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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. n. 3085-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
I Sezione
In composizione monocratica, il dott. Claudio Casarano ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3085 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Ruscigno;
Parte_1
contro
– contumace;
Controparte_1
- rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pomes Parte_2
Oggetto: appalto
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE
La signora con atto di citazione del 26.06.2024, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la e l'architetto . Controparte_1 Parte_2
L'attrice affermava che con contratto di appalto del 25.05.2022 conferiva incarico alla società convenuta di eseguire la ristrutturazione del proprio immobile, sito in Taranto alla via Pitagora n. 67, secondo quanto previsto nei progetti, negli elaborati tecnici, nei disegni e nel capitolato lavori, allegati al contratto e sottoscritti dalle parti.
Il prezzo dell'appalto veniva concordato in € 59.536,11, oltre Iva, prezzo già decurtato dello “sconto in fattura” al 50% ex art. 121 D.L. 34/2020 e successive modificazioni, da corrispondersi con il versamento di un acconto del 30% pari ad € 17.860,83 alla sottoscrizione dell'accordo e comunque pagina 1 di 6 entro 5 giorni dal ricevimento della fattura, il 1° sal del 20% pari ad € 11.907,22 ad inizio demolizioni ed il saldo del 10% pari ad € 5.953,02 alla dichiarazione fine lavori dell'appaltatore, mediante immediato sconto in fattura.
L'inizio dei lavori veniva fissato entro il giorno 25.07.2022 e comunque non prima di giorni 15 dalla data di incasso del primo acconto lavori, mentre la consegna veniva stabilita entro 146 giorni lavorativi dalla data di inizio lavori, ovvero entro il 20.03.2023, prevedendo all'art. 7 del contratto di appalto la corresponsione di una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei lavori.
La committente effettuava i pagamenti degli acconti dovuti immediatamente dopo il ricevimento delle fatture proforma per il complessivo importo di € 20.768,67.
Contestualmente, la sigora conferiva incarico professionale per la pratica edilizia comunale - Pt_1 all'Arch. legato da un rapporto di collaborazione professionale con Pt_3 Parte_2
in aggiunta a quello avente ad oggetto la direzione lavori per le opere di Controparte_1 ristrutturazione oggetto del contratto di appalto.
Con successiva scrittura in data 25.07.2022, le medesime parti convenivano di posticipare la data di inizio dei lavori, contrattualmente prevista il giorno 25.07.2022, alla conclusione del procedimento di sanatoria teso a regolarizzare la situazione urbanistico-edilizia dell'appartamento (All. 4).
In data 22.09.2022, le parti sottoscrivevano accordo novativo per adeguare le condizioni di pagamento alla circolare n. 19/E emessa dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'originario prezzo complessivo dell'appalto ed ogni altra condizione prevista in contratto.
In data 18.11.2022, l'attrice affermava di aver effettuato in favore del professionista convenuto un bonifico di € 3.806,40, a saldo di ogni sua spettanza.
In data 24.07.2023 veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria per l'esecuzione dei lavori edili commissionati a Controparte_1
Da allora, aggiungeva l'attrice, invano sollecitava lo stesso architetto e per il suo tramite la ditta Pt_2 appaltatrice, ad avviare il cantiere ed iniziare l'esecuzione dei lavori, avendo acquisito - anche con la collaborazione dell'Arch. - i preventivi per l'acquisto delle varie forniture (pavimenti, sanitari, Pt_2 rubinetterie, porte, infissi e serramenti) occorrenti per le opere.
Solo in data 20.12.2023 la signora veniva convocata presso la sede di Pt_1 Controparte_1 in Taranto alla via Duca di Genova n. 43 angolo via Oberdan n. 31, dove incontrava la responsabile di zona, l'architetto , la quale, alla presenza del direttore dei lavori, le comunicava di Testimone_1 non poter più applicare lo “sconto in fattura” previsto dal contratto in essere, che pertanto doveva pagina 2 di 6 essere risolto e “trasformato” in un contratto a nuove condizioni;
l' per di più garantiva all'attrice Tes_1 che le sarebbero state restituite le somme versate e proponeva nuove soluzioni da concordare per l'esecuzione delle opere.
Senonchè, non solo non seguiva più alcuna ulteriore comunicazione, né da parte di Controparte_1 né da parte dell'Arch. nonostante ulteriore pec inviata loro in data 22.01.2024.
[...] Pt_2
Sosteneva allora l'attrice che doveva ritenersi comprovato il grave inadempimento in cui incorreva la società convenuta, posto che non avviava neanche il cantiere, sebbene le fosse stata anticipata a titolo di prezzo la complessiva somma € 20.768,67: sebbene fosse stato conseguito in data 24.07.2023 il permesso in sanatoria, non solo dava corso ai lavori di ristrutturazione ma solo il 20.12.2023 le comunicava che le opere non potevano essere iniziate ed il contratto doveva essere risolto perché la stessa società non poteva più accedere al credito fiscale collegato allo “sconto in fattura”. Tanto, rimarcava la difesa istante, sebbene nel contratto di appalto dedotto in giudizio fosse espressamente prevista l'applicazione dello “sconto in fattura” ex art. 121 del DL 34/2020 ed il prezzo complessivamente pattuito di € 59.536,11, oltre Iva, era già calcolato al netto della percentuale di riduzione al 50%.
Ricordava la difesa istante che il Bonus Ristrutturazione al 50%, comporta che l'impresa che realizza i lavori anticipa le spese detraibili emettendo una fattura scontata al 50%, cosicché il committente debba versare solo il restante 50% dell'importo preventivato;
a fronte della emissione della fattura con lo sconto del bonus, l'impresa acquisisce però dall'Agenzia delle Entrate il credito derivante dal bonus edilizio relativo ai lavori eseguiti e può portarlo in detrazione oppure cedere il credito a terzi
(principalmente banche) per recuperare liquidità.
Di qui la domanda di risoluzione del contratto e quella tesa alla restituzione della complessiva somma di € 20.768,67, oltre gli interessi legali da calcolare, ex art. 1282 c.c., a far data dai pagamenti documentati con i bonifici in atti, ed il conseguente danno derivante dalla impossibilità di beneficiare della riduzione di spesa sui lavori da eseguire e del vantaggio di acquistare le forniture occorrenti per i lavori al prezzo decurtato del 50%, oltre al risparmio di spesa al 75% previsto dagli incentivi vigenti fino al 31.12.2023 per l'acquisto di infissi, finestre e serramenti, secondo i preventivi già acquisiti;
danno da quantificare in euro 55.000,00 euro.
Risolto il contratto d'appalto doveva seguire, a detta dell'attrice, lo scioglimento del rapporto instaurato con l'architetto per la parte relativa allo svolgimento della direzione lavori. L'incarico conferito Pt_2 all'Arch. infatti, comprendeva da un lato le attività inerenti la pratica edilizia comunale Pt_2 Pt_3
pagina 3 di 6 per la quale veniva pattuito un compenso complessivo di € 1.700,00, oltre Inarcassa ed IVA, dall'altro la Direzione Lavori per il compenso di € 700,00 oltre accessori ed in data 18.11.2022 l'attrice effettuando in suo favore un bonifico di € 3.806,40, saldava ogni sua spettanza, secondo la fattura proforma inviata dallo stesso professionista. Senonchè, stante l'inadempimento contrattuale della
[...]
e la risoluzione conseguente dell'appalto cui era collegato l'incarico di Direttore Lavori, è CP_1 venuta meno la ragione del suddetto incarico e del relativo compenso correlativo già versato dalla committente. La mancata prestazione della attività di Direzione Lavori del cantiere mai avviato legittimava dunque la richiesta di restituzione del relativo compenso corrisposto dalla sigora Pt_1 pari ad € 888,16 (E 700,00 oltre accessori), che avrebbe costituito certamente un indebito arricchimento del professionista qualora fosse da lui trattenuta.
Di qui la domanda tesa ad ottenere dal professionista la restituzione della somma di € 888.16, oltre gli interessi legali da calcolare, ex art. 1282 c.c., a far data dal pagamento risalente al 17.11.2022.
LA DIFESA DELL'ARCHITETTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'architetto costituendosi dopo aver evidenziato di aver svolto con diligenza il proprio incarico Pt_2 relativo all'ottenimento della SCIA, posto che, nonostante la difformità edilizia di non poco momento riscontrata - l'immobile in oggetto (come tutto lo stabile ove è allocato!) aveva una facciata sporta in avanti di oltre tre metri rispetto a quanto a suo tempo era stato assentito dal Comune di Taranto – riusciva a farla emettere. Quanto alla domanda di ripetizione della somma a titolo di compenso per la direzione dei lavori, negava che la risoluzione del contratto di appalto potesse riverberarsi sul distinto contratto d'opera professionale da lui stipulato con l'attrice ma ad ogni buon conto si rendeva disponibile a restituirla a mero titolo conciliativo.
All'udienza del 04.12.2024, dichiarata la contumacia della , il giudice Controparte_1 ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e fissava per la sua assunzione l'udienza del
22.01.2025. Dopo l'espletamento della prova testimoniale della teste citata, architetto Tes_1
, il giudice rinviava la causa per la rimessione in decisione ex art 189 c.p.c. all'udienza del
[...]
07.05.2025, con la concessione dei termini a ritroso ivi previsti. In sede di p.c. l'attrice rinunziava agli atti per aver raggiunto una intesa con l'architetto . Parte_2
MOTIVAZIONE
LA DIMOSTRAZIONE DELL'INADEMPIMENTO GRAVE IN CUI INCORREVA LA
SOCIETA' APPALTATRICE CONVENUTA
pagina 4 di 6 Il non aver dato corso all'esecuzione dei lavori configura una forma di grave inadempimento in capo alla società appaltatrice convenuta. Né ricorre la prova della ricorrenza di una causa non imputabile alla stessa che lo causava suo malgrado ex art. 1218 c.c.
Deve quindi seguire certamente la restituzione del prezzo, che si sarebbe data anche qualora fosse stato dato seguito da parte dell'attrice al recesso dal contratto da parte della società appaltatrice.
La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, dal momento che non risulta data la dimostrazione della effettiva perdita patrimoniale: l'effettiva stipula di un nuovo appalto avente ad oggetto le stesse opere con altra impresa senza benefici fiscali, al pari degli acquisti dei materiali.
Alla pronunzia di risoluzione del contratto di appalto stipulato il 25.05.2022, nonché delle successive scritture integrative e parzialmente modificative dello stesso sottoscritte in data 25.07.2022 e
22.09.2022, deve seguire la condanna della alla restituzione della somma Controparte_1 indebitamente trattenuta di € 20.768,67, attestata dalla produzione delle copie dei bonifici, oltre gli interessi legali da calcolare, ex art. 1282 c.c., a far data dai pagamenti eseguiti.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla signora con citazione regolarmente notificata, Parte_1 nei confronti della e dell'architetto , così Controparte_1 Parte_2 provvede: accoglie la domanda principale e pronunzia la risoluzione del contratto di appalto stipulato il
25.05.2022, tra l'attrice e la società convenuta, nonché delle successive scritture integrative e parzialmente modificative dello stesso sottoscritte in data 25.07.2022 e 22.09.2022; condanna la alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
20.768,67, oltre gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalle date di pagamento, ossia dal 09-06-2022; rigetta la domanda risarcitoria. dichiara l'estinzione parziale con riferimento alla domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'architetto ; non luogo a provvedere sulle correlative spese giudiziali;
Parte_2
Condanna invece la al pagamento delle spese del giudizio sopportate Controparte_1 dall'attrice, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre € 759,00 per C.U. + € 27,00 per diritti.
pagina 5 di 6 Taranto, 30 giugno 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
I Sezione
In composizione monocratica, il dott. Claudio Casarano ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3085 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Ruscigno;
Parte_1
contro
– contumace;
Controparte_1
- rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pomes Parte_2
Oggetto: appalto
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTRICE
La signora con atto di citazione del 26.06.2024, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la e l'architetto . Controparte_1 Parte_2
L'attrice affermava che con contratto di appalto del 25.05.2022 conferiva incarico alla società convenuta di eseguire la ristrutturazione del proprio immobile, sito in Taranto alla via Pitagora n. 67, secondo quanto previsto nei progetti, negli elaborati tecnici, nei disegni e nel capitolato lavori, allegati al contratto e sottoscritti dalle parti.
Il prezzo dell'appalto veniva concordato in € 59.536,11, oltre Iva, prezzo già decurtato dello “sconto in fattura” al 50% ex art. 121 D.L. 34/2020 e successive modificazioni, da corrispondersi con il versamento di un acconto del 30% pari ad € 17.860,83 alla sottoscrizione dell'accordo e comunque pagina 1 di 6 entro 5 giorni dal ricevimento della fattura, il 1° sal del 20% pari ad € 11.907,22 ad inizio demolizioni ed il saldo del 10% pari ad € 5.953,02 alla dichiarazione fine lavori dell'appaltatore, mediante immediato sconto in fattura.
L'inizio dei lavori veniva fissato entro il giorno 25.07.2022 e comunque non prima di giorni 15 dalla data di incasso del primo acconto lavori, mentre la consegna veniva stabilita entro 146 giorni lavorativi dalla data di inizio lavori, ovvero entro il 20.03.2023, prevedendo all'art. 7 del contratto di appalto la corresponsione di una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei lavori.
La committente effettuava i pagamenti degli acconti dovuti immediatamente dopo il ricevimento delle fatture proforma per il complessivo importo di € 20.768,67.
Contestualmente, la sigora conferiva incarico professionale per la pratica edilizia comunale - Pt_1 all'Arch. legato da un rapporto di collaborazione professionale con Pt_3 Parte_2
in aggiunta a quello avente ad oggetto la direzione lavori per le opere di Controparte_1 ristrutturazione oggetto del contratto di appalto.
Con successiva scrittura in data 25.07.2022, le medesime parti convenivano di posticipare la data di inizio dei lavori, contrattualmente prevista il giorno 25.07.2022, alla conclusione del procedimento di sanatoria teso a regolarizzare la situazione urbanistico-edilizia dell'appartamento (All. 4).
In data 22.09.2022, le parti sottoscrivevano accordo novativo per adeguare le condizioni di pagamento alla circolare n. 19/E emessa dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'originario prezzo complessivo dell'appalto ed ogni altra condizione prevista in contratto.
In data 18.11.2022, l'attrice affermava di aver effettuato in favore del professionista convenuto un bonifico di € 3.806,40, a saldo di ogni sua spettanza.
In data 24.07.2023 veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria per l'esecuzione dei lavori edili commissionati a Controparte_1
Da allora, aggiungeva l'attrice, invano sollecitava lo stesso architetto e per il suo tramite la ditta Pt_2 appaltatrice, ad avviare il cantiere ed iniziare l'esecuzione dei lavori, avendo acquisito - anche con la collaborazione dell'Arch. - i preventivi per l'acquisto delle varie forniture (pavimenti, sanitari, Pt_2 rubinetterie, porte, infissi e serramenti) occorrenti per le opere.
Solo in data 20.12.2023 la signora veniva convocata presso la sede di Pt_1 Controparte_1 in Taranto alla via Duca di Genova n. 43 angolo via Oberdan n. 31, dove incontrava la responsabile di zona, l'architetto , la quale, alla presenza del direttore dei lavori, le comunicava di Testimone_1 non poter più applicare lo “sconto in fattura” previsto dal contratto in essere, che pertanto doveva pagina 2 di 6 essere risolto e “trasformato” in un contratto a nuove condizioni;
l' per di più garantiva all'attrice Tes_1 che le sarebbero state restituite le somme versate e proponeva nuove soluzioni da concordare per l'esecuzione delle opere.
Senonchè, non solo non seguiva più alcuna ulteriore comunicazione, né da parte di Controparte_1 né da parte dell'Arch. nonostante ulteriore pec inviata loro in data 22.01.2024.
[...] Pt_2
Sosteneva allora l'attrice che doveva ritenersi comprovato il grave inadempimento in cui incorreva la società convenuta, posto che non avviava neanche il cantiere, sebbene le fosse stata anticipata a titolo di prezzo la complessiva somma € 20.768,67: sebbene fosse stato conseguito in data 24.07.2023 il permesso in sanatoria, non solo dava corso ai lavori di ristrutturazione ma solo il 20.12.2023 le comunicava che le opere non potevano essere iniziate ed il contratto doveva essere risolto perché la stessa società non poteva più accedere al credito fiscale collegato allo “sconto in fattura”. Tanto, rimarcava la difesa istante, sebbene nel contratto di appalto dedotto in giudizio fosse espressamente prevista l'applicazione dello “sconto in fattura” ex art. 121 del DL 34/2020 ed il prezzo complessivamente pattuito di € 59.536,11, oltre Iva, era già calcolato al netto della percentuale di riduzione al 50%.
Ricordava la difesa istante che il Bonus Ristrutturazione al 50%, comporta che l'impresa che realizza i lavori anticipa le spese detraibili emettendo una fattura scontata al 50%, cosicché il committente debba versare solo il restante 50% dell'importo preventivato;
a fronte della emissione della fattura con lo sconto del bonus, l'impresa acquisisce però dall'Agenzia delle Entrate il credito derivante dal bonus edilizio relativo ai lavori eseguiti e può portarlo in detrazione oppure cedere il credito a terzi
(principalmente banche) per recuperare liquidità.
Di qui la domanda di risoluzione del contratto e quella tesa alla restituzione della complessiva somma di € 20.768,67, oltre gli interessi legali da calcolare, ex art. 1282 c.c., a far data dai pagamenti documentati con i bonifici in atti, ed il conseguente danno derivante dalla impossibilità di beneficiare della riduzione di spesa sui lavori da eseguire e del vantaggio di acquistare le forniture occorrenti per i lavori al prezzo decurtato del 50%, oltre al risparmio di spesa al 75% previsto dagli incentivi vigenti fino al 31.12.2023 per l'acquisto di infissi, finestre e serramenti, secondo i preventivi già acquisiti;
danno da quantificare in euro 55.000,00 euro.
Risolto il contratto d'appalto doveva seguire, a detta dell'attrice, lo scioglimento del rapporto instaurato con l'architetto per la parte relativa allo svolgimento della direzione lavori. L'incarico conferito Pt_2 all'Arch. infatti, comprendeva da un lato le attività inerenti la pratica edilizia comunale Pt_2 Pt_3
pagina 3 di 6 per la quale veniva pattuito un compenso complessivo di € 1.700,00, oltre Inarcassa ed IVA, dall'altro la Direzione Lavori per il compenso di € 700,00 oltre accessori ed in data 18.11.2022 l'attrice effettuando in suo favore un bonifico di € 3.806,40, saldava ogni sua spettanza, secondo la fattura proforma inviata dallo stesso professionista. Senonchè, stante l'inadempimento contrattuale della
[...]
e la risoluzione conseguente dell'appalto cui era collegato l'incarico di Direttore Lavori, è CP_1 venuta meno la ragione del suddetto incarico e del relativo compenso correlativo già versato dalla committente. La mancata prestazione della attività di Direzione Lavori del cantiere mai avviato legittimava dunque la richiesta di restituzione del relativo compenso corrisposto dalla sigora Pt_1 pari ad € 888,16 (E 700,00 oltre accessori), che avrebbe costituito certamente un indebito arricchimento del professionista qualora fosse da lui trattenuta.
Di qui la domanda tesa ad ottenere dal professionista la restituzione della somma di € 888.16, oltre gli interessi legali da calcolare, ex art. 1282 c.c., a far data dal pagamento risalente al 17.11.2022.
LA DIFESA DELL'ARCHITETTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'architetto costituendosi dopo aver evidenziato di aver svolto con diligenza il proprio incarico Pt_2 relativo all'ottenimento della SCIA, posto che, nonostante la difformità edilizia di non poco momento riscontrata - l'immobile in oggetto (come tutto lo stabile ove è allocato!) aveva una facciata sporta in avanti di oltre tre metri rispetto a quanto a suo tempo era stato assentito dal Comune di Taranto – riusciva a farla emettere. Quanto alla domanda di ripetizione della somma a titolo di compenso per la direzione dei lavori, negava che la risoluzione del contratto di appalto potesse riverberarsi sul distinto contratto d'opera professionale da lui stipulato con l'attrice ma ad ogni buon conto si rendeva disponibile a restituirla a mero titolo conciliativo.
All'udienza del 04.12.2024, dichiarata la contumacia della , il giudice Controparte_1 ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e fissava per la sua assunzione l'udienza del
22.01.2025. Dopo l'espletamento della prova testimoniale della teste citata, architetto Tes_1
, il giudice rinviava la causa per la rimessione in decisione ex art 189 c.p.c. all'udienza del
[...]
07.05.2025, con la concessione dei termini a ritroso ivi previsti. In sede di p.c. l'attrice rinunziava agli atti per aver raggiunto una intesa con l'architetto . Parte_2
MOTIVAZIONE
LA DIMOSTRAZIONE DELL'INADEMPIMENTO GRAVE IN CUI INCORREVA LA
SOCIETA' APPALTATRICE CONVENUTA
pagina 4 di 6 Il non aver dato corso all'esecuzione dei lavori configura una forma di grave inadempimento in capo alla società appaltatrice convenuta. Né ricorre la prova della ricorrenza di una causa non imputabile alla stessa che lo causava suo malgrado ex art. 1218 c.c.
Deve quindi seguire certamente la restituzione del prezzo, che si sarebbe data anche qualora fosse stato dato seguito da parte dell'attrice al recesso dal contratto da parte della società appaltatrice.
La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, dal momento che non risulta data la dimostrazione della effettiva perdita patrimoniale: l'effettiva stipula di un nuovo appalto avente ad oggetto le stesse opere con altra impresa senza benefici fiscali, al pari degli acquisti dei materiali.
Alla pronunzia di risoluzione del contratto di appalto stipulato il 25.05.2022, nonché delle successive scritture integrative e parzialmente modificative dello stesso sottoscritte in data 25.07.2022 e
22.09.2022, deve seguire la condanna della alla restituzione della somma Controparte_1 indebitamente trattenuta di € 20.768,67, attestata dalla produzione delle copie dei bonifici, oltre gli interessi legali da calcolare, ex art. 1282 c.c., a far data dai pagamenti eseguiti.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla signora con citazione regolarmente notificata, Parte_1 nei confronti della e dell'architetto , così Controparte_1 Parte_2 provvede: accoglie la domanda principale e pronunzia la risoluzione del contratto di appalto stipulato il
25.05.2022, tra l'attrice e la società convenuta, nonché delle successive scritture integrative e parzialmente modificative dello stesso sottoscritte in data 25.07.2022 e 22.09.2022; condanna la alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
20.768,67, oltre gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalle date di pagamento, ossia dal 09-06-2022; rigetta la domanda risarcitoria. dichiara l'estinzione parziale con riferimento alla domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'architetto ; non luogo a provvedere sulle correlative spese giudiziali;
Parte_2
Condanna invece la al pagamento delle spese del giudizio sopportate Controparte_1 dall'attrice, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre € 759,00 per C.U. + € 27,00 per diritti.
pagina 5 di 6 Taranto, 30 giugno 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
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