CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36203/2018 R.G. proposto da: COMUNE DI TORREMAGGIORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA, N. 320-D, presso lo studio dell’avvocato LA MA CC ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati NC ANTONUCCI ([...]), CIRO MASSIMO RI PIACQUADDIO ([...]);
- ricorrente -
contro TO DO, IM TA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI LOMBARDO Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 12/01/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. DIANORA POLETTI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 4754 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 15/02/2023 Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 2 CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IA PI LI ([...]); - controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO Di BARI n. 828/2018 pubblicata in data 10 MAGGIO 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. OR MI che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e assorbimento dei restanti;
uditi gli avvocati NC ANTONUCCI per la ricorrente e IA PI LI per i controricorrenti;
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione proposta da DO TO e TO ER avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di RR con la quale si ingiungeva agli opponenti, quali successori a titolo particolare nel diritto di proprietà della cooperativa a.r.l. villaggio, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo del suolo della zona PEEP pari a euro 4666,63 per saldo costo suolo ed euro 1156 per saldo oneri di urbanizzazione. In particolare, per quel che ancora rileva, il Tribunale riteneva prescritto il diritto al conguaglio degli oneri di concessione per essere decorso il relativo termine quantomeno a partire dalla delibera di giunta n. 844 del 28 settembre 1993 e cioè da quando, accertata l’ultimazione delle opere di urbanizzazione, era stato quantificato il saldo dei relativi oneri senza che fosse mai seguita, nel decennio seguente, alcuna richiesta di pagamento o alcun atto Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 3 interruttivo della prescrizione, diversamente invece riteneva che il conguaglio per il costo del suolo non fosse prescritto perché divenuto certo solo nel 2008 a conclusione di tutte le procedure espropriative. In relazione al costo del suolo, tuttavia, il Tribunale riteneva sussistere il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, escludendo la natura di obbligazione propter rem dei conguagli richiesti ed escludendo altresì un accollo da parte degli opponenti/acquirenti. 2. Il Comune di RR proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. DO TO e TO ER si costituivano nel giudizio di appello e proponevano appello incidentale subordinato con il quale reiteravano alcuni motivi di opposizione dell’ordinanza di pagamento disattesi nella pronuncia di primo grado. 4. La Corte d’Appello di Bari rigettava l’impugnazione. In particolare, la Corte d’Appello confermava la statuizione di primo grado circa la mancanza di legittimazione passiva degli ingiunti. Infatti, nella convenzione ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, stipulata il 19 luglio 1985 con atto pubblico tra il Comune di RR e la cooperativa Villaggio con la quale era stato concesso il diritto di proprietà su più appezzamenti per la realizzazione del piano di edilizia economica e popolare, all’ultimo punto della premessa si precisava che il costo complessivo della quota di incidenza per metro quadro di superficie residenziale realizzabile, come espresso in lire 6237, era da intendersi come soggetto a conguaglio in più o in meno, riferito all’effettiva indennità finale di espropriazione e di costo delle opere di Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 4 urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le disposizioni vigenti all’epoca dello stesso conguaglio. Il conguaglio potrà effettuarsi a richiesta del Comune se in più ed a richiesta della parte interessata se in meno. All’articolo 5 della convenzione si prevedeva altresì che, dalla data di consegna delle aree, tutti gli oneri erano trasferiti al concessionario, compresi gli oneri tributari, con obbligo di rifondere al Comune le eventuali anticipazioni. Le parti appellate avevano acquistato con atto dell’8 settembre 2011 da NN TO la proprietà di una porzione di una villetta, in via Fiore, n. 5, del Comune di RR proprietà acquistata a sua volta da NN TO per assegnazione della Cooperativa Villaggio cessionaria nella convenzione riportata. Nel suddetto atto di acquisto non vi era alcun riferimento in ordine al conguaglio di oneri di urbanizzazione come previsto nella convenzione e, al contrario, nell’atto di compravendita, all’articolo 6, concernente le garanzie di parte venditrice in favore degli acquirenti era esplicitamente previsto che la parte venditrice garantiva l’inesistenza su quanto venduto di imposte dirette e indirette e tasse non assolte, impegnandosi a corrispondere quelle ancora dovute anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva alla stipula dell’atto. Non poteva, dunque, rilevarsi alcuna pattuizione di accollo da parte degli acquirenti. Ciò precisato in fatto, rilevava la Corte d’Appello che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che aveva stipulato una convenzione edilizia sul proprio terreno andava adempiuta non solo da colui che tale convenzione aveva stipulato ma anche da colui, se soggetto diverso, che Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 5 richiedeva la concessione edilizia, ovvero nel senso che colui che realizzava opere di trasformazione edilizia urbanistica, avvalendosi della concessione edilizia rilasciata dal suo dante causa, aveva nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravavano sull’originario concessionario ed era con quest’ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La natura reale dell’obbligazione riguardava, dunque, i soggetti che avevano stipulato la convenzione, quelli che avevano richiesto la concessione e quelli che avevano realizzato l’edificazione, avvalendosi della concessione rilasciata dal loro dante causa. I successivi acquirenti dell’immobile dovevano considerarsi esclusi dall’area degli obbligati, salva espressa pattuizione negoziale di segno opposto, non potendo più assumere rilievo il carattere reale dell’obbligazione. 4.1 La Corte d’Appello, dopo aver confermato sul punto la sentenza di primo grado sul difetto di legittimazione passiva degli ingiunti, accoglieva anche il loro appello incidentale relativamente alla prescrizione del credito. Evidenziava, infatti, che il termine per far valere il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di contributo era decennale. Secondo il Comune, la prescrizione decorreva dalla delibera n. 124 del 2008 indicata nella premessa dell’ingiunzione opposta. Con la suddetta delibera erano state determinate le somme complessive dovute a conguaglio dalle ditte coinvolte nel Peep, disponendone il recupero a saldo. Secondo la Corte d'Appello, invece, i costi relativi all’acquisizione delle aree del piano non potevano spalmarsi indistintamente sull’intero comparto a prescindere da quelli sostenuti con riferimento ad ogni singola area, invero pur di assicurare una reale copertura delle spese Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 6 sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree comprese nei piani approvati non potevano violarsi il criterio della ragionevolezza a cui deve uniformarsi l’azione amministrativa, i principi ricavabili dalla normativa fondamentale dettata della disciplina della cessione delle aree Peep in ogni caso le stesse clausole della convenzione. L’articolo 35 della l. n. 865 1971 prevedeva, infatti, l’esatta corrispondenza tra i costi effettivamente sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree e il corrispettivo del diritto di superficie ma tale regola doveva essere fatta valere con riferimento al singolo intervento cioè a ciascuna area oggetto di singola convenzione. Il principio del perfetto pareggio economico delle spese complessivamente sostenute dall’amministrazione non consentiva affatto di ripartire pro quota i suddetti maggiori costi sui soggetti attuatori che ad essi non avevano dato causa. Il recupero doveva invece avvenire in relazione al singolo caso oggetto di singola convenzione e al maggior aggravio di spese affrontato per ottenere l’acquisizione della relativa area. Secondo la Corte d’Appello non si poteva far ricadere con il mezzo della “spalmatura” sui concessionari per i quali si erano già consolidati e definiti i costi dei maggiori oneri derivanti da rapporti di contenzioso caratterizzati da altre aree del comparto ancora pendenti. Di conseguenza, come rilevato dal Tribunale oltre che dagli appellati, il credito a conguaglio della cooperativa villaggio risultava stabilito nella delibera di giunta del 1993 e da tale data il Comune avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dei conguagli.
Per questi motivi
il credito era prescritto. 5. Il Comune di RR ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi. Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 7 6. DO TO e TO ER hanno resistito con controricorso e in prossimità dell’odierna udienza hanno depositato memoria 7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per il conseguente assorbimento dei restanti motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli 2643, 2644, 2645, c.c. e dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza con la quale si è ritenuta illegittima la pretesa creditoria azionata dall'ente locale con l'ingiunzione atteso il difetto in capo agli appellati della qualità di soggetti passivi del rapporto obbligatorio, non essendo gli stessi originari intestatari della concessione edilizia ma solo acquirenti a titolo finale dell'immobile o, comunque, destinatari del singolo alloggio e considerato che gli appellati avevano acquistato l’immobile oggetto di ingiunzione, non dalla cooperativa suddetta ma da TO NN e nell'atto di cessione tra TO NN e gli appellati non vi era una specifica clausola di accollo da parte degli appellati medesimi in ordine al suddetto conguaglio, come convenuto nella citata convenzione. Il comune ricorrente rileva che l'art. 35 della citata legge, ai commi 8 e 13, stabilisce che la concessione del diritto di proprietà e superficie ricadente nel P.E.E.P. deve essere accompagnata da una convenzione da stipularsi per atto pubblico da trascriversi presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare, tra l'ente concedente ed il richiedente. Orbene, la convenzione per Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 8 l'assegnazione dei suoli P.E.E.P. stipulata tra il Comune di RR e la Villaggio Cooperativa Edilizia S.r.l. - assegnataria del suolo - su cui insiste l'immobile dei resistenti è stata, ai sensi del predetto art. 35, comma 13, della già citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, trascritta nei registri immobiliari di Lucera. La trascrizione rende opponibile ai terzi i vincoli e gli oneri derivanti dalla convenzione ex art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La medesima trascrizione diventa così lo strumento attraverso il quale viene attribuita efficacia reale agli impegni assunti dagli assegnatari dei suoli P.E.E.P.. Il Comune ricorrente assume anche che il piano di edilizia economica e popolare è anche un piano di lottizzazione ai sensi dell’articolo 9 della l. n. 167 del 1962. Infatti, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. n. 167/1962 deve individuarsi: a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. In altri termini il piano di lottizzazione di iniziativa privata (convenzione di lottizzazione) è equiparato al piano di lottizzazione di iniziativa pubblica (P.E.E.P.). In tal senso, il Comune ricorrente cita la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stas. n. 2768/2009; n. 61 e 70/2007). Il ricorrente ribadisce che la convenzione di assegnazione di suoli in diritto di proprietà e/o superficie nell'ambito delle zone P.E.E.P., avente natura anche di piano di lottizzazione, ai sensi Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 9 dell'art. 35, commi 8 e 13, L. n.865/71, deve essere trascritta nei registri immobiliari, come la convenzione di lottizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L. n. 1 150 del 1942. Pertanto, atteso che la convenzione in esame assume anche la natura di contratto pubblico accedente ad un piano di lottizzazione di natura pubblica soggetta al regime della trascrizione, come per la convenzione di lottizzazione, deve applicarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo strumento convenzionale è fonte di obbligazioni propter rem ed è, pertanto, astrattamente idoneo a vincolare anche i successivi aventi causa del proprietario stipulante (v. in tal senso Cass., 26 novembre 1988, n. 6382 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2768/2009). In altri termini gli oneri previsti nella convenzione ex art. 35 della L. n. 865/1971 di concessione in proprietà o in superficie dei suoli P.E.E.P., assumono natura di vincoli generali di contento assoluto e reale, per effetto della trascrizione della detta convenzione, ex artt. 2643 e 2645 c. c. (Cass. n. 1384 del 1994,; in termini anche Cass. n. 10947 del 1994) 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 323 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello dopo aver rigettato l’appello principale non poteva prendere in esame l’appello incidentale stante il difetto di interesse sul punto da parte degli appellati. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 333, 334, 325, 326 e 327 c.p.c.. A parere del Comune ricorrente, l’appello incidentale era tardivo in quanto controparte aveva notificato la sentenza ai fini del Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 10 decorso del termine breve per impugnare, sicché il termine decorreva anche per la parte notificante e, dunque, poiché la notifica della sentenza di primo grado risaliva al 1° settembre 2016 e il Comune ricorrente notificava il ricorso in appello il 29 settembre 2016 (ricezione il 3 ottobre 2016) mentre la controparte si costituiva in appello il 20 gennaio 2017, l’appello incidentale era tardivo non essendo stato rispettato il termine di cui all’articolo 325 c.p.c., in applicazione del principio dell’efficacia bilaterale della notificazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.p.c. La censura ha ad oggetto la statuizione della sentenza con la quale si è individuato quale dies a quo del termine di prescrizione decennale la approvazione della delibera di giunta comunale n. 844 del 28 settembre 1993. Il ricorrente evidenzia che con detta delibera non si quantificavano e determinavano le spese sostenute dall'ente locale per acquisire tramite esproprio i terreni ove realizzare gli immobili di edilizia economica e popolare all' interno di ogni singolo comparto del PEEP, ma solo ed unicamente si quantificavano i costi sopportati da detto ente per le spese sostenute, tramite affidamento alle singole imprese, per realizzare, sempre all' interno del PEEP, le opere di urbanizzazione primaria definita dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed imposti dall' art. 5 della L. n. 10/1977. Dunque, alla data del 28 settembre 1993, non erano ancora state quantificate le spese per il costo del suolo all’interno di ogni Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 11 singolo lotto, ma solo quelle relative alle urbanizzazioni primarie, e, dunque, la prescrizione non doveva farsi decorrere a partire da tale data. Il diritto al conguaglio del costo del suolo, infatti, presuppone un'operazione di ricalcolo e di aggiornamento della somma iniziale che tenga conto di tutte le spese dei comparti PEEP intervenute successivamente o, comunque, non compiutamente individuate ab origine. Ne deriva che l'exordium praescriptionis del diritto al conguaglio del costo suolo non poteva essere individuato sic et simpliciter, nel momento della realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria contrariamente agli assunti del giudice di appello. Con riferimento ai conguagli dovuti per il costo del suolo, il Comune di RR non avrebbe potuto legittimamente far valere il diritto al conguaglio del corrispettivo della cessione prima della definizione giudiziale ed extragiudiziale di tutti i rapporti economici intercorsi con tutti i soggetti espropriati, atteso che, per procedere correttamente alla determinazione delle somme imputate a conguaglio, occorreva preliminarmente conoscere il complessivo costo di acquisizione delle aree destinate al P.E.E.P. Ed invero, l'operazione di calcolo, nella specie, è divenuta possibile solo a seguito della definizione dell'ultimo rapporto economico e precisamente il 3 giugno 2008 (con delibera di Giunta di pari data n. 65) con la quale è stato determinato, in forza di transazione, l'ultimo costo sopportato dal Comune di RR per pagare il suolo P.E.E.P. del proprietario Di Ianni Vincenzo, atteso che solo da questo momento il Comune ha potuto quantificare, a titolo di conguaglio, il complessivo ammontare delle Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 12 somme sopportate per costo del suolo e far valere il relativo diritto. Ed invero, tale operazione è stata prontamente effettuata con la delibera comunale n. 124 del 24.10.2008, ove sono state individuate, a fronte degli importi già versati dai concessionari, le somme ancora dovute a titolo di conguaglio. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, dell'art. 16 del d.l. n. 786/81 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art. 2935 c.c. La censura è rivolta alla parte della sentenza dove si afferma che la decorrenza della prescrizione debba avvenire in relazione ad ogni singolo esproprio dello specifico lotto di concessione in quanto il recupero deve "avvenire in relazione al singolo caso oggetto di singola convenzione e al maggior aggravio di spese affrontato per ottenere l'acquisizione della relativa area" e quindi dalla data del 28.09.1993, ossia da quando, in forza della delibera della Giunta Comunale n. 844 del 1993, venivano quantificati i costi dell'urbanizzazione primaria del PEEP. Secondo il Comune ricorrente la copertura delle spese sostenute per l’esproprio e l’acquisizione dei terreni doveva riguardare tutte le aree e non solo quella divisa per lotti dovendosi valutare nel loro insieme sulla base del criterio del perfetto pareggio economico volto ad assicurare la copertura di tutte le spese sostenute dal Comune per le acquisizioni delle suddette aree. Nella specie deve farsi applicazione dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata, sia della Cassazione che del Consiglio di stato, atteso che, ai sensi del citato art. 35, comma 8, della legge n. 865 del 1971, il recupero Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 13 delle spese sostenute dal Comune ricorrente per realizzare il PEEP comprende tutti i costi compresi quelli sostenuti per l'esproprio di aree non oggetto della concessione, va da sé che la prescrizione, per il recupero delle spese e dei costi di esproprio per ottenere l'acquisizione delle relative are PEEP, concesse in diritto di proprietà o di superfice agli aventi diritto, doveva e deve decorrere dalla conclusione di tutte le controversie giudiziarie e stragiudiziali per il recupero del costo del suolo. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. La censura attiene alla individuazione della delibera di giunta del 1993 come termine dal quale far decorrere la prescrizione nonostante le controparti non avessero mai individuato tale momento e al contrario spettando agli stessi l’onere della prova. Sul punto mancherebbe l’individuazione temporale del dies a quo. 7. I motivi dal secondo al sesto, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili e il loro complessivo rigetto rende inammissibile il primo motivo. 8. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune di RR per la mancanza di legittimazione passiva degli odierni controricorrenti in relazione ai costi di esproprio dell’area soggetta alla convenzione con la Cooperativa Villaggio. Nel prosieguo della sentenza il giudice del gravame ha ritenuto di esaminare anche l’appello incidentale proposto da DO TO e TO ER in ordine alla erronea statuizione del giudice di prime cure circa la decorrenza dal 2008 della prescrizione del credito a conguaglio del costo del suolo Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 14 allorché il credito era divenuto certo, essendosi concluse tutte le procedure espropriative. Rileva questa Corte che l’esame dell’appello incidentale non era necessario ai fini della decisione di accoglimento della domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente al fine della definizione della controversia il rigetto dell’appello principale circa la mancanza di legittimazione passiva di DO TO e TO ER. Tuttavia, aver esaminato anche l’appello incidentale non è motivo di nullità posto che la statuizione si traduce in un’ulteriore ratio decidendi utile a sorreggere la decisione di accoglimento della opposizione originaria avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune nei loro confronti. Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni;
in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata (Sez. 3, Ord. n. 15399 del 2018). 9. Deve rigettarsi anche il motivo con il quale si eccepisce la tardività dell’appello incidentale che invece poteva essere proposto nel termine previsto dall’art. 343 c.p.c., e quindi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Nella specie, dunque, il suddetto termine è stato rispettato essendo priva di fondamento la tesi del Comune ricorrente circa l’applicabilità dell’art. 325 c.p.c. a Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 15 parrtire dalla notifica della sentenza impugnata da parte dei ricorrenti o, comunque, dalla notifica dell’appello proposto dal Comune. In proposito occorre richiamare il seguente principio di diritto: «L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, Rv. 665649 - 01). 10. Ciò posto e venendo all’esame nel merito, il collegio ritiene prioritario esaminare i motivi aventi ad oggetto la questione della decorrenza del termine di prescrizione come ragione più liquida ai fini della definizione della controversia. Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 - 01). 11. La censura circa la decorrenza del temine di prescrizione del credito derivante dal costo degli espropri è inammissibile. Il Comune di RR, come motivato già nella delibera di giunta n. 124 del 2008, sostiene che solo a decorrere dal 3 marzo 2008 si è reso possibile determinare il quantum debatur del costo Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 16 dell’esproprio dell’intera area P.E.P.P.. In tale ultima data, infatti, con delibera di giunta n. 65 era stato determinato in forza di transazione l’ultimo costo sopportato per pagare il suolo P.E.P.P. del proprietario Vincenzo Di Ianni e, dunque, solo da quella data il Comune aveva potuto quantificare a titolo di conguaglio il complessivo ammontare delle somme sopportate per il costo degli espropri del suolo. La tesi del Comune si fonda sul fatto che il conguaglio previsto nella convenzione è dovuto per l’esproprio dell’intera area e non solo per quella assegnata alla cooperativa villaggio e poi divisa in lotti. La Corte d’Appello ha ritenuto che il termine per far valere il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di contributo era decennale e decorreva dalla delibera di giunta del 1993 e non da quella del 2008 in quanto il Comune, sin dal 1993, avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dei conguagli, dunque il credito era prescritto. 12. Ciò premesso risulta evidente che la censura sul punto è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, il Comune non indica le ragioni che hanno portato l’amministrazione a deliberare la transazione dalla quale ritengono debba farsi decorrere il termine di prescrizione. A tal proposito, deve osservarsi che la convenzione stipulata tra Il Comune di RR e la cooperativa Villaggio, dante causa di NN TO, che aveva a sua volta venduto agli odierni controricorrenti, è del 1985, sicché, dato il rilevante lasso temporale intercorso (pari a più di 20 anni), il Comune avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali il conguaglio dei costi di esproprio ivi previsto doveva farsi decorrere da una transazione fatta per ragioni ignote per di più con tale Di Ianni, soggetto del Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 17 tutto estraneo alla Convenzione e di cui nel ricorso non si riporta alcun elemento se non quello di aver approvato la suddetta transazione con delibera di giunta del marzo 2008 con il proprietario di un suolo non ricompreso tra quelli assegnati alla cooperativa Villaggio ma oggetto di esproprio di altra area (oggetto presumibilmente di altra convenzione). La genericità di tale assunto è tale da non consentire un esame nel merito della tesi secondo la quale il conguaglio dovuto dalla Cooperativa Villaggio e dai suoi successivi aventi causa era dovuto anche per i costi di espropri di altre aree estranee alla convenzione ma ricomprese nel piano P.E.P.P.. 13. Quanto alla censura circa la violazione dell’onere della prova in ordine all’eccezione di prescrizione deve ribadirsi che secondo l'orientamento di questa Corte in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, costituendo l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge una quaestio iuris riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non è vincolato dalle allegazioni della parte (Cass. Civ. n. 15631 del 2016). Come si è detto, a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata sin dal primo grado di giudizio da DO TO e TO ER e reiterata in sede di appello sulla base della Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 18 pacifica circostanza che la convenzione era del 1985, il Comune con il motivo in esame non indica alcun elemento concreto, oltre alla suddetta transazione, per il quale la prescrizione dovrebbe decorrere a partire dal 2008, ovvero dopo più di 20 anni dalla stipula della convenzione. 14. Il rigetto dei motivi dal secondo al sesto determina l’assorbimento del primo. Infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto del motivo di ricorso per cassazione attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (ex plurimis vedi Sez. 1, Ord. n. 18119 del 2020; Sez. 6-5, Ord. n. 9752 del 2017). 15. Il ricorso è rigettato. 16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 17. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 19 parte contro ricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrente -
contro TO DO, IM TA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LUIGI LOMBARDO Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. MAURO MOCCI Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Consigliere Ud. 12/01/2023 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. DIANORA POLETTI Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 4754 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 15/02/2023 Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 2 CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IA PI LI ([...]); - controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO Di BARI n. 828/2018 pubblicata in data 10 MAGGIO 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. OR MI che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e assorbimento dei restanti;
uditi gli avvocati NC ANTONUCCI per la ricorrente e IA PI LI per i controricorrenti;
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione proposta da DO TO e TO ER avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di RR con la quale si ingiungeva agli opponenti, quali successori a titolo particolare nel diritto di proprietà della cooperativa a.r.l. villaggio, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo del suolo della zona PEEP pari a euro 4666,63 per saldo costo suolo ed euro 1156 per saldo oneri di urbanizzazione. In particolare, per quel che ancora rileva, il Tribunale riteneva prescritto il diritto al conguaglio degli oneri di concessione per essere decorso il relativo termine quantomeno a partire dalla delibera di giunta n. 844 del 28 settembre 1993 e cioè da quando, accertata l’ultimazione delle opere di urbanizzazione, era stato quantificato il saldo dei relativi oneri senza che fosse mai seguita, nel decennio seguente, alcuna richiesta di pagamento o alcun atto Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 3 interruttivo della prescrizione, diversamente invece riteneva che il conguaglio per il costo del suolo non fosse prescritto perché divenuto certo solo nel 2008 a conclusione di tutte le procedure espropriative. In relazione al costo del suolo, tuttavia, il Tribunale riteneva sussistere il difetto di legittimazione passiva degli opponenti, escludendo la natura di obbligazione propter rem dei conguagli richiesti ed escludendo altresì un accollo da parte degli opponenti/acquirenti. 2. Il Comune di RR proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. DO TO e TO ER si costituivano nel giudizio di appello e proponevano appello incidentale subordinato con il quale reiteravano alcuni motivi di opposizione dell’ordinanza di pagamento disattesi nella pronuncia di primo grado. 4. La Corte d’Appello di Bari rigettava l’impugnazione. In particolare, la Corte d’Appello confermava la statuizione di primo grado circa la mancanza di legittimazione passiva degli ingiunti. Infatti, nella convenzione ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, stipulata il 19 luglio 1985 con atto pubblico tra il Comune di RR e la cooperativa Villaggio con la quale era stato concesso il diritto di proprietà su più appezzamenti per la realizzazione del piano di edilizia economica e popolare, all’ultimo punto della premessa si precisava che il costo complessivo della quota di incidenza per metro quadro di superficie residenziale realizzabile, come espresso in lire 6237, era da intendersi come soggetto a conguaglio in più o in meno, riferito all’effettiva indennità finale di espropriazione e di costo delle opere di Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 4 urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le disposizioni vigenti all’epoca dello stesso conguaglio. Il conguaglio potrà effettuarsi a richiesta del Comune se in più ed a richiesta della parte interessata se in meno. All’articolo 5 della convenzione si prevedeva altresì che, dalla data di consegna delle aree, tutti gli oneri erano trasferiti al concessionario, compresi gli oneri tributari, con obbligo di rifondere al Comune le eventuali anticipazioni. Le parti appellate avevano acquistato con atto dell’8 settembre 2011 da NN TO la proprietà di una porzione di una villetta, in via Fiore, n. 5, del Comune di RR proprietà acquistata a sua volta da NN TO per assegnazione della Cooperativa Villaggio cessionaria nella convenzione riportata. Nel suddetto atto di acquisto non vi era alcun riferimento in ordine al conguaglio di oneri di urbanizzazione come previsto nella convenzione e, al contrario, nell’atto di compravendita, all’articolo 6, concernente le garanzie di parte venditrice in favore degli acquirenti era esplicitamente previsto che la parte venditrice garantiva l’inesistenza su quanto venduto di imposte dirette e indirette e tasse non assolte, impegnandosi a corrispondere quelle ancora dovute anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva alla stipula dell’atto. Non poteva, dunque, rilevarsi alcuna pattuizione di accollo da parte degli acquirenti. Ciò precisato in fatto, rilevava la Corte d’Appello che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che aveva stipulato una convenzione edilizia sul proprio terreno andava adempiuta non solo da colui che tale convenzione aveva stipulato ma anche da colui, se soggetto diverso, che Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 5 richiedeva la concessione edilizia, ovvero nel senso che colui che realizzava opere di trasformazione edilizia urbanistica, avvalendosi della concessione edilizia rilasciata dal suo dante causa, aveva nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravavano sull’originario concessionario ed era con quest’ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La natura reale dell’obbligazione riguardava, dunque, i soggetti che avevano stipulato la convenzione, quelli che avevano richiesto la concessione e quelli che avevano realizzato l’edificazione, avvalendosi della concessione rilasciata dal loro dante causa. I successivi acquirenti dell’immobile dovevano considerarsi esclusi dall’area degli obbligati, salva espressa pattuizione negoziale di segno opposto, non potendo più assumere rilievo il carattere reale dell’obbligazione. 4.1 La Corte d’Appello, dopo aver confermato sul punto la sentenza di primo grado sul difetto di legittimazione passiva degli ingiunti, accoglieva anche il loro appello incidentale relativamente alla prescrizione del credito. Evidenziava, infatti, che il termine per far valere il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di contributo era decennale. Secondo il Comune, la prescrizione decorreva dalla delibera n. 124 del 2008 indicata nella premessa dell’ingiunzione opposta. Con la suddetta delibera erano state determinate le somme complessive dovute a conguaglio dalle ditte coinvolte nel Peep, disponendone il recupero a saldo. Secondo la Corte d'Appello, invece, i costi relativi all’acquisizione delle aree del piano non potevano spalmarsi indistintamente sull’intero comparto a prescindere da quelli sostenuti con riferimento ad ogni singola area, invero pur di assicurare una reale copertura delle spese Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 6 sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree comprese nei piani approvati non potevano violarsi il criterio della ragionevolezza a cui deve uniformarsi l’azione amministrativa, i principi ricavabili dalla normativa fondamentale dettata della disciplina della cessione delle aree Peep in ogni caso le stesse clausole della convenzione. L’articolo 35 della l. n. 865 1971 prevedeva, infatti, l’esatta corrispondenza tra i costi effettivamente sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree e il corrispettivo del diritto di superficie ma tale regola doveva essere fatta valere con riferimento al singolo intervento cioè a ciascuna area oggetto di singola convenzione. Il principio del perfetto pareggio economico delle spese complessivamente sostenute dall’amministrazione non consentiva affatto di ripartire pro quota i suddetti maggiori costi sui soggetti attuatori che ad essi non avevano dato causa. Il recupero doveva invece avvenire in relazione al singolo caso oggetto di singola convenzione e al maggior aggravio di spese affrontato per ottenere l’acquisizione della relativa area. Secondo la Corte d’Appello non si poteva far ricadere con il mezzo della “spalmatura” sui concessionari per i quali si erano già consolidati e definiti i costi dei maggiori oneri derivanti da rapporti di contenzioso caratterizzati da altre aree del comparto ancora pendenti. Di conseguenza, come rilevato dal Tribunale oltre che dagli appellati, il credito a conguaglio della cooperativa villaggio risultava stabilito nella delibera di giunta del 1993 e da tale data il Comune avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dei conguagli.
Per questi motivi
il credito era prescritto. 5. Il Comune di RR ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi. Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 7 6. DO TO e TO ER hanno resistito con controricorso e in prossimità dell’odierna udienza hanno depositato memoria 7. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per il conseguente assorbimento dei restanti motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli 2643, 2644, 2645, c.c. e dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza con la quale si è ritenuta illegittima la pretesa creditoria azionata dall'ente locale con l'ingiunzione atteso il difetto in capo agli appellati della qualità di soggetti passivi del rapporto obbligatorio, non essendo gli stessi originari intestatari della concessione edilizia ma solo acquirenti a titolo finale dell'immobile o, comunque, destinatari del singolo alloggio e considerato che gli appellati avevano acquistato l’immobile oggetto di ingiunzione, non dalla cooperativa suddetta ma da TO NN e nell'atto di cessione tra TO NN e gli appellati non vi era una specifica clausola di accollo da parte degli appellati medesimi in ordine al suddetto conguaglio, come convenuto nella citata convenzione. Il comune ricorrente rileva che l'art. 35 della citata legge, ai commi 8 e 13, stabilisce che la concessione del diritto di proprietà e superficie ricadente nel P.E.E.P. deve essere accompagnata da una convenzione da stipularsi per atto pubblico da trascriversi presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare, tra l'ente concedente ed il richiedente. Orbene, la convenzione per Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 8 l'assegnazione dei suoli P.E.E.P. stipulata tra il Comune di RR e la Villaggio Cooperativa Edilizia S.r.l. - assegnataria del suolo - su cui insiste l'immobile dei resistenti è stata, ai sensi del predetto art. 35, comma 13, della già citata legge 22 ottobre 1971, n. 865, trascritta nei registri immobiliari di Lucera. La trascrizione rende opponibile ai terzi i vincoli e gli oneri derivanti dalla convenzione ex art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La medesima trascrizione diventa così lo strumento attraverso il quale viene attribuita efficacia reale agli impegni assunti dagli assegnatari dei suoli P.E.E.P.. Il Comune ricorrente assume anche che il piano di edilizia economica e popolare è anche un piano di lottizzazione ai sensi dell’articolo 9 della l. n. 167 del 1962. Infatti, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. n. 167/1962 deve individuarsi: a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. In altri termini il piano di lottizzazione di iniziativa privata (convenzione di lottizzazione) è equiparato al piano di lottizzazione di iniziativa pubblica (P.E.E.P.). In tal senso, il Comune ricorrente cita la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stas. n. 2768/2009; n. 61 e 70/2007). Il ricorrente ribadisce che la convenzione di assegnazione di suoli in diritto di proprietà e/o superficie nell'ambito delle zone P.E.E.P., avente natura anche di piano di lottizzazione, ai sensi Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 9 dell'art. 35, commi 8 e 13, L. n.865/71, deve essere trascritta nei registri immobiliari, come la convenzione di lottizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L. n. 1 150 del 1942. Pertanto, atteso che la convenzione in esame assume anche la natura di contratto pubblico accedente ad un piano di lottizzazione di natura pubblica soggetta al regime della trascrizione, come per la convenzione di lottizzazione, deve applicarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo strumento convenzionale è fonte di obbligazioni propter rem ed è, pertanto, astrattamente idoneo a vincolare anche i successivi aventi causa del proprietario stipulante (v. in tal senso Cass., 26 novembre 1988, n. 6382 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2768/2009). In altri termini gli oneri previsti nella convenzione ex art. 35 della L. n. 865/1971 di concessione in proprietà o in superficie dei suoli P.E.E.P., assumono natura di vincoli generali di contento assoluto e reale, per effetto della trascrizione della detta convenzione, ex artt. 2643 e 2645 c. c. (Cass. n. 1384 del 1994,; in termini anche Cass. n. 10947 del 1994) 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 323 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello dopo aver rigettato l’appello principale non poteva prendere in esame l’appello incidentale stante il difetto di interesse sul punto da parte degli appellati. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 333, 334, 325, 326 e 327 c.p.c.. A parere del Comune ricorrente, l’appello incidentale era tardivo in quanto controparte aveva notificato la sentenza ai fini del Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 10 decorso del termine breve per impugnare, sicché il termine decorreva anche per la parte notificante e, dunque, poiché la notifica della sentenza di primo grado risaliva al 1° settembre 2016 e il Comune ricorrente notificava il ricorso in appello il 29 settembre 2016 (ricezione il 3 ottobre 2016) mentre la controparte si costituiva in appello il 20 gennaio 2017, l’appello incidentale era tardivo non essendo stato rispettato il termine di cui all’articolo 325 c.p.c., in applicazione del principio dell’efficacia bilaterale della notificazione. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.p.c. La censura ha ad oggetto la statuizione della sentenza con la quale si è individuato quale dies a quo del termine di prescrizione decennale la approvazione della delibera di giunta comunale n. 844 del 28 settembre 1993. Il ricorrente evidenzia che con detta delibera non si quantificavano e determinavano le spese sostenute dall'ente locale per acquisire tramite esproprio i terreni ove realizzare gli immobili di edilizia economica e popolare all' interno di ogni singolo comparto del PEEP, ma solo ed unicamente si quantificavano i costi sopportati da detto ente per le spese sostenute, tramite affidamento alle singole imprese, per realizzare, sempre all' interno del PEEP, le opere di urbanizzazione primaria definita dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed imposti dall' art. 5 della L. n. 10/1977. Dunque, alla data del 28 settembre 1993, non erano ancora state quantificate le spese per il costo del suolo all’interno di ogni Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 11 singolo lotto, ma solo quelle relative alle urbanizzazioni primarie, e, dunque, la prescrizione non doveva farsi decorrere a partire da tale data. Il diritto al conguaglio del costo del suolo, infatti, presuppone un'operazione di ricalcolo e di aggiornamento della somma iniziale che tenga conto di tutte le spese dei comparti PEEP intervenute successivamente o, comunque, non compiutamente individuate ab origine. Ne deriva che l'exordium praescriptionis del diritto al conguaglio del costo suolo non poteva essere individuato sic et simpliciter, nel momento della realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria contrariamente agli assunti del giudice di appello. Con riferimento ai conguagli dovuti per il costo del suolo, il Comune di RR non avrebbe potuto legittimamente far valere il diritto al conguaglio del corrispettivo della cessione prima della definizione giudiziale ed extragiudiziale di tutti i rapporti economici intercorsi con tutti i soggetti espropriati, atteso che, per procedere correttamente alla determinazione delle somme imputate a conguaglio, occorreva preliminarmente conoscere il complessivo costo di acquisizione delle aree destinate al P.E.E.P. Ed invero, l'operazione di calcolo, nella specie, è divenuta possibile solo a seguito della definizione dell'ultimo rapporto economico e precisamente il 3 giugno 2008 (con delibera di Giunta di pari data n. 65) con la quale è stato determinato, in forza di transazione, l'ultimo costo sopportato dal Comune di RR per pagare il suolo P.E.E.P. del proprietario Di Ianni Vincenzo, atteso che solo da questo momento il Comune ha potuto quantificare, a titolo di conguaglio, il complessivo ammontare delle Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 12 somme sopportate per costo del suolo e far valere il relativo diritto. Ed invero, tale operazione è stata prontamente effettuata con la delibera comunale n. 124 del 24.10.2008, ove sono state individuate, a fronte degli importi già versati dai concessionari, le somme ancora dovute a titolo di conguaglio. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, dell'art. 16 del d.l. n. 786/81 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1982, n. 51 e dell'art. 2935 c.c. La censura è rivolta alla parte della sentenza dove si afferma che la decorrenza della prescrizione debba avvenire in relazione ad ogni singolo esproprio dello specifico lotto di concessione in quanto il recupero deve "avvenire in relazione al singolo caso oggetto di singola convenzione e al maggior aggravio di spese affrontato per ottenere l'acquisizione della relativa area" e quindi dalla data del 28.09.1993, ossia da quando, in forza della delibera della Giunta Comunale n. 844 del 1993, venivano quantificati i costi dell'urbanizzazione primaria del PEEP. Secondo il Comune ricorrente la copertura delle spese sostenute per l’esproprio e l’acquisizione dei terreni doveva riguardare tutte le aree e non solo quella divisa per lotti dovendosi valutare nel loro insieme sulla base del criterio del perfetto pareggio economico volto ad assicurare la copertura di tutte le spese sostenute dal Comune per le acquisizioni delle suddette aree. Nella specie deve farsi applicazione dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata, sia della Cassazione che del Consiglio di stato, atteso che, ai sensi del citato art. 35, comma 8, della legge n. 865 del 1971, il recupero Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 13 delle spese sostenute dal Comune ricorrente per realizzare il PEEP comprende tutti i costi compresi quelli sostenuti per l'esproprio di aree non oggetto della concessione, va da sé che la prescrizione, per il recupero delle spese e dei costi di esproprio per ottenere l'acquisizione delle relative are PEEP, concesse in diritto di proprietà o di superfice agli aventi diritto, doveva e deve decorrere dalla conclusione di tutte le controversie giudiziarie e stragiudiziali per il recupero del costo del suolo. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. La censura attiene alla individuazione della delibera di giunta del 1993 come termine dal quale far decorrere la prescrizione nonostante le controparti non avessero mai individuato tale momento e al contrario spettando agli stessi l’onere della prova. Sul punto mancherebbe l’individuazione temporale del dies a quo. 7. I motivi dal secondo al sesto, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondati in parte inammissibili e il loro complessivo rigetto rende inammissibile il primo motivo. 8. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune di RR per la mancanza di legittimazione passiva degli odierni controricorrenti in relazione ai costi di esproprio dell’area soggetta alla convenzione con la Cooperativa Villaggio. Nel prosieguo della sentenza il giudice del gravame ha ritenuto di esaminare anche l’appello incidentale proposto da DO TO e TO ER in ordine alla erronea statuizione del giudice di prime cure circa la decorrenza dal 2008 della prescrizione del credito a conguaglio del costo del suolo Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 14 allorché il credito era divenuto certo, essendosi concluse tutte le procedure espropriative. Rileva questa Corte che l’esame dell’appello incidentale non era necessario ai fini della decisione di accoglimento della domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente al fine della definizione della controversia il rigetto dell’appello principale circa la mancanza di legittimazione passiva di DO TO e TO ER. Tuttavia, aver esaminato anche l’appello incidentale non è motivo di nullità posto che la statuizione si traduce in un’ulteriore ratio decidendi utile a sorreggere la decisione di accoglimento della opposizione originaria avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune nei loro confronti. Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni;
in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata (Sez. 3, Ord. n. 15399 del 2018). 9. Deve rigettarsi anche il motivo con il quale si eccepisce la tardività dell’appello incidentale che invece poteva essere proposto nel termine previsto dall’art. 343 c.p.c., e quindi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Nella specie, dunque, il suddetto termine è stato rispettato essendo priva di fondamento la tesi del Comune ricorrente circa l’applicabilità dell’art. 325 c.p.c. a Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 15 parrtire dalla notifica della sentenza impugnata da parte dei ricorrenti o, comunque, dalla notifica dell’appello proposto dal Comune. In proposito occorre richiamare il seguente principio di diritto: «L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022, Rv. 665649 - 01). 10. Ciò posto e venendo all’esame nel merito, il collegio ritiene prioritario esaminare i motivi aventi ad oggetto la questione della decorrenza del termine di prescrizione come ragione più liquida ai fini della definizione della controversia. Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 - 01). 11. La censura circa la decorrenza del temine di prescrizione del credito derivante dal costo degli espropri è inammissibile. Il Comune di RR, come motivato già nella delibera di giunta n. 124 del 2008, sostiene che solo a decorrere dal 3 marzo 2008 si è reso possibile determinare il quantum debatur del costo Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 16 dell’esproprio dell’intera area P.E.P.P.. In tale ultima data, infatti, con delibera di giunta n. 65 era stato determinato in forza di transazione l’ultimo costo sopportato per pagare il suolo P.E.P.P. del proprietario Vincenzo Di Ianni e, dunque, solo da quella data il Comune aveva potuto quantificare a titolo di conguaglio il complessivo ammontare delle somme sopportate per il costo degli espropri del suolo. La tesi del Comune si fonda sul fatto che il conguaglio previsto nella convenzione è dovuto per l’esproprio dell’intera area e non solo per quella assegnata alla cooperativa villaggio e poi divisa in lotti. La Corte d’Appello ha ritenuto che il termine per far valere il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di contributo era decennale e decorreva dalla delibera di giunta del 1993 e non da quella del 2008 in quanto il Comune, sin dal 1993, avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dei conguagli, dunque il credito era prescritto. 12. Ciò premesso risulta evidente che la censura sul punto è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, il Comune non indica le ragioni che hanno portato l’amministrazione a deliberare la transazione dalla quale ritengono debba farsi decorrere il termine di prescrizione. A tal proposito, deve osservarsi che la convenzione stipulata tra Il Comune di RR e la cooperativa Villaggio, dante causa di NN TO, che aveva a sua volta venduto agli odierni controricorrenti, è del 1985, sicché, dato il rilevante lasso temporale intercorso (pari a più di 20 anni), il Comune avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali il conguaglio dei costi di esproprio ivi previsto doveva farsi decorrere da una transazione fatta per ragioni ignote per di più con tale Di Ianni, soggetto del Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 17 tutto estraneo alla Convenzione e di cui nel ricorso non si riporta alcun elemento se non quello di aver approvato la suddetta transazione con delibera di giunta del marzo 2008 con il proprietario di un suolo non ricompreso tra quelli assegnati alla cooperativa Villaggio ma oggetto di esproprio di altra area (oggetto presumibilmente di altra convenzione). La genericità di tale assunto è tale da non consentire un esame nel merito della tesi secondo la quale il conguaglio dovuto dalla Cooperativa Villaggio e dai suoi successivi aventi causa era dovuto anche per i costi di espropri di altre aree estranee alla convenzione ma ricomprese nel piano P.E.P.P.. 13. Quanto alla censura circa la violazione dell’onere della prova in ordine all’eccezione di prescrizione deve ribadirsi che secondo l'orientamento di questa Corte in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, costituendo l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge una quaestio iuris riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non è vincolato dalle allegazioni della parte (Cass. Civ. n. 15631 del 2016). Come si è detto, a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata sin dal primo grado di giudizio da DO TO e TO ER e reiterata in sede di appello sulla base della Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 18 pacifica circostanza che la convenzione era del 1985, il Comune con il motivo in esame non indica alcun elemento concreto, oltre alla suddetta transazione, per il quale la prescrizione dovrebbe decorrere a partire dal 2008, ovvero dopo più di 20 anni dalla stipula della convenzione. 14. Il rigetto dei motivi dal secondo al sesto determina l’assorbimento del primo. Infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto del motivo di ricorso per cassazione attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (ex plurimis vedi Sez. 1, Ord. n. 18119 del 2020; Sez. 6-5, Ord. n. 9752 del 2017). 15. Il ricorso è rigettato. 16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 17. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Ric. 2018 n.36203 sez. S2 - ud. 12/01/2023 19 parte contro ricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione