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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1614 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in delibazione all'esito dell'udienza “cartolare” del 27.5.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., vertente tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
DO VI
- opponente -
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
CO ER De EL
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.5.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 371/2023 emesso da questo Tribunale il 19.4.2023, depositato in data 20.4.2023, con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore della Impresa della somma Controparte_1 di euro 14.161,64, oltre gli interessi e spese.
1 A sostegno della opposizione, la ha eccepito la Parte_1 nullità del decreto ingiuntivo per violazione del principio del ne bis in idem, sul rilievo che il giudizio monitorio presenta il medesimo oggetto della causa definita dalla Corte d'appello con sentenza passata in giudicato n. 4523/2022 (r.g. n.
3592/2016), con conseguente nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti per la sua emissione.
Sulla base di tali deduzioni, la ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -in via pregiudiziale, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
- in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo ed errato sia in fatto che in diritto, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
371/2023 pubblicato in data 20/04/2023 dal Tribunale Ordinario di Cassino per
l'intero importo ingiunto o nella somma ritenuta di giustizia dal Giudice;
b) nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi sopra dedotti ed eccepiti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 371/2023 pubblicato in data 20/04/2023 dal Tribunale Ordinario di Cassino;
c) accertare e dichiarare che la vanta un diritto di credito nei confronti della Controparte_1 pari ad € 14.161,64 e per l'effetto condannarla al Parte_1 pagamento in favore dell'opposta della predetta somma o della maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
d) condannare la alla refusione dei Parte_1 compensi professionali ed accessori di legge della presente procedura”.
Nel corso del giudizio è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria definito con esito negativo per mancata partecipazione della parte opponente, come da verbale in atti.
2 Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita con prova documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.5.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che l'opposizione vada accolta per i seguenti motivi.
L' ha agito in giudizio per la condanna della Controparte_1 compagnia assicurativa dell'importo di euro 14.161,64 di cui: euro 12.848,46 dalla stessa pagato a Controparte_2
(“Adir”), quale compagnia assicurativa di a seguito della notifica CP_3 del decreto ingiuntivo n. 900/2023 del Tribunale di Roma (cfr. all. nn. 3 e 7 - di parte opposta); euro 2.188,68 a titolo di spese liquidate in proprio favore nel punto H) del dispositivo della sentenza n. 4523/2022 della Corte di Appello di
Roma emessa nel giudizio tra (appellante), (appellata CP_4 CP_3 incidentale condizionato), (appellata contumace) e Controparte_1
(appellata incidentale condizionata) (cfr. all. n. 4 di Parte_1 parte opponente). L'opposta ha precisato che il decreto ingiuntivo n. 900/2023 è stato emesso in favore della “ poiché la stessa aveva agito in rivalsa per il CP_5 recupero dei pagamenti effettuati per conto di in favore di CP_3 CP_4
, in virtù della sentenza n. 4523/2022 (cfr. punti A, B e D del dispositivo -
[...] allegato n. 4 di parte opponente) e della condanna dell'opposta a garantire e manlevare da ogni somma corrisposta in favore di CP_3 CP_4
(cfr. punto D della sentenza).
Ritiene l'opposta che gli importi eccedenti la franchigia pattuita e corrisposti in favore di in virtù della manleva disposta nel capo “D” del CP_3 dispositivo della sentenza n. 4523/2022 - somme di cui ha già provveduto al pagamento con bonifico del 30.9.2022 in favore della Sig.ra e del 6.3.2023 CP_4 in favore de -, Parte_2 rimangono a carico della in virtù di quanto statuito nel capo “E” Parte_1 del dispositivo della sentenza della Corte d'appello, come evidenziato alla compagnia assicurativa con nota inviata telematicamente il 21.9.2022, nella quale quest'ultima è stata inviata al pagamento delle predette somme.
Aggiunge l'opposta che, sebbene la motivazione della sentenza di secondo grado sia chiara nell'affermare che la è tenuta a garantire Parte_1 la stessa per ogni spesa esborsata in forza del titolo, comprese le spese di lite,
3 non avendo la Corte d'Appello fatto alcuna distinzione nell'accoglimento della domanda di garanzia tra spese afferenti il risarcimento del danno e spese legali, il deposito del ricorso monitorio si è reso necessario a causa dell'inadempimento della compagnia assicurativa, avendo la stessa provveduto al pagamento, al netto della franchigia, delle sole somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni in favore della sig.ra non anche le spese legali liquidate dal giudice di appello CP_4 nonché le spese legali liquidate in favore di CP_3
In sostanza, secondo la tesi difensiva dell'opposta, sia dal dispositivo della sentenza che dalla motivazionale si evince che la decisione del giudice del gravame è quella di rigettare le domande formulate dalla e Parte_1 dichiarare che l'impresa assicuratrice è tenuta a garantire la Controparte_1 da ogni somma da quest'ultima corrisposta al netto della franchigia.
[...]
Pertanto, secondo la presunta creditrice, sarebbe stato onere della
[...] proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Parte_1
Corte d'appello di Roma n. 4523/2022 laddove avesse ritenuto erronea la decisione del giudice di appello di condannarla alla manleva di tutti gli esborsi a carico della (risarcimento danni e spese legali). CP_1
2.1. Ciò posto, per quanto concerne l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 12.848,46, corrisposta dall' a Controparte_1 [...]
, a seguito della notifica del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 900/2023, dalla tesi difensiva dell'opposta sopra sintetizzata emerge che la causa petendi della domanda di condanna inerisce all'interpretazione del punto E) della sentenza della Corte d'appello di Roma n.
4253/2022 (nella prima memoria ex art. 171-bis c.p.c. si legge: punto 11 “La preclusione del giudicato, decantata da controparte, impedisce indubbiamente in questo giudizio qualsiasi disquisizione afferente l'operatività o meno del diritto di manleva già dichiarato dalla Corte d'Appello con sentenza passata in giudicato ma non le questioni relative alla condanna al pagamento”; punto 12 “non rientra, invece, nella predetta preclusione la questione afferente l'interpretazione della sentenza, perché è di questo che stiamo parlando ossia se l'accoglimento della mera domanda di manleva («dichiara […] tenuta a garantire Parte_1 la società appaltatrice oltre il cosiddetto scoperto […]») determina il diritto in capo all'opposta di agire esecutivamente nei confronti della Compagnia Assicurativa anche in assenza di una espressa statuizione di condanna”; punto 19 “La
4 decisione della Corte d'Appello di Roma è chiaramente enunciata sia nelle motivazioni che nel dispositivo della sentenza n. 4523/2022: la deve Parte_1 tenere indenne la di tutte le spese al netto dello scoperto di Controparte_1 franchigia di 4mila euro”.
Dato ciò, poiché l'oggetto della controversia è l'interpretazione di un titolo esecutivo ormai passato in giudicato, la domanda formulata dall'opponente, mirando a una modifica chiarificatrice del titolo esecutivo, non può essere accolta. Costituisce, invero, principio generale quello per cui l'interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale spetta al giudice dell'esecuzione (Cass. n.
4162/2025, secondo cui “Nella procedura esecutiva, quando si formula un'opposizione all'esecuzione o ai suoi atti ex art. 615 cod. proc. civ., la competenza ad interpretare il titolo esecutivo giudiziale risiede nel giudice dell'esecuzione nel primo caso, e nel giudice dell'opposizione nel secondo. Questo compito interpretativo deve essere svolto analizzando sia il dispositivo che le motivazioni della sentenza, al fine di discernere la portata precettiva e l'intento del giudice della cognizione”). Come già rilevato da questo giudice nell'ordinanza del 22.5.2024, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, non
è ammissibile un'integrazione del titolo stesso con elementi che potevano essere dedotti dall'odierna opposta con idoneo gravame avverso il medesimo oppure in sede esecutiva.
2.2. L'opposizione deve essere accolta anche in relazione all'ingiunzione di pagamento della somma di euro 2.188,68, a titolo di spese legali, stante la fondatezza dell'eccezione inerente alla violazione del principio del ne bis in idem sollevata dall'opponente.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “Il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta”
(Cass., n. 15341/2005). Ritiene la S.C. che il principio del ne bis in idem corrisponda ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del
5 processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cass. n. 26041/2010) e che tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo
e della ragionevole durata” (cfr. Cass. n. 8379/2009; Cass. s.u. n. 13916/2006).
Ciò posto, si rileva che la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4523/2022, come peraltro ammesso dalla stessa opposta al punto 33 della comparsa di costituzione e risposta, contiene l'espressa condanna dell'odierna opponente al pagamento delle spese legali oggi richieste in pagamento con il ricorso monitorio.
Il punto H) del dispositivo della citata sentenza ha, infatti, disposto la condanna della “al pagamento in favore della Parte_1 Parte_3 delle spese processuali del primo grado di giudizio che si liquidano
[...]
d'ufficio in complessivi € 1.500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali”.
L'opposizione deve, quindi, essere accolta in quanto l' Controparte_1 ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di spese di lite già
[...] liquidate in suo favore, e in danno alla nel capo H) Parte_1 della sentenza n. 4523/2022 della Corte di Appello di Roma.
Ogni altra questione dedotta dalle parti resta assorbita in omaggio al principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, sono interamente compensate tra le parti.
4. La mancata partecipazione della senza Parte_1 giustificato motivo, al procedimento di mediazione ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 371/2023 emesso da questo Tribunale;
6 2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.
Cassino, 29 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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