
Il Tribunale ha richiamato l'art.3 comma 1 d.lgs. n.23/2015 (che, per il caso in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevede “… un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita”).
Tuttavia, l'art.1 dello stesso d.lgs. n.23 del 4.3.2015 (pubblicato nella G.U. il 6.3.2015) stabilisce che il regime di tutela per il licenziamento illegittimo è disciplinato dalle norme ivi contenute per i lavoratori (operai, impiegati o quadri) che siano stati assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
La fattispecie concreta in esame non ricade in tale ipotesi, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ha avuto inizio il 15.11.2014, ossia in epoca anteriore Controparte_1 all'entrata in vigore del d.lgs. n.23/2015.
Né sussistono le circostanze indicate nel comma 3 del citato art.1, secondo il quale le disposizioni del d.lgs. n.23/2015 si applicano anche laddove il datore di lavoro integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Nel caso di specie, nel quale la lavoratrice è stata estromessa dalla Cooperativa di cui era anche socia e risulta non aver impugnato la delibera di esclusione, per effetto dell'art.2 comma 1 l.n.142/2001 (“Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.), non può trovare applicazione la tutela prevista dall'art.18 l.n.300/1970.
Ne consegue che il licenziamento in esame resta regolato dall'art.8 l.n.604/1966, come peraltro richiesto dalla stessa ricorrente nelle conclusioni subordinate formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'ipotesi di mancato accoglimento delle sue conclusioni principali, afferenti all'asserita nullità del licenziamento ritorsivo.
Secondo l'art.8 l.n.604/1966, quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo, in mancanza di riassunzione il risarcimento è costituito da “un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
4 La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro ”.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'anzianità di servizio della lavoratrice assunta nel 2014 e licenziata nel 2019, delle condizioni di quest'ultima (che risultava avere altre autonome attività societarie nel medesimo settore), nonché delle dimensioni della parte datoriale avente più sedi operative, ritiene questa Corte che il risarcimento debba essere liquidato nella misura di sei mensilità retributive, oltre accessori come per legge.
La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata, nel senso indicato in dispositivo.
L'accoglimento parziale del gravame costituisce motivo idoneo a determinare la compensazione delle spese di questo grado nella misura della metà del totale.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/04/2024 da
[...] nei confronti di avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del 26.03.2024 n.512 del Tribunale di Brindisi, così provvede: Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna la a pagare, Parte_1 in favore di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale Controparte_1 di fatto;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara le spese del presente grado compensate tra le parti nella misura della metà del totale. CP_ Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della metà residua delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Caterina Mainolfi
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