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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/03/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 80 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARDINI
ENRICA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI
ENRICA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 06.03.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12.01.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sarzana (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 05.05.2005), maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente e (il 13.01.2007), quest'ultimo attualmente Per_2
minorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati.
2) Affidamento condiviso della minore
I figli avranno collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Sarzana, Via San Gottardo,
5; Il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori
a) Modalità di visita
Il minore salvo diversi accordi tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse Per_2
del figlio, trascorrerà stabilmente con il padre due week alternati al mese dal venerdì pomeriggio al lunedi mattina, ed una notte infrasettimanale nella giornata di mercoledì;
Festività annuali
Le principali festività annuali civili e religiose saranno alternate tra i genitori a decorrere dalla prima festività successiva alla omologazione della separazione
3) Mantenimento dei figli
Per_ Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà l'importo di euro 200,00 per e di euro 200,00 per per un totale di euro 400,00 che sarà rimesso finchè i figli non Per_2 raggiungeranno l'autosufficienza economica;
Tale importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo
pag. 2 di 4 gli indici ISTAT, e sarà corrisposto con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese secondo coordinate bancarie che verranno separatamente indicate dalla madre.
4) Spese di natura straordinaria
Le spese di natura straordinaria, individuate secondo il Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che si allega al presente atto 2 e che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, saranno suddivise al 50% tra i genitori e restituite al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione di spesa, documentata con allegata ricevuta e/o attestazione fiscale, da inoltrare all'altro genitore a mezzo mail/pec o messaggistica telefonica;
5) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore e per sé medesimi.
6) Casa coniugale
La casa coniugale, condotta in locazione con contratto intestato a , con canone Parte_1
mensile di euro 680,00 resta assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, in quanto destinata a collocazione dei figli;
7) I coniugi danno atto di avere regolato in precedenza ogni altra questione di carattere economico/ patrimoniale, si dichiarano autosufficienti e rinunciano alla contribuzione al mantenimento, dichiarando altresì di non avere nulla altro a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione ivi non regolato.
8) I coniugi dichiarano reciprocamente di rendere tra loro efficaci le condizioni sopra citate a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
All'udienza del 06.03.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
pag. 3 di 4 Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei figli, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2 attualmente minorenne, garantiscono a quest'ultimo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per entrambi i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Sarzana (SP) in data 16.02.2008 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2008, al n. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 07.03.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARDINI
ENRICA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI
ENRICA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 06.03.2024. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 12.01.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sarzana (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 05.05.2005), maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente e (il 13.01.2007), quest'ultimo attualmente Per_2
minorenne. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati.
2) Affidamento condiviso della minore
I figli avranno collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Sarzana, Via San Gottardo,
5; Il minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori
a) Modalità di visita
Il minore salvo diversi accordi tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse Per_2
del figlio, trascorrerà stabilmente con il padre due week alternati al mese dal venerdì pomeriggio al lunedi mattina, ed una notte infrasettimanale nella giornata di mercoledì;
Festività annuali
Le principali festività annuali civili e religiose saranno alternate tra i genitori a decorrere dalla prima festività successiva alla omologazione della separazione
3) Mantenimento dei figli
Per_ Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verserà l'importo di euro 200,00 per e di euro 200,00 per per un totale di euro 400,00 che sarà rimesso finchè i figli non Per_2 raggiungeranno l'autosufficienza economica;
Tale importo sarà da rivalutarsi annualmente secondo
pag. 2 di 4 gli indici ISTAT, e sarà corrisposto con bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese secondo coordinate bancarie che verranno separatamente indicate dalla madre.
4) Spese di natura straordinaria
Le spese di natura straordinaria, individuate secondo il Protocollo in uso all'intestato Tribunale, che si allega al presente atto 2 e che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, saranno suddivise al 50% tra i genitori e restituite al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione di spesa, documentata con allegata ricevuta e/o attestazione fiscale, da inoltrare all'altro genitore a mezzo mail/pec o messaggistica telefonica;
5) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore e per sé medesimi.
6) Casa coniugale
La casa coniugale, condotta in locazione con contratto intestato a , con canone Parte_1
mensile di euro 680,00 resta assegnata alla moglie con tutto quanto in essa contenuto, in quanto destinata a collocazione dei figli;
7) I coniugi danno atto di avere regolato in precedenza ogni altra questione di carattere economico/ patrimoniale, si dichiarano autosufficienti e rinunciano alla contribuzione al mantenimento, dichiarando altresì di non avere nulla altro a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione ivi non regolato.
8) I coniugi dichiarano reciprocamente di rendere tra loro efficaci le condizioni sopra citate a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
All'udienza del 06.03.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
pag. 3 di 4 Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei figli, , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2 attualmente minorenne, garantiscono a quest'ultimo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per entrambi i figli.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Sarzana (SP) in data 16.02.2008 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2008, al n. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 07.03.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4