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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1315/2023 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Frisenda P.IVA_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Giangreco resistente
OGGETTO
Ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
1 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Con ricorso iscritto a ruolo il 28.9.2023, la ha adito questo Parte_1 tribunale per ottenere la condanna della (già CP_1 Controparte_2
alla ripetizione dell'indebito di € 84.695,30, ad essa versato per effetto della presunta
[...]
applicazione di interessi usurari ed anatocistici con riferimento al contratto di apertura di credito per scoperto di conto corrente con un fido accordato di € 100.000,00, sottoscritto il 7.4.2004 e portante il n. 857237.
2 Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la resistente, eccependo la nullità della CP_1 domanda per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché l'intervenuta prescrizione del credito con riferimento alle rimesse effettuate sino al 18.10.2013 e contestandola nel merito, rilevando l'infondatezza e la genericità delle doglianze;
pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
Disposta ctu contabile, la causa è stata rinviata all'udienza indicata in epigrafe per la decisione ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte e con ordinanza del 10.2.2025 è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
3. Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass.
n. 12652/20 е Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
3.1. Ancora in via preliminare, l'eccezione di nullità del ricorso, sollevata dalla resistente sul presupposto dell'incertezza in ordine alla cosa oggetto della domanda e ai fatti e agli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (art. 281-undecies, comma 1 c.p.c.), è infondata.
Ed invero, l'art. 164 c.p.c. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo evincibili, dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'azione.
D'altra parte - e la circostanza è dirimente - va considerato che la nullità per indeterminatezza del petitum è funzionale all'esercizio del diritto di difesa che, nel caso in oggetto, non risulta pregiudicato.
In particolare, nessuna violazione del diritto della resistente di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nella fattispecie in esame, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella memoria di costituzione sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto introduttivo del giudizio.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va reietta.
3 Deve premettersi che nella specie il giudicante ritiene di fare applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida”, rammentando che tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (arg. da Cass., sez. VI, n. 12002/2014; Cass.,
SS.UU., n. 9936/2014).
Ciò detto, va anzitutto precisato che parte attrice ha esercitato un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito.
In proposito, si rammenta che, sia nel caso di ripetizione di indebito che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al cliente provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma CP_1
dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In materia, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il cliente che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. Civ. n. 30822/2018)
Ed ancora, si è sottolineato che “in tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi” (nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo;
v. Tribunale Roma, sez. XVII, 4.11.2020, n. 15400).
Nella specie, quindi, l'onere della prova grava sulla ricorrente, che non l'ha tuttavia adeguatamente assolto.
In particolare, le doglianze relative all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici ed interessi usurari risultano svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.
Ed invero, la ricorrente non ha dedotto nell'atto introduttivo (né in corso di causa) neppure una singola specifica applicazione di un tasso ultralegale, di una capitalizzazione di interessi illegittima o
4 comunque non dovuta, di un tasso usurario, limitandosi a rinviare alla perizia econometrica fatta effettuare, peraltro, in base ai soli estratti scalari senza prendere in esame il contratto stipulato.
Conferma se ne trae da quanto accertato dalla CTU, dott.ssa incaricata dal Persona_1
Tribunale di accertare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, stante il noto principio in forza del quale, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e “previo consenso” delle parti, può acquisire, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. n. 34600 del 2022 e molte altre di analogo tenore).
Orbene, la CTU ha dato atto che - non avendo, da un lato, la società ricorrente versato in atti né il contratto né i relativi estratti conto integrali e non avendo, dall'altro lato, la banca resistente prestato il consenso al deposito della predetta documentazione in sede di operazioni peritali - alcun accertamento tecnico può essere esperito (cfr. verb. operazioni peritali dep. 27.6.2024).
D'altro canto, in assenza della documentazione su richiamata, non sarebbe stato possibile per la consulente effettuare conteggi di tipo contabile.
Al riguardo, ritiene il Giudicante, in conformità con l'orientamento prevalente, che a tali fini sia necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente, tra tante, da Cass. n. 11543/19:
“il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per
l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far caricо della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi".
Pertanto, la mancata produzione in atti del contratto e degli estratti conto integrali non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi usurari che di interessi anatocistici ed ultralegali.
A ciò si aggiunga che resta, altresì, non individuabile se la ricorrente abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla BA (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. S.U., n. 24418/2010). Come affermato da Cass. n. 27705 del 2018, infatti: "se il tempо decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei
5 versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata". La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione".
Del resto, il Supremo Collegio (v. Cass. n. 33009/19) ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. n. 36585/22) che il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto -o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni- atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
35979/22), nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Ed allora, essendo ricorrente la società correntista, essa aveva l'onere di produrre - ciò che invece non ha fatto - il contratto di conto corrente ordinario de quo completo ed inoltre gli estratti conto integrali relativi al medesimo.
Né appare concludente la circostanza che, prima dell'introduzione del giudizio, la società ricorrente abbia richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione e i relativi estratti conto giusta il T.U.B., art. 119, comma 4 (cfr. doc. 4 ricorso).
Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della di ottemperare alla richiesta di ostensione di una documentazione risalente a più CP_1
6 di dieci anni prima, ciò che rileva, nella presente sede, è che la società non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata (di non avere ricevuto il contratto al momento della stipula o di averlo smarrito o distrutto).
E' senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 486).
Tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti
(Cass. n. 17923/2016).
Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724
c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass. n. 33009/2019).
Sull'art. 117 T.U.B. e sull'utilizzo dell'art. 119 T.U.B. è condivisibile quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Torino con sentenza dell'11 maggio 2021, n. 530, secondo cui è pacifico che l'attore che agisce per la ripetizione di indebito, anche se derivante da clausole negoziali affermate nulle e/o dall'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative, deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall'art.2697 c.c..
Gli stessi principi indicati trovano applicazione anche quando l'azione proposta dal cliente si debba qualificare come di accertamento, perché volta a determinare l'effettiva situazione dei rapporti di dare-avere tra le parti in un determinato momento del rapporto di conto corrente, in ipotesi ancora in essere, depurando i conteggi dalle conseguenze dell'applicazione, da parte della banca, di condizioni affermate illegittime –e quindi nulle-; l'azione di accertamento si deve considerare del resto contenuta come presupposto logico necessario nell'azione di ripetizione e il fatto che, con essa, l'attore miri al riconoscimento di una situazione attiva per sé o comunque ad una sua minore esposizione verso la banca, non determina la modifica dell'onere della prova ribaltandolo sulla banca stessa.
7 Occorre, a questo punto, chiarire quali siano l'ampiezza temporale e il contenuto dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta dal correntista ex art.119 T.U.B..
Tale norma pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, ma ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca, e che il legislatore ha ritenuto termine congruo anche per permettere al correntista di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione).
Certo, è quantomeno dubbio che la norma di cui all'art.119 c. 4 T.U.B. sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti bancari in essere;
in particolare, non appare logico che la banca possa non conservare, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto bancario
- non definito ma - ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso - anche perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell'istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza.
Se si esclude però, come appare corretto, l'operatività della norma richiamata (art. 119 T.U.B.) in una tale ipotesi, la norma di riferimento diventa l'art. 117 T.U.B. e, allora, il possesso della documentazione negoziale in capo alla correntista, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento.
Il principio di vicinanza della prova, capace di spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella legalmente onerata, non può trovare applicazione quando entrambe le parti abbiano ricevuto copia del documento in contestazione e la parte che intende avvalersene non abbia dedotto che all'atto della firma non le sia stata resa copia dello stesso (Cassazione civile sez. I, 8.7.2021, n.19566).
La giurisprudenza di merito si è, recentemente, pronunciata in tal senso, statuendo che in materia di conto corrente, quando è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca: nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni (Tribunale Bari, sez. IV, 23.2.2022, n.739).
Nel caso di specie, la circostanza per cui il contratto in questione non sia stato consegnato all'epoca della sottoscrizione o non sia più nella disponibilità dell'odierna ricorrente non risulta prospettata né
8 in sede di richiesta alla banca ex art.119 TUB (all. n. 4 ricorrente cit.), né nell'ambito del presente giudizio.
Ed infatti, la società ricorrente, pur richiedendo in sede stragiudiziale il contratto per cui è causa e i relativi estratti conto, non dichiara né tantomeno fornisce la prova della eventuale mancata consegna, perdita o distruzione del documento de quo.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la società non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico.
Nel caso in questione, infatti, la ricorrente non ha prodotto il contratto di conto corrente e le relative condizioni economiche né, tantomeno, tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, mancanza cui non poteva ovviarsi prescrivendo al CTU di rideterminare il saldo, eventualmente, con i cosiddetti saldi di raccordo perché ciò si sarebbe tradotto in una mera finzione contabile non idonea all'accertamento del conteggio effettivo.
Né assume rilievo la perizia econometrica depositata dalla ricorrente, la quale, come noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e non assimilabile per attendibilità e per imparzialità alla consulenza tecnica disposta d'ufficio (ex multis, Cass. civ.,
15.9.2020, n. 19187).
Peraltro, non è superfluo evidenziare che l'operazione contabile effettuata dal perito di parte, effettuata sulla base dei riassunti scalari, non appare neppure corretta, essendo necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente (cfr. Cass. 11543/19 cit.).
Ed invero - si ribadisce - per la ricostruzione della movimentazione contabile è essenziale, in primo luogo, l'acquisizione del contratto, atteso che soltanto l'analisi del regolamento negoziale consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o interessi e altre commissioni non dovuti.
Così come, per valutare e accertare il fondamento della domanda, occorre innanzitutto esaminare il testo del contratto per accertare se tutte o alcune delle clausole indicate dagli attori siano contenute in quello ovvero se nel regolamento contrattuale manchino in tutto o in parte tali pattuizioni.
Infine, come emerge dalla perizia di parte, la ricorrente ha, altresì, denunciato la sussistenza della cd. usura soggettiva, ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p. senza tuttavia neanche provare una situazione di difficoltà economica o finanziaria della stessa.
In definitiva, alla luce di tutte le superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Ulteriori domande e questioni sono assorbite.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto
9 dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
La somma versata in acconto da parte ricorrente, a titolo di spese di ctu, è posta a suo carico in via definitiva, stante la sua soccombenza in giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta la domanda.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente del pagamento delle spese, liquidate in € 4.217,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Pone le spese di ctu di cui sopra a carico della ricorrente in via definitiva.
Così deciso in Crotone, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1315/2023 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Frisenda P.IVA_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Giangreco resistente
OGGETTO
Ripetizione d'indebito
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
1 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. Con ricorso iscritto a ruolo il 28.9.2023, la ha adito questo Parte_1 tribunale per ottenere la condanna della (già CP_1 Controparte_2
alla ripetizione dell'indebito di € 84.695,30, ad essa versato per effetto della presunta
[...]
applicazione di interessi usurari ed anatocistici con riferimento al contratto di apertura di credito per scoperto di conto corrente con un fido accordato di € 100.000,00, sottoscritto il 7.4.2004 e portante il n. 857237.
2 Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la resistente, eccependo la nullità della CP_1 domanda per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché l'intervenuta prescrizione del credito con riferimento alle rimesse effettuate sino al 18.10.2013 e contestandola nel merito, rilevando l'infondatezza e la genericità delle doglianze;
pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
Disposta ctu contabile, la causa è stata rinviata all'udienza indicata in epigrafe per la decisione ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte e con ordinanza del 10.2.2025 è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c..
3. Preliminarmente si rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass.
n. 12652/20 е Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
3.1. Ancora in via preliminare, l'eccezione di nullità del ricorso, sollevata dalla resistente sul presupposto dell'incertezza in ordine alla cosa oggetto della domanda e ai fatti e agli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (art. 281-undecies, comma 1 c.p.c.), è infondata.
Ed invero, l'art. 164 c.p.c. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nel senso che sussiste nullità per difetto dell'editio actionis laddove ricorra omissione o totale incertezza del petitum e/o della causa petendi, non colmabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi sulla base tanto delle conclusioni che della parte espositiva, nonché dei documenti ad esso allegati e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo evincibili, dall'esposizione contenuta nell'atto introduttivo, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'azione.
D'altra parte - e la circostanza è dirimente - va considerato che la nullità per indeterminatezza del petitum è funzionale all'esercizio del diritto di difesa che, nel caso in oggetto, non risulta pregiudicato.
In particolare, nessuna violazione del diritto della resistente di approntare una puntuale difesa è rinvenibile nella fattispecie in esame, in cui l'ampiezza e completezza delle motivazioni in fatto e in diritto contenute nella memoria di costituzione sono indicative dell'insussistenza di gravi e incolmabili incertezze quanto agli elementi propri dell'editio actionis dell'atto introduttivo del giudizio.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va reietta.
3 Deve premettersi che nella specie il giudicante ritiene di fare applicazione del principio della c.d.
“ragione più liquida”, rammentando che tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (costituzionalizzate dall'art. 111 Cost.), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (arg. da Cass., sez. VI, n. 12002/2014; Cass.,
SS.UU., n. 9936/2014).
Ciò detto, va anzitutto precisato che parte attrice ha esercitato un'azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito.
In proposito, si rammenta che, sia nel caso di ripetizione di indebito che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al cliente provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche ai soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma CP_1
dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
In materia, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il cliente che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. Civ. n. 30822/2018)
Ed ancora, si è sottolineato che “in tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la mancanza di causa debendi” (nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo;
v. Tribunale Roma, sez. XVII, 4.11.2020, n. 15400).
Nella specie, quindi, l'onere della prova grava sulla ricorrente, che non l'ha tuttavia adeguatamente assolto.
In particolare, le doglianze relative all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici ed interessi usurari risultano svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.
Ed invero, la ricorrente non ha dedotto nell'atto introduttivo (né in corso di causa) neppure una singola specifica applicazione di un tasso ultralegale, di una capitalizzazione di interessi illegittima o
4 comunque non dovuta, di un tasso usurario, limitandosi a rinviare alla perizia econometrica fatta effettuare, peraltro, in base ai soli estratti scalari senza prendere in esame il contratto stipulato.
Conferma se ne trae da quanto accertato dalla CTU, dott.ssa incaricata dal Persona_1
Tribunale di accertare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, stante il noto principio in forza del quale, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini a lui demandate e “previo consenso” delle parti, può acquisire, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. n. 34600 del 2022 e molte altre di analogo tenore).
Orbene, la CTU ha dato atto che - non avendo, da un lato, la società ricorrente versato in atti né il contratto né i relativi estratti conto integrali e non avendo, dall'altro lato, la banca resistente prestato il consenso al deposito della predetta documentazione in sede di operazioni peritali - alcun accertamento tecnico può essere esperito (cfr. verb. operazioni peritali dep. 27.6.2024).
D'altro canto, in assenza della documentazione su richiamata, non sarebbe stato possibile per la consulente effettuare conteggi di tipo contabile.
Al riguardo, ritiene il Giudicante, in conformità con l'orientamento prevalente, che a tali fini sia necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente, come espresso chiaramente, tra tante, da Cass. n. 11543/19:
“il medesimo principio, opera, poi, a parti invertite, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per
l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far caricо della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi".
Pertanto, la mancata produzione in atti del contratto e degli estratti conto integrali non consente di individuare analiticamente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi usurari che di interessi anatocistici ed ultralegali.
A ciò si aggiunga che resta, altresì, non individuabile se la ricorrente abbia operato all'interno ovvero oltre i limiti di fido (eventualmente) concessogli dalla BA (ciò ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in conformità a Cass. S.U., n. 24418/2010). Come affermato da Cass. n. 27705 del 2018, infatti: "se il tempо decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei
5 versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata". La mancata integrale produzione della documentazione rileva pertanto anche ai fini della prova dell'affidamento e del suo limite, e dunque alla possibilità di accertare e/o escludere la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ai fini della fondatezza dell'eccezione di prescrizione".
Del resto, il Supremo Collegio (v. Cass. n. 33009/19) ha affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, la Suprema Corte ha affermato (v. Cass. n. 36585/22) che il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto -o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni- atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. Sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n.
35979/22), nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Ed allora, essendo ricorrente la società correntista, essa aveva l'onere di produrre - ciò che invece non ha fatto - il contratto di conto corrente ordinario de quo completo ed inoltre gli estratti conto integrali relativi al medesimo.
Né appare concludente la circostanza che, prima dell'introduzione del giudizio, la società ricorrente abbia richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione e i relativi estratti conto giusta il T.U.B., art. 119, comma 4 (cfr. doc. 4 ricorso).
Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della di ottemperare alla richiesta di ostensione di una documentazione risalente a più CP_1
6 di dieci anni prima, ciò che rileva, nella presente sede, è che la società non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata (di non avere ricevuto il contratto al momento della stipula o di averlo smarrito o distrutto).
E' senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008;
Cass. 14 gennaio 2016, n. 486).
Tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica dei contendenti
(Cass. n. 17923/2016).
Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724
c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass. n. 33009/2019).
Sull'art. 117 T.U.B. e sull'utilizzo dell'art. 119 T.U.B. è condivisibile quanto statuito dalla Corte
d'Appello di Torino con sentenza dell'11 maggio 2021, n. 530, secondo cui è pacifico che l'attore che agisce per la ripetizione di indebito, anche se derivante da clausole negoziali affermate nulle e/o dall'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative, deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall'art.2697 c.c..
Gli stessi principi indicati trovano applicazione anche quando l'azione proposta dal cliente si debba qualificare come di accertamento, perché volta a determinare l'effettiva situazione dei rapporti di dare-avere tra le parti in un determinato momento del rapporto di conto corrente, in ipotesi ancora in essere, depurando i conteggi dalle conseguenze dell'applicazione, da parte della banca, di condizioni affermate illegittime –e quindi nulle-; l'azione di accertamento si deve considerare del resto contenuta come presupposto logico necessario nell'azione di ripetizione e il fatto che, con essa, l'attore miri al riconoscimento di una situazione attiva per sé o comunque ad una sua minore esposizione verso la banca, non determina la modifica dell'onere della prova ribaltandolo sulla banca stessa.
7 Occorre, a questo punto, chiarire quali siano l'ampiezza temporale e il contenuto dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta dal correntista ex art.119 T.U.B..
Tale norma pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, ma ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca, e che il legislatore ha ritenuto termine congruo anche per permettere al correntista di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione).
Certo, è quantomeno dubbio che la norma di cui all'art.119 c. 4 T.U.B. sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti bancari in essere;
in particolare, non appare logico che la banca possa non conservare, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto bancario
- non definito ma - ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso - anche perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell'istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza.
Se si esclude però, come appare corretto, l'operatività della norma richiamata (art. 119 T.U.B.) in una tale ipotesi, la norma di riferimento diventa l'art. 117 T.U.B. e, allora, il possesso della documentazione negoziale in capo alla correntista, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento.
Il principio di vicinanza della prova, capace di spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella legalmente onerata, non può trovare applicazione quando entrambe le parti abbiano ricevuto copia del documento in contestazione e la parte che intende avvalersene non abbia dedotto che all'atto della firma non le sia stata resa copia dello stesso (Cassazione civile sez. I, 8.7.2021, n.19566).
La giurisprudenza di merito si è, recentemente, pronunciata in tal senso, statuendo che in materia di conto corrente, quando è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca: nell'esperire azione di ripetizione d'indebito, il correntista, infatti, assume su di sé l'onere di fornire prova documentale delle proprie asserzioni (Tribunale Bari, sez. IV, 23.2.2022, n.739).
Nel caso di specie, la circostanza per cui il contratto in questione non sia stato consegnato all'epoca della sottoscrizione o non sia più nella disponibilità dell'odierna ricorrente non risulta prospettata né
8 in sede di richiesta alla banca ex art.119 TUB (all. n. 4 ricorrente cit.), né nell'ambito del presente giudizio.
Ed infatti, la società ricorrente, pur richiedendo in sede stragiudiziale il contratto per cui è causa e i relativi estratti conto, non dichiara né tantomeno fornisce la prova della eventuale mancata consegna, perdita o distruzione del documento de quo.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la società non abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico.
Nel caso in questione, infatti, la ricorrente non ha prodotto il contratto di conto corrente e le relative condizioni economiche né, tantomeno, tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, mancanza cui non poteva ovviarsi prescrivendo al CTU di rideterminare il saldo, eventualmente, con i cosiddetti saldi di raccordo perché ciò si sarebbe tradotto in una mera finzione contabile non idonea all'accertamento del conteggio effettivo.
Né assume rilievo la perizia econometrica depositata dalla ricorrente, la quale, come noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio e non assimilabile per attendibilità e per imparzialità alla consulenza tecnica disposta d'ufficio (ex multis, Cass. civ.,
15.9.2020, n. 19187).
Peraltro, non è superfluo evidenziare che l'operazione contabile effettuata dal perito di parte, effettuata sulla base dei riassunti scalari, non appare neppure corretta, essendo necessario avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente (cfr. Cass. 11543/19 cit.).
Ed invero - si ribadisce - per la ricostruzione della movimentazione contabile è essenziale, in primo luogo, l'acquisizione del contratto, atteso che soltanto l'analisi del regolamento negoziale consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o interessi e altre commissioni non dovuti.
Così come, per valutare e accertare il fondamento della domanda, occorre innanzitutto esaminare il testo del contratto per accertare se tutte o alcune delle clausole indicate dagli attori siano contenute in quello ovvero se nel regolamento contrattuale manchino in tutto o in parte tali pattuizioni.
Infine, come emerge dalla perizia di parte, la ricorrente ha, altresì, denunciato la sussistenza della cd. usura soggettiva, ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p. senza tuttavia neanche provare una situazione di difficoltà economica o finanziaria della stessa.
In definitiva, alla luce di tutte le superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Ulteriori domande e questioni sono assorbite.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto
9 dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
La somma versata in acconto da parte ricorrente, a titolo di spese di ctu, è posta a suo carico in via definitiva, stante la sua soccombenza in giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta la domanda.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente del pagamento delle spese, liquidate in € 4.217,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Pone le spese di ctu di cui sopra a carico della ricorrente in via definitiva.
Così deciso in Crotone, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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