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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3608 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/05/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo LAVERDA
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
7/12/1964, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta ZAUPA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto tra la sig.ra ed il sig. in data CP_1 Parte_1
20.08.1988 a MO di AL (VI) regolarmente trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1988, numero 7, parte II Serie A;
- ordinare al Comune di MO di AL (VI) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum:
il sig. nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Tintoretto n. 5, C.F. , si impegna a concedere, con atto C.F._1
notarile, le cui spese saranno carico al 50% tra le parti, da stipularsi entro tre
mesi dal deposito della sentenza, a favore della sig.ra , nata a [...]
MO di AL (VI), il 07.12.1964 ed ivi residente in [...], C.F.:
, che accetta, il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria C.F._3
quota di 1/2 di proprietà dell'immobile sito in MO di AL (VI) via Marola n.
1 censito al catasto fabbricati del Comune di MO di AL Fg. 1, Mapp. n. 99
sub 2-3, aventi diritto al BCNC corte Mapp. n. 99 sub 1. Le parti riconoscono
che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita
natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa,
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
L. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa
2 convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale ed è funzionale alla
risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti
patrimoniali tra i coniugi. Tale attribuzione rientra nell'esenzione prevista
dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 ed essendo pagamento una tantum
non sarà soggetto a tassazione in capo all'accipiens e non sarà deducibile
dalla base imponibile del solvens ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10,
comma 1, lett. c). Il tutto previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale
e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
[...]
L'Usufruttuaria si obbliga ad usufruire del bene con la dovuta diligenza, e non
potrà in alcun modo locarlo o concederne a terzi il godimento senza il
consenso del Concedente ad esclusione dei figli e i quali, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, saranno sempre autorizzati
a stare nell'immobile nelle modalità stabilite dalla sig.ra . CP_1
Sono a carico dell'usufruttuaria tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie,
per la custodia, la manutenzione e l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia
imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo.
2) In ogni caso le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di
avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MO di AL (VI) in data
20/08/1988.
All'esito dell'udienza del 9/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1993/2023 (irrevocabile il 23/04/2024) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
4 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, si è Parte_1
obbligato a costituire, in favore di , il diritto di usufrutto vitalizio CP_1
sulla propria quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in MO di AL (VI) Via
Marola n. 1 censito al catasto fabbricati del Comune di MO di AL Fg. 1
Mapp. N. 99 sub 2-3 aventi diritto al BCNC corte Mapp. N. 99 sub. 1; tanto a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della medesima e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° co., della Legge n.
898/1970.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che l'attribuzione suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in MO di AL (VI) il 20/08/1988 alle Parte_1 CP_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MO di AL (VI) al n. 7,
parte II, serie A, anno 1988;
c) dichiara equo l'obbligo a carico di di costituire, in favore Parte_1
di , il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria quota di ½ di CP_1
proprietà dell'immobile sito in MO di AL (VI) Via Marola n. 1 censito al catasto fabbricati del Comune di MO di AL Fg. 1 Mapp. N. 99 sub 2-3
aventi diritto al BCNC corte Mapp. N. 99 sub. 1; tanto a titolo di liquidazione,
in un'unica soluzione, dei diritti della medesima e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° co., della Legge n. 898/1970.
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3608 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/05/1965, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo LAVERDA
e
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
7/12/1964, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta ZAUPA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“- dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto tra la sig.ra ed il sig. in data CP_1 Parte_1
20.08.1988 a MO di AL (VI) regolarmente trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1988, numero 7, parte II Serie A;
- ordinare al Comune di MO di AL (VI) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum:
il sig. nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Tintoretto n. 5, C.F. , si impegna a concedere, con atto C.F._1
notarile, le cui spese saranno carico al 50% tra le parti, da stipularsi entro tre
mesi dal deposito della sentenza, a favore della sig.ra , nata a [...]
MO di AL (VI), il 07.12.1964 ed ivi residente in [...], C.F.:
, che accetta, il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria C.F._3
quota di 1/2 di proprietà dell'immobile sito in MO di AL (VI) via Marola n.
1 censito al catasto fabbricati del Comune di MO di AL Fg. 1, Mapp. n. 99
sub 2-3, aventi diritto al BCNC corte Mapp. n. 99 sub 1. Le parti riconoscono
che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita
natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa,
anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
L. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa
2 convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale ed è funzionale alla
risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti
patrimoniali tra i coniugi. Tale attribuzione rientra nell'esenzione prevista
dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 ed essendo pagamento una tantum
non sarà soggetto a tassazione in capo all'accipiens e non sarà deducibile
dalla base imponibile del solvens ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10,
comma 1, lett. c). Il tutto previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale
e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
[...]
L'Usufruttuaria si obbliga ad usufruire del bene con la dovuta diligenza, e non
potrà in alcun modo locarlo o concederne a terzi il godimento senza il
consenso del Concedente ad esclusione dei figli e i quali, Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, saranno sempre autorizzati
a stare nell'immobile nelle modalità stabilite dalla sig.ra . CP_1
Sono a carico dell'usufruttuaria tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie,
per la custodia, la manutenzione e l'utilizzo del bene, nonché qualsivoglia
imposta o carico tributario che possa derivare dall'utilizzo del bene medesimo.
2) In ogni caso le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di
avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MO di AL (VI) in data
20/08/1988.
All'esito dell'udienza del 9/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1993/2023 (irrevocabile il 23/04/2024) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
4 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, si è Parte_1
obbligato a costituire, in favore di , il diritto di usufrutto vitalizio CP_1
sulla propria quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in MO di AL (VI) Via
Marola n. 1 censito al catasto fabbricati del Comune di MO di AL Fg. 1
Mapp. N. 99 sub 2-3 aventi diritto al BCNC corte Mapp. N. 99 sub. 1; tanto a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della medesima e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° co., della Legge n.
898/1970.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che l'attribuzione suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in MO di AL (VI) il 20/08/1988 alle Parte_1 CP_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MO di AL (VI) al n. 7,
parte II, serie A, anno 1988;
c) dichiara equo l'obbligo a carico di di costituire, in favore Parte_1
di , il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria quota di ½ di CP_1
proprietà dell'immobile sito in MO di AL (VI) Via Marola n. 1 censito al catasto fabbricati del Comune di MO di AL Fg. 1 Mapp. N. 99 sub 2-3
aventi diritto al BCNC corte Mapp. N. 99 sub. 1; tanto a titolo di liquidazione,
in un'unica soluzione, dei diritti della medesima e a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° co., della Legge n. 898/1970.
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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