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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 1826/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1826/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con Parte_1 il patrocinio dell'avv.CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CHIARADIA GIANCARLO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/10/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 12/5/2011, matrimonio concordatario, CP_1
che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di Per_1 Persona_2
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I sottoscritti coniugi vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cassano allo Ionio alla C.da Bruscate di proprietà del SI.
, concordemente resta assegnata alla moglie. Pt_2
3. Il SI. provvederà alla corresponsione di Euro 100,00, a titolo di assegno di Pt_2
mantenimento, alla SI.ra . Persona_3
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
ALL'ON (CS) il 16/12/1992 e nato a [...] il Controparte_1
07/08/1983 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
VI , 14 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
Sezione civile
Il Tribunale di VI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1826/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con Parte_1 il patrocinio dell'avv.CAPPARELLI GIOVANNI GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CHIARADIA GIANCARLO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/10/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 12/5/2011, matrimonio concordatario, CP_1
che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di Per_1 Persona_2
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1. I sottoscritti coniugi vivranno separati con facoltà di risiedere dove vorranno e con
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Cassano allo Ionio alla C.da Bruscate di proprietà del SI.
, concordemente resta assegnata alla moglie. Pt_2
3. Il SI. provvederà alla corresponsione di Euro 100,00, a titolo di assegno di Pt_2
mantenimento, alla SI.ra . Persona_3
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
ALL'ON (CS) il 16/12/1992 e nato a [...] il Controparte_1
07/08/1983 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
VI , 14 dicembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento