CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2025, n. 31847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31847 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso -ricorrente- -controricorrente- avverso la sentenza n. 2584/2022 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 10.06.2022, N.R.G. 2665/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
Civile Sent. Sez. L Num. 31847 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 05/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO ANDRETTA per il ricorrente;
udito l'avvocato RO RA per delega dei difensori della controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. UC TT, assunto come tecnico degli strumenti audio e video dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma con contratti a termine reiterati nel tempo, ha adito il Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati con la medesima Fondazione dal 28.6.2007 al 5.7.2020; che venisse disposta la costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di stipula del contratto o dalla proroga ovvero dalla data del superamento del termine di durata massima ragionevole;
che venisse ordinato alla Fondazione di riammetterlo in servizio con le medesime mansioni, con la condanna della Fondazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. 2. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento di tali domande, in ragione del superamento del termine di 36 mesi, ha dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 11.3.2010 ed ha condannato la Fondazione a ripristinare detto rapporto, con la riammissione in servizio del TT nella qualifica, nelle mansioni e con il regime orario già concordati, nonché a corrispondergli il risarcimento del danno nella misura di 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 legge n. 183/2010. 3. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Fondazione, ha rigettato integralmente la domanda proposta dal TT nel giudizio di primo grado ed ha ritenuto assorbito l’appello incidentale proposto dal TT. 2. La Corte territoriale ha osservato che il d.lgs. n. 368/2001 non si applica alle fondazioni lirico sinfoniche in caso di successione di contratti di durata complessiva superiore a trentasei mesi;
ha rilevato che tale assetto è rimasto 3 immutato con il decreto legislativo del 2015 ed ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina contenuta nel d.l. n. 59/2019, conv. con mod. nella legge n. 81/2019. Ha, pertanto, escluso l’insussistenza dei presupposti in forza dei quali il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 11.3.2010 ed aveva condannato la Fondazione a ripristinare il rapporto e a corrispondere al TT il risarcimento del danno. 3. Ha evidenziato che il d.l. n.87/2018 ha stabilito la necessità della causale giustificativa per l’assunzione con contratto a termine avente durata superiore ai 12 mesi, ipotesi non ricorrente nella fattispecie dedotta in giudizio. Ha inoltre rilevato che nei gradi di merito il TT aveva dedotto l’insussistenza della causale giustificativa dei termini solo con riferimento ai contratti stipulati dal 2.10.2018 al 5.7.2020. 6. Ha, pertanto, ritenuto applicabile l’art. 2, commi 3 bis e 3 ter, introdotti dal d.l. n.59/2019 con riferimento agli ultimi tre contratti con decorrenza 27.8.2019, 9.11.2019 e 10.1.2020 ed ha osservato che tali contratti recano la puntuale indicazione dei singoli spettacoli, come quelli stipulati con decorrenza dal 2.10.2018, quando non vigeva la necessità di indicazione della causale. 7. Ha infine escluso che la normativa nazionale violasse i principi di non discriminazione e di non regresso di cui all’Accordo Quadro. 8. Avverso tale sentenza il TT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. 9. La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 10. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la tutela relativa al superamento della durata massima di 36 4 mesi solo a decorrere dal 01.07.2019, in ragione dell’emanazione del D.L. 59/2019, conv. in modificazioni in L. 81/2019. Addebita alla Corte territoriale di essersi posta in antitesi con la sentenza della CGUE del 25.10.2018 C-331/17, in quanto non ne ha riconosciuto l’efficacia retroattiva, così violando il principio di interpretazione conforme delle pronunce della Corte UE codificato all’art. 4 del TUE. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 1344 cod. civ. Evidenzia che la sentenza di primo grado aveva accertato che attraverso la reiterazione dei contratti a tempo determinato ed indipendentemente dal superamento del termine di durata massima era stata realizzata una vera e propria frode alla legge, e che il relativo capo della decisione, non appellato, era passato in giudicato. Addebita alla Corte territoriale di non avere verificato la sussistenza di una frode alla legge e di non avere rilevato il giudicato. Sostiene che la limitazione dell’impugnazione, da parte della Fondazione, solo ad alcuni capi della sentenza, aveva determinato l’acquiescenza della Fondazione rispetto alle parti della decisione non impugnate. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 4 TUE, per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione del regime di causalità ai contratti stipulati dal 2.10.2018. Evidenzia che a seguito della pronuncia n. CGUE del 25.10.2018 C-331/17, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il d.lgs. n. 368/2001 o l’art. 19 del d.l. n. 87/2018. Addebita alla Corte territoriale di avere limitato la verifica del superamento del termine di durata massima di 12 mesi ai contratti impugnati per vizi genetici;
evidenzia che al 2.10.2018 il suddetto termine di durata massima era stato superato. Lamenta la genericità e l’indeterminatezza delle causali apposte ai contratti stipulati tra le parti dal 2.10.2018 al 31.12.2018. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, 5 convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto specifiche le causali dei contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 al 8.11.2019, dal 9.11.2019 al 8.1.2020 e dal 10.1.2020 al 5.7.2020, in forza della mera indicazione dello spettacolo e delle ordinarie mansioni del lavoratore. Lamenta il vizio di sussunzione, non avendo la Corte territoriale posto mente alla necessità di specificazione di circostanze che consentissero di desumere e verificare le esigenze temporanee e contingenti in correlazione eziologica agli spettacoli, come richiesto dall’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019. Deduce che la Fondazione non aveva dimostrato la genuinità delle causali, né aveva chiesto l’ammissione di alcun mezzo di prova sul punto. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato un vizio di comparazione, in contraddizione con la sentenza della CGUE del 25.10.2018 C-331/17, avendo escluso che l’Accordo Quadro disciplini la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi. Evidenzia che detta pronuncia ha riconosciuto una discriminazione indiretta, non sorretta da ragione obiettiva, nelle tutele applicate dall’ordinamento interno tra lavoratori a termine che possono aspirare alla trasformazione in tempo indeterminato e lavoratori a termine, che nella medesima situazione comparabile di violazione delle norme e tutele della Direttiva 70/1999 non possono aspirare alla conversione del contratto. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della clausola 8 dell’Accordo Quadro della direttiva 70/1999/CE e dell’art. 4 TUE, nonché degli art. 267 e 288 TFUE, per non avere la Corte territoriale applicato il principio di interpretazione conforme, alla luce della sentenza Milkova, C-406/15 ed Egenberger del 17.04.2018 C-414/16 e della sentenza MV ed altri del 11.02.2021 C-760/18 della CGUE. Sostiene che debbano trovare applicazione tanto la conversione dei contratti a tempo determinato, quanto il risarcimento del danno. 6 7. Il secondo motivo, che per ragioni logiche va trattato per primo, è inammissibile. La censura non assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non consente di verificare il contenuto complessivo della sentenza di primo grado, verifica necessaria in quanto i pochi passaggi trascritti nel motivo si limitano ad ipotizzare l’astratta configurabilità della frode alla legge (“si potrebbe configurare l’illiceità…”; v. pag. 36 del ricorso;
“…all’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro….” Pag. 37) e non contengono una affermazione chiara della sua ricorrenza nella fattispecie oggetto di causa. Il ricorso, inoltre, non assolve agli oneri imposti dal citato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quanto all’atto appello, perché non chiarisce in che termini la pronuncia di primo grado fosse stata censurata dalla Fondazione appellante. 8. I restanti motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, superano il vaglio di ammissibilità, in quanto riassumono i fatti di causa indicando i contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti nel periodo dal 28.6.2007 al 5.7.2020 e le rispettive decorrenze, le domande proposte dal TT, le statuizioni della sentenza impugnata e le ragioni di censura. 9. Sono fondati nei sensi che seguono il terzo, il quarto ed il sesto motivo, mentre sono infondati il primo ed il quinto motivo. Per valutare le questioni occorre procedere ad una analitica ricostruzione della disciplina che, nel tempo, ha regolato la materia del ricorso alla flessibilità per le fondazioni liriche-sinfoniche, disciplina connotata da specialità, rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la valida apposizione del termine, secondo il principio, riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 22/02/2023, n. 5542), per cui, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della 7 stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa. 9.1. Giovandosi, almeno in parte qua, del quadro delineato nella citata decisione a Sezioni Unite, è opportuno partire dal regime di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, non inciso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, 28 ottobre 1993 n. 10705, richiamata, fra le altre, da Cass. Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5029), quanto alla natura pubblica dell’ente e dei rapporti di lavoro, dall’art. 3 del d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che aveva esteso ai dipendenti degli enti lirici l’applicazione della normativa vigente per gli enti pubblici economici. In effetti, tale normativa configurava un rapporto di lavoro, per così dire, “ibrido”, che presentava, cioè, elementi di diversificazione sia rispetto all’impiego pubblico tradizionale, perché costituito su base contrattuale e disciplinato da contratti collettivi di natura privatistica, sia rispetto al rapporto di lavoro privato, in quanto la natura pubblica dell’ente e la disciplina settoriale impedivano l’estensione piena della disciplina privatistica, applicabile agli enti pubblici economici, solo apparentemente richiamata nella sua interezza dal d.l. n. 374 del 1987. Peraltro, rimaneva in vigore l’art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, che, fra l’altro, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato». 9.2. L’inapplicabilità agli enti lirici della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella sua interezza (sino a quel momento affermata dalla giurisprudenza amministrativa limitatamente alla disciplina dettata dall’art. 2 della medesima legge) era stata, poi, sancita dall’art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che aveva anche previsto, per l’anno 1993, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato ed aveva consentito solo a determinate condizioni il ricorso al rapporto a tempo determinato («Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di 8 personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all’aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.»). 9.3. Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, con la previsione, di carattere generale, che le fondazioni «sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo», principio, poi, ripreso, quanto al personale, dall’art. 22 che, nel testo originario, al comma 1 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente», mentre, ai commi successivi inserisce specifiche deroghe, stabilendo, per quel che qui rileva, l’inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in tema di proroghe e rinnovi del contratto a termine. 9.4. Al d.lgs. n. 367 del 1996 ha, poi, fatto seguito il d.l. 20 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2001 n. 6, che, reiterando nella sostanza le disposizioni già contenute nel d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, dichiarato incostituzionale per difetto di delega con sentenza 18 novembre 2000 n. 503, ha previsto la trasformazione ex lege degli enti lirici in fondazioni di diritto privato con decorrenza retroattiva dal 23 maggio 1998 e, quanto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurato dalle fondazioni, ha richiamato il precedente decreto n. 367 del 1996, aggiungendo solo minime specificazioni. Come sottolineato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, a partire, dunque, dalla data sopra indicata la mutata natura del datore di lavoro (inizialmente pubblica e poi trasformata in personalità giuridica di diritto privato) ha comportato la sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall’area dell’impiego pubblico, con la conseguenza che è mutato integralmente il sistema delle fonti, perché se, in precedenza, era alla normativa dell’impiego pubblico che occorreva fare riferimento, in assenza di disciplina speciale, successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata 9 da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina dell’impiego privato. 9.5. A tale riguardo, con l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE, è stata sostanzialmente reiterata la disciplina per le fondazioni liriche già prevista con l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in quanto l’art. 11, comma 4, ha stabilito che «al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5», ossia la disciplina della proroga, del rinnovo del contratto e della prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine. 9.6. In tale contesto si è, poi, inserita la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. […]». Dalla comparazione fra il testo della norma in commento e quello del già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, emerge evidente l’estensione della deroga contenuta in quest’ultima disposizione, perché, all’esito dell’intervento riformatore, la deroga stessa risulta, non più limitata alla sola disciplina delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell’art. 1 che, nel testo all’epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l’apposizione del termine dovesse risultare da atto 10 scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale. 9.7. Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, disposizione – espressamente qualificatasi interpretativa – dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n. 260 dell’11 dicembre 2015, con la quale la Corte, in sintesi, ha rilevato che il legislatore, estendendo il divieto di stabilizzazione sancito dall’art. 3, quinto comma, della legge n. 426 del 1997 oltre il limite del rinnovo, aveva attribuito alla norma interpretata «un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato della parola “rinnovi”, accreditato da una costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità» e così facendo aveva leso l’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, interferendo sui giudizi in corso, nonché «l’affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria». Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma interpretativa la stessa Corte costituzionale ha dato atto, nella motivazione, delle disposizioni di carattere innovativo con le quali, in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzare la spesa, il legislatore aveva accentuato, per le fondazioni lirico- sinfoniche, gli aspetti derogatori rispetto alla disciplina generale, sottraendo i rapporti a termine delle fondazioni medesime, oltre che al rispetto delle condizioni imposte per le proroghe ed i rinnovi, all’applicazione dei commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo all’epoca vigente. 9.8. Lo scenario della complessiva disciplina dei rapporti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche diviene critico, per quel che si dirà di seguito sul piano della conformità all’ordinamento comunitario, con le modifiche apportate dal d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, al d.lgs. n. 368 del 2001. Infatti, in tal modo è stato abolito il requisito della causalità del termine, già previsto in via generale dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e derogato dal comma 1-bis (introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e coerentemente abrogato con il d.l. n. 34 del 2014) solo per l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi. La prevenzione degli abusi nel ricorso al termine è stata così incentrata sulla 11 previsione della durata massima, consentita nel limite di trentasei mesi, comprensivo di proroghe, fino ad un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi, unitamente al limite numerico percentuale della forza di lavoro flessibile rispetto a quella stabile. Il requisito della forma scritta, che continua ad essere prescritto dal comma 2 dell’art. 1, è ormai limitato all’apposizione del termine, risultando per l’appunto superata la necessità dell’indicazione della causale. Non viene, tuttavia, innovato l’art. 11, in tema di esclusione delle fondazioni liriche-sinfoniche dalla disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, né è chiarito espressamente il senso delle esclusioni già previste con il d.l. n. 64 del 2010 nell’ambito della nuova disciplina generale di superamento della causalità del termine. 9.9. Anche in occasione della revisione della «disciplina organica dei contratti di lavoro …» approvata con il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 non vengono sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza bensì, nella versione originaria, si prevede l’inapplicabilità delle sole disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi. 9.10. La disciplina generale è, poi, mutata per effetto del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che, modificando il comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, ha ricondotto l’ambito della acausalità al primo contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, condizionando la durata superiore – comunque non eccedente i ventiquattro mesi – alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. La causalità specifica, come dianzi declinata, è richiesta anche in caso di rinnovo o proroga che comporti il superamento del termine di dodici mesi. Si reintroduce, di conseguenza, l’onere formale di specificazione delle esigenze, quando richieste. 12 Le fondazioni liriche-sinfoniche non risultano incluse fra le discipline esenti dalle modifiche apportate, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 87 del 2018, cit., restando immutata la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude per tali enti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21. 9.11. Tuttavia, all’esito della pronuncia della CGUE, Sciotto, più volte citata, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha modificato l’art. 29 nei termini che seguono. In particolare con il d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito dalla legge agosto 2019 n. 81, sono stati aggiunti all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3-bis e 3-ter, che recitano, nella versione originaria: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il 13 presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave». Con l’art. 6, comma 8-bis, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 3-bis dell’art. 29 è stato modificato nel senso che, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell’espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.». Come anticipato, l’intervento del legislatore è seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE in materia, prevedendo espressamente la ricorrenza di esigenze contingenti e temporanee, inserendo il limite massimo di trentasei mesi (a differenza del limite di ventiquattro mesi ormai previsto per il lavoro privato) e reintroducendo il requisito formale dell’atto scritto con indicazione della causale. In tal modo, è stata dettata una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella prevista per il lavoro privato, non dissimile, nella sostanza, a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 9.12. Per completezza, si precisa che il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante all’esito della riscrittura, ribadisce, al comma 1, la natura privatistica 14 dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma inserisce anche, dal comma 2-ter al comma 2-decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato ed indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche. 10. In esito alla complessiva ricostruzione della normativa, seppure limitata ai profili di interesse nella presente sede, occorre approfondire la portata della pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto), più volte richiamata, che, nell’esaminare il quadro derivante dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 426 del 1997, dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto contrastante con la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico- sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.». La Corte, pure richiamando le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, nel quale «la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione», che possono integrare una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, Sciotto, cit., punti 46 e 47), ha ribadito che «non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche», sicché i contratti in parola devono risultare conclusi per ragioni specifiche che rispondano ad un’esigenza soltanto temporanea e provvisoria di personale (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, 15 Sciotto, cit., punti da 45 a 54). In particolare, si osserva che «Sebbene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risulta tuttavia dal fascicolo di cui dispone la Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le quali i contratti della ricorrente nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale» (punto 53), aggiungendo, specificamente, che «i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali la ricorrente è stata assunta hanno dato luogo all’espletamento di compiti analoghi per vari anni, cosicché tale rapporto di lavoro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, potrebbe aver soddisfatto un’esigenza non già provvisoria bensì, al contrario, duratura» (punto 54). 11. Rispetto alla interpretazione così resa dalla CGUE, occorre stimare l’adeguatezza dell’ordinamento interno alla direttiva ed all’accordo quadro ad essa allegato, con riferimento alla normativa di volta in volta applicabile. 11.1. Fino all’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014, la disciplina speciale stabilita per le fondazioni liriche-sinfoniche si caratterizzava per la tradizionale esclusione della normativa in tema di rinnovi e proroghe (già con la sancita inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962 e quindi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001), non innovata sostanzialmente neppure dal d.l. n. 64 del 2010, ancorché ampliasse la deroga sino a ricomprendere l’affermazione secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato e l’onere della forma scritta. Infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 11/02/2025, n. 3491), in tal modo il regime derogatorio aveva inciso solo sui requisiti formali della clausola appositiva del termine e, attraverso l’affermata inapplicabilità del comma 01, aveva inteso sottolineare le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia. Rimaneva però, confermato, attraverso la ribadita applicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche del comma 1 del citato art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, il presupposto causale per il valido ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, vale a dire la ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. 16 In tale specifico contesto, questa Corte (Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.) ha ritenuto che, per assicurare la conformità della normativa interna all’ordinamento eurounitario, si deve escludere che le ragioni richiamate dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 possano essere coincidenti con quelle che stanno alla base del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, devono essere connotate da temporaneità; con la conseguenza che, in un settore nel quale l’attività ordinaria si esplica attraverso l’allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell’ambito di stagioni teatrali anch’esse ad tempus, non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità della singola produzione e della stagione medesima. Una tale interpretazione della normativa interna, infatti, consentirebbe alle fondazioni lirico-sinfoniche l’elusione della disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo spettacolo e la stagione alla quale lo stesso si riferisce. La temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione dell’attività curata dalla fondazione, e potrà essere ritenuta sussistente solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato. Ne discende che, anche nella vigenza dell’art. 3 del d.l. n. 64 del 2010, il ricorso al rapporto a tempo determinato non poteva essere giustificato con il solo richiamo alle mansioni ed allo spettacolo, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell’apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche, secondo l’interpretazione ribadita nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite (n. 5542 del 2023). In particolare, in continuità con quanto già affermato (ancora, Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.), va precisato che quell’orientamento, al pari delle pronunce rese sull’interpretazione della legge n. 230 del 1962, si è formato con riferimento ai requisiti formali della clausola appositiva del termine (in particolare al concetto di specificità della causale ed 17 alla nozione di «specifico» spettacolo), non più richiesti per i contratti stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 64 del 2010 (in ragione dell’affermata inapplicabilità del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001), ma le considerazioni sulle quali riposano i principi enunciati ben possono essere utilizzate per enucleare e circoscrivere le «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo», richieste dal citato d.l. per il valido ricorso al rapporto a tempo determinato. Pertanto, l’indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel contratto ma l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base delle medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, quindi, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. Sez. L, 17 aprile 2024, n. 10391), occorrerà verificare se «le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile» ed a tal fine «non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda» (Cass. Sez. L, 28 novembre 2018, n. 3187). In definitiva, pure con le deroghe ampliate con il d.l. n. 64 del 2010, continuava a trovare applicazione il regime di causalità specifica per l’apposizione del termine, nel senso sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare la conformità della normativa nazionale a quella europea, vale a dire che, nonostante fosse caduto l’onere formale di indicazione delle esigenze che giustificano il ricorso alla flessibilità, rimaneva fermo il requisito della temporaneità e provvisorietà, da rapportare alla posizione del singolo lavoratore interessato, quale requisito su cui poggiava tradizionalmente la disciplina antiabusiva nello specifico settore in esame. 18 11.2. Viceversa, nella sopraggiunta vigenza del d.l. n. 34 del 2014 il regime della causalità viene ad essere espunto dalla disciplina generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, come sopra indicato. Come ricaduta sulla disciplina speciale prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, la perdurante applicazione della disposizione prevista dal predetto art. 1 (rectius: la sua mancata inclusione fra le norme inapplicabili) potrebbe astrattamente indurre a ritenere estesa alle stesse il limite di durata massima di trentasei mesi ivi stabilito;
tuttavia, tale conclusione risulta sostanzialmente incompatibile con la mantenuta inapplicabilità della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi, oltre che con le esigenze specifiche del settore, che, tradizionalmente, avevano giustificato un trattamento differenziato. Peraltro, l’applicazione del termine di durata massima è stata espressamente esclusa nel regime originariamente delineato dal d.lgs. n. 81 del 2015 (art. 29), ciò che induce a confermare la linearità di un’interpretazione in continuità sul punto nella disciplina in materia. In sintesi, coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla CGUE con la sentenza Sciotto, tenendo anche conto dell’impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite. 12. In tale quadro, ferma l’irretroattività della nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità della normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto della direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione della CGUE, occorre preliminarmente vagliare la percorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (ordinanza 19 dell’11 dicembre 2014, León Medialdea, C-86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C- 331/17, Sciotto, punto 69). In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada dell’interpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro che giustifica l’apposizione del termine, quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità della disciplina prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità, del resto, all’opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta dell’ordinamento interno rispetto alla normativa eurounitaria. In tale ottica, in continuità con l’indirizzo espresso in riferimento alla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 (supra p. 7.1.), ferma l’inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sulla legittima apposizione del termine in sede giudiziale, l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificità della causale e ritenere giustificato il ricorso al termine. Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà della esigenza, come condizione radicata nell’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto LE che nel regime del cd. Jobs Act, sino all’entrata in vigore della normativa specifica di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 29, attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al ‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato. 13. Nel ricostruire, dunque, gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, in adesione all’orientamento espresso da questa Sezione (fra le altre, Cass. Sez. L, 20 marzo 2014, n. 6547), valorizzando i commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996, che fissano, rispettivamente, in tema di rapporto a 20 tempo determinato la regola e l’eccezione, vanno affermati i seguenti principi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis: a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della legge n. 230 del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (legge n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5); b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230 del 1962, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 della medesima legge, relativa alle proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22; c) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal d.lgs. n. 367 del 1996, si applica la disciplina generale di cui al predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4; d) il d.l. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, ha un valore confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale, ha esteso la deroga al requisito di forma ed all’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il contratto a tempo indeterminato;
rimane il regime di causalità del termine, nell’accezione specifica indicata supra, al p. 7.1., con verifica da compiere non sul rispetto dell’onere di forma ma nella sostanza dell’atteggiarsi del rapporto di lavoro;
e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito della causalità del termine, stabilito in via generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le fondazioni lirico-sinfoniche l’inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione delle disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive, evocando la necessità di 21 procedere ad un’interpretazione conforme. In tal senso, per ritenere legittima l’apposizione del termine l’esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanente, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010; f) alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che della disciplina in tema di rinnovi e proroghe;
g) la temporaneità delle esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione delle deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe;
h) infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stato espressamente ripristinato il requisito della causalità, postulato dal chiaro riferimento alle «esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»), che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato». In base alla lettera della norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione della causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi della sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingente o temporaneo dell’esigenza determinato «dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono 22 necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico»; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa. Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale della temporaneità delle esigenze. In definitiva, come già sopra osservato, l’attuale regime delineato per le fondazioni liriche-sinfoniche risulta, nella sostanza, allineato a quello previsto per il settore pubblico piuttosto che alla disciplina stabilita per il lavoro privato. 14. In questo senso, va ribadito anche in questa sede il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato con espresso riferimento alla disciplina delle fondazioni liriche sinfoniche, nei termini affermati dalla richiamata pronuncia Sezioni Unite di questa Corte. Nel ricostruire la complessa normativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, le Sezioni Unite non hanno negato la qualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione che di conseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiego pubblico, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 che per gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazione a tempo indeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma, richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicistici rimasti immutati all’esito della privatizzazione, hanno evidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata ai rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema”. Nel richiamare tali principi, si è al riguardo evidenziato (v. Cass. n. 3480/2025) che di detta disciplina derogatoria, via via adottata dal legislatore, dà atto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015. 23 Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unite valorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempo hanno imposto alle fondazioni liriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hanno subordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previo superamento di procedure concorsuali. Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che “sia la conversione disciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’atto posto in essere possa validamente produrre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non può operare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto da nullità”. La correttezza di tale principio trova conferma nella successiva evoluzione della normativa. Si è inoltre evidenziato che la clausola 5 dell’Accordo Quadro Allegato alla direttiva 1999/70/CE impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto). La pronuncia da ultimo citata è stata resa sul presupposto che in caso di abuso l’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimento del danno ed in tal senso è chiaro il punto 62, ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo 2018, SA (C 494/16 EU:C:2018:166, punti 35 e 36), non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini del risarcimento del danno subito”. La medesima agevolazione probatoria, che Cass. Sez. Un., n. 5072/2016 ha ritenuto imposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenuto sufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimanda alla citata sentenza SA), è 24 stata riconosciuta da Cass. Sez. Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti a termine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche, sicché, trattandosi di questioni sulle quali la Corte di Giustizia si è già pronunciata, non si ravvisa ragione alcuna per disporre il rinvio pregiudiziale. Le Sezioni Unite, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilità del divieto di conversione con la direttiva 1999/70/CE evidenziando che la clausola 5, punto 2, rimette agli Stati membri la scelta di una o più misure indicate per prevenire l’abuso dei contratti a termine (indicazione delle ragioni oggettive, durata massima complessiva dei contratti, numero dei rinnovi), senza istituire “un obbligo generale (…) di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato2, dovendo però adottare misure che rivestano carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro”. In linea con tale interpretazione, non sorprende la disciplina attuale secondo la quale il contratto di lavoro a termine può essere instaurato soltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti o temporanee con atto scritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari delle norme che dispongono la durata, la proroga o i rinnovi del contratto di lavoro, comporta il risarcimento del danno. Tale rimedio era, tra l’altro, già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, a cui evidentemente la regolamentazione delle Fondazioni liriche sinfoniche si ispira e su cui già si era espressa la Corte di Giustizia non in ordine alla scelta del rimedio, del tutto legittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quando l’entità del risarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti a termine Si è inoltre evidenziato che disciplina speciale dettata per gli enti lirici e per i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati trova la sua giustificazione nella perdurante rilevanza di interessi di carattere generale, che rende le due 25 situazioni (rapporto di lavoro alle dipendenze di enti lirici e rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese private) non pienamente assimilabili. Il carattere discriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze di privati è stato dunque escluso in ragione della specialità della disciplina, che impone precisi vincoli al datore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto di requisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedure concorsuali) e rende le due situazioni a confronto non comparabili. Le Sezioni Unite del 2023, muovendo dalla distinzione tra imperatività e inderogabilità delle regole, hanno accolto la tesi, prevalente, secondo cui sono inderogabili le disposizioni che impongono specifici comandi e divieti e, al contempo, imperative quando poste a tutela di un interesse generale, qui esplicitato nelle finalità attribuite alle Fondazioni lirico sinfoniche, volte alla diffusione dell’arte musicale, della formazione del professionale dei quadri artistici e dell’educazione musicale della collettività che giustificano i vincoli imposti dall’ordinamento nella gestione del personale. La natura imperativa delle disposizioni in esame ha così aperto alle Sezioni Unite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambito delle c.d. nullità virtuali, categoria che assolve al compito di consentire la dichiarazione della nullità dell’atto negoziale, anche quando, come nel caso di specie, la norma imperativa violata non preveda espressamente detta sanzione. Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sul contenuto delle norme imperative. Si tratta di una precisazione importante che fonda le sue radici nella teoria della separazione tra norme relative al contenuto del contratto (regole di validità) e norme che prescrivono comportamenti a carico di uno dei contraenti (regole di condotta); soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 1418 cod. civ.; accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamati, in quanto regole che impongono una condotta, sarebbero estranee alla categoria delle nullità virtuali. 26 Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde tuttavia significato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condotta dalla cui applicazione discende l’accertamento in merito alla validità o meno degli atti giuridici negoziali. Il principio di separazione è volto semmai ad impedire che l’invalidità del contratto possa derivare dalla violazione della clausola generale di correttezza e buona fede, in tal senso delimitando il significato di regola di condotta. Pertanto, anche la disciplina vincolistica quanto alle assunzioni propria della FLS si presta ad essere catalogata nella medesima classe normativa. Si consideri, del resto, che nel caso delle fondazioni Liriche anche la normativa più recente - v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellato dal d.l. n. 87/2018 – ha previsto che al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21 e cioè non si applica la trasformazione: si tratta di disposizione in linea con la giurisprudenza della Cassazione che sancisce in via definitiva il divieto di trasformazione che, prima non espresso, si era ricavato dai vincoli assunzionali già previsti. Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. dalla legge 8 agosto 2019 n. 81, con il quale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezze interpretative sul precariato e sull’assetto delle dotazioni organiche del personale. Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avvenire mediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite da ciascuna fondazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché degli altri principi in vigore nelle pubbliche amministrazioni ed essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, entro un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio. 27 Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze della violzione delle norme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati dal comma 3-bis, esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al solo risarcimento del danno e con la possibilità per le fondazioni di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (v. art. 29, comma 3-ter, d. lgs. n. 81/2015). E’ così vieppiù confermata la peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro a termine delle FLS che presenta caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano l’impiego pubblico privatizzato, così come già reso evidente nella disciplina della legge n. 100/2010, come riconosciuto pure dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 aprile 2011, n. 153. In tale nuovo contesto, il ricorso al contratto a termine deve attenersi alla ratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendo ancora una volta conto delle limitazioni economiche e normative gravanti sulle fondazioni lirico-sinfoniche. L’impianto argomentativo delle Sezioni Unite ha tenuto conto delle evidenziate peculiarità delle lirico-sinfoniche e le norme imperative lì messe in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione del personale, sono state vieppiù valorizzate dal legislatore nei successivi interventi normativi. 15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’applicazione del limite dei 36 mesi ai contratti con decorrenza anteriore al 1.7.2019 ed ha correttamente rilevato che rientrano nella sfera di applicazione del d.l. n. 59/2019 solo i contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 dal 9.11.2019 e dal 10.1.2020. I contratti rispetto ai quali è stata dedotta l’insussistenza della causale giustificativa tanto nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello sono quelli con decorrenza dal 2.10.2018 al 5.7.2020 (come risulta dalla sentenza impugnata); in particolare, riguardo ai contratti stipulati con decorrenza dal 2.10.2018 al 31.12.2018 di cui al terzo motivo di ricorso viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza d.lgs. n. 81 del 2015, a seguito delle modifiche al medesimo apportate dal d.l. n. 87 del 2018 (di cui alla lettera g) 28 del precedente p. 13), mentre riguardo ai contratti stipulati con decorrenza dal 27.8.2019 al 5.7.2020, di cui al quarto motivo di ricorso, viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza d.lgs. n. 81 del 2015, a seguito modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019 (di cui alla lettera h) del precedente p. 13). Poiché la Corte territoriale ha ritenuto contemporaneamente vigente sia il regime di acausalità che l’assenza del limite di durata massima, ed in relazione a detti contratti si è limitata a verificare la puntuale indicazione delle causali, ma non ha verificato l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, ha adottato un’interpretazione non conforme al diritto eurounitario, nel senso sopra illustrato. Va disposta, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo, del quarto e del sesto motivo. Sono invece infondate le censure relative al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di una discriminazione indiretta non sorretta da ragione obiettiva tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi e alla violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro Allegato alla direttiva 1999/70/CE ai fini della conversione dei contratti a tempo determinato, nonché la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata con decisioni ben tenute presenti dalle Sezioni Unite di questa Corte. 16. In conclusione vanno accolti per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il sesto motivo, vanno rigettati il primo ed il quinto motivo e va dichiarato inammissibile il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame, attenendosi, quanto all’interpretazione della normativa vigente ratione temporis alla data di stipulazione dei contratti della cui legittimità si discute, ai principi di diritto sopra enunciati e riassunti al punto 13. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il sesto motivo, disattese le altre censure;
cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi 29 accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente IA AV ON SA Di TO
Civile Sent. Sez. L Num. 31847 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 05/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato FRANCESCO ANDRETTA per il ricorrente;
udito l'avvocato RO RA per delega dei difensori della controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. UC TT, assunto come tecnico degli strumenti audio e video dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma con contratti a termine reiterati nel tempo, ha adito il Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertata la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati con la medesima Fondazione dal 28.6.2007 al 5.7.2020; che venisse disposta la costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di stipula del contratto o dalla proroga ovvero dalla data del superamento del termine di durata massima ragionevole;
che venisse ordinato alla Fondazione di riammetterlo in servizio con le medesime mansioni, con la condanna della Fondazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti. 2. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento di tali domande, in ragione del superamento del termine di 36 mesi, ha dichiarato che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 11.3.2010 ed ha condannato la Fondazione a ripristinare detto rapporto, con la riammissione in servizio del TT nella qualifica, nelle mansioni e con il regime orario già concordati, nonché a corrispondergli il risarcimento del danno nella misura di 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 legge n. 183/2010. 3. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Fondazione, ha rigettato integralmente la domanda proposta dal TT nel giudizio di primo grado ed ha ritenuto assorbito l’appello incidentale proposto dal TT. 2. La Corte territoriale ha osservato che il d.lgs. n. 368/2001 non si applica alle fondazioni lirico sinfoniche in caso di successione di contratti di durata complessiva superiore a trentasei mesi;
ha rilevato che tale assetto è rimasto 3 immutato con il decreto legislativo del 2015 ed ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina contenuta nel d.l. n. 59/2019, conv. con mod. nella legge n. 81/2019. Ha, pertanto, escluso l’insussistenza dei presupposti in forza dei quali il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 11.3.2010 ed aveva condannato la Fondazione a ripristinare il rapporto e a corrispondere al TT il risarcimento del danno. 3. Ha evidenziato che il d.l. n.87/2018 ha stabilito la necessità della causale giustificativa per l’assunzione con contratto a termine avente durata superiore ai 12 mesi, ipotesi non ricorrente nella fattispecie dedotta in giudizio. Ha inoltre rilevato che nei gradi di merito il TT aveva dedotto l’insussistenza della causale giustificativa dei termini solo con riferimento ai contratti stipulati dal 2.10.2018 al 5.7.2020. 6. Ha, pertanto, ritenuto applicabile l’art. 2, commi 3 bis e 3 ter, introdotti dal d.l. n.59/2019 con riferimento agli ultimi tre contratti con decorrenza 27.8.2019, 9.11.2019 e 10.1.2020 ed ha osservato che tali contratti recano la puntuale indicazione dei singoli spettacoli, come quelli stipulati con decorrenza dal 2.10.2018, quando non vigeva la necessità di indicazione della causale. 7. Ha infine escluso che la normativa nazionale violasse i principi di non discriminazione e di non regresso di cui all’Accordo Quadro. 8. Avverso tale sentenza il TT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. 9. La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 10. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la tutela relativa al superamento della durata massima di 36 4 mesi solo a decorrere dal 01.07.2019, in ragione dell’emanazione del D.L. 59/2019, conv. in modificazioni in L. 81/2019. Addebita alla Corte territoriale di essersi posta in antitesi con la sentenza della CGUE del 25.10.2018 C-331/17, in quanto non ne ha riconosciuto l’efficacia retroattiva, così violando il principio di interpretazione conforme delle pronunce della Corte UE codificato all’art. 4 del TUE. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 1344 cod. civ. Evidenzia che la sentenza di primo grado aveva accertato che attraverso la reiterazione dei contratti a tempo determinato ed indipendentemente dal superamento del termine di durata massima era stata realizzata una vera e propria frode alla legge, e che il relativo capo della decisione, non appellato, era passato in giudicato. Addebita alla Corte territoriale di non avere verificato la sussistenza di una frode alla legge e di non avere rilevato il giudicato. Sostiene che la limitazione dell’impugnazione, da parte della Fondazione, solo ad alcuni capi della sentenza, aveva determinato l’acquiescenza della Fondazione rispetto alle parti della decisione non impugnate. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 4 TUE, per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione del regime di causalità ai contratti stipulati dal 2.10.2018. Evidenzia che a seguito della pronuncia n. CGUE del 25.10.2018 C-331/17, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il d.lgs. n. 368/2001 o l’art. 19 del d.l. n. 87/2018. Addebita alla Corte territoriale di avere limitato la verifica del superamento del termine di durata massima di 12 mesi ai contratti impugnati per vizi genetici;
evidenzia che al 2.10.2018 il suddetto termine di durata massima era stato superato. Lamenta la genericità e l’indeterminatezza delle causali apposte ai contratti stipulati tra le parti dal 2.10.2018 al 31.12.2018. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, 5 convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto specifiche le causali dei contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 al 8.11.2019, dal 9.11.2019 al 8.1.2020 e dal 10.1.2020 al 5.7.2020, in forza della mera indicazione dello spettacolo e delle ordinarie mansioni del lavoratore. Lamenta il vizio di sussunzione, non avendo la Corte territoriale posto mente alla necessità di specificazione di circostanze che consentissero di desumere e verificare le esigenze temporanee e contingenti in correlazione eziologica agli spettacoli, come richiesto dall’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019. Deduce che la Fondazione non aveva dimostrato la genuinità delle causali, né aveva chiesto l’ammissione di alcun mezzo di prova sul punto. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato un vizio di comparazione, in contraddizione con la sentenza della CGUE del 25.10.2018 C-331/17, avendo escluso che l’Accordo Quadro disciplini la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi. Evidenzia che detta pronuncia ha riconosciuto una discriminazione indiretta, non sorretta da ragione obiettiva, nelle tutele applicate dall’ordinamento interno tra lavoratori a termine che possono aspirare alla trasformazione in tempo indeterminato e lavoratori a termine, che nella medesima situazione comparabile di violazione delle norme e tutele della Direttiva 70/1999 non possono aspirare alla conversione del contratto. 6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della clausola 8 dell’Accordo Quadro della direttiva 70/1999/CE e dell’art. 4 TUE, nonché degli art. 267 e 288 TFUE, per non avere la Corte territoriale applicato il principio di interpretazione conforme, alla luce della sentenza Milkova, C-406/15 ed Egenberger del 17.04.2018 C-414/16 e della sentenza MV ed altri del 11.02.2021 C-760/18 della CGUE. Sostiene che debbano trovare applicazione tanto la conversione dei contratti a tempo determinato, quanto il risarcimento del danno. 6 7. Il secondo motivo, che per ragioni logiche va trattato per primo, è inammissibile. La censura non assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non consente di verificare il contenuto complessivo della sentenza di primo grado, verifica necessaria in quanto i pochi passaggi trascritti nel motivo si limitano ad ipotizzare l’astratta configurabilità della frode alla legge (“si potrebbe configurare l’illiceità…”; v. pag. 36 del ricorso;
“…all’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro….” Pag. 37) e non contengono una affermazione chiara della sua ricorrenza nella fattispecie oggetto di causa. Il ricorso, inoltre, non assolve agli oneri imposti dal citato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. quanto all’atto appello, perché non chiarisce in che termini la pronuncia di primo grado fosse stata censurata dalla Fondazione appellante. 8. I restanti motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, superano il vaglio di ammissibilità, in quanto riassumono i fatti di causa indicando i contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti nel periodo dal 28.6.2007 al 5.7.2020 e le rispettive decorrenze, le domande proposte dal TT, le statuizioni della sentenza impugnata e le ragioni di censura. 9. Sono fondati nei sensi che seguono il terzo, il quarto ed il sesto motivo, mentre sono infondati il primo ed il quinto motivo. Per valutare le questioni occorre procedere ad una analitica ricostruzione della disciplina che, nel tempo, ha regolato la materia del ricorso alla flessibilità per le fondazioni liriche-sinfoniche, disciplina connotata da specialità, rispetto a quella generale applicabile ai rapporti di diritto privato, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la valida apposizione del termine, secondo il principio, riaffermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 22/02/2023, n. 5542), per cui, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della 7 stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa. 9.1. Giovandosi, almeno in parte qua, del quadro delineato nella citata decisione a Sezioni Unite, è opportuno partire dal regime di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800, non inciso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, 28 ottobre 1993 n. 10705, richiamata, fra le altre, da Cass. Sez. U, 3 marzo 2010, n. 5029), quanto alla natura pubblica dell’ente e dei rapporti di lavoro, dall’art. 3 del d.l. 11 settembre 1987 n. 374, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, che aveva esteso ai dipendenti degli enti lirici l’applicazione della normativa vigente per gli enti pubblici economici. In effetti, tale normativa configurava un rapporto di lavoro, per così dire, “ibrido”, che presentava, cioè, elementi di diversificazione sia rispetto all’impiego pubblico tradizionale, perché costituito su base contrattuale e disciplinato da contratti collettivi di natura privatistica, sia rispetto al rapporto di lavoro privato, in quanto la natura pubblica dell’ente e la disciplina settoriale impedivano l’estensione piena della disciplina privatistica, applicabile agli enti pubblici economici, solo apparentemente richiamata nella sua interezza dal d.l. n. 374 del 1987. Peraltro, rimaneva in vigore l’art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, che, fra l’altro, vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato». 9.2. L’inapplicabilità agli enti lirici della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella sua interezza (sino a quel momento affermata dalla giurisprudenza amministrativa limitatamente alla disciplina dettata dall’art. 2 della medesima legge) era stata, poi, sancita dall’art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che aveva anche previsto, per l’anno 1993, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato ed aveva consentito solo a determinate condizioni il ricorso al rapporto a tempo determinato («Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di 8 personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all’aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.»). 9.3. Con il d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, con la previsione, di carattere generale, che le fondazioni «sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo», principio, poi, ripreso, quanto al personale, dall’art. 22 che, nel testo originario, al comma 1 prevede che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente», mentre, ai commi successivi inserisce specifiche deroghe, stabilendo, per quel che qui rileva, l’inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in tema di proroghe e rinnovi del contratto a termine. 9.4. Al d.lgs. n. 367 del 1996 ha, poi, fatto seguito il d.l. 20 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2001 n. 6, che, reiterando nella sostanza le disposizioni già contenute nel d.lgs. 23 aprile 1998 n. 134, dichiarato incostituzionale per difetto di delega con sentenza 18 novembre 2000 n. 503, ha previsto la trasformazione ex lege degli enti lirici in fondazioni di diritto privato con decorrenza retroattiva dal 23 maggio 1998 e, quanto alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro instaurato dalle fondazioni, ha richiamato il precedente decreto n. 367 del 1996, aggiungendo solo minime specificazioni. Come sottolineato nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite, a partire, dunque, dalla data sopra indicata la mutata natura del datore di lavoro (inizialmente pubblica e poi trasformata in personalità giuridica di diritto privato) ha comportato la sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall’area dell’impiego pubblico, con la conseguenza che è mutato integralmente il sistema delle fonti, perché se, in precedenza, era alla normativa dell’impiego pubblico che occorreva fare riferimento, in assenza di disciplina speciale, successivamente alla trasformazione l’applicabilità di quest’ultima è condizionata 9 da un espresso richiamo, in difetto del quale trova applicazione la disciplina dell’impiego privato. 9.5. A tale riguardo, con l’emanazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/70/CE, è stata sostanzialmente reiterata la disciplina per le fondazioni liriche già prevista con l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962, in quanto l’art. 11, comma 4, ha stabilito che «al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5», ossia la disciplina della proroga, del rinnovo del contratto e della prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine. 9.6. In tale contesto si è, poi, inserita la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l’articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell’articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. […]». Dalla comparazione fra il testo della norma in commento e quello del già richiamato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, emerge evidente l’estensione della deroga contenuta in quest’ultima disposizione, perché, all’esito dell’intervento riformatore, la deroga stessa risulta, non più limitata alla sola disciplina delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell’art. 1 che, nel testo all’epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l’apposizione del termine dovesse risultare da atto 10 scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni (tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale. 9.7. Il legislatore è, quindi, intervenuto nuovamente sul tema con l’art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, disposizione – espressamente qualificatasi interpretativa – dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n. 260 dell’11 dicembre 2015, con la quale la Corte, in sintesi, ha rilevato che il legislatore, estendendo il divieto di stabilizzazione sancito dall’art. 3, quinto comma, della legge n. 426 del 1997 oltre il limite del rinnovo, aveva attribuito alla norma interpretata «un contenuto precettivo dissonante rispetto al significato della parola “rinnovi”, accreditato da una costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità» e così facendo aveva leso l’autonomo esercizio della funzione giurisdizionale, interferendo sui giudizi in corso, nonché «l’affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria». Nel dichiarare l’incostituzionalità della norma interpretativa la stessa Corte costituzionale ha dato atto, nella motivazione, delle disposizioni di carattere innovativo con le quali, in un disegno complessivo improntato all’esigenza di razionalizzare la spesa, il legislatore aveva accentuato, per le fondazioni lirico- sinfoniche, gli aspetti derogatori rispetto alla disciplina generale, sottraendo i rapporti a termine delle fondazioni medesime, oltre che al rispetto delle condizioni imposte per le proroghe ed i rinnovi, all’applicazione dei commi 01 e 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo all’epoca vigente. 9.8. Lo scenario della complessiva disciplina dei rapporti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche diviene critico, per quel che si dirà di seguito sul piano della conformità all’ordinamento comunitario, con le modifiche apportate dal d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, al d.lgs. n. 368 del 2001. Infatti, in tal modo è stato abolito il requisito della causalità del termine, già previsto in via generale dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e derogato dal comma 1-bis (introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e coerentemente abrogato con il d.l. n. 34 del 2014) solo per l’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi. La prevenzione degli abusi nel ricorso al termine è stata così incentrata sulla 11 previsione della durata massima, consentita nel limite di trentasei mesi, comprensivo di proroghe, fino ad un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi, unitamente al limite numerico percentuale della forza di lavoro flessibile rispetto a quella stabile. Il requisito della forma scritta, che continua ad essere prescritto dal comma 2 dell’art. 1, è ormai limitato all’apposizione del termine, risultando per l’appunto superata la necessità dell’indicazione della causale. Non viene, tuttavia, innovato l’art. 11, in tema di esclusione delle fondazioni liriche-sinfoniche dalla disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, né è chiarito espressamente il senso delle esclusioni già previste con il d.l. n. 64 del 2010 nell’ambito della nuova disciplina generale di superamento della causalità del termine. 9.9. Anche in occasione della revisione della «disciplina organica dei contratti di lavoro …» approvata con il d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 non vengono sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza bensì, nella versione originaria, si prevede l’inapplicabilità delle sole disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi. 9.10. La disciplina generale è, poi, mutata per effetto del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che, modificando il comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, ha ricondotto l’ambito della acausalità al primo contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, condizionando la durata superiore – comunque non eccedente i ventiquattro mesi – alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. La causalità specifica, come dianzi declinata, è richiesta anche in caso di rinnovo o proroga che comporti il superamento del termine di dodici mesi. Si reintroduce, di conseguenza, l’onere formale di specificazione delle esigenze, quando richieste. 12 Le fondazioni liriche-sinfoniche non risultano incluse fra le discipline esenti dalle modifiche apportate, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 87 del 2018, cit., restando immutata la previsione di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude per tali enti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21. 9.11. Tuttavia, all’esito della pronuncia della CGUE, Sciotto, più volte citata, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha modificato l’art. 29 nei termini che seguono. In particolare con il d.l. 28 giugno 2019 n. 59, convertito dalla legge agosto 2019 n. 81, sono stati aggiunti all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3-bis e 3-ter, che recitano, nella versione originaria: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i trentasei mesi, anche non continuativi, anche all’esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il 13 presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave». Con l’art. 6, comma 8-bis, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 3-bis dell’art. 29 è stato modificato nel senso che, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell’approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell’espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell’anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.». Come anticipato, l’intervento del legislatore è seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE in materia, prevedendo espressamente la ricorrenza di esigenze contingenti e temporanee, inserendo il limite massimo di trentasei mesi (a differenza del limite di ventiquattro mesi ormai previsto per il lavoro privato) e reintroducendo il requisito formale dell’atto scritto con indicazione della causale. In tal modo, è stata dettata una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella prevista per il lavoro privato, non dissimile, nella sostanza, a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato dall’art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 9.12. Per completezza, si precisa che il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante all’esito della riscrittura, ribadisce, al comma 1, la natura privatistica 14 dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma inserisce anche, dal comma 2-ter al comma 2-decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato ed indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche. 10. In esito alla complessiva ricostruzione della normativa, seppure limitata ai profili di interesse nella presente sede, occorre approfondire la portata della pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto), più volte richiamata, che, nell’esaminare il quadro derivante dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 426 del 1997, dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto contrastante con la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato «una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico- sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.». La Corte, pure richiamando le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, nel quale «la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione», che possono integrare una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, Sciotto, cit., punti 46 e 47), ha ribadito che «non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche», sicché i contratti in parola devono risultare conclusi per ragioni specifiche che rispondano ad un’esigenza soltanto temporanea e provvisoria di personale (Corte di Giustizia UE, causa C-331/17, 15 Sciotto, cit., punti da 45 a 54). In particolare, si osserva che «Sebbene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risulta tuttavia dal fascicolo di cui dispone la Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le quali i contratti della ricorrente nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale» (punto 53), aggiungendo, specificamente, che «i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali la ricorrente è stata assunta hanno dato luogo all’espletamento di compiti analoghi per vari anni, cosicché tale rapporto di lavoro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, potrebbe aver soddisfatto un’esigenza non già provvisoria bensì, al contrario, duratura» (punto 54). 11. Rispetto alla interpretazione così resa dalla CGUE, occorre stimare l’adeguatezza dell’ordinamento interno alla direttiva ed all’accordo quadro ad essa allegato, con riferimento alla normativa di volta in volta applicabile. 11.1. Fino all’entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2014, la disciplina speciale stabilita per le fondazioni liriche-sinfoniche si caratterizzava per la tradizionale esclusione della normativa in tema di rinnovi e proroghe (già con la sancita inapplicabilità dell’art. 2 della legge n. 230 del 1962 e quindi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001), non innovata sostanzialmente neppure dal d.l. n. 64 del 2010, ancorché ampliasse la deroga sino a ricomprendere l’affermazione secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato e l’onere della forma scritta. Infatti, come ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 11/02/2025, n. 3491), in tal modo il regime derogatorio aveva inciso solo sui requisiti formali della clausola appositiva del termine e, attraverso l’affermata inapplicabilità del comma 01, aveva inteso sottolineare le particolari esigenze di un settore, quello dello spettacolo, come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia. Rimaneva però, confermato, attraverso la ribadita applicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche del comma 1 del citato art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001, il presupposto causale per il valido ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato, vale a dire la ricorrenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive. 16 In tale specifico contesto, questa Corte (Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.) ha ritenuto che, per assicurare la conformità della normativa interna all’ordinamento eurounitario, si deve escludere che le ragioni richiamate dal comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 possano essere coincidenti con quelle che stanno alla base del contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, devono essere connotate da temporaneità; con la conseguenza che, in un settore nel quale l’attività ordinaria si esplica attraverso l’allestimento di spettacoli di durata temporalmente limitata che si susseguono nell’ambito di stagioni teatrali anch’esse ad tempus, non è sufficiente, per giustificare il ricorso al rapporto a tempo determinato, fare leva sulla temporaneità della singola produzione e della stagione medesima. Una tale interpretazione della normativa interna, infatti, consentirebbe alle fondazioni lirico-sinfoniche l’elusione della disciplina sovranazionale, perché, in sostanza, legittimerebbe sempre ed in ogni caso il ricorso al rapporto a tempo determinato, essendo connotati da temporaneità lo spettacolo e la stagione alla quale lo stesso si riferisce. La temporaneità, allora, va verificata in relazione ad un contesto più ampio ed alla complessiva organizzazione dell’attività curata dalla fondazione, e potrà essere ritenuta sussistente solo qualora emergano ragioni dalle quali si possa desumere che quelle esigenze non potevano essere assicurate da personale assunto a tempo indeterminato. Ne discende che, anche nella vigenza dell’art. 3 del d.l. n. 64 del 2010, il ricorso al rapporto a tempo determinato non poteva essere giustificato con il solo richiamo alle mansioni ed allo spettacolo, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell’apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche, secondo l’interpretazione ribadita nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite (n. 5542 del 2023). In particolare, in continuità con quanto già affermato (ancora, Cass. Sez. L, n. 3491 del 2025, cit.), va precisato che quell’orientamento, al pari delle pronunce rese sull’interpretazione della legge n. 230 del 1962, si è formato con riferimento ai requisiti formali della clausola appositiva del termine (in particolare al concetto di specificità della causale ed 17 alla nozione di «specifico» spettacolo), non più richiesti per i contratti stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 64 del 2010 (in ragione dell’affermata inapplicabilità del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001), ma le considerazioni sulle quali riposano i principi enunciati ben possono essere utilizzate per enucleare e circoscrivere le «ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo», richieste dal citato d.l. per il valido ricorso al rapporto a tempo determinato. Pertanto, l’indagine che il giudice è chiamato a svolgere, pur riguardando non più la causale indicata nel contratto ma l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, che deve essere provata dal datore di lavoro, va condotta sulla base delle medesime indicazioni date dalle pronunce di questa Corte e, quindi, ove non vengano in rilievo ragioni sostitutive in relazione a lavoratore solo momentaneamente impedito (ragioni la cui sussistenza deve essere provata nei termini indicati, fra le tante, da Cass. Sez. L, 17 aprile 2024, n. 10391), occorrerà verificare se «le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile» ed a tal fine «non può considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica o artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici e televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico del soggetto esterno sia reso necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda» (Cass. Sez. L, 28 novembre 2018, n. 3187). In definitiva, pure con le deroghe ampliate con il d.l. n. 64 del 2010, continuava a trovare applicazione il regime di causalità specifica per l’apposizione del termine, nel senso sopra interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per assicurare la conformità della normativa nazionale a quella europea, vale a dire che, nonostante fosse caduto l’onere formale di indicazione delle esigenze che giustificano il ricorso alla flessibilità, rimaneva fermo il requisito della temporaneità e provvisorietà, da rapportare alla posizione del singolo lavoratore interessato, quale requisito su cui poggiava tradizionalmente la disciplina antiabusiva nello specifico settore in esame. 18 11.2. Viceversa, nella sopraggiunta vigenza del d.l. n. 34 del 2014 il regime della causalità viene ad essere espunto dalla disciplina generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, come sopra indicato. Come ricaduta sulla disciplina speciale prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, la perdurante applicazione della disposizione prevista dal predetto art. 1 (rectius: la sua mancata inclusione fra le norme inapplicabili) potrebbe astrattamente indurre a ritenere estesa alle stesse il limite di durata massima di trentasei mesi ivi stabilito;
tuttavia, tale conclusione risulta sostanzialmente incompatibile con la mantenuta inapplicabilità della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi, oltre che con le esigenze specifiche del settore, che, tradizionalmente, avevano giustificato un trattamento differenziato. Peraltro, l’applicazione del termine di durata massima è stata espressamente esclusa nel regime originariamente delineato dal d.lgs. n. 81 del 2015 (art. 29), ciò che induce a confermare la linearità di un’interpretazione in continuità sul punto nella disciplina in materia. In sintesi, coniugando la acausalità con la mancanza del limite massimo temporale, nel sistema interno si determinerebbe la totale assenza di misure di prevenzione degli abusi, in evidente contrasto con la clausola 5, secondo la lettura già fornita dalla CGUE con la sentenza Sciotto, tenendo anche conto dell’impossibilità di procedere alla conversione del rapporto, ribadita anche dalle Sezioni Unite. 12. In tale quadro, ferma l’irretroattività della nuova disciplina derivante dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 59 del 2019, prima di giungere a sollevare questione di costituzionalità della normativa interna, in relazione all’art. 117 Cost. ed al parametro interposto della direttiva non autoapplicativa quanto alla clausola 5, stante la chiara interpretazione della CGUE, occorre preliminarmente vagliare la percorribilità di un’interpretazione conforme, come pure predicato dalla Corte europea («Più in particolare, spetta al giudice adito, nei limiti del possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (ordinanza 19 dell’11 dicembre 2014, León Medialdea, C-86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56).»: causa C- 331/17, Sciotto, punto 69). In effetti, ad avviso del Collegio, sia nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014 che nel regime previsto dal d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all’adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, la strada dell’interpretazione conforme è plausibile e obbligata attraverso il ricorso al requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell’occasione di lavoro che giustifica l’apposizione del termine, quale presupposto intrinsecamente connaturato alla specialità della disciplina prevista per le fondazioni liriche-sinfoniche, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia UE, in conformità, del resto, all’opzione ermeneutica costantemente adottata da questa Corte proprio per assicurare la tenuta dell’ordinamento interno rispetto alla normativa eurounitaria. In tale ottica, in continuità con l’indirizzo espresso in riferimento alla vigenza del d.l. n. 64 del 2010 (supra p. 7.1.), ferma l’inapplicabilità degli oneri di specificazione formali, in caso di contestazione sulla legittima apposizione del termine in sede giudiziale, l’accertamento va compiuto non sulle indicazioni contrattuali bensì sul rapporto, sulla base dei medesimi parametri in precedenza affermati per ravvisare la specificità della causale e ritenere giustificato il ricorso al termine. Questo approdo, che fa leva non sulla durata massima ma sulla temporaneità e provvisorietà della esigenza, come condizione radicata nell’essenza stessa del rapporto a tempo determinato, consente di interpretare in maniera conforme alla normativa comunitaria la disciplina applicabile sia nella vigenza del cd. decreto LE che nel regime del cd. Jobs Act, sino all’entrata in vigore della normativa specifica di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 29, attraverso l’estrapolazione di un requisito immanente al ‘sistema’, secondo una linea di continuità con il passato. 13. Nel ricostruire, dunque, gli interventi normativi che si sono succeduti in materia, in adesione all’orientamento espresso da questa Sezione (fra le altre, Cass. Sez. L, 20 marzo 2014, n. 6547), valorizzando i commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996, che fissano, rispettivamente, in tema di rapporto a 20 tempo determinato la regola e l’eccezione, vanno affermati i seguenti principi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis: a) ai contratti del personale artistico sottoscritti prima della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (ovvero prima del 23 maggio 1998) sono inapplicabili le disposizioni della legge n. 230 del 1962, e in particolare le norme sui rinnovi dei rapporti di lavoro (legge n. 426 del 1977, art. 3, commi 4 e 5); b) successivamente alla trasformazione (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le fondazioni lirico-sinfoniche si applica la disciplina prevista dalla citata legge n. 230 del 1962, con l’unica esclusione costituita dell’art. 2 della medesima legge, relativa alle proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal d.lgs. n. 367 del 1996, art. 22; c) dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dal d.lgs. n. 367 del 1996, si applica la disciplina generale di cui al predetto d.lgs. n. 368 del 2001, con le esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dal d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 4; d) il d.l. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, ha un valore confermativo della inapplicabilità ai rapporti in esame delle norme in tema di rinnovi dei contratti a tempo determinato, ma, rispetto alla disciplina generale, ha esteso la deroga al requisito di forma ed all’affermazione secondo cui la forma ordinaria è il contratto a tempo indeterminato;
rimane il regime di causalità del termine, nell’accezione specifica indicata supra, al p. 7.1., con verifica da compiere non sul rispetto dell’onere di forma ma nella sostanza dell’atteggiarsi del rapporto di lavoro;
e) nella vigenza del d.l. n. 34 del 2014, la caducazione del requisito della causalità del termine, stabilito in via generale con la modifica dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, incidendo su una disciplina che già prevedeva per le fondazioni lirico-sinfoniche l’inapplicabilità del limite massimo di durata di trentasei mesi, derivante dalla esclusione delle disposizioni in tema di rinnovi e proroghe, comporterebbe l’assenza di misure antiabusive, evocando la necessità di 21 procedere ad un’interpretazione conforme. In tal senso, per ritenere legittima l’apposizione del termine l’esigenza che giustifica l’assunzione deve essere temporanea e provvisoria e non già rispondente a fabbisogni duraturi e permanente, nei medesimi termini già interpretati nella vigenza del d.l. n. 64 del 2010; f) alla stessa conclusione di cui al precedente punto e) occorre pervenire nel regime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019, stante l’espressa inapplicabilità del limite di durata massima, oltre che della disciplina in tema di rinnovi e proroghe;
g) la temporaneità delle esigenze che giustificano il ricorso al termine, analogamente a quanto espresso ai punti e) e f), è richiesta anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 81 del 2015 dal d.l. n. 87 del 2018, nella immutata previsione delle deroghe di cui all’art. 29 sul termine massimo, rinnovi e proroghe;
h) infine, con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter all’art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015, è stato espressamente ripristinato il requisito della causalità, postulato dal chiaro riferimento alle «esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti», così come è stato reintrodotto l’onere di forma («A pena di nullità, il contratto reca l’indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo»), che può essere assolto «anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato». In base alla lettera della norma emerge con chiarezza che il richiamo al programma vale a soddisfare l’onere formale di specificazione della causale, ma non integra di per sé il requisito sostanziale di giustificazione, rispetto al quale, a parte l’ipotesi della sostituzione, è richiesto espressamente il carattere contingente o temporaneo dell’esigenza determinato «dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono 22 necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico»; rimane, dunque, valida la specifica interpretazione confermata sul punto dalle Sezioni Unite (n. 5542 del 2023), non scalfita dalla novella legislativa. Risulta, invece, del tutto nuovo, rispetto all’iter evolutivo descritto, l’introduzione del limite di durata massima di trentasei mesi, come misura ulteriore, che affianca quella tradizionale della temporaneità delle esigenze. In definitiva, come già sopra osservato, l’attuale regime delineato per le fondazioni liriche-sinfoniche risulta, nella sostanza, allineato a quello previsto per il settore pubblico piuttosto che alla disciplina stabilita per il lavoro privato. 14. In questo senso, va ribadito anche in questa sede il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato con espresso riferimento alla disciplina delle fondazioni liriche sinfoniche, nei termini affermati dalla richiamata pronuncia Sezioni Unite di questa Corte. Nel ricostruire la complessa normativa inerente agli enti lirici, come evolutasi nel tempo, le Sezioni Unite non hanno negato la qualificazione in termini privatistici dagli stessi assunta (qualificazione che di conseguenza esclude che i rapporti di lavoro possano essere ritenuti di impiego pubblico, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 che per gli enti pubblici non economici esclude l’instaurazione a tempo indeterminato quale effetto dell’illegittimo ricorso al lavoro a termine) ma, richiamando Corte cost. n. 153/2011 e gli aspetti pubblicistici rimasti immutati all’esito della privatizzazione, hanno evidenziato che gli stessi giustificano “pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dai rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata ai rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema”. Nel richiamare tali principi, si è al riguardo evidenziato (v. Cass. n. 3480/2025) che di detta disciplina derogatoria, via via adottata dal legislatore, dà atto anche la sentenza della Corte costituzionale n. 260/2015. 23 Il divieto di conversione è stato affermato dalle Sezioni Unite valorizzando i principi, più generali, in tema di nullità virtuale dei contratti, in relazione alle disposizioni di legge, ritenute imperative, che nel tempo hanno imposto alle fondazioni liriche divieti assoluti di nuove assunzioni o hanno subordinato l’instaurazione di stabili rapporti di impiego al previo superamento di procedure concorsuali. Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che “sia la conversione disciplinata dall’art. 1424 cod. civ. sia quella, connotata da specialità, che tale si è soliti definire in ambito lavoristico, presuppongono che l’atto posto in essere possa validamente produrre gli effetti di altro contratto, sicché la stessa non può operare qualora quest’ultimo, a sua volta, si riveli affetto da nullità”. La correttezza di tale principio trova conferma nella successiva evoluzione della normativa. Si è inoltre evidenziato che la clausola 5 dell’Accordo Quadro Allegato alla direttiva 1999/70/CE impone unicamente di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga gli Stati membri a prevedere la necessaria conversione del rapporto medesimo in uno stabile rapporto di impiego, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza CGUE 25 ottobre 2018, Sciotto). La pronuncia da ultimo citata è stata resa sul presupposto che in caso di abuso l’ordinamento italiano non garantisse neppure il risarcimento del danno ed in tal senso è chiaro il punto 62, ove si evidenzia che “l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico sinfoniche, nessuna misura effettiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, e ciò sebbene il personale di tale settore, contrariamente ai lavoratori di cui trattasi nella causa che ha condotto alla sentenza del 7 marzo 2018, SA (C 494/16 EU:C:2018:166, punti 35 e 36), non abbia diritto all’attribuzione di un’indennità ai fini del risarcimento del danno subito”. La medesima agevolazione probatoria, che Cass. Sez. Un., n. 5072/2016 ha ritenuto imposta dal diritto dell’Unione e che la CGUE ha ritenuto sufficiente a garantire il rispetto della clausola 5 (si rimanda alla citata sentenza SA), è 24 stata riconosciuta da Cass. Sez. Un., n. 5542/2023 anche in favore degli assunti a termine alle dipendenze delle fondazioni lirico sinfoniche, sicché, trattandosi di questioni sulle quali la Corte di Giustizia si è già pronunciata, non si ravvisa ragione alcuna per disporre il rinvio pregiudiziale. Le Sezioni Unite, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 2018, hanno fugato ogni dubbio sulla presunta incompatibilità del divieto di conversione con la direttiva 1999/70/CE evidenziando che la clausola 5, punto 2, rimette agli Stati membri la scelta di una o più misure indicate per prevenire l’abuso dei contratti a termine (indicazione delle ragioni oggettive, durata massima complessiva dei contratti, numero dei rinnovi), senza istituire “un obbligo generale (…) di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato2, dovendo però adottare misure che rivestano carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell’accordo quadro”. In linea con tale interpretazione, non sorprende la disciplina attuale secondo la quale il contratto di lavoro a termine può essere instaurato soltanto in presenza di ragioni oggettive contingenti o temporanee con atto scritto a pena di nullità, la cui violazione, al pari delle norme che dispongono la durata, la proroga o i rinnovi del contratto di lavoro, comporta il risarcimento del danno. Tale rimedio era, tra l’altro, già stato riconosciuto dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, a cui evidentemente la regolamentazione delle Fondazioni liriche sinfoniche si ispira e su cui già si era espressa la Corte di Giustizia non in ordine alla scelta del rimedio, del tutto legittima per quanto detto, ma alla sua effettività che è tale quando l’entità del risarcimento è conforme ai canoni comunitari di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo ai contratti a termine Si è inoltre evidenziato che disciplina speciale dettata per gli enti lirici e per i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati trova la sua giustificazione nella perdurante rilevanza di interessi di carattere generale, che rende le due 25 situazioni (rapporto di lavoro alle dipendenze di enti lirici e rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese private) non pienamente assimilabili. Il carattere discriminatorio del trattamento riservato ai dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche rispetto a quelli che nel medesimo settore operano alle dipendenze di privati è stato dunque escluso in ragione della specialità della disciplina, che impone precisi vincoli al datore di lavoro, ignoti al diritto privato (divieti di assunzioni, necessario rispetto di requisiti formali e sostanziali, obbligo del previo espletamento di procedure concorsuali) e rende le due situazioni a confronto non comparabili. Le Sezioni Unite del 2023, muovendo dalla distinzione tra imperatività e inderogabilità delle regole, hanno accolto la tesi, prevalente, secondo cui sono inderogabili le disposizioni che impongono specifici comandi e divieti e, al contempo, imperative quando poste a tutela di un interesse generale, qui esplicitato nelle finalità attribuite alle Fondazioni lirico sinfoniche, volte alla diffusione dell’arte musicale, della formazione del professionale dei quadri artistici e dell’educazione musicale della collettività che giustificano i vincoli imposti dall’ordinamento nella gestione del personale. La natura imperativa delle disposizioni in esame ha così aperto alle Sezioni Unite la strada per sistematizzare le norme dedotte nell’ambito delle c.d. nullità virtuali, categoria che assolve al compito di consentire la dichiarazione della nullità dell’atto negoziale, anche quando, come nel caso di specie, la norma imperativa violata non preveda espressamente detta sanzione. Nelle indicate sentenze, la Corte si è soffermata in particolare sul contenuto delle norme imperative. Si tratta di una precisazione importante che fonda le sue radici nella teoria della separazione tra norme relative al contenuto del contratto (regole di validità) e norme che prescrivono comportamenti a carico di uno dei contraenti (regole di condotta); soltanto le prime sono riconducibili all’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 1418 cod. civ.; accedendo a tale tesi, i comandi e le disposizioni richiamati, in quanto regole che impongono una condotta, sarebbero estranee alla categoria delle nullità virtuali. 26 Secondo le Sezioni Unite la suddetta contrapposizione perde tuttavia significato, là dove ogni regola giuridica è comunque regola di condotta dalla cui applicazione discende l’accertamento in merito alla validità o meno degli atti giuridici negoziali. Il principio di separazione è volto semmai ad impedire che l’invalidità del contratto possa derivare dalla violazione della clausola generale di correttezza e buona fede, in tal senso delimitando il significato di regola di condotta. Pertanto, anche la disciplina vincolistica quanto alle assunzioni propria della FLS si presta ad essere catalogata nella medesima classe normativa. Si consideri, del resto, che nel caso delle fondazioni Liriche anche la normativa più recente - v. art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, come novellato dal d.l. n. 87/2018 – ha previsto che al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367/1996, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, commi da 1 a 3, e 21 e cioè non si applica la trasformazione: si tratta di disposizione in linea con la giurisprudenza della Cassazione che sancisce in via definitiva il divieto di trasformazione che, prima non espresso, si era ricavato dai vincoli assunzionali già previsti. Si è poi aggiunto il d.l. n. 59/2019 conv. dalla legge 8 agosto 2019 n. 81, con il quale si sono affrontate le molteplici questioni legate alle incertezze interpretative sul precariato e sull’assetto delle dotazioni organiche del personale. Il provvedimento ha ridisegnato, infatti, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo uno schema tipo da adottarsi sulla base di un decreto. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno avvenire mediante apposite procedure selettive pubbliche, con modalità stabilite da ciascuna fondazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché degli altri principi in vigore nelle pubbliche amministrazioni ed essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, entro un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio. 27 Sempre la legge n. 81/2019, quanto alle conseguenze della violzione delle norme riguardanti i contratti di lavoro a termine come regolati dal comma 3-bis, esclude la conversione in contratti a tempo indeterminato, con diritto del lavoratore al solo risarcimento del danno e con la possibilità per le fondazioni di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (v. art. 29, comma 3-ter, d. lgs. n. 81/2015). E’ così vieppiù confermata la peculiarità della disciplina dei rapporti di lavoro a termine delle FLS che presenta caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano l’impiego pubblico privatizzato, così come già reso evidente nella disciplina della legge n. 100/2010, come riconosciuto pure dalla Corte costituzionale nella sentenza 21 aprile 2011, n. 153. In tale nuovo contesto, il ricorso al contratto a termine deve attenersi alla ratio sottesa alle regole speciali di una normativa dettata tenendo ancora una volta conto delle limitazioni economiche e normative gravanti sulle fondazioni lirico-sinfoniche. L’impianto argomentativo delle Sezioni Unite ha tenuto conto delle evidenziate peculiarità delle lirico-sinfoniche e le norme imperative lì messe in rilievo, attinenti alle modalità di assunzione del personale, sono state vieppiù valorizzate dal legislatore nei successivi interventi normativi. 15. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’applicazione del limite dei 36 mesi ai contratti con decorrenza anteriore al 1.7.2019 ed ha correttamente rilevato che rientrano nella sfera di applicazione del d.l. n. 59/2019 solo i contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 dal 9.11.2019 e dal 10.1.2020. I contratti rispetto ai quali è stata dedotta l’insussistenza della causale giustificativa tanto nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello sono quelli con decorrenza dal 2.10.2018 al 5.7.2020 (come risulta dalla sentenza impugnata); in particolare, riguardo ai contratti stipulati con decorrenza dal 2.10.2018 al 31.12.2018 di cui al terzo motivo di ricorso viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza d.lgs. n. 81 del 2015, a seguito delle modifiche al medesimo apportate dal d.l. n. 87 del 2018 (di cui alla lettera g) 28 del precedente p. 13), mentre riguardo ai contratti stipulati con decorrenza dal 27.8.2019 al 5.7.2020, di cui al quarto motivo di ricorso, viene in rilievo l’arco temporale compreso nella vigenza d.lgs. n. 81 del 2015, a seguito modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019 (di cui alla lettera h) del precedente p. 13). Poiché la Corte territoriale ha ritenuto contemporaneamente vigente sia il regime di acausalità che l’assenza del limite di durata massima, ed in relazione a detti contratti si è limitata a verificare la puntuale indicazione delle causali, ma non ha verificato l’effettiva sussistenza delle ragioni oggettive, ha adottato un’interpretazione non conforme al diritto eurounitario, nel senso sopra illustrato. Va disposta, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo, del quarto e del sesto motivo. Sono invece infondate le censure relative al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, di una discriminazione indiretta non sorretta da ragione obiettiva tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi e alla violazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro Allegato alla direttiva 1999/70/CE ai fini della conversione dei contratti a tempo determinato, nonché la richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata con decisioni ben tenute presenti dalle Sezioni Unite di questa Corte. 16. In conclusione vanno accolti per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il sesto motivo, vanno rigettati il primo ed il quinto motivo e va dichiarato inammissibile il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale procederà ad un nuovo esame, attenendosi, quanto all’interpretazione della normativa vigente ratione temporis alla data di stipulazione dei contratti della cui legittimità si discute, ai principi di diritto sopra enunciati e riassunti al punto 13. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto ed il sesto motivo, disattese le altre censure;
cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi 29 accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente IA AV ON SA Di TO