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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/09/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 569/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 10 settembre 2025.
HERY BRICEVOEL IF NOR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Orfanotrofio, 10 C.F: C.F. 1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Ferro
) con studio in Enna in Via Roma, 353, il quale dichiara di voler ricevere tutte leC.F. 2 comunicazioni relative al suddetto procedimento al seguente indirizzo di pec:
Email_1 ovvero al numero di fax: 093526662;
ricorrente
E
-in persona del Presidente, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
P.IVA 1 , elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell' CP_1 (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce -
t, nonché dall'Avv. Gino Madonia, anche in viaPEC Email_2
disgiunta;
resistente
Avente ad oggetto: crediti a carico del Fondo di Garanzia
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i procuratori delle parti concludevano come da scritti depositati telematicamente MOTIVI
Con ricorso depositato il 02.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premesso:
Controparte_2 oggi fallita, dalla di essere stato assunto dalla società
data del 01.01.1996 e fino alla data del 31.12.2004, poi dalla data del 01.03.2008 e fino alla data del
30.06.2014 con contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente;
che alla data dell'interruzione dell'ultimo rapporto di lavoro, lo stesso rimaneva creditore della somma pari nel complesso ad € 294.425,40 oltre interessi e rivalutazione come per legge di cui €
42.489,52 a titolo di TFR maturato e non versato al Fondo di Previdenza Complementare Per_1
[...] oltre ad € 31.194,58 a titolo di contributi previdenziali integrativi dovuti dal datore di lavoro e non versati al fondo di previdenza complementare.
Ciò premesso conveniva l'Inps per sentirlo condannare al pagamento di quanto di sua spettanza essendo a suo dire in possesso dei requisiti per beneficiare dell'intervento del Fondo di garanzia.
L'Inps nel costituirsi in giudizio ritenuta la infondatezza della azione chiedeva il rigetto del ricorso
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorrente rivendica il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dell'importo dovutogli a titolo di contributi previdenziali integrativi ammesso allo stato passivo.
Si ponga mente alla disciplina dell'istituto oggetto di causa ed in particolare al disposto dell'art 2
della legge n.297/1982 ai sensi del quale:
Art.
2. Fondo di garanzia.
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa,
avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato
membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli
2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-
legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché
dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall' CP_1 nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
Rileva ora, in particolare ai fini che qui occupano, il disposto dell' art. 5 del d. lgs 80/1992
(Disposizioni in materia di previdenza complementare):
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di Controparte_1
garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Posta la disciplina normativa di riferimento, si osserva che con l'unico motivo di contestazione posto alla base dell'avversato rifiuto, l'INPS testualmente afferma in seno alla memoria di costituzione che la medesima somma è stata già ammessa allo stato passivo a seguito della domanda presentata dal
Fondo di previdenza complementare Persona_1 . Ciò, sempre secondo quanto rappresentato dagli Uffici, al fine di evitare la duplicazione conseguente al fatto che le medesime somme potrebbero essere incamerate, per così dire, dal Fondo di previdenza complementare sia a seguito di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5, D.Lgs. 80/92, sia a seguito di eventuale riparto dell'attivo. Sostanzialmente, l'INPS fa leva su un argomento fondato sul paventato pericolo della duplicazione degli adempimenti volti a soddisfare il medesimo credito.
A fronte di tale obiezione, parte ricorrente nulla ha dedotto in seno alla prima difesa utile ed invero non ha specificamente negato che il credito sia già stato pagato in favore del Per_2 Persona_1 a
seguito dell'eventuale riparto dell'attivo fallimentare (vedi note del 27.05.2024 in cui ci si dilunga in una difesa da una pretesa, ed in realtà mai sollevata dall'INPS, eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Fondo di previdenza complementare).
Del resto la stessa norma sopra calendata indica quale presupposto di operatività della garanzia che il credito del lavoratore sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1.
Ne discende che, allo stato degli atti, non avendo parte ricorrente dedotto e provato (anche mediante un'attestazione proveniente dal Fondo Persona_1 il mancato pagamento del credito contributivo,
non risulta certo ( ed anzi in assenza, come detto, di specifica contestazione, deve ritenersi il contrario) che l'eventuale pagamento in favore del Fondo di previdenza complementare, nei termini richiesti in ricorso, non finisca per dar luogo ad una duplicazione degli adempimenti, come eccepito dall'INPS.
Per tale ragione non può accogliersi la domanda azionata in ricorso.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Attesa la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 10 settembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 10 settembre 2025.
HERY BRICEVOEL IF NOR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Orfanotrofio, 10 C.F: C.F. 1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Ferro
) con studio in Enna in Via Roma, 353, il quale dichiara di voler ricevere tutte leC.F. 2 comunicazioni relative al suddetto procedimento al seguente indirizzo di pec:
Email_1 ovvero al numero di fax: 093526662;
ricorrente
E
-in persona del Presidente, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
P.IVA 1 , elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell' CP_1 (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce -
t, nonché dall'Avv. Gino Madonia, anche in viaPEC Email_2
disgiunta;
resistente
Avente ad oggetto: crediti a carico del Fondo di Garanzia
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i procuratori delle parti concludevano come da scritti depositati telematicamente MOTIVI
Con ricorso depositato il 02.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe premesso:
Controparte_2 oggi fallita, dalla di essere stato assunto dalla società
data del 01.01.1996 e fino alla data del 31.12.2004, poi dalla data del 01.03.2008 e fino alla data del
30.06.2014 con contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente;
che alla data dell'interruzione dell'ultimo rapporto di lavoro, lo stesso rimaneva creditore della somma pari nel complesso ad € 294.425,40 oltre interessi e rivalutazione come per legge di cui €
42.489,52 a titolo di TFR maturato e non versato al Fondo di Previdenza Complementare Per_1
[...] oltre ad € 31.194,58 a titolo di contributi previdenziali integrativi dovuti dal datore di lavoro e non versati al fondo di previdenza complementare.
Ciò premesso conveniva l'Inps per sentirlo condannare al pagamento di quanto di sua spettanza essendo a suo dire in possesso dei requisiti per beneficiare dell'intervento del Fondo di garanzia.
L'Inps nel costituirsi in giudizio ritenuta la infondatezza della azione chiedeva il rigetto del ricorso
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorrente rivendica il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dell'importo dovutogli a titolo di contributi previdenziali integrativi ammesso allo stato passivo.
Si ponga mente alla disciplina dell'istituto oggetto di causa ed in particolare al disposto dell'art 2
della legge n.297/1982 ai sensi del quale:
Art.
2. Fondo di garanzia.
1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa,
avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato
membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli
2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-
legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché
dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall' CP_1 nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
Rileva ora, in particolare ai fini che qui occupano, il disposto dell' art. 5 del d. lgs 80/1992
(Disposizioni in materia di previdenza complementare):
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di Controparte_1
garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Posta la disciplina normativa di riferimento, si osserva che con l'unico motivo di contestazione posto alla base dell'avversato rifiuto, l'INPS testualmente afferma in seno alla memoria di costituzione che la medesima somma è stata già ammessa allo stato passivo a seguito della domanda presentata dal
Fondo di previdenza complementare Persona_1 . Ciò, sempre secondo quanto rappresentato dagli Uffici, al fine di evitare la duplicazione conseguente al fatto che le medesime somme potrebbero essere incamerate, per così dire, dal Fondo di previdenza complementare sia a seguito di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5, D.Lgs. 80/92, sia a seguito di eventuale riparto dell'attivo. Sostanzialmente, l'INPS fa leva su un argomento fondato sul paventato pericolo della duplicazione degli adempimenti volti a soddisfare il medesimo credito.
A fronte di tale obiezione, parte ricorrente nulla ha dedotto in seno alla prima difesa utile ed invero non ha specificamente negato che il credito sia già stato pagato in favore del Per_2 Persona_1 a
seguito dell'eventuale riparto dell'attivo fallimentare (vedi note del 27.05.2024 in cui ci si dilunga in una difesa da una pretesa, ed in realtà mai sollevata dall'INPS, eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al Fondo di previdenza complementare).
Del resto la stessa norma sopra calendata indica quale presupposto di operatività della garanzia che il credito del lavoratore sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1.
Ne discende che, allo stato degli atti, non avendo parte ricorrente dedotto e provato (anche mediante un'attestazione proveniente dal Fondo Persona_1 il mancato pagamento del credito contributivo,
non risulta certo ( ed anzi in assenza, come detto, di specifica contestazione, deve ritenersi il contrario) che l'eventuale pagamento in favore del Fondo di previdenza complementare, nei termini richiesti in ricorso, non finisca per dar luogo ad una duplicazione degli adempimenti, come eccepito dall'INPS.
Per tale ragione non può accogliersi la domanda azionata in ricorso.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Attesa la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 10 settembre 2025.