Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Ivana Di Stefano Componente privato
Dott. Corrado Cavarra Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 860/2022 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA”.
promossa da
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Lumacari n. 22, int. 30/a, C.F. , elettivamente domiciliata IN TA, via C.F._1
Conte Ruggero n. 9 presso lo studio dell'avv. Massimo Gozzo, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TA del
Contro
TA il 18.01.2014, elettivamente domiciliata presso il suo studio in TA, via Firenze n. 172, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TA del 21.02.2023 su istanza del 14.02.2023,
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di TA,
All'udienza del 12.02.2024 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 67/2022, depositata il 26.05.2022, il Tribunale per i Minorenni di TA, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8 L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 27.02.2020, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore confermando la nomina del tutore nella persona Persona_1 dell'avv. Elisa Bruno, disponendo il divieto assoluto di contatti e consegna della minore ai genitori o ai congiunti.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatale in data 24.06.2022, Parte_1
madre della minore, deducendo l'erroneità della decisione impugnata, assunta sulla base
[...]
di una errata valutazione delle emergenze istruttorie e, in particolare, rifacendosi alla segnalazione del 2019 inerente il rinvenimento della minore unitamente alla madre in una struttura abbandonata, e ciò senza tenere nella debita considerazione l'intervenuto miglioramento delle condizioni di vita dell'AN. A riguardo precisava di aver locato già dal luglio 2020, con regolare contratto registrato, un'abitazione sita in TA, via Lumacari n. 22/a, ed inoltre di essere beneficiaria di reddito di cittadinanza pari ad euro 500,00 mensili, e , pertanto, di essere in grado di garantire una vita dignitosa alla propria figlia. Evidenziava quindi l'insussistenza dei presupposti richiesti ai sensi di legge ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità della minore che ben avrebbe potuto essere affidata al Servizio Sociale di TA con collocamento presso l'abitazione materna.
Chiedeva conclusivamente, in accoglimento del proposto appello, rigettarsi la richiesta di apertura dello stato di adottabilità della minore e per l'effetto affidarsi la minore ai Servizi Persona_1
Sociali di TA, con collocamento della stessa presso l'abitazione della genitrice. Si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio il tutore della minore avv. Elisa Bruno, contestando nel merito il gravame e assumendone la assoluta infondatezza, in ragione del dolorosissimo vissuto della bambina, tale da averne segnato per sempre l'esistenza, e della acclarata condizione di abbandono morale e materiale della stessa, rilevando la molteplicità degli interventi di sostegno avviati nel tempo con esiti insoddisfacenti in favore della diade madre- figlia, prima di addivenire alla declaratoria di adottabilità.
Riportava come invero le stesse, dopo il ritrovamento in uno stabile abbandonato all'ingresso di
TA (ex LI Sant'AN), in pessime condizioni igieniche e con gravi rischi per la salute e l'incolumità della bambina, all'epoca di nemmeno cinque anni , erano state collocate presso una struttura protetta per donne in difficoltà da cui tuttavia la decideva di allontanarsi, per _1
non meglio precisate necessità di assentarsi dal territorio italiano a tempo indeterminato, manifestando quindi la volontà di delegare le cure della bambina alla sorella del padre naturale di sig.ra nei cui confronti venivano esperite indagini socio-ambientali che _1 CP_1 davano atto dell'adeguatezza del contesto socio-familiare. Riportava come, avendo la stessa minore manifestato il desiderio di andare a vivere dalla suddetta zia, cui risultava essere molto legata affettivamente, e vista la disponibilità della donna, veniva disposto, in conformità con quanto previsto dall'art. 4 L. 184/1983, il collocamento di presso la congiunta zia, la quale _1
tuttavia, dopo circa un anno, comunicava di non poter ulteriormente occuparsi della minore, per riferiti problemi di salute e familiari causati dalla presenza della bambina, ragion per cui la minore, nella perdurante assenza materna, veniva collocata in via d'urgenza presso famiglia disponibile ad occuparsene a scopo solidaristico individuata dal competente ufficio affidi, con divieto di contatti con i familiari. Riferiva che la bambina, che durante il tempo trascorso presso la zia aveva mantenuto rapporti alquanto sporadici con la madre, manifestava all'atto del trasferimento presso la famiglia collocataria un grave stato di sofferenza emotiva e di prostrazione psicologica a causa dell'abbandono da parte della zia, attribuendosi la colpa delle disfunzionali modalità relazionali intrafamiliari innescatesi a causa della sua presenza;
riferiva ancora che nel frattempo veniva appurato dal Servizio Sociale che la madre della minore, in precedenza recatasi in Francia, si trovava a Milano ospite di una struttura di accoglienza per donne in difficoltà senza che la stessa in detto frangente si premurasse di rientrare a TA.
Tanto premesso, evidenziava come gli accertamenti sulla struttura di personalità materna avessero riscontrato l'irreversibilità delle gravi lacune genitoriali materne stante “lo stile di vita imprevedibile ed instabile della sig.ra e le plurime carenze accuditive nei confronti _1 della bambina”, di tal che, stante l' assenza di altri parenti entro il quarto grado disponibili a farsi carico della minore ed il bisogno manifestato dalla bambina di riferimenti affettivi stabili, assolutamente necessari ai fini del superamento dei traumi abbandonici subiti, con era stato decretato lo stato di adottabilità della minore, quale estrema, ma ineludibile, opzione in grado di assicurare alla stessa un sano percorso di crescita. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza in data 15.02.2023, su richiesta dell'AN , veniva concesso un rinvio al fine di esaminare la memoria del tutore.
Con ordinanza in data 18.05.2023, veniva quindi disposta la comparizione riservata degli affidatari e la comparizione personale dell'AN e del suo attuale compagno, che avvenivano segnatamente alle udienze in data 19.10.2023 e in data 15.11.2023.
Fissata ulteriore udienza in data 28.2.2024 per consentire l'esame delle dichiarazioni rese dalle parti, all'esito veniva disposta l'audizione della minore in via riservata, delegando all'uopo il
Consigliere Delegato ed i componenti onorari.
Infine, concesso termine per note conclusive, di cui il solo tutore si avvaleva, da ultimo all'udienza in data 12.02.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da , in Parte_1 quanto depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83 , essendo stato il ricorso proposto in data 25.07.2022, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 24.06.2022 . Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citata quale unica controparte il tutore della minore, debitamente costituitosi in giudizio. Risultano quindi essere stati citati e ascoltati nella presente fase processuale la parte reclamante, gli attuali affidatari e la minore.
Deve darsi atto altresì dell'intervenuto decesso, avvenuto in data 06.07.2022, di Persona_2
nato a [...] il [...], padre naturale della minore, come da certificato di morte versato in atti, evidenziandosi come, non avendo questi mai riconosciuto la minore né avviato alcuna azione a tal fine, l'insussistenza di alcun rapporto di parentela tra i parenti di questi, non intervenuti nella presente fase del giudizio, e la minore.
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)” . La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante “il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, …il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)”. Cass. I 30.10.2024 n. 10658). Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass.Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730;
Cass.Civ.Sez.I, 04.04.2011 n. 7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio
2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^,
26 gennaio 2011, n. 1838; Cass.,Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non
è integrato solamente da un “rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali” ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che – a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione
10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile, come certamente nella fattispecie in esame (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI 15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014 ). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso, Cass. 30 maggio 2014, n. 12192).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito il superiore principio secondo cui “la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare
"situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, risultando ampiamente dimostrata la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della minore atteso che Persona_1
, tenuto conto da un lato degli articolati interventi di supporto e di sostegno avviati senza esito positivo e delle caratteristiche personologiche materne, e, dall'altro, del doloroso vissuto della minore, e delle esigenze dalla stessa manifestate di stabilità e di continuità affettiva, non appare ragionevolmente prevedibile un recupero della capacità genitoriale dell'AN in tempi compatibili con i bisogni evolutivi della minore, ormai di anni undici .
A riguardo, appare necessario preliminarmente ripercorrere i tratti salienti della vicenda che ha interessato la minore e che, all'esito di un primo procedimento di tutela de potestate iscritto al n.
135/2019 RG. VG, ha portato all'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di adottabilità della stessa, essendo emerso fin da subito lo stile genitoriale abbandonico della nei confronti della minore e la tendenza della stessa a delegare a terzi l'accudimento _1
della minore, gravemente trascurata nei primi anni di vita nei suoi bisogni primari, rilevandosi l'assenza di un legame madre-figlia significativo e funzionale alla serena crescita della minore, che fin dalla tenera età ha esternato profonda sofferenza a causa dell'instabilità materna.
Va a riguardo osservato infatti come il procedimento de qua traesse origine dalla segnalazione in data 5 gennaio 2019 della D.I.G.O.S. della Questura di TA con cui veniva rappresentato che in occasione di un servizio di controllo straordinario per ragioni di sicurezza nazionale presso uno stabile abbandonato noto come “ Ex LI TA CI , veniva riscontrata la presenza della minore la quale unitamente alla madre dormiva in uno sgabuzzino in un contesto Persona_1
di generale degrado e in pessime condizioni igieniche stante la presenza di cumuli di spazzatura e di escrementi,. La minore e la madre venivano quindi collocate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 403 cc presso la Comunità “TA Maria degli Angeli di TA”, struttura ove permanevano per poco meno di sei mesi fino a quando la minore, giusto decreto TM in data 5.6.2019 veniva collocata a Ramacca presso il nucleo familiare della zia paterna , nulla opponendo la CP_1 madre la quale, anzi, nella memoria di costituzione depositata in atti ed all'udienza in data
17.5.2019 aveva chiesto lei stessa che la minore fosse affidata alla suddetta zia paterna, che in passato già in altri periodi di sua assenza si era occupata della bambina, sviluppando con la stessa un forte legame affettivo.
Nelle relazioni dell'epoca emerge quindi come la riferiva di risiedere in IT da oltre _1 vent'anni, di essere stata sposata con tale da cui aveva avuto una figlia, Persona_3
che al momento del divorzio, avvenuto quando la stessa Persona_4
aveva quindici anni, era andata a vivere con il padre a causa della sua instabilità lavorativa e abitativa;
di aver avuto da una breve relazione con il già finita quando la minore era _1 CP_1 nata;
che la donna aveva comunicato all'uomo della nascita della figlia diversi mesi dopo, mentre nel frattempo aveva intrapreso una relazione con tale cittadino egiziano, con Persona_5
problemi di giustizia, con cui aveva vissuto prima a TA e poi in Egitto, per poi rientrare in
IT non essendosi trovata bene nel suddetto paese;
che nel periodo seguente la si _1 sarebbe allontanata più volte da TA per recarsi anche all'estero, lasciando per periodi protratti e indeterminati la figlia alle cure del nucleo familiare del e, segnatamente, alla suddetta CP_1
“zia . CP_1
Nella relazione del SS di Ramacca del 26.03.2019 a riguardo si legge “ La zia della minore ha riferito allo scrivente servizio che, nel corso degli ultimi due anni la signora ha lasciato _1
più volte la figlia a casa sua, adducendo svariate motivazioni e assicurandole che sarebbe tornata
a riprenderla dopo qualche giorno (mentre si faceva viva dopo mesi). A causa di tale instabilità e del continuo spostarsi la piccola non ha mai potuto frequentare la scuola dell'infanzia”.
La relazione della casa di accoglienza “TA Maria degli Angeli” del 17.04.2019 riferiva della condizione di forte insofferenza manifestata dalla signora dopo il collocamento in _1
comunità, da cui inizialmente si era allontanata diverse volte, anche per più giorni, rientrandovi in palese stato di ebbrezza. Si riporta come tale comportamento fosse poi rientrato e come quindi la donna avesse manifestato agli operatori l'esigenza di allontanarsi chiedendo il temporaneo affido della figlia alla zia paterna e al di lei nucleo familiare, poi concretizzatosi nel luglio 2019.
Riguardo la condizione della minore, che al momento del collocamento comunitario appariva fortemente trascurata dal punto di vista igienico-sanitario e necessitava di urgenti cure odontoiatriche, la relazione riportava che “secondo quanto emerso dall'osservazione della psicologa, nonostante appaia molto legata affettivamente alla madre e tema di rivivere _1
ulteriori momenti di abbandono, non vede in lei un punto di riferimento, costituito invece dalla suddetta zia, che già in passato si è presa cura della minore.
La bambina appare più matura rispetto alla propria età anagrafica ed è ben consapevole delle difficoltà che caratterizzano la madre nel provvedere al minimo indispensabile per vivere dignitosamente, a causa della mancanza di una casa e di un lavoro”.
Anche la prima relazione del Servizio di NPI di TA in atti, datata 28.3.2019 evidenziava il sofferto vissuto della minore affermando quanto segue : “ la storia di vita della signora _1
e della bambina appare confusa e disorganizzata e non sembrerebbe emergere un chiaro progetto di vita.
Al colloquio con la minore e alla valutazione di sviluppo si conferma come mostri un _1
adeguato sviluppo cognitivo e affettivo relazionale. È una bambina con ottime potenzialità cognitive, sembra più matura dell'età anagrafica. Pur non sapendo definire temporaneamente alcuni eventi della propria vita, racconta la sua storia “di prima” riferendosi ad alcune _1
esperienze buone (racconta di essere stata dalla zia e di come si sia sentita bene a casa di CP_1
questa: ha tanti giocattoli e lei si sente al centro dell'attenzione dei cugini più grandi di lei), racconta che anche AP è simpatico, ma ora non può venire a trovarla, della mamma che l'aveva portata in una casa brutta, sporca, “senza acqua e spugna ma poi è venuta la polizia”.
Spera di trovare posto stabile presso la casa della zia . L'attaccamento della bambina alla CP_1
madre appare superficiale, la bambina esprime il bisogno di trovare sostituti familiari che le diano maggiori garanzie di sicurezza”.
Riguardo l'osservazione personologica della madre della minore il Servizio di Psicologia dell'Asp di TA nella relazione in data 19.06.2019, dopo la descrizione del vissuto della donna sopra sostanzialmente riportato e dei suoi continui spostamenti, si legge “ dalla narrazione emerge uno stile di vita caratterizzato da instabilità, propensione al cambiamento, eccessiva flessibilità comportamentale. Tale funzione non le consente di mantenere a lungo l'organizzazione e la pianificazione dei comportamenti e la espone a frequenti cambiamenti di vita e di relazioni. Mostra uno stile relazionale superficiale e scarsamente affettivo centrato prevalentemente su se stessa. La scelta dei partner appare casuale ed impulsiva e avulsa da qualsiasi componente affettiva.
Poco attenta come madre alle esigenze di stabilità e di protezione necessaria a garantire una sana crescita alla figlia, non ponendosi alcun interrogativo sui reali bisogni della bambina, l'ha esposta a continui cambiamenti e all'avvicendarsi di figure maschili diverse che, di volta in volta, hanno assunto per la bambina un ruolo di riferimento parentale. Oggi appare pronta, come lei stessa riferisce, a trasferirsi in Germania con perché “non le piace più il modo di vivere in _1
IT”, senza una reale progettualità o dei punti fermi che le permettano di garantire alla piccola adeguate e stabili condizioni di vita”.
Il Servizio conclude in termini negativi riguardo le capacità genitoriali della donna affermando: ”
Le descritte caratteristiche personologiche emersa dal colloquio e dalle evidenze psicodiagnostiche interferiscono con la adeguatezza genitoriale della signora e _1
limitano la possibilità di uno stabile esercizio della genitorialità. La sua progettualità, sia dal punto di vista personale e relazionale sia dal punto di vista lavorativo, è incostante e superficiale
e non si sofferma sulle esigenze della bambina. Cio' non le consente di garantire alla figlia la necessaria stabilità nell'accudimento, nella protezione e nel riconoscimento dei bisogni emotivi necessari a salvaguardarne il benessere”.
Orbene, premesso quanto sopra circa le caratteristiche personologiche materne e la condizione ed il vissuto della minore all'atto dell'apertura della procedura di limitazione della responsabilità genitoriale, deve quindi rilevarsi come all'esito del periodo di affido agli zii paterni, in ragione della sopravvenuta indisponibilità della sig.ra a ulteriormente farsi carico della CP_1
nipote a causa di non ben precisati problemi intrafamiliari causati dalla presenza della minore che ne avrebbe alterato gli equilibri, nel perdurare dell' assenza della signora dalla vita della _1 minore, la quale manifestava una grave prostrazione per l'assenza di riferimenti affettivi e per la propria situazione, veniva quindi aperta su richiesta del PM, con decreto in data 04.03.2020 la procedura ex art. 8 e segg. L. 183/84 volta all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità della minore, disponendosi il collocamento eterofamiliare della minore, di fatto eseguito nel luglio 2020.
Circa la sofferenza della minore per la difficile situazione intrafamiliare patita nei primi anni di vita emblematico è quanto riportato nella relazione del Servizio di NPI di TA del 14.02.2020 ove si legge: “ dal punto di vista emozionale esprime il suo dolore con le caratteristiche temperamentali caratterizzate da irrequietezza e difficoltà a mantenere l'attenzione sul tema principale del colloquio. Non sa definire temporalmente alcuni eventi della propria vita e alcuni di questi vengono vissuti come angoscianti e non positivi per lei.
Mentre in un primo momento con la zia dove, in atto, è collocata e la di lei in famiglia, racconta di trovarsi bene, al colloquio del 10-02-2020, quando si comincia a parlare del suo futuro, la bambina dice “voglio andare da Gesù per rimanerci per sempre”. La bambina appare scissa e fa emergere tutto il suo bisogno di certezze affettive durature e significative per il suo futuro.
In atto non emerge un significativo attaccamento a nessuno dei componenti del nucleo familiare di origine, la bambina però avverte con dolore tutta la frantumazione del rapporto con l'intero nucleo familiare e in particolare con gli zii dove è collocata”.
Tale stato d'animo della minore di distanziamento dal sofferto vissuto e di proiezione verso una dimensione di vita nuova viene confermata nella relazione del Servizio di NPI in data
23.02.2021ove, nel ribadirsi che è una bambina intellettivamente con ottime potenzialità _1
cognitive, che sembra più matura della sua età anagrafica e frequenta la prima classa della scuola primaria con buon profitto, si dava atto del miglioramento della condizione della stessa dopo il collocamento eterofamiliare affermandosi : “dal punto di vista emozionale, mentre in passato esprimeva il suo dolore con irrequietezza e difficoltà a mantenere l'attenzione sul tema principale del colloquio, oggi risulta capace di esprimere i propri bisogni e le proprie emozioni con _1
consapevolezza e serenità.
La minore ha maturato una capacità rielaborativa rispetto alle esperienze passate reali e agli eventi stressanti del suo vissuto, riuscendo in questo modo a riorganizzare i ricordi e a verbalizzare una progettualità futura.
Dai suoi racconti non emergono ricordi della madre, a volte fa cenni rispetto al padre. L'unico legame con il suo passato sembra essere rappresentato dalla zia paterna, persona che _1
riconosce come riferimento affettivo ma allo stesso tempo la minore è consapevole del fatto che la zia non può rappresentare quel riferimento affettivo e duraturo di cui lei necessita.
In atto non emerge un significativo attaccamento a nessuno dei componenti del nucleo familiare di origine.
La bambina, supportata dalla famiglia affidataria, è riuscita a far emergere tutto il suo bisogno di certezze affettive sane, duratura e significative.
Da quanto ho potuto osservare la stessa sembra pronta ad iniziare un nuovo percorso di vita in un contesto familiare sano e rassicurante che la possa accompagnare nel suo percorso di crescita”.
Quanto sopra riportato viene confermato anche dalle periodiche relazioni trasmesse dall'Associazione “MetaCometa”, referente della famiglia affidataria, in data 27.02.2021, 23.10.2021 e in data 02.04.2022, ove si evidenzia come la minore è una bambina “allegra e solare”, molto intelligente, che ha conquistato buone autonomie ed è ben inserita nel nuovo contesto di cui tuttavia avverte la non definitività , tanto da esprimere costantemente agli operatori il desiderio di poter avere al più presto “una famiglia sua: una mamma e un AP per sempre”.
Nella relazione del 02.04.2022 si legge : “ Nei suoi disegni appaiono molto spesso l'affidataria, le sue amiche di scuola , ma anche “la mamma che sta per arrivare”, di cui immagina speso le caratteristiche fisiche”.
Anche la famiglia affidataria della minore nel confermare nell'audizione presso il TM in data
01.06.2022 la resilienza e la capacità di adattamento di che “è transitata da noi _1
..apprezzando il sentirsi voluta bene e accolta” ed “ha cominciato a fare la bambina e ad avere uno spazio tutto per sé”, dichiara che “la bambina sembra aver compreso l'indisponibilità dei genitori e della zia e aspetta di trovare due genitori per lei”.
A fronte di tale evoluzione del percorso di vita della minore e del maturarsi delle aspettative di cui sopra da parte della stessa, deve darsi atto del fatto che anche nel corso della procedura di accertamento dello stato di adottabilità della minore la sig.ra ha continuato a essere per _1
un lungo periodo assente atteso che veniva accertato che la stessa si trovava ospite di una Casa di
Accoglienza per adulti in difficoltà di Milano (cfr. relaz. SS di Ramacca del 28.5.2020), e per diversi mesi non dava notizie.
Costituitasi poi in giudizio nell'ottobre 2020, all'udienza tenutasi presso il TM in data 12.11.2020 la ripercorreva il suo articolato vissuto e le varie tappe della suo vagabondare senza _1
tuttavia esprimere una reale consapevolezza dei bisogni della minore e delle ragioni che avevano determinato l'apertura della procedura , affermando di essere stata messa in struttura con la figlia
“perché erano sprovviste di un'abitazione”. La donna, riferiva quindi una circostanza non nota in precedenza, ovvero di avere una relazione da cinque anni con un uomo di nazionalità marocchina di nome che era con lei al LI e che quindi la minore conosceva, di aver affittato Persona_6
una casa a TA, sita in via Lumacari n. 22, di percepire il reddito di cittadinanza e lavorare come badante “quando capita”, di avere intenzione di trovare un lavoro e di volere che la bambina andasse a vivere con lei.
La donna appariva alquanto superficiale nel riferire del proprio rapporto con la figlia, che a suo dire aveva sentito tramite videochiamate quando era dalla zia, e ammetteva solo su espressa domanda che effettivamente succedeva che la bambina non voleva parlarle e che aveva difficoltà con la stessa (ADR:“Effettivamente succedeva che a volte non mi voleva parlare, erano capricci.
E' molto legata alla zia, mi diceva… no, voglio stare qui, c'è un bel giardino”). L'aggiornamento personologico demandato al Servizio di Psicologia dell'Asp e trasmesso in data
08.03.2021 confermava la valutazione negativa effettuata in precedenza esprimendosi in termini negativi rispetto al possibile recupero del ruolo genitoriale affermando:
“ La signora riferisce che dopo l'affidamento della piccola la zia paterna, si è trasferita in _1
Francia con l'attuale compagno e successivamente, in seguito alla diffusione della pandemia, a
Milano dove sostiene di essere rimasta sino allo scorso giugno.
Sempre vaghe e poco chiare le motivazioni dei suoi continui spostamenti che confermano uno stile di vita imprevedibile ed instabile.
Rispetto alla valutazione precedente non emergono significativi elementi di cambiamento riguardo le sue competenze genitoriali, il suo adattamento al ruolo di genitore e l'accettazione delle responsabilità proprie del ruolo.
Le sue competenze rimangono carenti sia in ambito dell'accudimento sia in ambito della capacità di garantire alla figlia le condizioni necessarie a soddisfare le esigenze vitali di cura, protezione e benessere e quindi fornire risposte contingenti e adeguate.
Lo stile relazionale superficiale, scarsamente affettivo ed egocentrato e le ridotte capacità empatiche non le consentono di riconoscere e di interpretare i bisogni di e di conseguenza _1
di assicurarle condizioni di vita stabili, né di accettare responsabilmente il ruolo di madre e le sue implicazioni.
La sua tendenza a recriminare e ad attribuire esclusivamente all'esterno e ad altri le responsabilità degli eventi nei quali è coinvolta, indicativa di scarsa consapevolezza delle conseguenze delle azioni da lei compiute e di non adeguate capacità di critica al giudizio della realtà, diminuisce ancora di più la possibilità di un recupero delle competenze genitoriali.
Pertanto la strutturale instabilità della signora non permette di assicurare alla piccola _1 stabilità e benessere”.
La relazione socio-familiare del SS di TA del 21.5.2021 riferiva che la si era _1
presentata al servizio nel dicembre 2020 ove aveva raccontato il proprio complesso vissuto, di aver reperito una casa e di percepire il reddito di cittadinanza, manifestando volontà di recupero del ruolo genitoriale. La donna rappresentava di vivere con il sig. (rectius Persona_7
Abdul?), di nazionalità marocchina, lavoratore irregolare, definito “un povero pazzo come me senza lavoro”, e poi descritto come “una brava persona”. Che in successivi colloqui era emerso che la donna lavorava come badante e che la coppia si era trasferita in un'abitazione in via Renato
Imbriani valutata in buone condizioni igienico-sanitarie. La relazione del Sert del 23.06.2021 riferiva che la ed il sig. si Parte_1 Parte_2
erano presentati spontaneamente al Sert nel gennaio 2021, dichiarandosi disponibili a sottoporsi ad accertamenti ed a valutazioni e a tutti gli esami richiesti. Riguardo la sig.ra veniva _1
accertata una prolungata condizione drug-free mentre riguardo il sig. che ammetteva uso Pt_3 occasionale di cocaina e alcool, si riporta come l'uomo dichiarava di non considerare problematico tale uso occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope e di non volersi sottoporre
CP_ ad alcun programma terapeutico presso il ritenendo di poterne cessare autonomamente l'assunzione.
Utili a ulteriormente tratteggiare la personalità della anche le dichiarazioni rese dal _1 padre naturale della minore sig. che all'udienza presso il TM del 12.11.2020 Persona_2 dichiarava: “ ho compreso i motivi per cui il Tribunale è intervenuto. Questo caos l'ha creato la madre della bambina. era accolta da mia sorella non c'erano problemi;
la madre nel _1 gennaio 2019 mi ha chiesto di portargliela, dicendo che era con un'amica. Mi ha mentito. Se avessi saputo che era al LI non gliela avrei mai lasciata la bambina.
Avevamo un relazione, quando è rimasta incinta di ha sposato un egiziano. _1
Mi aveva messo al corrente che era incinta, ma non mi ha avvertito quando ha partorito e io non sapevo dove fosse. L'ho riconosciuta ma non ho potuto mettere il mio nome..”.
Anche la sorella maggiore della minore, veniva sentita in data Persona_8
11.12.2020 presso il TM e rilasciava le seguenti dichiarazioni: “ Ho compreso i motivi per cui il tribunale è intervenuta a tutela di mia sorella AN. È successo che due anni fa mia madre ha lasciato dalla zia paterna di dicendo che sarebbe tornata dopo un mese, invece non lo _1 _1
ha fatto. La zia mi ha mi ha raccontato che nei primi mesi ogni tanto la mamma telefonava, poi non più. Poi l'hanno trovata al LI in condizioni che definirei disumane.
Ho sempre saputo delle difficoltà di mia madre, anche con me non è stata responsabile, inoltre ha sempre bevuto molto. Sono sempre stata preoccupata per mia sorella, ma non ho potuto prenderla con me, non ho la possibilità economica, nel tempo, c'è una casa dove portarla, ma nei miei momenti liberi sono sempre stata disposta ad occuparmi di lei…
Quando viveva con la mamma la situazione non era delle migliori. Io andavo a prendere _1
spesso e la portavo con me. In un altro momento la mamma viveva in un appartamento in _1
condivisione con altre persone, sempre con l'attuale compagno, anche lui alcolista. Credo che mia madre pensi che quest'uomo la possa aiutare, ma a mio avviso la trascina sempre più in basso…“.
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di TA, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale della minore ed a dichiararne lo stato di adottabilità, appare del tutto destituito di Persona_1
fondamento il gravame della madre della minore la quale in ricorso si è limitata a contestare semplicisticamente la decisione ribadendo quanto affermato nel primo grado di giudizio ovvero di aver preso in locazione un alloggio a TA, valutato nel complesso positivamente dal SS di
TA ( cfr. rel. 20.5.2021), di essere “percettrice di reddito di cittadinanza” e di avere una stabile relazione con il sig. ( soggetto, peraltro da lei stessa descritto inizialmente ai CP_3 servizi come “un povero pazzo come me senza lavoro” e risultato irregolare e affetto da tossicodipendenza) , come se tali circostanze fossero di per sé atte a determinare il venir meno dei presupposti che avevano dato l'avvio alla procedura e determinassero l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità. Deve quindi darsi atto del fatto che la difesa dell'AN non ha nemmeno addotto ulteriori elementi di conforto alle proprie domande, non presentando nel presente giudizio nemmeno memorie conclusive.
Pertanto, appare evidente anche in tale grado di giudizio l'atteggiamento incostante e la assoluta mancanza di consapevolezza da parte della donna delle proprie mancanze nei confronti della figlia, dei bisogni della minore nel persistere di una progettualità assolutamente vaga e indefinita che come tale non consente di formulare alcuna prognosi favorevole riguardo la capacità della di recupero di un effettivo ruolo genitoriale e di garantire alla figlia, che a causa del _1
proprio vissuto traumatico ed abbandonico non conserva alcun ricordo positivo della madre, un soddisfacente rapporto affettivo, di fatto mai esistito, oltre che la stabilità di cui necessita per proseguire il suo percorso di crescita in maniera serena.
Ciò detto, deve darsi atto del fatto che anche dagli esiti del supplemento di istruttoria condotta nella presente fase di giudizio non siano emersi elementi positivi di conforto tali da indurre a rivedere le valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale della causata da _1
caratteristiche personologiche strutturali patologiche non suscettibili di modifica. E invero, si rileva come la stessa, che ha dichiarato di svolgere il ruolo di badante e di avere maggiore stabilità di vita e risorse economiche, abbia espresso solo labialmente un generico desiderio di recupero del proprio ruolo in concreto senza mai manifestare alcuna seria progettualità, e limitandosi ad affermare che la minore doveva andare a vivere con lei e che si sarebbe organizzata di conseguenza, senza richiedere un graduale avvicinamento tramite un percorso graduale, senza esprimere alcun interesse per il percorso di crescita della figlia e la sua attuale situazione, né aver esternato alcuna reale contezza del vissuto traumatico della minore e dei bisogni evolutivi della stessa, del tutto trascurando di considerare quanto le sue scelte di vita avessero inciso sul destino della figlia, compromettendone la serenità.
Deve quindi darsi atto del fatto che, al contrario, la minore sentita dalla Corte in sede di _1 audizione protetta, con una maturità sorprendente in rapporto all'età anagrafica, ha ripercorso in modo composto e con estrema chiarezza le proprie vicissitudini affermando di non “essere più arrabbiata con i vecchi parenti e con la propria madre per quello che è successo negli anni precedenti e per i luoghi non belli e più che sporchi ove ero costretta a vivere e a dormire” , o perché non la cercava… e di avere compreso che ciò avveniva “ non perché non mi voleva ma perché lei faceva una vita che non era adatta a me”.
La minore ha quindi dichiarato di trovarsi benissimo con i suoi affidatari, precisando: “Voglio sottolineare che io sono molto contenta della vita che sto conducendo ora, ma che voglio assolutamente proseguirla”, che non le manca niente ed ha dichiarato di non voler vedere nessuno dei suoi parenti e di non sentirsi pronta per questo, essendo per lei più che soddisfacente la sua vita attuale.
A fronte della chiara volontà manifestata in piena consapevolezza dalla minore, oggi di anni undici, di proseguire il proprio percorso di vita nel contesto familiare in cui ormai da ormai quasi tre anni è inserita (dopo un precedente affido di altri quasi due anni), e soprattutto tenuto conto del difficile vissuto della stessa, la quale nel corso della vita ha dovuto sperimentare , di volta in volta riadattandosi , diverse situazioni di precarietà ed ha dovuto affrontare prima l'abbandono della propria madre, poi quello degli zii paterni, l'inserimento in una famiglia affidataria e poi lo spostamento in quella attuale, reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse della minore quello di proseguire il suo percorso di crescita nella famiglia che la ha accolta e che si è dimostrata in grado di colmare nel tempo le sue carenze affettive, contribuendo in maniera preponderante al superamento dei traumi connessi al suo vissuto abbandonico, restituendole certezze e la stabilità di cui necessita per una sana crescita.
Tale conclusione appare vieppiù avvalorata ove si consideri che, tenuto conto dell'età della minore, ormai nella delicata fase preadolescenziale, e della mancanza della formazione nei primi anni di vita di un legame affettivo funzionale con la genitrice, appare oltremodo elevato il rischio che un eventuale percorso di ricongiungimento, non desiderato dalla ragazzina, possa indurre alla destabilizzazione della stessa ed alla compromissione dell'equilibrio faticosamente raggiunto.
Tenuto conto del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi e del preminente “best interest” della minore quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono della minore, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui “la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Pertanto, , posto che, nella specie, nel corso dei procedimenti svoltisi innanzi al TM sono state in concreto adottate articolate misure alternative di supporto e veniva avviato un percorso di sostegno genitoriale che tuttavia non sortiva esito positivo a causa della mancata collaborazione materna dovuta a una struttura di personalità disfunzionale e a scelte autocentrate che, a distanza di anni, ormai non lasciano margini di recupero della relazione genitoriale, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse della minore.
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa ZH
contro
IT , hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
“terza via”, alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. “adozione mite”, che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, nemmeno peraltro in questa sede richiesta, non appaia adeguato alla vicenda della minore che, siccome emerge dalle stesse recenti dichiarazioni e Persona_1
dalla richiesta della stessa alla Corte, necessita di vivere pienamente ed in maniera esclusiva la propria esperienza adottiva nel contesto familiare protettivo che da tempo la ha accolta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata. Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emesso Parte_1
dal TM di TA in data 16.05.2022, depositata il 26.05.2022.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in TA, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher