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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04375/2025REG.PROV.COLL.
N. 01656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2025, proposto da:
NO OT, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'ottemperanza
delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione settima, n. 567/2023, n. 570/2023, n. 6493/2023 e n. 9820/2023, nelle parti recanti la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Nessuno presente nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025;
Premesso:
- che il ricorrente agisce per l’ottemperanza alle sentenze in oggetto, solo nella parte in cui ciascuna di esse ha disposto la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge;
- che le sentenze nn. 567, 570 e 6493 del 2023 sono state oggetto di correzione di errore materiale con le ordinanze n. 4590, 4798 e 4799 del 2024, in quanto inizialmente non contenevano la statuizione di distrazione delle spese;
- che il ricorrente riferisce che sono risultate vane le richieste di pagamento medio tempore formulate agli organi centrali e periferici del Ministero, non avendo esse sortito alcun riscontro;
- che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio solo formalmente senza nulla contestare;
Considerato:
- che sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso;
- che, pertanto, deve ordinarsi all’amministrazione, rimasta inadempiente, il pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in ciascuna delle ottemperande sentenze « in complessivi euro € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato »;
- che, pertanto, il Ministero dovrà corrispondere al ricorrente, in qualità di procuratore antistatario delle parti vittoriose, la complessiva somma di 8.000,00 (ottomila) oltre oneri di legge;
- che il suddetto pagamento dovrà essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- che, in caso di perdurante inadempimento oltre il suddetto termine, sarà nominato un commissario ad acta che provveda in luogo del Ministero inerte riservandosi, altresì, l’eventuale condanna dell’amministrazione ad una penale, in misura da quantificarsi, per ogni giorno di ulteriore ritardo;
Ritenuto:
- che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, accoglie il ricorso e, per l’effetto:
- ordina all’amministrazione il pagamento, in favore del ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, delle spese di lite liquidate nelle sentenze da ottemperare in complessivi € 8.000,00 (ottomila) oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato;
- riserva, in caso di perdurante inadempimento oltre il suddetto termine, la nomina di un commissario ad acta , nonché l’eventuale condanna dell’amministrazione ad una penale, in misura da quantificarsi, per ogni giorno di ulteriore ritardo;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO