Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2025, proposto da
Enna 3 PV S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Riccardo Bovo, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC riccardo.villata@milano.pecavvocati.it, andreina.degliesposti@milano.pecavvocati.it, riccardo.bovo@milano.pecavvocati.it;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Regione Sicilia, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Enna, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in relazione all’istanza di valutazione d’impatto ambientale presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 per un progetto di impianto agrivoltaico, di potenza pari a 36,77 MW, e le relative opere di connessione da realizzare nel Comune di Enna in località Mulinello;
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, D.lgs. 152/2006;
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna e, occorrendo, dal Ministero della Cultura rispetto all’obbligo di esprimere il concerto di cui all’art. 25, co 2-bis, D.lgs. 152/2006;
- dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza di VIA della società ricorrente, previa adozione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e acquisizione del concerto ad opera dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna e, occorrendo, del Ministero della Cultura;
nonché per la condanna
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il procedimento e delle amministrazioni suindicate a rispettivamente adottare lo schema di provvedimento di VIA ed esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, D.lgs. 152/2006, entro il termine di sessanta giorni o il diverso termine fissato da codesto Ecc.mo T.A.R., con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a. che intervenga in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. NN PE ON AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 4 luglio 2025 e depositato in data 8 luglio 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La società ricorrente - operante nel settore delle energie rinnovabili - con istanza del 30 novembre 2022 ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di rilasciare la VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 con riferimento ad un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 36,77 MW e le relative opere di connessione da realizzare nel Comune di Enna in località Mulinello; il progetto agrivoltaico de quo rientra tra quelli attuativi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in base all’Allegato I- bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006.
In data 27 febbraio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato alla deducente la procedibilità dell’istanza, pubblicando l’avviso al pubblico e la restante documentazione tecnica prodotta a corredo dell’istanza medesima, così avviando il procedimento di VIA e consentendo alle Amministrazioni ivi partecipanti di iniziare l’istruttoria.
Nel corso della fase di consultazione, di durata pari a trenta giorni come previsto dall’art. 24, comma 3, D.lgs. 152/2006, perveniva una comunicazione con la quale il Comune di Enna domandava alla società ricorrente di precisare se il progetto ricadesse o meno nelle aree idonee individuate dall’art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021.
Con specifiche controdeduzioni la società ricorrente ha chiarito che l’impianto de quo è riconducibile nell’ambito delle aree idonee oggetto della norma citata.
Terminata detta consultazione, la procedura di VIA è entrata in una fase di stallo e le Amministrazioni resistenti non hanno provveduto alla relativa conclusione entro la scadenza del 6 agosto 2023 (160 giorni decorrenti dal primo avviso al pubblico del 27 febbraio 2023).
In seguito e, più precisamente, con nota prot. n. 4917 del 13 dicembre 2023, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per il tramite della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, ha espresso parere positivo rispetto alla realizzazione del progetto in questione.
La società ricorrente ha trasmesso volontariamente della documentazione integrativa (acquisita in data 27 dicembre 2024 e pubblicata sul portale il successivo 21 gennaio 2025), atteso che nel frattempo si era reso necessario adeguare gli elaborati tecnici originari in ragione degli accordi intervenuti con il gestore di rete Terna S.p.A., accordi concernenti il posizionamento delle stazioni elettriche occorrenti per connettere l’impianto alla rete elettrica nazionale.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso dunque disponibile un secondo avviso al pubblico nello stesso giorno, ma dopo tale pubblicazione si è verificata nuovamente una fase di stallo nella definizione della procedura; più precisamente: nei successivi quindici si sarebbe dovuta esaurire la fase di consultazione con la presentazione delle eventuali osservazioni del pubblico e l’acquisizione dei pareri delle pubbliche amministrazioni in merito alle modifiche apportate ai documenti progettuali (art. 24, comma 5, D.lgs. 152/2006); la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del secondo avviso al pubblico, nonché delle integrazioni prodotte dalla società ricorrente (art. 25, comma 2- bis , D.lgs. 152/2006); in ulteriori trenta giorni il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana da ottenere in venti giorni, avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA (art. 25, comma 2- bis , D.lgs. 152/2006).
Le suindicate scansioni temporali non sono state rispettate dalle Amministrazioni resistenti che non hanno concluso la procedura di VIA entro la prima scadenza del 7 aprile 2025 e quella aggiuntiva del 30 giugno 2025 (160 giorni decorrenti dal secondo avviso al pubblico del 21 gennaio 2025), così violando i termini fissati dalla normativa di riferimento.
1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna e l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente.
1.2. L’Avvocatura erariale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e della Regione Siciliana.
La parte ricorrente, in vista della celebrazione dell’udienza camerale, ha depositato memoria e replica, contrastando le eccezioni della parte resistente e insistendo per le conclusioni rassegnate.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presenti il difensore della società ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, stante la fondatezza delle eccezioni frapposte dall’Avvocatura erariale, va disposta l’estromissione dal giudizio:
- della Regione Siciliana, che per costante indirizzo giurisprudenziale - condiviso dal Collegio - per quanto concerne l’attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori, cui nell’ambito delle rispettive funzioni è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 5 maggio 2025, n. 963);
- dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, posto che nei giudizi avverso il silenzio la legittimazione passiva va riferita all'Amministrazione cui è ex lege attribuito il potere di emettere i provvedimenti reclamati (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 22 ottobre 2024, n. 18303) e, nel caso in esame, al detto Assessorato non è attribuito il potere di concludere il procedimento di VIA adottando il provvedimento finale.
Il Collegio precisa, inoltre, che contrariamente a quanto argomentato dalla società ricorrente, le memorie con le quali dette eccezioni sono state frapposte dall’Avvocatura erariale sono state tempestivamente depositate nel fascicolo del giudizio (il 20 ottobre 2025, ore 11:34 e 11:50, come risulta dal sistema; nella memoria depositata alle ore 11:34 l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è espressamente riferita all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente: cfr. pag. 2), tenuto conto che l’udienza camerale è stata fissata per (ed è stata celebrata) il 5 novembre 2025, che il deposito è avvenuto l’ultimo giorno utile, entro le ore 12:00, e che, per il rito in esame, i termini di deposito sono dimidiati (art. 87, comma 3, cod. proc. amm.).
Inoltre, va ricordato che per costante giurisprudenza nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all'udienza di discussione del ricorso (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 ottobre 2025, n. 3074).
2. La deducente ha affidato il ricorso al seguente articolato motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 - 25 D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 2 L. n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per aggravamento del procedimento amministrativo .
La società ricorrente, in sintesi, ha argomentato che il procedimento di VIA avviato per la realizzazione del progetto agrivoltaico da ubicare nel Comune di Enna è disciplinato dagli artt. 23 – 25 del D.lgs. 152/2006 che scandiscono in modo puntuale le fasi e le tempistiche in cui deve necessariamente articolarsi il medesimo.
Lamenta l’esponente che il termine di conclusione del procedimento di VIA è decorso (scadenze finali del 7 aprile 2025 e 30 giugno 2025), senza che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana abbiano osservato le tempistiche stabilite dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 152/2006.
Per la deducente risulta dunque illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalle altre Amministrazioni sull’istanza presentata, non essendo stata assunta alcuna decisione circa il rilascio della VIA, nonostante la legge qualifichi espressamente i termini della procedura come perentori.
Per la deducente, inoltre, le argomentazioni sopra esposte circa la contrarietà alla normativa di riferimento del silenzio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non risultano superabili per effetto dei criteri di priorità di cui all’art. 8, comma 1, D.lgs. 152/2006, i quali permetterebbero al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica medesimo di trattare con preferenza i progetti aventi potenza nominale maggiore, stante l’idoneità degli stessi a consentire il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica stabiliti a livello nazionale in maniera più rapida.
In conclusione, Enna 3 PV S.r.l. ha chiesto al Tribunale adito di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e le ulteriori Amministrazioni resistenti a concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni o il diverso termine ritenuto congruo, con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. che intervenga in caso di perdurante inerzia.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appreso specificati.
3.1. In termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703: cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 6 maggio 2025, n. 197).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’Amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
Fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito - in termini generali - dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., occorre ricordare che per l’art. 27- bis , comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Peraltro, per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sardegna, sez. I, 29 agosto 2025, n. 698).
3.2. Appare opportuno osservare che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis , decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
3.3. Premesso quanto sopra, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato e deve essere ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre entro il termine di trenta (30) giorni - decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale) di adottare - entro il termine di trenta (30) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento espresso conclusivo della procedura di VIA (determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi) previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (cfr. supra ), con la precisazione che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
In caso di persistente inerzia si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva entro il termine di giorni sessanta (60), decorrenti dalla scadenza del termine sopra assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’adozione del provvedimento espresso conclusivo della procedura di VIA.
Insediatosi, il commissario ad acta designato, ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso - a carico delle Amministrazioni resistenti e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- estromette dal giudizio la Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato e assegna alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana i termini in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e, rispettivamente, per adottare il provvedimento espresso conclusivo della procedura di VIA;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine in motivazione;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge;
- dispone, a cura della Segreteria, l’adempimento di cui all’art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI RI ST, Presidente
NN PE ON AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PE ON AT | ZI RI ST |
IL SEGRETARIO