Articolo 5 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 maggio 1962
Art. 5.
Il progetto del piano e' costituito dai seguenti elaborati:
1) planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
2) planimetria in scala non inferiore ad 1: 2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo 4;
3) gli elenchi catastali delle proprieta' comprese nel piano;
4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;
5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962
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