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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5139/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411310 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411310 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411310 IMU 2018
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30531 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30532 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30533 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso sollecito di pagamento n.2411310 del 26 novembre 2024, notificato a mezzo P.E.C. il 10 luglio 2025 emesso dal Comune di Pollica per la riscossione coattiva IMU anni 2016-2017 e
2018, per complessivi Euro 2.751,24, ed estensivamente, degli avvisi di accertamento sottostanti
(rispettivamente n. 30531, n. 30532 e n. 30533).
Premette di avere verificato, mediante accesso agli atti, che gli avvisi di accertamento non sono stati ritualmente notificati alla contribuente, in quanto tutti recanti la dicitura 'RESTITUITO PER COMPIUTA
GIACENZA', senza che sia stato attestato il motivo del mancato recapito dei suddetti plichi raccomandati, in violazione dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per l'espletamento del servizio postale universale, nonché dell'art. 22 comma 3 del D.M. M.I.S.E. del 01.10.2008; che, in ogni caso, gli avvisi sono tutti infondati, in quanto per i fabbricati di cui ai punti da 1 a 6 del ricorso, vi è prova del regolare pagamento dell'imposta, mentre il fabbricato n. 7 del predetto elenco, è adibito ad abitazione principale nella quale ha in esso la propria dimora abituale fin dall'anno 2015, donde il diritto alla esenzione prevista dall'art. 1, comma 707, L.
147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014); di avere presentato al Comune di Pollica, in data 08.09.2025, a mezzo PEC, istanza di sgravio e/o discarico in autotutela, con la quale chiedeva al Comune di Pollica
l'annullamento del suindicato sollecito di pagamento e degli accertamenti esecutivi ad esso sottesi, rigettata con provvedimento dell'ente del 30.09.2025, sul rilievo che “Con riferimento al riconoscimento dell'abitazione principale, è necessario dimostrare la dimora abituale presso l'immobile in oggetto...”,
Eccepisce:
1. Omessa notifica degli atti prodromici, mai ricevuti dal contribuente per nullità delle relative notifiche, dal momento che non risulta indicato il motivo sottostante alla attestata compiuta giacenza;
inoltre, le notifiche sono nulle anche per mancato utilizzo del domicilio digitale della ricorrente, titolare di indirizzo p.e.c. quale esercente la professione di avvocato.
2. Prescrizione dei crediti in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti;
3. Illegittimità della pretesa relativamente ai tributi IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 sia a titolo di acconto che a saldo in relazione agli immobili “fabbricato 1403”, “fabbricato 1618”, “fabbricato 6076”, “fabbricato
1619”, “fabbricato 6064” e “fabbricato 6065”, regolarmente pagati, come da allegate quietanze;
4. insussistenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile identificato come “fabbricato 2146” adibito fin dall'anno 2015 ad abitazione principale e dimora abituale della contribuente, come risulta dall'essere intestataria di utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura idrica fin dall'anno 2015 ed a tutt'oggi, altresì versando regolarmente al Comune di Pollica gli importi dei tributi TARI in misura piena.
5. Vizio di motivazione degli avvisi di accertamento per omessa indicazione delle ragioni della pretesa, specificamente con riguardo all'immobile sub 7), in relazione al quale non è specificato il riferimento alla carenza di prova della qualità di “dimora abituale” da parte della contribuente.
E' costituito il comune di Pollica, il quale premette e prova che gli avvisi di accertamento n.30531-30532 e
305333 del 16 dicembre 2021, sono stati notificati tutti il 23 dicembre 2021, cosicchè essi sono divenuti esecutivi.
Ha depositato memorie integrative la ricorrente che insiste nei motivi di ricorso, eccependo la tardività della costituzione in giudizio del comune e quindi la inutilizzabilità della documentazione allegata. Insiste nel ribadire che dalla documentazione in possesso dell'ente risulta che l'immobile sub 7 è adibito ad abitazione principale. Conclude per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via assolutamente preliminare, il Collegio dà atto che, il sollecito di pagamento, in quanto atto con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, è suscettibile di impugnazione. ( cfr. Sezioni Unite n. 19704/2015 della Corte di Cassazione, con cui è stata confermata
“l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa”).
Sempre in via preliminare, deve darsi atto della tardività della costituzione in giudizio dell'ente impositore, avvenuta solo in data 08/01/2026, cosicchè non risultano rispettati i termini di venti giorni liberi richiesti dall'art. 32 D. lgs. n. 564/1992 per il deposito di documenti. Termine considerato perentorio secondo il condiviso e consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. trib., sent.
6.9.2013 n. 20523).
Conseguentemente non sono utilizzabili i documenti depositati dal Comune di Pollica in allegato all'atto di costituzione in giudizio, tendenti a provare la rituale notifica degli atti presupposti di quello in giudizio.
Cosicchè, stando alla documentazione, invece, tempestivamente prodotta dalla ricorrente, risulta tempestivamente e interamente versato l'importo dovuto a titolo di IMU per le tre annualità 2016, 2017,
2018, aventi riguardo ai seguenti sei immobili di proprietà della ricorrente :
1.fabbricato 1403”, 2. “fabbricato
1618”; 3.“fabbricato 6076; 4.“fabbricato 1619”; 5. “fabbricato 6064” ; 6. “fabbricato 6065”, come da allegate quietanze. Trattasi peraltro di circostanza neppure contestata dal comune.
Allo stesso modo è fondato il motivo relativo all'ulteriore immobile (“Fabbricato 2146” riportato in Catasto al
Dati_Catastali_1 - Cat. A3), di cui si assume essere stato adibito ad abitazione principale, con conseguente diritto all'esonero.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova, all'art. 2697 del Codice civile, non spetta all'Amministrazione finanziaria indicare nell'atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E', di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell'onere di provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass, Sentenza
n. 1694 del 24/01/2018; ordinanza n. 9799/2025, depositata il 14.04.2025). Dunque, spetta al contribuente dimostrare la fondatezza del diritto alla esenzione, mentre il Comune deve provare le ragioni che possano smentire la situazione dedotta dal contribuente. Ebbene, la ricorrente ha allegato copia dei riquadri RB” - righi “RB7” della dichiarazione annuale dei redditi, riferita agli anni in contestazione, dai quali emerge con chiarezza che il predetto fabbricato è stato adibito a abitazione principale.
A mente dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche [...]”.La situazione di fatto integrante il diritto all'esonero dal pagamento dell'IMU era invero chiaramente evincibile dalle formali dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate presentate dalla contribuente ( come allegate in copia nelle memorie integrative) dalle quali si evince che l'immobile summenzionato era adibito, nelle annualità in esame, ad abitazione principale.
Sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese atteso che solo nel giudizio si è chiarito, con la allegazione documentale, la sussistenza dei presupposti per l'esonero.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Salerno, all'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026
Il giudice monocratico Maria Teresa Belmonte
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5139/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411310 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411310 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2411310 IMU 2018
contro
Comune di Pollica
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30531 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30532 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30533 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso sollecito di pagamento n.2411310 del 26 novembre 2024, notificato a mezzo P.E.C. il 10 luglio 2025 emesso dal Comune di Pollica per la riscossione coattiva IMU anni 2016-2017 e
2018, per complessivi Euro 2.751,24, ed estensivamente, degli avvisi di accertamento sottostanti
(rispettivamente n. 30531, n. 30532 e n. 30533).
Premette di avere verificato, mediante accesso agli atti, che gli avvisi di accertamento non sono stati ritualmente notificati alla contribuente, in quanto tutti recanti la dicitura 'RESTITUITO PER COMPIUTA
GIACENZA', senza che sia stato attestato il motivo del mancato recapito dei suddetti plichi raccomandati, in violazione dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per l'espletamento del servizio postale universale, nonché dell'art. 22 comma 3 del D.M. M.I.S.E. del 01.10.2008; che, in ogni caso, gli avvisi sono tutti infondati, in quanto per i fabbricati di cui ai punti da 1 a 6 del ricorso, vi è prova del regolare pagamento dell'imposta, mentre il fabbricato n. 7 del predetto elenco, è adibito ad abitazione principale nella quale ha in esso la propria dimora abituale fin dall'anno 2015, donde il diritto alla esenzione prevista dall'art. 1, comma 707, L.
147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014); di avere presentato al Comune di Pollica, in data 08.09.2025, a mezzo PEC, istanza di sgravio e/o discarico in autotutela, con la quale chiedeva al Comune di Pollica
l'annullamento del suindicato sollecito di pagamento e degli accertamenti esecutivi ad esso sottesi, rigettata con provvedimento dell'ente del 30.09.2025, sul rilievo che “Con riferimento al riconoscimento dell'abitazione principale, è necessario dimostrare la dimora abituale presso l'immobile in oggetto...”,
Eccepisce:
1. Omessa notifica degli atti prodromici, mai ricevuti dal contribuente per nullità delle relative notifiche, dal momento che non risulta indicato il motivo sottostante alla attestata compiuta giacenza;
inoltre, le notifiche sono nulle anche per mancato utilizzo del domicilio digitale della ricorrente, titolare di indirizzo p.e.c. quale esercente la professione di avvocato.
2. Prescrizione dei crediti in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti;
3. Illegittimità della pretesa relativamente ai tributi IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018 sia a titolo di acconto che a saldo in relazione agli immobili “fabbricato 1403”, “fabbricato 1618”, “fabbricato 6076”, “fabbricato
1619”, “fabbricato 6064” e “fabbricato 6065”, regolarmente pagati, come da allegate quietanze;
4. insussistenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile identificato come “fabbricato 2146” adibito fin dall'anno 2015 ad abitazione principale e dimora abituale della contribuente, come risulta dall'essere intestataria di utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura idrica fin dall'anno 2015 ed a tutt'oggi, altresì versando regolarmente al Comune di Pollica gli importi dei tributi TARI in misura piena.
5. Vizio di motivazione degli avvisi di accertamento per omessa indicazione delle ragioni della pretesa, specificamente con riguardo all'immobile sub 7), in relazione al quale non è specificato il riferimento alla carenza di prova della qualità di “dimora abituale” da parte della contribuente.
E' costituito il comune di Pollica, il quale premette e prova che gli avvisi di accertamento n.30531-30532 e
305333 del 16 dicembre 2021, sono stati notificati tutti il 23 dicembre 2021, cosicchè essi sono divenuti esecutivi.
Ha depositato memorie integrative la ricorrente che insiste nei motivi di ricorso, eccependo la tardività della costituzione in giudizio del comune e quindi la inutilizzabilità della documentazione allegata. Insiste nel ribadire che dalla documentazione in possesso dell'ente risulta che l'immobile sub 7 è adibito ad abitazione principale. Conclude per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via assolutamente preliminare, il Collegio dà atto che, il sollecito di pagamento, in quanto atto con cui l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, è suscettibile di impugnazione. ( cfr. Sezioni Unite n. 19704/2015 della Corte di Cassazione, con cui è stata confermata
“l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa”).
Sempre in via preliminare, deve darsi atto della tardività della costituzione in giudizio dell'ente impositore, avvenuta solo in data 08/01/2026, cosicchè non risultano rispettati i termini di venti giorni liberi richiesti dall'art. 32 D. lgs. n. 564/1992 per il deposito di documenti. Termine considerato perentorio secondo il condiviso e consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cass. sez. trib., sent.
6.9.2013 n. 20523).
Conseguentemente non sono utilizzabili i documenti depositati dal Comune di Pollica in allegato all'atto di costituzione in giudizio, tendenti a provare la rituale notifica degli atti presupposti di quello in giudizio.
Cosicchè, stando alla documentazione, invece, tempestivamente prodotta dalla ricorrente, risulta tempestivamente e interamente versato l'importo dovuto a titolo di IMU per le tre annualità 2016, 2017,
2018, aventi riguardo ai seguenti sei immobili di proprietà della ricorrente :
1.fabbricato 1403”, 2. “fabbricato
1618”; 3.“fabbricato 6076; 4.“fabbricato 1619”; 5. “fabbricato 6064” ; 6. “fabbricato 6065”, come da allegate quietanze. Trattasi peraltro di circostanza neppure contestata dal comune.
Allo stesso modo è fondato il motivo relativo all'ulteriore immobile (“Fabbricato 2146” riportato in Catasto al
Dati_Catastali_1 - Cat. A3), di cui si assume essere stato adibito ad abitazione principale, con conseguente diritto all'esonero.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova, all'art. 2697 del Codice civile, non spetta all'Amministrazione finanziaria indicare nell'atto di accertamento Imu le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E', di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell'onere di provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass, Sentenza
n. 1694 del 24/01/2018; ordinanza n. 9799/2025, depositata il 14.04.2025). Dunque, spetta al contribuente dimostrare la fondatezza del diritto alla esenzione, mentre il Comune deve provare le ragioni che possano smentire la situazione dedotta dal contribuente. Ebbene, la ricorrente ha allegato copia dei riquadri RB” - righi “RB7” della dichiarazione annuale dei redditi, riferita agli anni in contestazione, dai quali emerge con chiarezza che il predetto fabbricato è stato adibito a abitazione principale.
A mente dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche [...]”.La situazione di fatto integrante il diritto all'esonero dal pagamento dell'IMU era invero chiaramente evincibile dalle formali dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate presentate dalla contribuente ( come allegate in copia nelle memorie integrative) dalle quali si evince che l'immobile summenzionato era adibito, nelle annualità in esame, ad abitazione principale.
Sussistono ragionevoli motivi per la compensazione delle spese atteso che solo nel giudizio si è chiarito, con la allegazione documentale, la sussistenza dei presupposti per l'esonero.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Salerno, all'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026
Il giudice monocratico Maria Teresa Belmonte