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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5447/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zarlenga Aida Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Ravagnan Augusta Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI Per_
“il padre starà con tre fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica sera alle
20:30 quando lo accompagnerà dalla madre;
i genitori concordano che, fino al termine dell'anno Per_ scolastico 2024/2025, continuerà a frequentare il karate nel venerdì pomeriggio e che, al termine dello sport, la madre lo accompagnerà direttamente dal padre entro le ore 20:00; con riferimento alle questioni relative alle vacanze estive, le parti si impegnano ad affrontarle in sede di coordinazione genitoriale”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale in data 20.1.2025 è nato il Controparte_1 figlio che con decreto datato 29.3.2022 il Tribunale di Padova ha recepito l'accordo raggiunto Per_1 dalle parti all'udienza sulle condizioni relative all'esercizio dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore, chiedeva la modifica di dette condizioni come indicato in ricorso.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 19.3.2025, il Giudice delegato sentiva le parti e invitava le parti a considerare l'individuazione di comune accordo di un coordinatore genitoriale, ovvero a chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473bis. 26 c.p.c.
Entrambe le parti dichiaravano di voler individuare un coordinatore genitoriale e di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e, pertanto, precisavano le conclusioni conformemente agli accordi;
il
Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettosi degli art.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5447/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zarlenga Aida Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Ravagnan Augusta Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI Per_
“il padre starà con tre fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 19:00 alla domenica sera alle
20:30 quando lo accompagnerà dalla madre;
i genitori concordano che, fino al termine dell'anno Per_ scolastico 2024/2025, continuerà a frequentare il karate nel venerdì pomeriggio e che, al termine dello sport, la madre lo accompagnerà direttamente dal padre entro le ore 20:00; con riferimento alle questioni relative alle vacanze estive, le parti si impegnano ad affrontarle in sede di coordinazione genitoriale”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale in data 20.1.2025 è nato il Controparte_1 figlio che con decreto datato 29.3.2022 il Tribunale di Padova ha recepito l'accordo raggiunto Per_1 dalle parti all'udienza sulle condizioni relative all'esercizio dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio minore, chiedeva la modifica di dette condizioni come indicato in ricorso.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 19.3.2025, il Giudice delegato sentiva le parti e invitava le parti a considerare l'individuazione di comune accordo di un coordinatore genitoriale, ovvero a chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473bis. 26 c.p.c.
Entrambe le parti dichiaravano di voler individuare un coordinatore genitoriale e di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e, pertanto, precisavano le conclusioni conformemente agli accordi;
il
Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettosi degli art.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2