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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/12/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.83/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ESCURIALES N. 69 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PAPALE ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA PIAZZA BELLINI 20 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CAMPO
LISIANA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
sua separazione personale e contestuale divorzio da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio contratto in data 06.08.2005 nel Comune di CALTAGIRONE (con atto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone n. 96, PARTE II, SERIE A
UFFICIO 1, ANNO 2005 ) da cui era nato in data [...] il minore , da alcuni anni, Persona_1
era entrato in crisi a seguito di contrasti insorti, sicchè tra i coniugi non vi era più una comunione affettiva e sentimentale tanto che da alcuni mesi il marito aveva abbandonato il domicilio coniugale.
Esponeva in particolare che la separazione era da addebitare al marito che le aveva sempre impedito ogni contatto con la sua famiglia di origine isolandola dai propri affetti ed aveva altresì avuto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei suoi confronti tanto da indurla nel 2022 a sporgere denuncia per violenza domestica nei confronti del marito;
che a seguito di tale denunzia il Tribunale dei Minorenni di Catania, in data 16.06.2022 nel procedimento n. 533/22 V.G., aveva emesso decreto di nomina di curatore speciale per il minore nella persona dell'Avv. Francesca Barbara Rulli di Caltagirone e la presa in carico del Persona_1
minore da parte della di Caltagirone affidandolo ai Servizi Sociali di Caltagirone e la Parte_2
Con presa in carico dei coniugi da parte del T di Caltagirone e della di Caltagirone;
CP_3
che tale decreto veniva confermato il 12.04.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Catania con provvedimento nel quale veniva accertato che la ricorrente era risultata negativa a tutte le sostanze stupefacenti e all'alcol mentre si confermava che il era affetto da ludopatia e che lo stesso - CP_1
come confermato dai servizi sociali - era sempre stato poco presente nella vita familiare e dedito al gioco d'azzardo
Tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi;
collocarsi il figlio minore presso essa ricorrente con diritto di visita del genitore non collocatario, da concordarsi con il figlio, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento suo e del figlio mantenimento mediante pagamento della somma di € 500.00.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione , tuttavia contestando la Controparte_1 sua responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale e in particolare il suo asserito disinteresse verso i bisogni della famiglia.
Aderiva alla domanda della ricorrente relativa al collocamento del minore presso di lei del figlio e si dichiarava disponibile a contribuire al suo mantenimento nella misura di € 200.00 mensili, contestando la sua domanda di avere corrisposto pur un contributo per il proprio mantenimento. Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, gli stessi, presenti personalmente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano emettersi sentenza di separazione.
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente al marito in seno al ricorso .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che, come sopra esposto, le parti, in udienza, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione : in particolare la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento.
Quanto al figlio minore della coppia, ormai prossimo alla maggiore età, essendo nato nel maggio del
2007, le parti hanno chiesto confermarsi le condizioni del suo affidamento come disciplinate dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania emesso in data 13.4.2023 che , limitando la potestà genitoriale di entrambi, ha disposto l'affidamento dello stesso ai Servizi Sociali di
Caltagirone con collocamento presso la madre.
Va dunque confermato tale regime di affidamento e collocamento del minore, lasciando alla libera determinazione delle parti il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario, in considerazione dell'età del minore.
Atteso il prevalente collocamento del minore presso di lei, alla ricorrente va assegnata la casa coniugale peraltro di sua esclusiva proprietà . Quanto agli obblighi di natura economica, le parti hanno concordato che il padre versi alla madre un contributo mensile per il mantenimento per il figlio nella misura di € 300.00 mensili e che la ricorrente, quale genitore collocatario del figlio, percepisca per intero per intero l'assegno unico erogato dall'INPS.
Tali condizioni appaiono conformi alle regole generali in tema di famiglia e ritiene il Collegio di poterle fare proprie, anche in considerazione del vincolante contenuto del provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni.
Avendo parte ricorrente proposto ricorso contestuale per sentire pronunciare il divorzio tra le parti , la causa va rimessa sul ruolo al fine di adottare le conseguenti statuizioni
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 06.08.2005 nel Comune di CALTAGIRONE;
dispone l'affidamento del figlio minore della coppia ai Servizi Sociali di Caltagirone con collocamento presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
pone a carico padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento del contributo mensile di € 300.00 e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura de 50% ;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Caltagirone il 3.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa n.83/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE e
CONTESTUALE DIVORZIO promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ESCURIALES N. 69 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PAPALE ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliat in VIA PIAZZA BELLINI 20 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CAMPO
LISIANA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Il Tribunale
Vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato altresì domanda di divorzio;
ritenuto che la causa va pertanto rimessa sul ruolo al fine della trattazione della detta domanda
P.T.M.
Dispone la remissione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di divorzio e fissa a tal fine l'udienza del 14.7.2024 h. 10.
Caltagirone 3.12.2024
Il presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.83/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ESCURIALES N. 69 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PAPALE ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA PIAZZA BELLINI 20 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CAMPO
LISIANA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva . CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
sua separazione personale e contestuale divorzio da . Controparte_1
Esponeva che il matrimonio contratto in data 06.08.2005 nel Comune di CALTAGIRONE (con atto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone n. 96, PARTE II, SERIE A
UFFICIO 1, ANNO 2005 ) da cui era nato in data [...] il minore , da alcuni anni, Persona_1
era entrato in crisi a seguito di contrasti insorti, sicchè tra i coniugi non vi era più una comunione affettiva e sentimentale tanto che da alcuni mesi il marito aveva abbandonato il domicilio coniugale.
Esponeva in particolare che la separazione era da addebitare al marito che le aveva sempre impedito ogni contatto con la sua famiglia di origine isolandola dai propri affetti ed aveva altresì avuto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei suoi confronti tanto da indurla nel 2022 a sporgere denuncia per violenza domestica nei confronti del marito;
che a seguito di tale denunzia il Tribunale dei Minorenni di Catania, in data 16.06.2022 nel procedimento n. 533/22 V.G., aveva emesso decreto di nomina di curatore speciale per il minore nella persona dell'Avv. Francesca Barbara Rulli di Caltagirone e la presa in carico del Persona_1
minore da parte della di Caltagirone affidandolo ai Servizi Sociali di Caltagirone e la Parte_2
Con presa in carico dei coniugi da parte del T di Caltagirone e della di Caltagirone;
CP_3
che tale decreto veniva confermato il 12.04.2023 dal Tribunale per i Minorenni di Catania con provvedimento nel quale veniva accertato che la ricorrente era risultata negativa a tutte le sostanze stupefacenti e all'alcol mentre si confermava che il era affetto da ludopatia e che lo stesso - CP_1
come confermato dai servizi sociali - era sempre stato poco presente nella vita familiare e dedito al gioco d'azzardo
Tanto premesso chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi;
collocarsi il figlio minore presso essa ricorrente con diritto di visita del genitore non collocatario, da concordarsi con il figlio, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento suo e del figlio mantenimento mediante pagamento della somma di € 500.00.
Costituitosi in giudizio aderiva alla domanda di separazione , tuttavia contestando la Controparte_1 sua responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale e in particolare il suo asserito disinteresse verso i bisogni della famiglia.
Aderiva alla domanda della ricorrente relativa al collocamento del minore presso di lei del figlio e si dichiarava disponibile a contribuire al suo mantenimento nella misura di € 200.00 mensili, contestando la sua domanda di avere corrisposto pur un contributo per il proprio mantenimento. Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, gli stessi, presenti personalmente, dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedevano emettersi sentenza di separazione.
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie e del pari deve essere considerata l'emergenza di una evidente conflittualità tra le stesse parti, come desumibile dal tenore delle accuse rivolte dalla ricorrente al marito in seno al ricorso .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che, come sopra esposto, le parti, in udienza, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione : in particolare la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento.
Quanto al figlio minore della coppia, ormai prossimo alla maggiore età, essendo nato nel maggio del
2007, le parti hanno chiesto confermarsi le condizioni del suo affidamento come disciplinate dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania emesso in data 13.4.2023 che , limitando la potestà genitoriale di entrambi, ha disposto l'affidamento dello stesso ai Servizi Sociali di
Caltagirone con collocamento presso la madre.
Va dunque confermato tale regime di affidamento e collocamento del minore, lasciando alla libera determinazione delle parti il diritto di visita del padre quale genitore non collocatario, in considerazione dell'età del minore.
Atteso il prevalente collocamento del minore presso di lei, alla ricorrente va assegnata la casa coniugale peraltro di sua esclusiva proprietà . Quanto agli obblighi di natura economica, le parti hanno concordato che il padre versi alla madre un contributo mensile per il mantenimento per il figlio nella misura di € 300.00 mensili e che la ricorrente, quale genitore collocatario del figlio, percepisca per intero per intero l'assegno unico erogato dall'INPS.
Tali condizioni appaiono conformi alle regole generali in tema di famiglia e ritiene il Collegio di poterle fare proprie, anche in considerazione del vincolante contenuto del provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni.
Avendo parte ricorrente proposto ricorso contestuale per sentire pronunciare il divorzio tra le parti , la causa va rimessa sul ruolo al fine di adottare le conseguenti statuizioni
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 06.08.2005 nel Comune di CALTAGIRONE;
dispone l'affidamento del figlio minore della coppia ai Servizi Sociali di Caltagirone con collocamento presso la madre alla quale assegna la casa coniugale;
pone a carico padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento del contributo mensile di € 300.00 e di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura de 50% ;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Caltagirone il 3.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa PAOLA CRISCIONE Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa n.83/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE e
CONTESTUALE DIVORZIO promossa da
nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA ESCURIALES N. 69 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. PAPALE ORAZIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliat in VIA PIAZZA BELLINI 20 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CAMPO
LISIANA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
Il Tribunale
Vista la propria sentenza resa in data odierna con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra le parti;
rilevato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato altresì domanda di divorzio;
ritenuto che la causa va pertanto rimessa sul ruolo al fine della trattazione della detta domanda
P.T.M.
Dispone la remissione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di divorzio e fissa a tal fine l'udienza del 14.7.2024 h. 10.
Caltagirone 3.12.2024
Il presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo