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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14820/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AE IN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14820/2023 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANTE GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BAGNASCO FERNANDO
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CAVASSI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023, parte ricorrente agisce avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239014749226/000, relativamente ai seguenti avvisi:
1) Avviso di addebito n. 328201120001792500000 notificata il 09.06.2011;
2) Avviso di addebito n. 32820120003849624000 notificato il 25.10.2012;
3) Avviso di addebito n. 32820120006703108000 notificato il 22.01.2023;
4) Avviso di addebito n. 32820160003291447000 notificato il 29.07.2016;
5) Avviso di addebito n. 32820160006797244000 notificato il 29.11.2016.
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l' , al fine Controparte_3 CP_1 di ottenere la dichiarazione di nullità degli avvisi, con vittoria di spese e competenze legali, così come per legge, assumendo, a fondamento della opposizione: la mancata notifica degli avvisi presupposti e gli altri motivi di cui al ricorso, afferenti unicamente alla eventuale validità delle relate di notifica degli stessi.
Si sono costituite le parti resistenti, chiedendo, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione dei motivi di opposizione.
Il ricorrente allega di avere appreso, per la prima volta, dell'esistenza degli avvisi, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, più sopra richiamata.
Col presente ricorso, quindi, nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. 46/1999 da questo secondo atto, ha prospettato contestazioni sul merito della pretesa contributiva, deducendo l'intervenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo;
intende, perciò, in via principale recuperare la tutela giurisdizionale ex art. 24 d. lgs. 46/1999 che afferma perduta a causa dell'omessa notificazione delle cartelle.
È il caso, quindi, di richiamare brevemente la disciplina applicabile alla fattispecie.
Ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/1999, “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
....
Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”.
La disciplina è stata recentemente integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, in virtù del quale, per i crediti vantati dall' dall'1.1.2011 (anche relativi a contributi per anni precedenti, CP_1 ma accertati da tale data in poi), non è più prevista la riscossione a mezzo ruolo, bensì mediante
2 avviso di addebito, che è un titolo esecutivo stragiudiziale formato dallo stesso , seguito poi da CP_1 espropriazione forzata da parte del concessionario con le modalità della riscossione a mezzo ruolo.
L'art. 30 D.L. 78/2010 cit., infatti, prevede:
“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. . L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
.....
11. ... Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_1 addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento”.
Tanto premesso, avendo l' depositato in giudizio, con riguardo agli avvisi degli anni 2011 e CP_1
2012, copia degli avvisi di addebito, ciascuno regolarmente comunicato al ricorrente e corredati dell'avviso di ricevimento delle raccomandate con cui è avvenuta la notificazione, in ordine ad essi la domanda va senz'altro rigettata per le motivazioni sopra espresse.
3 Pure va rigettata la domanda, relativa agli avvisi di addebito per gli anni 2016, non per lo stesso motivo (non avendo l'ente depositato la prova della notifica di tali avvisi, non avendo correttamente documentato l'invio della mail al ricorrente), ma poiché parte ricorrente non ha articolato nel suo ricorso alcun motivo di illegittimità nel merito degli avvisi, ma solo eccezioni di natura formale e relative alla legittimità delle relate.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00, in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025 il Giudice del Lavoro
AE IN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AE IN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14820/2023 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANTE GIUSEPPE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BAGNASCO FERNANDO
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CAVASSI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 27 novembre 2023, parte ricorrente agisce avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239014749226/000, relativamente ai seguenti avvisi:
1) Avviso di addebito n. 328201120001792500000 notificata il 09.06.2011;
2) Avviso di addebito n. 32820120003849624000 notificato il 25.10.2012;
3) Avviso di addebito n. 32820120006703108000 notificato il 22.01.2023;
4) Avviso di addebito n. 32820160003291447000 notificato il 29.07.2016;
5) Avviso di addebito n. 32820160006797244000 notificato il 29.11.2016.
1 Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e l' , al fine Controparte_3 CP_1 di ottenere la dichiarazione di nullità degli avvisi, con vittoria di spese e competenze legali, così come per legge, assumendo, a fondamento della opposizione: la mancata notifica degli avvisi presupposti e gli altri motivi di cui al ricorso, afferenti unicamente alla eventuale validità delle relate di notifica degli stessi.
Si sono costituite le parti resistenti, chiedendo, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione dei motivi di opposizione.
Il ricorrente allega di avere appreso, per la prima volta, dell'esistenza degli avvisi, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, più sopra richiamata.
Col presente ricorso, quindi, nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d. lgs. 46/1999 da questo secondo atto, ha prospettato contestazioni sul merito della pretesa contributiva, deducendo l'intervenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo;
intende, perciò, in via principale recuperare la tutela giurisdizionale ex art. 24 d. lgs. 46/1999 che afferma perduta a causa dell'omessa notificazione delle cartelle.
È il caso, quindi, di richiamare brevemente la disciplina applicabile alla fattispecie.
Ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 46/1999, “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
....
Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.
Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”.
La disciplina è stata recentemente integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, in virtù del quale, per i crediti vantati dall' dall'1.1.2011 (anche relativi a contributi per anni precedenti, CP_1 ma accertati da tale data in poi), non è più prevista la riscossione a mezzo ruolo, bensì mediante
2 avviso di addebito, che è un titolo esecutivo stragiudiziale formato dallo stesso , seguito poi da CP_1 espropriazione forzata da parte del concessionario con le modalità della riscossione a mezzo ruolo.
L'art. 30 D.L. 78/2010 cit., infatti, prevede:
“
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. . L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, e' consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
.....
11. ... Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_1 addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento”.
Tanto premesso, avendo l' depositato in giudizio, con riguardo agli avvisi degli anni 2011 e CP_1
2012, copia degli avvisi di addebito, ciascuno regolarmente comunicato al ricorrente e corredati dell'avviso di ricevimento delle raccomandate con cui è avvenuta la notificazione, in ordine ad essi la domanda va senz'altro rigettata per le motivazioni sopra espresse.
3 Pure va rigettata la domanda, relativa agli avvisi di addebito per gli anni 2016, non per lo stesso motivo (non avendo l'ente depositato la prova della notifica di tali avvisi, non avendo correttamente documentato l'invio della mail al ricorrente), ma poiché parte ricorrente non ha articolato nel suo ricorso alcun motivo di illegittimità nel merito degli avvisi, ma solo eccezioni di natura formale e relative alla legittimità delle relate.
3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della eventuale dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, va evidenziato quanto segue: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n.
16676 del 04/08/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00, in favore di ciascuna delle parti costituite, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025 il Giudice del Lavoro
AE IN
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