TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 972/2019 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972/2019 R.G.A.C.,
TRA in persona dei ll. rapp.ta e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 CP_1 citazione, dall'Avv. Michele DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E in persona dell'amministratore delegato p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura CP_2 allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Antonio PALUMBO, del
Foro di Napoli, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La già traeva in Parte_1 Controparte_3 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la affinché il medesimo Tribunale CP_2 accogliesse le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRINCIPALE - ove le difformità o i vizi dell'opera, tenuto conto dell'entità e del valore di quest'ultima, siano facilmente e sicuramente eliminabili – accertare e dichiarare il diritto della società attrice in persona del suo legale rappresentante p.t., ad Parte_1 ottenere la riduzione del corrispettivo prezzo (quanti minoris) ex art. 1668 c.c. (in ragione del minor valore dei lavori eseguiti e consegnati dalla alla società in CP_2 Parte_1 data 05.08.2016) nella misura che si determina essere pari ad (€ 113.460,00 importo
1 N. 972/2019 R.G.A.C.
complessivo già corrisposto - €12.533,54 valore di quanto è possibile ritenere eseguito ed in qualche modo utilizzabile) = € 100.926,46 (ovvero quantomeno pari ad € 38.089,04 oltre Iva, come indicato dal CTU in sede di AT), con conseguente condanna della in CP_2 persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. della predetta somma, oltre interessi di mora ex
D.Lgs n.231/02 (ovvero quantomeno gli interessi nella misura legale) a far data dalla maturazione (data di pagamento somme di cui si chiede la restituzione /rimborso o quantomeno dalla domanda di AT) e sino all'effettivo soddisfo;
2) IN VIA GRADUATA E SUBORDINATA - ove le difformità o i vizi incidano in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera ovvero siano tali da rendere la stessa totalmente inidonea alla destinazione sua propria – accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti / rapporti, ai sensi dell'articolo 1668 comma 2° c.c., a ogni effetto di legge e per grave inadempimento posto in essere dalla con condanna di detta ultima società CP_2
( , in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione, mediante CP_2 pagamento in favore della in persona del suo legale rappresentante p.t., della Parte_1 intera somma di € 113.460,00 (già pagata dalla Società attrice ed incassata dalla Società convenuta in relazione alle fatture emesse), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione (dalla data di pagamento o quantomeno dalla domanda di AT) e sino all'effettivo soddisfo;
3) IN OGNI CASO, condannare , in persona del suo legale rappresentante p.t., a CP_2 risarcire alla società attrice in persona del suo legale rappresentante p.t., tutti i Parte_1 danni (diretti ed indiretti) da quest'ultima subiti a seguito dei fatti occorsi (ovvero sia il danno emergente che il lucro cessante, anche in relazione alla perdita di utili e di chance in relazione alle commissioni in essere) mediante il pagamento della somma che prudenzialmente si determina essere pari al 35% dell'intero importo delle manifestazioni d'interesse (prodotte per complessivi € 192.000,00), ovvero quantomeno pari ad € 67.200,00 (oltre interessi e rivalutazione) salvo diversa maggiore valutazione da parte del giudice, ovvero in quella maggiore somma che risulterà di giustizia (occorrendo anche in via equitativa) oltre interessi
e la rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione e sino all'effettivo ristoro;
4) IN OGNI CASO con condanna della società convenuta l pagamento delle CP_2 spese e compensi dei due giudizi / procedimenti di AT (n. 4410/2016 R.G. e successivo reclamo di accoglimento n. 583/2017 R.G.), delle spese di CTU sostenute in sede di AT (già pagate dalla n favore dell'Ing. nella misura di € 2.620,19 – doc.G) Parte_1 Persona_1
e delle spese e compensi del presente procedimento di merito, oltre accessori di legge, spese generali, Iva e Cap, come per legge.
La società attrice, esercente l'attività di elaborazione di dati, avendo ricevuto numerose commesse di prestazione di servizi, appunto, di elaborazione dei dati, con memorizzazione e conservazione, anche attraverso soluzioni ICT, concludeva quattro contratti con la
[...] ora al fine di ottenere i seguenti servizi: Controparte_4 CP_2
2 N. 972/2019 R.G.A.C.
- (A) per un valore/prezzo di complessivi € 64.660,00, Parte_2 di cui al contratto del 12 Ottobre 2015 (definito, dall'attrice, come «scrittura privata del
12.10.2015»), ed alle correlative fatture nn. 78/2015, di € 41.480,00, e 79/2015, di €
23.180,00, già integralmente corrisposto, e, precisamente:
A1 - sito web per il telelavoro;
A2 - software per la conservazione sostitutiva e la digitalizzazione di ogni tipo documento cartaceo (da denominarsi SOSTIX RELEAX 1.0);
A3 – software applicativo gestionale per l'utilizzo di ogni sistema ERP di contabilità, fatturazione e magazzino delle aziende (da denominarsi GESTIX RELEAX 1.0);
A4 - fornitura e configurazione CED per la realizzazione della rete per il telelavoro, per
l'hosting e housing del sistema applicativo gestionale e del sito web.
- (B) SISTEMI INNOVATIVI SEMPLIFICATI PER IL FLUSSO DOCUMENTALE
INTERAZIENDALE per un valore/prezzo di € 48.800,00, di cui ai contratti datati al 15
Giugno 2015, all'8 Luglio 2015 ed al 12 Ottobre 2015 (ulteriore, rispetto a quello prima menzionato, in pari data), ed alle fatture nn. 82/2015, di € 24.400,00, 83/2015, di €
15.860,00, e 84/2015 di € 8.540,00, già integralmente corrisposto, e, precisamente:
B1 - ricerca volta a verificare l'originalità del brevetto di invenzione e/o del modello di utilità in Italia;
B2 - preparazione e deposito della domanda di registrazione del brevetto e/o del relativo modello di utilità in Italia.
B3 - Manutenzione della Rete, dei Server e del CED che ospiterà i dati relativi al Progetto di cui in oggetto Euro 11.150,00 oltre I.V.A.;
B4 - Manutenzione Stampanti e N^6 PC Euro 1.400,00 oltre I.V.A.;
B5 - N^10 Chiavette USB Euro 45 cad. per un totale di Euro 450,00 oltre I.V.A. B6 -
Acquisizione dei servizi di consulenza tecnica e specialistica relativa alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale;
B7 - attività di modellizzazione/ingegnerizzazione nuove tecnologie innovative per la informatizzazione dei processi interaziendali relativi ai flussi documentali usabili adatti a mini
e micro imprese con semplicità di interazione lato utente, abile a fornire collegamenti intelligenti a sistemi di gestione complessi.
L'appaltatrice adempiva tardivamente e male: la portata degli inadempimenti veniva accertata, prima del giudizio di merito, dal c.t.u., nominato in sede di a.t.p. (nel grado di reclamo), il quale calcolava, peraltro (a detta dell'attuale attrice: ed altrettanto valga rispetto al calcolo del danno, formulato dall'ausiliario) per difetto, la differenza economica tra quanto dovuto e quanto eseguito.
L'attrice, inoltre, aveva perso occasioni di guadagno, con propri clienti, danno da risarcire, ed anch'esso oggetto delle attività del c.t.u.
2. Resisteva la già contestando la CP_2 Controparte_4 fondatezza della domanda, e la c.t.u. acquisita nell'a.t.p.; si doleva che il Tribunale competente
3 N. 972/2019 R.G.A.C.
fosse quello di Milano, e non l'adito Tribunale di Potenza;
eccepiva la violazione dei termini, di cui all'art. 1667 c.c.
3. L'allora G.I. emetteva un'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., nei limiti della somma calcolata dal c.t.u. come differenza economica tra quanto doveva eseguirsi e quanto veniva effettivamente eseguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è stata correttamente promossa innanzi a questo Tribunale.
I contratti datati al 15 Giugno 2015, all'8 Luglio ed al 12 Ottobre 2015 (quello sub 'B') risultano conclusi a Milano, e la sede sociale della convenuta è posta a Milano: la competenza per territorio, tuttavia, può radicarsi davanti al Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., perché per «obbligazione dedotta in giudizio.» deve intendersi quella originaria non adempiuta
(cfr., mutatis mutandis e con riguardo alle azioni di restituzione – cui può equipararsi, sotto tale profilo, quella definita dall'attrice come quanti minoris – Cass. civ., Sez. III, sent. 20.4.2005,
n. 8248, e Cass. civ., Sez. III, ord. 22.5.2002, n. 7507: non recenti, ma tuttora attuali e non seguite da decisioni massimate e meno risalenti;
con riguardo all'azione risarcitoria, poi, anch'essa proposta dall'attrice, cfr., analogamente, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 21.3.2014, n.
6762), la quale corrisponde all'interesse originario del creditore, rimasto insoddisfatto, e tale da collegare la prestazione attesa, e quella che consegue all'inadempimento, con un determinato luogo.
Nella specie, le obbligazioni inadempiute, dedotte in giudizio, sono quelle assunte dalla erso la per semplicità, si adoperano le denominazioni attuali). CP_2 Parte_1
L'altro contratto datato al 12 Ottobre 2015 (quello sub 'A'), invece, risulta concluso a
Potenza, sicché, anche ammesso che non valga la clausola di competenza esclusiva del Foro di
Potenza (art. 17 del contratto medesimo), concorrono il criterio del luogo, nel quale è sorta l'obbligazione non adempiuta e quello del luogo, nel quale essa doveva essere eseguita.
2. La parte attrice non ha violato i termini, di cui all'art. 1667 c.c.
Il contratto si configura, essenzialmente, come di appalto di servizi, con aspetti strumentali consimili a quelli della vendita o, sotto l'aspetto della manutenzione, alla somministrazione: ma la prevalenza della prestazione dei servizi, nell'assetto d'interessi configurato, secondo le esigenze della parte committente, ovvero appaltante, attrae nello schema dell'appalto il negozio, concretamente articolato dalle parti (e cfr., ad es., per la differenza rispetto alla somministrazione, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.7.2019, n. 18179: «Ciò che contraddistingue l'appalto dalla somministrazione è l'oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l'attività di fare sia strumentale rispetto all'erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l'obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell'hardware, con conseguente inapplicabilità dell'art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione).»).
4 N. 972/2019 R.G.A.C.
Il rispetto di quei termini si evince dalle date della corrispondenza scambiata tra le parti
(dalla quale si desume la tempestiva denunzia dei vizi, rispetto alla consegna del lavoro) e dall'epoca della successiva iniziativa giudiziaria, consistente nella presentazione della domanda di a.t.p. (munita di valore interruttivo della prescrizione: Cass. civ., Sez. III, ord.
18.11.2024, n. 29643), e del successivo reclamo.
3. Il c.t.u., nominato nel corso del procedimento di a.t.p., ha svolto la propria opera secondo criteri congrui ed esenti da censure di natura giuridica, logica o tecnica (e neppure la polemica, insorta con la o col consulente tecnico di quest'ultima, scalfisce l'efficacia e CP_2 la persuasività di quanto scritto dall'ausiliario): la di lui attività non appare esplorativa, bensì orientata all'accertamento dei vizi denunziati dalla società appaltante.
Il consulente ha accertato, attraverso un'opera di analisi minuziosa ed appropriata (si rimanda, pertanto, per ogni chiarimento ed argomentazione, alla relazione in atti), e mediante la specifica e puntuale risposta alle osservazioni, formulate dalle parti, che la somma di denaro, corrispondente alle prestazioni non eseguite, o mal eseguite, ammonta ad euro 38.089,04, oltre
I.V.A.: si è al cospetto, pur trattandosi di riduzione di prezzo, di un debito di valore (Cass. civ.,
Sez. II, sent. 22.6.2004, n. 11594: «In tema di appalto […] la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione»).
In realtà, l'attrice ha chiesto, con la domanda principale, gli interessi, ai sensi del d. lgs.
231/2002, o, in subordine, quelli legali generali, ma non la rivalutazione monetaria, evidentemente considerando come di valuta l'obbligazione: ma la natura della medesima non può essere distorta, e, dunque, inerisce ontologicamente a tale forma di debito la rivalutazione medesima: rivalutazione cui si sommano, di conseguenza (trattandosi di creditore che riveste la qualità di imprenditore commerciale, sicché, verosimilmente, se avesse disposto immediatamente della somma dovutagli, avrebbe potuto mettere a frutto la medesima), gli interessi legali compensativi.
La decorrenza può fissarsi dalla data del completamento del pagamento del prezzo, ossia il 24 Dicembre 2015, quando venne saldata l'ultima delle fatture, la n. 84/2015.
Gli accessori indicati debbono calcolarsi sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, allorché la liquidazione del dovuto trasforma l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta: sicché, da tale data in poi, sono dovuti gli interessi legali, ma non più la rivalutazione monetaria.
In ogni caso, la richiesta degli interessi commerciali è giuridicamente errata, poiché il d. lgs. 231/2002 si riferisce (art. 1, co. 1) ai soli pagamenti dei corrispettivi delle transazioni commerciali, e non alla pretesa di percepire l'equivalente della parte di corrispettivo versata, ma in realtà eccessiva rispetto al controvalore ottenuto.
5 N. 972/2019 R.G.A.C.
4. L'attrice non domanda la somma di euro 15.000,00, che costituirebbe, a detta del c.t.u., il possibile costo dell'intervento di un terzo, al fine di rendere funzionale ed utilizzabile quanto, comunque, ricevuto: del resto, si tratterebbe di una pretesa alternativa, rispetto a quella di ottenere il menzionato equivalente.
5. Il c.t.u. calcola, secondo criteri corretti e di prudenza, in euro 19.200,00 il danno da mancato guadagno, o da perdita di occasioni di guadagno: si tratta di un valore tale al 21
Dicembre 2018 (data delle osservazioni alla relazione, formulate dalla manca, Parte_1 invece, nella relazione dell'ausiliario, l'indicazione del giorno, a cui essa si riferisce: ma, all'epoca delle osservazioni delle parti, l'elaborato non poteva, ovviamente, che già esistere), oltre, come innanzi, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo.
6. L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. viene assorbita dalla sentenza (Sez. U, Sentenza n.
1820 del 29/01/2007) e, comunque, deve reputarsi confermata dalla conformità della medesima
(per la parte dell'oggetto della lite, sul quale essa provvedeva) a questa decisione finale.
7. Le spese di lite, sia dell'a.t.p. (la sola fase del reclamo, poiché il primo grado cautelare risulta svoltosi in assenza di contraddittorio, con pronunzia di inammissibilità emessa de plano), sia del giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: rimangono dovute le spese di lite liquidate con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in quanto relative a quella specifica fase del procedimento, che vedeva vittoriosa l'attrice, e che non viene inficiata dalla sentenza, rimanendone quel provvedimento solo assorbito, come si accennava.
Spese di c.t.u., come liquidate nell'a.t.p., a carico, nel rapporto fra le parti, della convenuta, soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 972/2019 R.G.A.C., promossa dalla
SEREA S.R.L., in persona dei ll. rr. p.t., contro la in persona CP_2 dell'amministratore delegato p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. condanna la a pagare alla la somma di euro 38.089,04, CP_2 Parte_1 oltre all'I.V.A. tale al 24 Dicembre 2015, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, ed agli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo;
2. condanna la pagare alla a somma di euro 19.200,00, tale CP_2 Parte_1 al 21 Dicembre 2018, oltre alla rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati ed agli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo ed agli
6 N. 972/2019 R.G.A.C.
interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo;
3. ferme le spese del procedimento ex art. 186 ter c.p.c., come già liquidate, condanna la rifondere alla le spese di lite del procedimento di a.t.p. CP_2 Parte_1
(reclamo), liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed in euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla CP_5 come per legge, e quelle del giudizio di merito, liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed in euro 786,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla come per legge;
CP_5
4. onera delle spese di c.t.u., come già liquidate nell'a.t.p., nel rapporto tra le parti, la CP_2
[...]
Potenza, 2 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 972/2019 R.G.A.C.,
TRA in persona dei ll. rapp.ta e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 CP_1 citazione, dall'Avv. Michele DE BONIS, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E in persona dell'amministratore delegato p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura CP_2 allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Antonio PALUMBO, del
Foro di Napoli, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La già traeva in Parte_1 Controparte_3 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la affinché il medesimo Tribunale CP_2 accogliesse le seguenti conclusioni:
1) IN VIA PRINCIPALE - ove le difformità o i vizi dell'opera, tenuto conto dell'entità e del valore di quest'ultima, siano facilmente e sicuramente eliminabili – accertare e dichiarare il diritto della società attrice in persona del suo legale rappresentante p.t., ad Parte_1 ottenere la riduzione del corrispettivo prezzo (quanti minoris) ex art. 1668 c.c. (in ragione del minor valore dei lavori eseguiti e consegnati dalla alla società in CP_2 Parte_1 data 05.08.2016) nella misura che si determina essere pari ad (€ 113.460,00 importo
1 N. 972/2019 R.G.A.C.
complessivo già corrisposto - €12.533,54 valore di quanto è possibile ritenere eseguito ed in qualche modo utilizzabile) = € 100.926,46 (ovvero quantomeno pari ad € 38.089,04 oltre Iva, come indicato dal CTU in sede di AT), con conseguente condanna della in CP_2 persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. della predetta somma, oltre interessi di mora ex
D.Lgs n.231/02 (ovvero quantomeno gli interessi nella misura legale) a far data dalla maturazione (data di pagamento somme di cui si chiede la restituzione /rimborso o quantomeno dalla domanda di AT) e sino all'effettivo soddisfo;
2) IN VIA GRADUATA E SUBORDINATA - ove le difformità o i vizi incidano in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera ovvero siano tali da rendere la stessa totalmente inidonea alla destinazione sua propria – accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti / rapporti, ai sensi dell'articolo 1668 comma 2° c.c., a ogni effetto di legge e per grave inadempimento posto in essere dalla con condanna di detta ultima società CP_2
( , in persona del suo legale rappresentante p.t. alla restituzione, mediante CP_2 pagamento in favore della in persona del suo legale rappresentante p.t., della Parte_1 intera somma di € 113.460,00 (già pagata dalla Società attrice ed incassata dalla Società convenuta in relazione alle fatture emesse), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione (dalla data di pagamento o quantomeno dalla domanda di AT) e sino all'effettivo soddisfo;
3) IN OGNI CASO, condannare , in persona del suo legale rappresentante p.t., a CP_2 risarcire alla società attrice in persona del suo legale rappresentante p.t., tutti i Parte_1 danni (diretti ed indiretti) da quest'ultima subiti a seguito dei fatti occorsi (ovvero sia il danno emergente che il lucro cessante, anche in relazione alla perdita di utili e di chance in relazione alle commissioni in essere) mediante il pagamento della somma che prudenzialmente si determina essere pari al 35% dell'intero importo delle manifestazioni d'interesse (prodotte per complessivi € 192.000,00), ovvero quantomeno pari ad € 67.200,00 (oltre interessi e rivalutazione) salvo diversa maggiore valutazione da parte del giudice, ovvero in quella maggiore somma che risulterà di giustizia (occorrendo anche in via equitativa) oltre interessi
e la rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione e sino all'effettivo ristoro;
4) IN OGNI CASO con condanna della società convenuta l pagamento delle CP_2 spese e compensi dei due giudizi / procedimenti di AT (n. 4410/2016 R.G. e successivo reclamo di accoglimento n. 583/2017 R.G.), delle spese di CTU sostenute in sede di AT (già pagate dalla n favore dell'Ing. nella misura di € 2.620,19 – doc.G) Parte_1 Persona_1
e delle spese e compensi del presente procedimento di merito, oltre accessori di legge, spese generali, Iva e Cap, come per legge.
La società attrice, esercente l'attività di elaborazione di dati, avendo ricevuto numerose commesse di prestazione di servizi, appunto, di elaborazione dei dati, con memorizzazione e conservazione, anche attraverso soluzioni ICT, concludeva quattro contratti con la
[...] ora al fine di ottenere i seguenti servizi: Controparte_4 CP_2
2 N. 972/2019 R.G.A.C.
- (A) per un valore/prezzo di complessivi € 64.660,00, Parte_2 di cui al contratto del 12 Ottobre 2015 (definito, dall'attrice, come «scrittura privata del
12.10.2015»), ed alle correlative fatture nn. 78/2015, di € 41.480,00, e 79/2015, di €
23.180,00, già integralmente corrisposto, e, precisamente:
A1 - sito web per il telelavoro;
A2 - software per la conservazione sostitutiva e la digitalizzazione di ogni tipo documento cartaceo (da denominarsi SOSTIX RELEAX 1.0);
A3 – software applicativo gestionale per l'utilizzo di ogni sistema ERP di contabilità, fatturazione e magazzino delle aziende (da denominarsi GESTIX RELEAX 1.0);
A4 - fornitura e configurazione CED per la realizzazione della rete per il telelavoro, per
l'hosting e housing del sistema applicativo gestionale e del sito web.
- (B) SISTEMI INNOVATIVI SEMPLIFICATI PER IL FLUSSO DOCUMENTALE
INTERAZIENDALE per un valore/prezzo di € 48.800,00, di cui ai contratti datati al 15
Giugno 2015, all'8 Luglio 2015 ed al 12 Ottobre 2015 (ulteriore, rispetto a quello prima menzionato, in pari data), ed alle fatture nn. 82/2015, di € 24.400,00, 83/2015, di €
15.860,00, e 84/2015 di € 8.540,00, già integralmente corrisposto, e, precisamente:
B1 - ricerca volta a verificare l'originalità del brevetto di invenzione e/o del modello di utilità in Italia;
B2 - preparazione e deposito della domanda di registrazione del brevetto e/o del relativo modello di utilità in Italia.
B3 - Manutenzione della Rete, dei Server e del CED che ospiterà i dati relativi al Progetto di cui in oggetto Euro 11.150,00 oltre I.V.A.;
B4 - Manutenzione Stampanti e N^6 PC Euro 1.400,00 oltre I.V.A.;
B5 - N^10 Chiavette USB Euro 45 cad. per un totale di Euro 450,00 oltre I.V.A. B6 -
Acquisizione dei servizi di consulenza tecnica e specialistica relativa alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale;
B7 - attività di modellizzazione/ingegnerizzazione nuove tecnologie innovative per la informatizzazione dei processi interaziendali relativi ai flussi documentali usabili adatti a mini
e micro imprese con semplicità di interazione lato utente, abile a fornire collegamenti intelligenti a sistemi di gestione complessi.
L'appaltatrice adempiva tardivamente e male: la portata degli inadempimenti veniva accertata, prima del giudizio di merito, dal c.t.u., nominato in sede di a.t.p. (nel grado di reclamo), il quale calcolava, peraltro (a detta dell'attuale attrice: ed altrettanto valga rispetto al calcolo del danno, formulato dall'ausiliario) per difetto, la differenza economica tra quanto dovuto e quanto eseguito.
L'attrice, inoltre, aveva perso occasioni di guadagno, con propri clienti, danno da risarcire, ed anch'esso oggetto delle attività del c.t.u.
2. Resisteva la già contestando la CP_2 Controparte_4 fondatezza della domanda, e la c.t.u. acquisita nell'a.t.p.; si doleva che il Tribunale competente
3 N. 972/2019 R.G.A.C.
fosse quello di Milano, e non l'adito Tribunale di Potenza;
eccepiva la violazione dei termini, di cui all'art. 1667 c.c.
3. L'allora G.I. emetteva un'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., nei limiti della somma calcolata dal c.t.u. come differenza economica tra quanto doveva eseguirsi e quanto veniva effettivamente eseguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è stata correttamente promossa innanzi a questo Tribunale.
I contratti datati al 15 Giugno 2015, all'8 Luglio ed al 12 Ottobre 2015 (quello sub 'B') risultano conclusi a Milano, e la sede sociale della convenuta è posta a Milano: la competenza per territorio, tuttavia, può radicarsi davanti al Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., perché per «obbligazione dedotta in giudizio.» deve intendersi quella originaria non adempiuta
(cfr., mutatis mutandis e con riguardo alle azioni di restituzione – cui può equipararsi, sotto tale profilo, quella definita dall'attrice come quanti minoris – Cass. civ., Sez. III, sent. 20.4.2005,
n. 8248, e Cass. civ., Sez. III, ord. 22.5.2002, n. 7507: non recenti, ma tuttora attuali e non seguite da decisioni massimate e meno risalenti;
con riguardo all'azione risarcitoria, poi, anch'essa proposta dall'attrice, cfr., analogamente, Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 21.3.2014, n.
6762), la quale corrisponde all'interesse originario del creditore, rimasto insoddisfatto, e tale da collegare la prestazione attesa, e quella che consegue all'inadempimento, con un determinato luogo.
Nella specie, le obbligazioni inadempiute, dedotte in giudizio, sono quelle assunte dalla erso la per semplicità, si adoperano le denominazioni attuali). CP_2 Parte_1
L'altro contratto datato al 12 Ottobre 2015 (quello sub 'A'), invece, risulta concluso a
Potenza, sicché, anche ammesso che non valga la clausola di competenza esclusiva del Foro di
Potenza (art. 17 del contratto medesimo), concorrono il criterio del luogo, nel quale è sorta l'obbligazione non adempiuta e quello del luogo, nel quale essa doveva essere eseguita.
2. La parte attrice non ha violato i termini, di cui all'art. 1667 c.c.
Il contratto si configura, essenzialmente, come di appalto di servizi, con aspetti strumentali consimili a quelli della vendita o, sotto l'aspetto della manutenzione, alla somministrazione: ma la prevalenza della prestazione dei servizi, nell'assetto d'interessi configurato, secondo le esigenze della parte committente, ovvero appaltante, attrae nello schema dell'appalto il negozio, concretamente articolato dalle parti (e cfr., ad es., per la differenza rispetto alla somministrazione, Cass. civ., Sez. I, ord. 5.7.2019, n. 18179: «Ciò che contraddistingue l'appalto dalla somministrazione è l'oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l'attività di fare sia strumentale rispetto all'erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l'obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell'hardware, con conseguente inapplicabilità dell'art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione).»).
4 N. 972/2019 R.G.A.C.
Il rispetto di quei termini si evince dalle date della corrispondenza scambiata tra le parti
(dalla quale si desume la tempestiva denunzia dei vizi, rispetto alla consegna del lavoro) e dall'epoca della successiva iniziativa giudiziaria, consistente nella presentazione della domanda di a.t.p. (munita di valore interruttivo della prescrizione: Cass. civ., Sez. III, ord.
18.11.2024, n. 29643), e del successivo reclamo.
3. Il c.t.u., nominato nel corso del procedimento di a.t.p., ha svolto la propria opera secondo criteri congrui ed esenti da censure di natura giuridica, logica o tecnica (e neppure la polemica, insorta con la o col consulente tecnico di quest'ultima, scalfisce l'efficacia e CP_2 la persuasività di quanto scritto dall'ausiliario): la di lui attività non appare esplorativa, bensì orientata all'accertamento dei vizi denunziati dalla società appaltante.
Il consulente ha accertato, attraverso un'opera di analisi minuziosa ed appropriata (si rimanda, pertanto, per ogni chiarimento ed argomentazione, alla relazione in atti), e mediante la specifica e puntuale risposta alle osservazioni, formulate dalle parti, che la somma di denaro, corrispondente alle prestazioni non eseguite, o mal eseguite, ammonta ad euro 38.089,04, oltre
I.V.A.: si è al cospetto, pur trattandosi di riduzione di prezzo, di un debito di valore (Cass. civ.,
Sez. II, sent. 22.6.2004, n. 11594: «In tema di appalto […] la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione»).
In realtà, l'attrice ha chiesto, con la domanda principale, gli interessi, ai sensi del d. lgs.
231/2002, o, in subordine, quelli legali generali, ma non la rivalutazione monetaria, evidentemente considerando come di valuta l'obbligazione: ma la natura della medesima non può essere distorta, e, dunque, inerisce ontologicamente a tale forma di debito la rivalutazione medesima: rivalutazione cui si sommano, di conseguenza (trattandosi di creditore che riveste la qualità di imprenditore commerciale, sicché, verosimilmente, se avesse disposto immediatamente della somma dovutagli, avrebbe potuto mettere a frutto la medesima), gli interessi legali compensativi.
La decorrenza può fissarsi dalla data del completamento del pagamento del prezzo, ossia il 24 Dicembre 2015, quando venne saldata l'ultima delle fatture, la n. 84/2015.
Gli accessori indicati debbono calcolarsi sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, allorché la liquidazione del dovuto trasforma l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta: sicché, da tale data in poi, sono dovuti gli interessi legali, ma non più la rivalutazione monetaria.
In ogni caso, la richiesta degli interessi commerciali è giuridicamente errata, poiché il d. lgs. 231/2002 si riferisce (art. 1, co. 1) ai soli pagamenti dei corrispettivi delle transazioni commerciali, e non alla pretesa di percepire l'equivalente della parte di corrispettivo versata, ma in realtà eccessiva rispetto al controvalore ottenuto.
5 N. 972/2019 R.G.A.C.
4. L'attrice non domanda la somma di euro 15.000,00, che costituirebbe, a detta del c.t.u., il possibile costo dell'intervento di un terzo, al fine di rendere funzionale ed utilizzabile quanto, comunque, ricevuto: del resto, si tratterebbe di una pretesa alternativa, rispetto a quella di ottenere il menzionato equivalente.
5. Il c.t.u. calcola, secondo criteri corretti e di prudenza, in euro 19.200,00 il danno da mancato guadagno, o da perdita di occasioni di guadagno: si tratta di un valore tale al 21
Dicembre 2018 (data delle osservazioni alla relazione, formulate dalla manca, Parte_1 invece, nella relazione dell'ausiliario, l'indicazione del giorno, a cui essa si riferisce: ma, all'epoca delle osservazioni delle parti, l'elaborato non poteva, ovviamente, che già esistere), oltre, come innanzi, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo.
6. L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. viene assorbita dalla sentenza (Sez. U, Sentenza n.
1820 del 29/01/2007) e, comunque, deve reputarsi confermata dalla conformità della medesima
(per la parte dell'oggetto della lite, sul quale essa provvedeva) a questa decisione finale.
7. Le spese di lite, sia dell'a.t.p. (la sola fase del reclamo, poiché il primo grado cautelare risulta svoltosi in assenza di contraddittorio, con pronunzia di inammissibilità emessa de plano), sia del giudizio di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: rimangono dovute le spese di lite liquidate con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in quanto relative a quella specifica fase del procedimento, che vedeva vittoriosa l'attrice, e che non viene inficiata dalla sentenza, rimanendone quel provvedimento solo assorbito, come si accennava.
Spese di c.t.u., come liquidate nell'a.t.p., a carico, nel rapporto fra le parti, della convenuta, soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 972/2019 R.G.A.C., promossa dalla
SEREA S.R.L., in persona dei ll. rr. p.t., contro la in persona CP_2 dell'amministratore delegato p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. condanna la a pagare alla la somma di euro 38.089,04, CP_2 Parte_1 oltre all'I.V.A. tale al 24 Dicembre 2015, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, ed agli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo;
2. condanna la pagare alla a somma di euro 19.200,00, tale CP_2 Parte_1 al 21 Dicembre 2018, oltre alla rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati ed agli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo ed agli
6 N. 972/2019 R.G.A.C.
interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e, da tale data in avanti, gli interessi legali, fino al soddisfo;
3. ferme le spese del procedimento ex art. 186 ter c.p.c., come già liquidate, condanna la rifondere alla le spese di lite del procedimento di a.t.p. CP_2 Parte_1
(reclamo), liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed in euro 174,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla CP_5 come per legge, e quelle del giudizio di merito, liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed in euro 786,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'I.V.A. ed alla come per legge;
CP_5
4. onera delle spese di c.t.u., come già liquidate nell'a.t.p., nel rapporto tra le parti, la CP_2
[...]
Potenza, 2 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7