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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 107/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...] in Parte_1 C.F._1
Strada Cerreto n. 52; rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Maria Massanelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, Galleria dei Fonditori n.3;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Baracca n. 99, rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata Cerboni Bajardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via E.L. Morselli n.39;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 10 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 749/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 19.10.2024 notificata in data 8.01.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, Voglia: in riforma della impugnata sentenza N. 749/2024 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 29.10.24 e notificata in data 8.01.2025 (procedimento R.G. n.
2287/2023 del Tribunale di Pesaro) in via principale ed in accoglimento del presente appello dichiarare ingiusto l'addebito a carico e per gli Parte_1 effetti modificare la sentenza del Tribunale eliminando l'addebito e la conseguente condanna di risarcimento della somma di €.2000 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni morali (per le ingiurie e minacce) per i motivi ampiamente espressi.
Fermo tutto il resto.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Salvo e riservato quant'altro.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione dei tutti i mezzi di prova ritualmente dedotti in sede di ricorso”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Voglia la Corte di appello di Ancona respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
n.749/2024 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 29.10.2024 e notificata in data 8.1.2025, con la conseguente conferma di detta sentenza sulla pronuncia dell'addebito.
Voglia inoltre riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro n.749 del 2024 nella parte relativa alla quantificazione del danno, con aumento dello stesso ad almeno
€.15.000, con la condanna dell'appellante alle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 10 Con sentenza emessa in data 29.10.2024 - nel giudizio di separazione personale tra e iscritto al n. 2287/2023 R.G. - il Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Pesaro, preso atto dell'intollerabilità della convivenza, dichiarava la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito;
rigettava la domanda della diretta ad ottenere l'assegno di mantenimento;
condannava il CP_1 Parte_1
a pagare alla moglie la somma di €.2.000,00, oltre interessi legali dal 2022 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno morale per illecito endofamiliare;
infine, compensava integralmente - tra le parti - le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello invocando la Parte_1 riforma del capo relativo all'addebito della separazione e di quello relativo alla condanna al risarcimento del danno endofamiliare. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, per infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto;
infine, ha proposto appello incidentale in ordine al quantum del risarcimento del danno morale riconosciutole e al capo relativo alle spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo “il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
In data 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di addebito della separazione al marito, per violazione dell'obbligo di fedeltà e dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ritenendo provato il nesso causale tra la violazione dei doveri matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza.
In particolare, la difesa del lamenta l'errata valutazione - da parte del Parte_1 primo Giudice - dei mezzi di prova e, segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi della CP_1
A suo avviso, infatti, dalle testimonianze assunte in prime cure, emergerebbe che la vita coniugale era - spesso - intervallata da momenti di crisi e successive riconciliazioni;
che la coppia era molto litigiosa a causa dei problemi economici, del dissesto finanziario delle società e delle aspettative - della - di una CP_1
pagina 3 di 10 vita più agiata;
che le offese erano reciproche (“Triste quadro di un rapporto incrinato dai problemi economici. Finiti i soldi, finito l'amore”).
Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, a seguito della riconciliazione dei coniugi nel 2020, non potevano più avere rilevanza - ai fini dell'addebito - le violenze verbali, le minacce e i tradimenti “virtuali” risalenti ad epoca precedente
(2016-2018), dal momento che i coniugi si erano “perdonati” le evidenti mancanze reciproche.
Più in dettaglio, le asserite violenze verbali, ingiurie e minacce dell'aprile del 2022 non potevano essere ritenute causa esclusiva della fine della convivenza - e considerate quali maltrattamenti - sia per il perdurante rapporto di fiducia tra i coniugi, dimostrato dal trasferimento della somma di euro 193.809,00 - effettuato dal appena un mese prima (marzo 2022) sul conto corrente della Parte_1 moglie (quale espressione di un progetto condiviso di sistemare i problemi economici) - sia perché le frasi profferite dal marito andavano contestualizzate, perché espresse in un episodio - unico - di estrema litigiosità e rabbia, per problemi di natura economica.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha esaminato attentamente gli addebiti mossi dalla CP_1 nei confronti del marito (inosservanza dell'obbligo di fedeltà, del dovere di assistenza morale e materiale, ingiurie, minacce, con conseguente allontanamento forzato della moglie dalla casa familiare), ritenendo - con motivazione esauriente e logica e, dunque, pianamente condivisibile - che, all'esito della attività istruttoria, siano state accertate le condotte maltrattanti del tali da assumere rilevanza causale rispetto alla fine del rapporto Parte_1 matrimoniale.
E' stato, infatti, da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (v., da ultimo, Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024).
pagina 4 di 10 La S.C. ha, poi, affermato che in tema di separazione personale con richiesta di addebito, per violazione dei doveri coniugali, la successiva manifestazione di una volontà riconciliativa da parte dei coniugi non elide di per sé la gravità delle violazioni e che la riconciliazione deve essere accompagnata da una sincera determinazione a riprendere la vita matrimoniale, perché se alla volontà di un coniuge di riprendere la vita matrimoniale non corrisponde un sincero riscontro da parte dell'altro, è evidente che il comportamento inosservante dei doveri coniugali mantiene intatto intatta la sua capacità di disgregazione del consorzio familiare
(in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2013, n.16270).
Nel caso di specie, i testimoni escussi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato le ingiurie profferite dal nei confronti della moglie, Parte_1 anche alla presenza di amici e parenti nel 2016 (“sei una mantenuta” “sei una parassita”, “ho mantenuto anche tuo figlio”, “sei una incapace come tua madre”), nel 2018 (“devi togliere dai coglioni, devi toglierti dal cazzo, devi andare a lavorare altrimenti, devi dare via la figa”) e nell'aprile del 2022, successivamente alla riconciliazione della coppia risalente al 2020 (“il si mostrava di Parte_1 nuovo molto irrequieto e rabbioso, arrivando a gettare contro la moglie un bicchiere pieno di vino, a puntarle anche una bottiglia di vetro e di ripeterle “vai via, qui è tutto mio, togliti dai coglioni, sei una fallita come donna e come madre”).
E' risultato, poi, accertato che nell'aprile del 2022 il abbia minacciato Parte_1 la moglie dicendo “io non rispondo più di quello che posso fare, quindi vedete voi, io vado in galera” costringendo la moglie ad abbandonare la casa familiare.
Risulta fuori luogo l'affermazione del di una permanente fiducia tra Parte_1 coniugi non scalfita da episodi isolati di litigiosità.
Il teste - figlio di primo letto della ricorrente - ha confermato Testimone_1 che nell'anno 2018 il frequentava in modo abituale e ripetuto Parte_1 prostitute ed altre donne.
Le ingiurie e le minacce del non possono trovare giustificazione nei Parte_1 problemi economici e nella rilevante esposizione debitorie delle società gestite dalla coppia.
pagina 5 di 10 Tale condotta, infatti, si pone in evidente contrasto con i doveri del matrimonio - primo tra tutti quello del rispetto della dignità e della personalità del coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. - ed è causalmente idoneo, in quanto ripetuto nel tempo - come dimostrano le testimonianze sopra riportate - a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a fondare l'addebito della separazione.
Com'è noto, in tema di addebitabilità della separazione, la giurisprudenza - sia di legittimità che di merito - ha statuito che, ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona - quale, ad esempio, l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge - oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (v., ex plurimis: Cass. Civ., 22.03.2017 n. 7388; Cass. Civ., 7.04.2006 n. 7321).
Per tali ragioni, l'addebito della separazione al va confermato. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante chiede di rigettare la domanda di risarcimento del danno, sul rilievo che, essendo stato il reato di ingiuria depenalizzato nel 2016, non può dare luogo al risarcimento del danno morale;
inoltre, a suo dire, le frasi asseritamente riferite non configurerebbero il delitto di minacce.
Anche tale motivo - nella sua articolazione - risulta infondato.
Se, infatti, è vero che per effetto del D.Lvo 15.01.2106, n.
7 - recante
«Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili» - e del D.Lvo 15 gennaio 2106, n.
8 - recante
«Disposizioni in materia di depenalizzazione» - vi è stata la depenalizzazione del reato di ingiuria, ciò non toglie che la condotta prima penalmente sanzionata rimanga, comunque, un comportamento illecito, in quanto tale fonte di responsabilità civile.
pagina 6 di 10 Nel caso in esame, le ingiurie, le offese al decoro e alla dignità personale - poste in essere dal nei confronti della - sono state accertate, così Parte_1 CP_1 come le minacce nei confronti della moglie.
Orbene, secondo la tradizionale definizione penalistica costituisce minaccia qualsiasi atteggiamento o comportamento - anche non esplicito - che sia idoneo a suscitare la preoccupazione per un danno ingiusto ed indurre il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Nel caso di specie, l'aver puntato contro la moglie una bottiglia di vetro, l'aver buttato addosso del vino, minacciando ulteriori aggressioni fisiche tali da prospettare di “andare in galera”, hanno costretto la - su pressante CP_1 consiglio di parenti ad amici, preoccupati dall'escalation di violenza del Parte_1
- di lasciare la casa coniugale immediatamente, ponendola in uno stato di paura per la propria incolumità fisica, di prostrazione, di delusione e di umiliazione sia come donna, che come moglie.
In conclusione, la condotta del integra - come correttamente ritenuto Parte_1 dal primo Giudice - un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero un comportamento doloso (posto in essere con piena consapevolezza del disvalore dei suoi agiti e delle conseguenze sul suo matrimonio) che ha causato un danno ingiusto - rappresentato dalla lesione di beni fondamentali, quali dignità personale, onore e decoro - che, a sua volta, ha determinato un danno non patrimoniale alla (nella specie: un danno morale, rappresentato CP_1 dall'ingiusto turbamento dello stato d'animo - pur temporaneo - generato dall'illecito).
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellata si duole della determinazione - e liquidazione - del danno morale in concreto riconosciutole, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, le sia liquidata a tale titolo una somma non inferiore ad €.15.000,00.
In particolare, la difesa della ritiene che - a fronte dell'accertata CP_1 sussistenza delle condotte illecite poste in essere dal marito, del loro contenuto fortemente svilente, offensivo, violento e vessatorio e lesivo della dignità e della personalità della medesima come donna e come moglie - la somma liquidata non pagina 7 di 10 sia idonea a compensare il grave turbamento subito che l'ha condotta a fuggire di casa lasciando ogni effetto personale, trovando il coraggio di tornare nella casa coniugale per ritirare i suoi beni, solo accompagnata da testimoni e da una guardia giurata.
Il motivo è in parte fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Costituisce principio consolidato che - nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito - il Giudice di merito deve, nell'esercizio del suo potere equitativo ex art. 1226 c.c. in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dalla parte offesa, della gravità dell'illecito di rilievo anche penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (così Cass. civ. n. 5770/2010).
In applicazione di tale principio - tenuto conto dell'elemento soggettivo del della reiterazione dei comportamenti lesivi in corrispondenza dei Parte_1 problemi di natura economica e lavorativa, della durata del matrimonio, del legittimo affidamento della nella stabilità della relazione coniugale, dopo CP_1 la riconciliazione, anche in considerazione della sua età - il Collegio ritiene equo quantificare il danno morale sofferto dalla in €.4.000,00 in valuta attuale, CP_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellata censura il capo relativo alla compensazione delle spese, lamentando l'insussistenza della soccombenza parziale: a suo avviso, infatti, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente come certa la disponibilità - da parte dell'appellata - sia di un'abitazione di proprietà, che della somma di €.200.000,00; tuttavia, la difesa della ha CP_1 prodotto documenti relativi al sequestro eseguito sulla sua abitazione da parte del e la chiara incertezza della sua situazione economica e patrimoniale. Parte_1
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione incidentale: il parziale accoglimento del gravame impone la nuova statuizione sulle spese processuali di entrambi i gradi.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono pertanto i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, nella misura di pagina 8 di 10 1/2; la residua quota delle spese dovrà - invece - essere posta a carico del
- stante la sua prevalente soccombenza - secondo gli importi liquidati Parte_1 in dispositivo, in considerazione dell'attività processuale svolta.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti per il versamento - da parte dell'appellante principale - dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 749/2024, pubblicata in CP_1 data 19.10.2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara tenuto e condanna
[...]
a risarcire il danno subito da in conseguenza dei fatti Parte_1 Controparte_1 meglio descritti in motivazione, liquidandolo in complessivi €.4.000,00, oltre interessi legali dal 2022 all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese dei due gradi in ragione di ½ e pone a carico di la residua quota delle spese, che vengono liquidate - per intero Parte_1
- per il primo grado in complessivi €.3.800,000 per compensi professionali e, per il presente grado, in complessivi €.3.400,00 per compensi professionali ed
€.147,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
- conferma, nel resto, l'impugnata pronuncia;
- dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, Parte_1
, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la
[...] proposta impugnazione incidentale.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...] in Parte_1 C.F._1
Strada Cerreto n. 52; rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Maria Massanelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, Galleria dei Fonditori n.3;
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Baracca n. 99, rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata Cerboni Bajardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pesaro, via E.L. Morselli n.39;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 10 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 749/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 19.10.2024 notificata in data 8.01.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi in atti (da intendersi qui per richiamati e trascritti), previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, Voglia: in riforma della impugnata sentenza N. 749/2024 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 29.10.24 e notificata in data 8.01.2025 (procedimento R.G. n.
2287/2023 del Tribunale di Pesaro) in via principale ed in accoglimento del presente appello dichiarare ingiusto l'addebito a carico e per gli Parte_1 effetti modificare la sentenza del Tribunale eliminando l'addebito e la conseguente condanna di risarcimento della somma di €.2000 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni morali (per le ingiurie e minacce) per i motivi ampiamente espressi.
Fermo tutto il resto.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Salvo e riservato quant'altro.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione dei tutti i mezzi di prova ritualmente dedotti in sede di ricorso”.
Per l'appellata-appellante incidentale: “Voglia la Corte di appello di Ancona respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1
n.749/2024 del Tribunale di Pesaro pubblicata in data 29.10.2024 e notificata in data 8.1.2025, con la conseguente conferma di detta sentenza sulla pronuncia dell'addebito.
Voglia inoltre riformare la sentenza del Tribunale di Pesaro n.749 del 2024 nella parte relativa alla quantificazione del danno, con aumento dello stesso ad almeno
€.15.000, con la condanna dell'appellante alle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 10 Con sentenza emessa in data 29.10.2024 - nel giudizio di separazione personale tra e iscritto al n. 2287/2023 R.G. - il Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Pesaro, preso atto dell'intollerabilità della convivenza, dichiarava la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito;
rigettava la domanda della diretta ad ottenere l'assegno di mantenimento;
condannava il CP_1 Parte_1
a pagare alla moglie la somma di €.2.000,00, oltre interessi legali dal 2022 al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno morale per illecito endofamiliare;
infine, compensava integralmente - tra le parti - le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello invocando la Parte_1 riforma del capo relativo all'addebito della separazione e di quello relativo alla condanna al risarcimento del danno endofamiliare. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, per infondatezza in Controparte_1 fatto e in diritto;
infine, ha proposto appello incidentale in ordine al quantum del risarcimento del danno morale riconosciutole e al capo relativo alle spese.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo “il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
In data 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di addebito della separazione al marito, per violazione dell'obbligo di fedeltà e dell'obbligo di assistenza morale e materiale, ritenendo provato il nesso causale tra la violazione dei doveri matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza.
In particolare, la difesa del lamenta l'errata valutazione - da parte del Parte_1 primo Giudice - dei mezzi di prova e, segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi della CP_1
A suo avviso, infatti, dalle testimonianze assunte in prime cure, emergerebbe che la vita coniugale era - spesso - intervallata da momenti di crisi e successive riconciliazioni;
che la coppia era molto litigiosa a causa dei problemi economici, del dissesto finanziario delle società e delle aspettative - della - di una CP_1
pagina 3 di 10 vita più agiata;
che le offese erano reciproche (“Triste quadro di un rapporto incrinato dai problemi economici. Finiti i soldi, finito l'amore”).
Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, a seguito della riconciliazione dei coniugi nel 2020, non potevano più avere rilevanza - ai fini dell'addebito - le violenze verbali, le minacce e i tradimenti “virtuali” risalenti ad epoca precedente
(2016-2018), dal momento che i coniugi si erano “perdonati” le evidenti mancanze reciproche.
Più in dettaglio, le asserite violenze verbali, ingiurie e minacce dell'aprile del 2022 non potevano essere ritenute causa esclusiva della fine della convivenza - e considerate quali maltrattamenti - sia per il perdurante rapporto di fiducia tra i coniugi, dimostrato dal trasferimento della somma di euro 193.809,00 - effettuato dal appena un mese prima (marzo 2022) sul conto corrente della Parte_1 moglie (quale espressione di un progetto condiviso di sistemare i problemi economici) - sia perché le frasi profferite dal marito andavano contestualizzate, perché espresse in un episodio - unico - di estrema litigiosità e rabbia, per problemi di natura economica.
Il motivo - nella sua articolazione - è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha esaminato attentamente gli addebiti mossi dalla CP_1 nei confronti del marito (inosservanza dell'obbligo di fedeltà, del dovere di assistenza morale e materiale, ingiurie, minacce, con conseguente allontanamento forzato della moglie dalla casa familiare), ritenendo - con motivazione esauriente e logica e, dunque, pianamente condivisibile - che, all'esito della attività istruttoria, siano state accertate le condotte maltrattanti del tali da assumere rilevanza causale rispetto alla fine del rapporto Parte_1 matrimoniale.
E' stato, infatti, da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (v., da ultimo, Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024).
pagina 4 di 10 La S.C. ha, poi, affermato che in tema di separazione personale con richiesta di addebito, per violazione dei doveri coniugali, la successiva manifestazione di una volontà riconciliativa da parte dei coniugi non elide di per sé la gravità delle violazioni e che la riconciliazione deve essere accompagnata da una sincera determinazione a riprendere la vita matrimoniale, perché se alla volontà di un coniuge di riprendere la vita matrimoniale non corrisponde un sincero riscontro da parte dell'altro, è evidente che il comportamento inosservante dei doveri coniugali mantiene intatto intatta la sua capacità di disgregazione del consorzio familiare
(in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2013, n.16270).
Nel caso di specie, i testimoni escussi ( e ) Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato le ingiurie profferite dal nei confronti della moglie, Parte_1 anche alla presenza di amici e parenti nel 2016 (“sei una mantenuta” “sei una parassita”, “ho mantenuto anche tuo figlio”, “sei una incapace come tua madre”), nel 2018 (“devi togliere dai coglioni, devi toglierti dal cazzo, devi andare a lavorare altrimenti, devi dare via la figa”) e nell'aprile del 2022, successivamente alla riconciliazione della coppia risalente al 2020 (“il si mostrava di Parte_1 nuovo molto irrequieto e rabbioso, arrivando a gettare contro la moglie un bicchiere pieno di vino, a puntarle anche una bottiglia di vetro e di ripeterle “vai via, qui è tutto mio, togliti dai coglioni, sei una fallita come donna e come madre”).
E' risultato, poi, accertato che nell'aprile del 2022 il abbia minacciato Parte_1 la moglie dicendo “io non rispondo più di quello che posso fare, quindi vedete voi, io vado in galera” costringendo la moglie ad abbandonare la casa familiare.
Risulta fuori luogo l'affermazione del di una permanente fiducia tra Parte_1 coniugi non scalfita da episodi isolati di litigiosità.
Il teste - figlio di primo letto della ricorrente - ha confermato Testimone_1 che nell'anno 2018 il frequentava in modo abituale e ripetuto Parte_1 prostitute ed altre donne.
Le ingiurie e le minacce del non possono trovare giustificazione nei Parte_1 problemi economici e nella rilevante esposizione debitorie delle società gestite dalla coppia.
pagina 5 di 10 Tale condotta, infatti, si pone in evidente contrasto con i doveri del matrimonio - primo tra tutti quello del rispetto della dignità e della personalità del coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. - ed è causalmente idoneo, in quanto ripetuto nel tempo - come dimostrano le testimonianze sopra riportate - a provocare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a fondare l'addebito della separazione.
Com'è noto, in tema di addebitabilità della separazione, la giurisprudenza - sia di legittimità che di merito - ha statuito che, ove i fatti accertati a carico del coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona - quale, ad esempio, l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge - oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, come tali costituiscono un mezzo per legittimare l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (v., ex plurimis: Cass. Civ., 22.03.2017 n. 7388; Cass. Civ., 7.04.2006 n. 7321).
Per tali ragioni, l'addebito della separazione al va confermato. Parte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante chiede di rigettare la domanda di risarcimento del danno, sul rilievo che, essendo stato il reato di ingiuria depenalizzato nel 2016, non può dare luogo al risarcimento del danno morale;
inoltre, a suo dire, le frasi asseritamente riferite non configurerebbero il delitto di minacce.
Anche tale motivo - nella sua articolazione - risulta infondato.
Se, infatti, è vero che per effetto del D.Lvo 15.01.2106, n.
7 - recante
«Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili» - e del D.Lvo 15 gennaio 2106, n.
8 - recante
«Disposizioni in materia di depenalizzazione» - vi è stata la depenalizzazione del reato di ingiuria, ciò non toglie che la condotta prima penalmente sanzionata rimanga, comunque, un comportamento illecito, in quanto tale fonte di responsabilità civile.
pagina 6 di 10 Nel caso in esame, le ingiurie, le offese al decoro e alla dignità personale - poste in essere dal nei confronti della - sono state accertate, così Parte_1 CP_1 come le minacce nei confronti della moglie.
Orbene, secondo la tradizionale definizione penalistica costituisce minaccia qualsiasi atteggiamento o comportamento - anche non esplicito - che sia idoneo a suscitare la preoccupazione per un danno ingiusto ed indurre il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Nel caso di specie, l'aver puntato contro la moglie una bottiglia di vetro, l'aver buttato addosso del vino, minacciando ulteriori aggressioni fisiche tali da prospettare di “andare in galera”, hanno costretto la - su pressante CP_1 consiglio di parenti ad amici, preoccupati dall'escalation di violenza del Parte_1
- di lasciare la casa coniugale immediatamente, ponendola in uno stato di paura per la propria incolumità fisica, di prostrazione, di delusione e di umiliazione sia come donna, che come moglie.
In conclusione, la condotta del integra - come correttamente ritenuto Parte_1 dal primo Giudice - un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero un comportamento doloso (posto in essere con piena consapevolezza del disvalore dei suoi agiti e delle conseguenze sul suo matrimonio) che ha causato un danno ingiusto - rappresentato dalla lesione di beni fondamentali, quali dignità personale, onore e decoro - che, a sua volta, ha determinato un danno non patrimoniale alla (nella specie: un danno morale, rappresentato CP_1 dall'ingiusto turbamento dello stato d'animo - pur temporaneo - generato dall'illecito).
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellata si duole della determinazione - e liquidazione - del danno morale in concreto riconosciutole, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, le sia liquidata a tale titolo una somma non inferiore ad €.15.000,00.
In particolare, la difesa della ritiene che - a fronte dell'accertata CP_1 sussistenza delle condotte illecite poste in essere dal marito, del loro contenuto fortemente svilente, offensivo, violento e vessatorio e lesivo della dignità e della personalità della medesima come donna e come moglie - la somma liquidata non pagina 7 di 10 sia idonea a compensare il grave turbamento subito che l'ha condotta a fuggire di casa lasciando ogni effetto personale, trovando il coraggio di tornare nella casa coniugale per ritirare i suoi beni, solo accompagnata da testimoni e da una guardia giurata.
Il motivo è in parte fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Costituisce principio consolidato che - nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito - il Giudice di merito deve, nell'esercizio del suo potere equitativo ex art. 1226 c.c. in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dalla parte offesa, della gravità dell'illecito di rilievo anche penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (così Cass. civ. n. 5770/2010).
In applicazione di tale principio - tenuto conto dell'elemento soggettivo del della reiterazione dei comportamenti lesivi in corrispondenza dei Parte_1 problemi di natura economica e lavorativa, della durata del matrimonio, del legittimo affidamento della nella stabilità della relazione coniugale, dopo CP_1 la riconciliazione, anche in considerazione della sua età - il Collegio ritiene equo quantificare il danno morale sofferto dalla in €.4.000,00 in valuta attuale, CP_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Con il secondo motivo di appello incidentale, l'appellata censura il capo relativo alla compensazione delle spese, lamentando l'insussistenza della soccombenza parziale: a suo avviso, infatti, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente come certa la disponibilità - da parte dell'appellata - sia di un'abitazione di proprietà, che della somma di €.200.000,00; tuttavia, la difesa della ha CP_1 prodotto documenti relativi al sequestro eseguito sulla sua abitazione da parte del e la chiara incertezza della sua situazione economica e patrimoniale. Parte_1
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione incidentale: il parziale accoglimento del gravame impone la nuova statuizione sulle spese processuali di entrambi i gradi.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono pertanto i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi, nella misura di pagina 8 di 10 1/2; la residua quota delle spese dovrà - invece - essere posta a carico del
- stante la sua prevalente soccombenza - secondo gli importi liquidati Parte_1 in dispositivo, in considerazione dell'attività processuale svolta.
Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti per il versamento - da parte dell'appellante principale - dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 749/2024, pubblicata in CP_1 data 19.10.2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza gravata, dichiara tenuto e condanna
[...]
a risarcire il danno subito da in conseguenza dei fatti Parte_1 Controparte_1 meglio descritti in motivazione, liquidandolo in complessivi €.4.000,00, oltre interessi legali dal 2022 all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese dei due gradi in ragione di ½ e pone a carico di la residua quota delle spese, che vengono liquidate - per intero Parte_1
- per il primo grado in complessivi €.3.800,000 per compensi professionali e, per il presente grado, in complessivi €.3.400,00 per compensi professionali ed
€.147,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
- conferma, nel resto, l'impugnata pronuncia;
- dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, Parte_1
, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la
[...] proposta impugnazione incidentale.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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