CASS
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38227 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ER LT - Presidente - IA RI SI RO - Relatore – ET LA AR IL UR Sent. n. 1859 sez. CC - 24/10/2025 R.G.N. 24478/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: NO TO, nata a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 23 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Foggia;
udita la relazione svolta dal Consigliere SI RO;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. LE LO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38227 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 2 1. In data 31 ottobre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Foggia emetteva il decreto penale n. 1350/2024, con il quale condannava l’imputata oggi ricorrente alla sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., commesso in Foggia, il 17 giugno 2024. 1.1. Tale decreto era notificato in data 15 maggio 2025 ad un difensore di ufficio (avv. OC) diverso da quello nominato dal G.i.p. in data 31 ottobre 2024 (avv. De Carlo). L’avv. OC comunicava immediatamente l’errore all’ufficio che aveva emesso il decreto penale. La cancelleria del Giudice notificava quindi il decreto all’imputata in data 29 maggio 2025 e al difensore di ufficio, nominato al momento della emissione del decreto, solo in data 9 giugno 2025. 1.2. In data 17 giugno 2025 il difensore di fiducia, nelle more nominato dall’imputata, proponeva opposizione al decreto penale. 2. Con il provvedimento qui impugnato (vergato di pugno a margine del frontespizio dell’atto di opposizione e comunicato al difensore il 30 giugno 2025), il G.i.p. del Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l’opposizione, perché intempestiva, giacché proposta oltre il quindicesimo giorno dalla data (29 maggio 2025) della notificazione all’imputata del decreto penale opponendo. 2.1. Con ricorso tempestivamente depositato il data 9 giugno 2025, il difensore dell’imputata impugna il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della opposizione, evidenziando che il del termine di 15 giorni per la proposizione della opposizione (art. 461, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2010) al decreto penale -notificato alla imputata in data 29 maggio 2025- deve individuarsi, ai sensi dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen., nella data del 9 giugno 2025, quando il provvedimento fu notificato al difensore di ufficio nominato al momento della emissione del decreto;
dovendo, nel caso in cui i termini per imputato e difensore siano diversi, tenersi conto del termine che scade per ultimo. 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dal difensore in data 17 giugno 2025, perché tardiva, ritenendo che il termine per l’opposizione dovesse decorrere dalla data della notifica del decreto all’imputata (29 maggio 2025), anziché dalla data della notificazione al difensore all’epoca effettivamente officiato, avv. De Carlo, avvenuta solo il 9 giugno 2025. 3 La notifica a quel difensore faceva seguito al rilievo, documentato in atti, dell’erroneità della notifica precedentemente eseguita, in data 15 maggio 2025, all’avv. OC, il quale peraltro rappresentava all’ufficio -con immediatezza- di essere estraneo al rapporto processuale, così propiziando la nuova corretta notificazione. 1.2. In data 17 giugno 2025 (entro il termine di 15 giorni dalla notifica al difensore effettivo), il nuovo difensore, nominato in pari data dall’imputata, proponeva l’opposizione dichiarata tardiva dal G.i.p. 2. Correttamente il difensore valorizza in ricorso la decisione della Corte costituzionale n. 55 del 2010, che richiama la precedente decisione della Corte (sent. n. 120 del 2002) resa in tema di giudizio abbreviato, per estenderlo all’istituto del decreto penale di condanna, precisando come «La citata sentenza ha dichiarato l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, così sostanzialmente applicando a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo». 2.1. L’atto di opposizione, spedito a mezzo p.e.c. entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dalla notificazione al difensore già nominato deve, pertanto, certamente ritenersi tempestivo (nei termini: Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, Gigliola, Rv. 224701-01; Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601-01; più recentemente, Sez. 3, n. 7634 del 26/01/2023, Antenucci, con massimata). 3. Consegue, ai sensi di quanto dispone l’art. 620 cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per la valutazione dell'opposizione al decreto penale di condanna presentata dall'imputata. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente SI RO ER LT
udita la relazione svolta dal Consigliere SI RO;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. LE LO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38227 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2025 2 1. In data 31 ottobre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Foggia emetteva il decreto penale n. 1350/2024, con il quale condannava l’imputata oggi ricorrente alla sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen., commesso in Foggia, il 17 giugno 2024. 1.1. Tale decreto era notificato in data 15 maggio 2025 ad un difensore di ufficio (avv. OC) diverso da quello nominato dal G.i.p. in data 31 ottobre 2024 (avv. De Carlo). L’avv. OC comunicava immediatamente l’errore all’ufficio che aveva emesso il decreto penale. La cancelleria del Giudice notificava quindi il decreto all’imputata in data 29 maggio 2025 e al difensore di ufficio, nominato al momento della emissione del decreto, solo in data 9 giugno 2025. 1.2. In data 17 giugno 2025 il difensore di fiducia, nelle more nominato dall’imputata, proponeva opposizione al decreto penale. 2. Con il provvedimento qui impugnato (vergato di pugno a margine del frontespizio dell’atto di opposizione e comunicato al difensore il 30 giugno 2025), il G.i.p. del Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l’opposizione, perché intempestiva, giacché proposta oltre il quindicesimo giorno dalla data (29 maggio 2025) della notificazione all’imputata del decreto penale opponendo. 2.1. Con ricorso tempestivamente depositato il data 9 giugno 2025, il difensore dell’imputata impugna il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della opposizione, evidenziando che il del termine di 15 giorni per la proposizione della opposizione (art. 461, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2010) al decreto penale -notificato alla imputata in data 29 maggio 2025- deve individuarsi, ai sensi dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen., nella data del 9 giugno 2025, quando il provvedimento fu notificato al difensore di ufficio nominato al momento della emissione del decreto;
dovendo, nel caso in cui i termini per imputato e difensore siano diversi, tenersi conto del termine che scade per ultimo. 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dal difensore in data 17 giugno 2025, perché tardiva, ritenendo che il termine per l’opposizione dovesse decorrere dalla data della notifica del decreto all’imputata (29 maggio 2025), anziché dalla data della notificazione al difensore all’epoca effettivamente officiato, avv. De Carlo, avvenuta solo il 9 giugno 2025. 3 La notifica a quel difensore faceva seguito al rilievo, documentato in atti, dell’erroneità della notifica precedentemente eseguita, in data 15 maggio 2025, all’avv. OC, il quale peraltro rappresentava all’ufficio -con immediatezza- di essere estraneo al rapporto processuale, così propiziando la nuova corretta notificazione. 1.2. In data 17 giugno 2025 (entro il termine di 15 giorni dalla notifica al difensore effettivo), il nuovo difensore, nominato in pari data dall’imputata, proponeva l’opposizione dichiarata tardiva dal G.i.p. 2. Correttamente il difensore valorizza in ricorso la decisione della Corte costituzionale n. 55 del 2010, che richiama la precedente decisione della Corte (sent. n. 120 del 2002) resa in tema di giudizio abbreviato, per estenderlo all’istituto del decreto penale di condanna, precisando come «La citata sentenza ha dichiarato l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, così sostanzialmente applicando a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo». 2.1. L’atto di opposizione, spedito a mezzo p.e.c. entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dalla notificazione al difensore già nominato deve, pertanto, certamente ritenersi tempestivo (nei termini: Sez. 5, n. 10621 del 10/12/2002, dep. 2003, Gigliola, Rv. 224701-01; Sez. 4, n. 25439 del 28/03/2003, Cargiolli, Rv. 225601-01; più recentemente, Sez. 3, n. 7634 del 26/01/2023, Antenucci, con massimata). 3. Consegue, ai sensi di quanto dispone l’art. 620 cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per la valutazione dell'opposizione al decreto penale di condanna presentata dall'imputata. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il consigliere estensore Il Presidente SI RO ER LT